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| Normativa | Circolare | |
| Data | 13/10/1997 | |
| OGGETTO: Giocattoli pirici e munizioni giocattolo - Riconoscimento e classificazione. Disciplina | ||
| Numero | n.SS9/C.26723.XV.I(5) | |
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1. Premessa Si è potuto rilevare che alcune delle disposizioni impartite con circolare n 10 00186 XV J 5 del 26 febbraio 1971 di pari oggetto e contenuto non sono più adeguate alla realtà del settore. Avuto riguardo al fatto che molti dei manufatti comunemente noti come giocattoli-pirici sono destinati ad essere impiegati da persone non esperte nel maneggio di esplosivi, e considerato altresì che l'art. 98 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 e i capitoli III e VI del suo Allegato B stabiliscono per essi norme meno rigorose di quelle previste per le altre categorie di esplosivi per quanto concerne la fabbricazione, il trasporto e il deposito, questo Ministero, sentito il parere della Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi - per le funzioni consultive in materia di sostanze esplosive ed infiammabili, ha ritenuto necessario aggiornare le prescrizioni tecniche e procedurali concernenti i giocattoli pirici e le munizioni giocattolo, anche al fine di garantire il mantenimento di rigorosi limiti per quanto concerne la quantità e la qualità delle sostanze esplodenti contenute in ciascun manufatto. 2. Definizioni Sono giocattoli pirici e munizioni giocattolo i manufatti pirotecnici che per struttura, natura e quantità dei prodotti esplodenti, incendivi, coloranti ed illuminanti in essi contenuti non comportano rischi per le persone e per le cose nell'uso cui sono desinati e se impiegati in conformità alle istruzioni fornite dal fabbricante. Sono compresi tra i giocattoli pirici gli artifici con diversi effetti, quali fontane, stelle, girandole, nastri scoppianti e simili. Possono essere compresi tra i giocattoli pirici anche gli artifici pirotecnici comunemente denominati "combinazioni", costituiti da un involucro in cui sono contenuti singoli artifici aventi lo stesso effetto o effetti diversificati - purché non esplodenti - che vengono fatti funzionare uno alla volta, in sequenza, qualora singolarmente rispondenti alle caratteristiche tecniche indicate al successivo Titolo II. Sono esclusi dai giocattoli pirici i missili (nell'accezione di manufatto proiettato da una carica di lancio) nonché, salvo quanto previsto al successivo Titolo IL, i razzi e gli artifici fischianti. Sono compresi tra le munizioni giocattolo esclusivamente quei manufatti che, per l'impiego, richiedono l'uso di armi giocattolo. 3. Procedure Qualsiasi manufatto pirotecnico per essere incluso fra i giocattoli pirici o fra le munizioni giocattolo deve essere preventivamente riconosciuto e classificato nella V Categoria, gruppo C di cui all'Allegato A del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, salvo quanto previsto dal D.M. 4 aprile 1973 (GU. n 120 del 10 maggio 1973). I manufatti pirotecnici corrispondenti a prototipi già commercialmente noti e come tali iscritti nell'Allegato A del citato regolamento, ma non nell'elenco del Gruppo C della V Categoria ove rispondenti ai requisiti delle presenti norme, possono essere nuovamente sottoposti all'esame del Ministero dell'interno per l'inclusione fra i giocattoli pirici o le munizioni giocattolo. I manufatti pirotecnici presentati per il riconoscimento e la classificazione come giocattoli pirici o come munizioni giocattolo, ma che non presentino i requisiti richiesti, potranno essere riconosciuti e classificati in altri gruppi della V Categoria, ovvero in altra categoria, alla cui disciplina saranno quindi assoggettati. 4. Prescrizioni A decorrere dal 1° luglio 1998 tutti i prodotti ascrivibili alla V Categoria, gruppo C - che non siano inclusi fra quelli già riconosciuti e classificati - non potranno essere fabbricati o comunque messi in circolazione senza il preventivo riconoscimento e conseguente classificazione da parte di questo Ministero, in aderenza alla procedura indicata nell'Allegato alla presente circolare. Onde raggiungere generalità ed uniformità di applicazione delle norme di che trattasi i titolari di fabbriche di esplosivi di V Categoria dovranno essere resi edotti del contenuto della presente circolare, anche mediante consegna di copia della circolare stessa e del relativo allegato; a tale fine una ricevuta della consegna dovrà essere custodita nel fascicolo relativo alla fabbrica e/o deposito. Nella licenza di fabbricazione, di deposito e di esercizio di minuta vendita di esplosivi di V Categoria dovrà essere apposta la seguente annotazione: "Si rammenta che la presente autorizzazione, per quanto concerne gli esplosivi appartenenti al gruppo C della V Categoria dell'Allegato A al Regolamento di P.S. (giocattoli pirici e munizioni giocattolo), è valida soltanto per gli oggetti che siano stati preventivamente sottoposti all'esame del Ministero dell'interno e da questo riconosciuti e classificati ai sensi dell'art.53 del T.U.L.P.S." La presente annulla e sostituisce la circolare n. 10.00186.XV.J 5 del 26 febbraio 1971. *** ALLEGATO ALLA CIRCOLARE N. 559/C.26723.XV.I.(5) DEL 13 OTTOBRE 1997 NORME TECNICHE PER IL RICONOSCIMENTO E LA CLASSIFICAZIONE DEI GIOCATTOLI PIRICI E DELLE MUNIZIONI GIOCATTOLO TITOLO I - Procedura di riconoscimento e classificazione. 1.
