Normativa Circolare
 Data 15/3/2005
D.M. 18 luglio 2001 ad oggetto: “Modificazioni all’Allegato B del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, con il quale è stato approvato il regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza: Depositi di fabbrica, di vendita e di consumo permanente per cartucce per armi di piccolo calibro”
 Numero PROT. 557/PAS 11125.XVIII.REG. P.S.

MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE
UFFICIO PER GLI AFFARI DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA E SOCIALE
AREA ARMI ED ESPLOSIVI

PROT. 557/PAS 11125.XVIII.REG. P.S.

ROMA, 15 MARZO 2005

OGGETTO: D.M. 18 luglio 2001 ad oggetto: “Modificazioni all’Allegato B del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, con il quale è stato approvato il regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza: Depositi di fabbrica, di vendita e di consumo permanente per cartucce per armi di piccolo calibro”.

- AGLI UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO LORO SEDI

- ALLE QUESTURE DI LORO SEDI

- AL COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

- AL COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO

- AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D’AOSTA AOSTA

E’ pervenuta da parte delle associazioni di categoria una richiesta di chiarimenti con riferimento al campo di applicazione del D.M. 18 luglio 2001 e precisamente all’art. 5 – 2° comma, che dispone:

“DEVONO IN OGNI CASO ESSERE RISPETTATI I SEGUENTI CRITERI E LE SEGUENTI MODALITA’ DI CONSERVAZIONE IN RAGIONE DELLA GEOMETRIA DEI LOCALI:
- le cartucce possono essere poste in cataste fino ad una altezza non superiore a metri
1,60 ovvero in “pallets” o su scaffalature fino ad una altezza non superiore a metri 3,50;
- la distanza dell’apice della catasta dall’intradosso della copertura del locale non deve
essere inferiore a metri 0,50;
- la distanza delle cataste dalle pareti perimetrali del locale non deve essere inferiore a
metri 0,50;
- i corridoi di ispezione e movimentazione dei colli devono avere larghezza sufficiente a
permettere l’agevole circolazione del personale e degli eventuali mezzi di sollevamento e movimentazione; tale larghezza non può essere in ogni caso inferiore a metri 0,60.”.
La questione è stata sottoposta anche all’esame della Commissione Consultiva
Centrale per il Controllo delle Armi – per le funzioni consultive in materia di sostanze esplosive e d infiammabili – nella seduta del 14 dicembre 2004.

Tenuto conto che la problematica ha rilevanza generale, per uniformità di indirizzo, questo Ministero richiama a codesti Uffici l’osservanza dei principi stabiliti con il Decreto Ministeriale 18 luglio 2001, laddove all’art. 5, pur non prescrivendo dei carichi massimi all’immagazzinamento delle cartucce, sono determinati i limiti per l’accatastamento delle cartucce nei depositi autorizzati.
Pertanto, nel rammentare che la possibilità di stivare nei locali di deposito
materiali esplosivi assicurati su supporti è già indicata nel Cap. I dell’Allegato “B” al Regolamento di esecuzione al T.U.L.P.S. (par.4 – c-ter), si richiama l’attenzione - nella trattazione dei singoli casi - sulle disposizioni impartite con la circolare n. 557/B 22353.XVIII.
Reg. P.S. del 16 novembre 2001 e si rammenta di vigilare sul rispetto dei criteri da seguire
per quanto concerne i limiti di altezza dell’accatastamento dei materiali esplosivi, fissati in mt. 1,60.
Qualora, tuttavia, le munizioni si trovino poste su scaffalature ovvero su “pallets”
l’altezza massima delle cataste è elevabile fino a mt. 3,50, ferme restando le prescrizioni generali circa le modalità di stivaggio delle confezioni delle cartucce nei locali, limitando il carico massimo in funzione della geometria dei locali stessi.
L’accatastamento mediante “pallets” può essere consentito, per l’altezza predetta,
anche in mancanza di scaffalatura.
In tutti i casi di accatastamento mediante pallets gli imballaggi contenenti le
munizioni devono essere accuratamente fissati, mediante funi, cavi o “reggette”, in modo tale da impedirne il ribaltamento.
Si precisa che per pallets si intendono quelle piattaforme lignee di adeguata
robustezza e comunque tecnicamente idonee a sopportare il carico che su di esse, in conseguenza del peso massimo del materiale complessivamente accatastato, è destinato a gravare.
Nulla è innovato comunque per i locali di minuta vendita, per i quali, dunque,
restano ferme le disposizioni dell’art. 2 cap. VI dell’Allegato “B” al R.D. 6 maggio 1940, n. 635.
Si resta in attesa di un cenno di assicurazione.

IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
(De Gennaro)