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MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE
UFFICIO PER GLI AFFARI DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA E SOCIALE
AREA ARMI ED ESPLOSIVI
PROT. 557/PAS
11125.XVIII.REG. P.S.
ROMA, 15 MARZO 2005
OGGETTO: D.M. 18 luglio 2001
ad oggetto: “Modificazioni all’Allegato B del regio decreto 6 maggio
1940, n. 635, con il quale è stato approvato il regolamento per l’esecuzione
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza: Depositi di fabbrica,
di vendita e di consumo permanente per cartucce per armi di piccolo
calibro”.
- AGLI UFFICI TERRITORIALI
DEL GOVERNO LORO SEDI
- ALLE QUESTURE DI LORO SEDI
- AL COMMISSARIATO DEL
GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO
- AL COMMISSARIATO DEL
GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO
- AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE DELLA VALLE D’AOSTA AOSTA
E’ pervenuta da parte
delle associazioni di categoria una richiesta di chiarimenti con
riferimento al campo di applicazione del D.M. 18 luglio 2001 e
precisamente all’art. 5 – 2°
comma, che dispone:
“DEVONO IN OGNI CASO
ESSERE RISPETTATI I SEGUENTI CRITERI E LE SEGUENTI MODALITA’ DI CONSERVAZIONE
IN RAGIONE DELLA GEOMETRIA DEI LOCALI:
- le cartucce possono essere poste in cataste fino ad una altezza non
superiore a metri 1,60 ovvero in “pallets”
o su scaffalature fino ad una altezza non superiore a metri 3,50;
- la distanza dell’apice della catasta dall’intradosso della copertura
del locale non deve essere inferiore
a metri 0,50;
- la distanza delle cataste dalle pareti perimetrali del locale non deve
essere inferiore a metri 0,50;
- i corridoi di ispezione e movimentazione dei colli devono avere
larghezza sufficiente a permettere l’agevole
circolazione del personale e degli eventuali mezzi di sollevamento
e movimentazione; tale larghezza non può essere in ogni caso inferiore
a metri 0,60.”.
La questione è stata sottoposta anche all’esame della Commissione
Consultiva Centrale per il Controllo
delle Armi – per le funzioni consultive in materia di sostanze esplosive
e d infiammabili – nella seduta del 14 dicembre 2004.
Tenuto conto che la
problematica ha rilevanza generale, per uniformità di indirizzo,
questo Ministero richiama a codesti Uffici l’osservanza dei principi
stabiliti con il Decreto Ministeriale
18 luglio 2001, laddove all’art. 5, pur non prescrivendo dei carichi
massimi all’immagazzinamento delle
cartucce, sono determinati i limiti per l’accatastamento delle
cartucce nei depositi autorizzati.
Pertanto, nel rammentare che la possibilità di stivare nei locali di
deposito materiali esplosivi
assicurati su supporti è già indicata nel Cap. I dell’Allegato “B”
al Regolamento di esecuzione al
T.U.L.P.S. (par.4 – c-ter), si richiama l’attenzione - nella trattazione
dei singoli casi - sulle disposizioni impartite con la circolare n. 557/B
22353.XVIII.
Reg. P.S. del 16 novembre 2001 e si rammenta di vigilare sul rispetto dei
criteri da seguire per quanto
concerne i limiti di altezza dell’accatastamento dei materiali
esplosivi, fissati in mt. 1,60.
Qualora, tuttavia, le munizioni si trovino poste su scaffalature ovvero su
“pallets” l’altezza massima
delle cataste è elevabile fino a mt. 3,50, ferme restando le prescrizioni
generali circa le modalità di stivaggio
delle confezioni delle cartucce nei locali, limitando il carico
massimo in funzione della geometria dei locali stessi.
L’accatastamento mediante “pallets” può essere consentito, per l’altezza
predetta, anche in mancanza di
scaffalatura.
In tutti i casi di accatastamento mediante pallets gli imballaggi
contenenti le munizioni devono essere
accuratamente fissati, mediante funi, cavi o “reggette”, in modo tale
da impedirne il ribaltamento.
Si precisa che per pallets si intendono quelle piattaforme lignee
di adeguata robustezza e comunque
tecnicamente idonee a sopportare il carico che su di esse, in conseguenza
del peso massimo del materiale complessivamente accatastato, è destinato
a gravare.
Nulla è innovato comunque per i locali di minuta vendita, per i quali,
dunque, restano ferme le disposizioni
dell’art. 2 cap. VI dell’Allegato “B” al R.D. 6 maggio 1940, n.
635.
Si resta in attesa di un cenno di assicurazione.
IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
(De Gennaro) |