La domanda per il riconoscimento e la classificazione dei giocattoli pirici
e delle munizioni giocattolo nella V Categoria, gruppo C, indirizzata al
Ministero dell'interno - Dipartimento della P.S. - Servizio P.A.S. -
Divisione armi ed esplosivi, e firmata dal titolare della licenza, deve
contenere: 2. La domanda è sottoposta al parere della Commissione consultiva per il controllo delle armi - per le funzioni consultive in materia di sostanze esplosive ed infiammabili (d'ora in avanti: la Commissione), che valuta l'opportunità di sottoporre o meno il manufatto ad accertamenti sperimentali. Qualora questi ultimi non risultino necessari, la Commissione esprime il parere per il riconoscimento e la classificazione; il relativo provvedimento viene comunicato al richiedente ed è pubblicato, in estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 3.
Ove la Commissione ritenga necessari ulteriori accertamenti, il Ministero
dell'Interno invita il richiedente ad inviare ad un idoneo laboratorio
campioni del manufatto in numero sufficiente per gli accertamenti da
eseguire. 4. Ad accertamenti eseguiti il laboratorio invia al Ministero dell'Interno una relazione sulle prove, unitamente ad un giudizio tecnico sul manufatto, con particolare riguardo alla sicurezza d'impiego. Il Ministero dell'interno risottopone alla Commissione tutti gli atti concernenti il manufatto, ivi comprese le risultanze degli accertamenti eseguiti, per il parere definitivo. TITOLO II- Giocattoli pirici - Requisiti e prescrizioni. 1. I frammenti eventualmente proiettati dal giocattolo pirico durante il funzionamento non devono superare i 2 (due) metri. I1 rispetto della prescrizione di cui sopra dovrà essere documentato mediante opportune prove, in conformità al punto 1, lettera I) del Titolo I. 2. Salvo quanto previsto al punto 3 i giocattoli pirici devono restare fermi durante il funzionamento. I manufatti del tipo mobile sono ammessi qualora il movimento avvenga entro un raggio di 2 (due) metri; a tale limite sono sottoposti anche gli artifici fischianti. I1 rispetto della prescrizione di cui sopra dovrà essere documentato mediante opportune prove, in conformità al punto 1, lettera f) del Titolo I. 3.
Fra i giocattoli pirici sono ammessi i piccoli razzi, purché il
quantitativo di propellente contenuto nel propulsore non ecceda i grammi 1
(uno); la spinta fornita da quest'ultimo deve essere tale da limitare a
metri 15 la quota massima raggiungibile. Al fine di conferire al razzo
effetti particolari è consentito l'utilizzo di un ulteriore quantitativo di
prodotti attivi - entro il limite massimo prescritto al successivo punto 6 -
la cui attivazione potrà avvenire solo al termine della propulsione. La
combustione di qualsiasi parte del razzo, in ogni caso, deve essere
terminata prima che il manufatto ricada a terra. 4.
I giocattoli pirici con effetto scoppiante, attivati sia per accensione che
per sfregamento, devono presentare un ritardo non inferiore a 3 (tre)
secondi tra l'attivazione e il funzionamento. 5. Le sostanze impiegate nelle miscele pirotecniche per giocattoli pirici devono essere tecnicamente pure. Il fabbricante dei giocattoli deve acquisire la documentazione attestante il grado di purezza, da conservarsi agli atti per il periodo di produzione e/o stoccaggio dei manufatti pirotecnici cui si riferisce. 6.
Ogni manufatto non deve contenere: I
limiti quantitativi riportati non includono eventuali sostanze
flemmatizzanti. 7.
Fermi restando i limiti di cui al precedente punto 6, ogni giocattolo pirico
non deve contenere: 8.
La polvere nera impiegata nei giocattoli pirici dovrà rispettare i
requisiti previsti per la "polvere nera da pirotecnici" citata
nell'all. A al Regolamento di Esecuzione, I Categoria, gruppo B. 9.
Le miscele pirotecniche per giocattoli pirici non devono contenere 10. Le miscele a base di clorati o di perclorati per giocattoli pirici non devono contenere più del 70% in peso di clorati o di perclorati, eccetto quelle destinate ad effetti illuminanti, nelle quali si può raggiungere 1'80% in peso. 11.
Le miscele coloranti a base di clorati o di perclorati per giocattoli pirici
possono contenere zolfo ovvero antimonio, ma non contemporaneamente zolfo e
antimonio; non devono contenere solfuro di antimonio, ferrocianuro di
potassio (prussiato giallo), sali di ammonio, ammine organiche. 12.Le colle, gli agglutinanti, le lacche, le vernici e gli altri materiali usati nelle miscele e nella manifattura dei giocattoli pirici non devono presentare reazione acida alla cartina di tornasole 13.
Tre giocattoli pirici portati e mantenuti per quattro settimane (28 giorni)
a +50°C non devono dar luogo ad accensioni e/o esplosioni né, comunque,
presentare dopo la prova alterazioni di sorta. 14. Tre giocattoli pirici tra quelli contenenti nitrocellulosa, portati e mantenuti per una settimana (7 giorni) a +75°C, non devono dar luogo ad accensioni ed esplosioni, né sviluppare vapori nitrosi; quest'ultimo accertamento si farà con la cartina amido-iodurata umida 15. I giocattoli pirici devono essere fabbricati in modo da garantire la sicurezza nella manipolazione, nel trasporto e nel deposito, senza che le cariche dei prodotti attivi possano distaccarsi in tutto o in parte dal proprio alloggiamento e fuoriuscire dall'involucro del giocattolo stesso; le micce devono essere protette contro accensioni fortuite con opportuni cappucci o con altra adatta confezione del giocattolo. 16.
I giocattoli pirici e le loro confezioni devono essere provvisti di
iscrizioni dalle quali risulti: 17.
Tutte le iscrizioni devono essere in lingua italiana, con caratteri ben
visibili per forma e dimensioni; per i prodotti d'importazione è ammessa,
per la sola denominazione commerciale, anche l'uso della lingua originale. TITOLO III- Munizioni giocattolo - Requisiti e prescrizioni. 1. Le munizioni giocattolo, quando impiegate nelle armi giocattolo, non devono dar luogo alla fuoriuscita di fiamme da qualunque parte dell'arma giocattolo; non devono inoltre proiettare frammenti di qualsiasi genere, anche semplicemente caldi. 2.
Tre munizioni giocattolo disposte singolarmente in tre prove successive sul
piano di una berta devono sempre esplodere per caduta di un peso di kg 1 da
cm 50 di altezza. 3.
Una confezione di munizioni giocattolo posta sul piano di una berta e
colpita da un peso di kg 1 cadente dall'altezza di cm 50 non deve esplodere. 4. Tre confezioni di munizioni giocattolo, stabilmente collegate tra loro, poste sul piano di una berta e colpite da un peso di kg 1 cadente dall'altezza di m 1 non devono esplodere completamente e simultaneamente. 5. Sei inneschi o capsule facenti parte dello stesso tratto di nastro o anello, sottoposti all'azione di una fiamma a gas (becco Bunsen) sventolata da alcuni centimetri di distanza finché si verifichi l'esplosione di almeno uno di essi, non devono esplodere simultaneamente. 6. Tre confezioni di munizioni giocattolo, stabilmente collegate tra loro, sottoposte all'azione di una fiamma a gas (becco Bunsen) sventolata da alcuni centimetri di distanza finché si verifichi un'esplosione, non devono esplodere completamente e simultaneamente. 7.
Tre confezioni di munizioni giocattolo, portate e mantenute per quattro
settimane (28 giorni) a +50°C, non devono esplodere né, alla fine della
prova, mostrare alterazioni di sorta; riportate a temperatura ambiente
devono soddisfare alla prova di cui al punto 4. 8. Trenta munizioni giocattolo contenenti nitrocellulosa, collocate in un tubo di vetro chiuso e così mantenute per una settimana (7 giorni) a +75°C non devono esplodere né sviluppare vapori nitrosi, da controllarsi con la cartina amido-iodurata umida. 9. Tre capsule, sottoposte con la bocca in alto ad un carico statico di g 500, portate a +50°C e così mantenute per quattro settimane (28 giorni), non devono esplodere né mostrare, alla fine della prova, deformazioni di sorta; riportate a temperatura ambiente devono superare le prove di cui al precedente punto 6. 10. Tre munizioni giocattolo, inneschi. o capsule, portate singolarmente e rapidamente a -25°C e poi subito strette energicamente con una comune pinza piatta d'acciaio (con manici isolanti) di peso non inferiore a g 250, anch'essa raffreddata a non meno di -25°C, non devono esplodere; gli inneschi e le capsule non devono fratturarsi per la pressione esercitata con la pinza. 11.
Due confezioni di capsule, di nastri e anelli di capsule, sottoposte a
traballamento a temperatura ambiente per quattro ore in una macchina capace
di dare 60 scosse per minuto in senso verticale, con sbalzo di cm 8, non
devono esplodere; al termine non si devono osservare fuoriuscite di cariche
o parti di cariche dalle capsule. 12.
Sulle confezioni delle munizioni giocattolo devono essere riportati: |
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