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OGGETTO:
Decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il
contrasto del terrorismo internazionale, convertito con modificazioni dalla
legge 31 luglio 2005, n. 155. Provvedimenti
amministrativi e decreti attuativi previsti dagli artt. 7, 8, e 9.
AI SIGG. PREFETTI DELLA
REPUBBLICA - LORO
SEDI
AI SIGG. COMMISSARI DEL GOVERNO
- TRENTO-BOLZANO
AI SIGG. QUESTORI
- LORO SEDI
e,
per conoscenza:
AL
MINISTERO DELLA DIFESA - ROMA
AL
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
- ROMA
AL
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI - ROMA
AL
MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE - ROMA
AL
COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
- ROMA
AL
COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA - ROMA
ALL'ENTE
NAZIONALE DELL'AVIAZIONE CIVILE - ROMA
Nel
complesso delle misure recate dal decreto-legge n. 144 del 27 luglio 2005
per il contrasto del terrorismo internazionale, alcune fanno specifico
affidamento sugli strumenti tipici della polizia amministrativa,
appositamente istituiti o affinati allo scopo di renderne più mirate ed
efficaci le potenzialità di prevenzione che ad essi sono proprie.
Le
misure all'uopo definite dagli articoli 7, 8 e 9 del provvedimento
legislativo, straordinarie anche per la loro temporaneità e la loro
specifica finalizzazione, implicano un approccio fortemente motivato ed
attento degli Uffici e degli operatori di polizia ai risultati reali di
prevenzione che si intendono conseguire, per cui le SS.LL. sono pregate di
richiamare particolarmente l'attenzione del personale dipendente, anche per
gli aspetti tecnico-amministrativi che di seguito si illustrano.
Art.
7 - Disciplina amministrativa
degli esercizi pubblici di telecomunicazioni.
-
Disciplina della licenza.
L'articolo
7 del D.L. n. 144 stabilisce che, a decorrere dal 17 agosto 2005 e fino al
31 dicembre 2007, "chiunque intende aprire un pubblico esercizio o un
circolo privato di qualsiasi specie, nel quale sono posti a disposizione del
pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le
comunicazioni anche telematiche, deve chiederne la licenza al
questore".
Con
tutta evidenza l'articolo in questione non si applica ai servizi postali né
ai servizi di telecomunicazione offerti all'utenza attraverso gli strumenti
commerciali propri e, comunque, diversi dalle fattispecie specificamente
indicate dallo stesso articolo. Esso, inoltre, espressamente esclude
l'assoggettamento a licenza della mera "installazione di telefoni
pubblici a pagamento, abilitati esclusivamente alla telefonia vocale",
sicché la tassatività dell'esclusione implica che la licenza occorre per
l'offerta al pubblico - in esercizi commerciali aperti al pubblico o in
circoli privati - di ogni altro servizio di telecomunicazione, compreso
quello di trasmissione di dati in fac-simile (fax), che utilizzi (come
precisa il decreto interministeriale del 16 agosto corrente di cui si dirà
appresso) tecnologia a commutazione di pacchetto (voip).
Il
comma 3 dello stesso articolo precisa che la licenza in parola, come non
incide sulle attribuzioni del Ministero delle Comunicazioni in materia di
servizi di telecomunicazioni, che rimane disciplinata dal decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, così neppure incide sulle attribuzioni
degli Enti locali in materia di attività commerciali, sicché essa si
configura come una licenza di polizia in senso stretto, di esclusiva
competenza statuale, aggiuntiva sia rispetto ad ogni altra disciplina
autorizzatoria (quale ad es., per i pubblici esercizi, quella prevista
dall'art. 86 del Testo Unico delle leggi di P.S. e dall'art. 19 del D.P.R.
n. 616 del 1977, o quella di
cui alla legge n. 287/1991), sia rispetto alla dichiarazione di inizio di
attività di cui all'art. 25 del predetto D. Lgs. n. 259/2003, che
costituisce, anzi, il presupposto ineludibile per il legittimo esercizio
delle attività ivi disciplinate.
Alla
licenza di cui trattasi si applicano, per espressa indicazione dell'art. 7
del D.L. n. 144 in argomento, le disposizioni del Testo Unico delle leggi di
P.S. concernenti:
a)
le autorizzazioni di polizia (Titolo I - Capo III), fra cui,
particolarmente, quelle degli artt. 9 (prescrizioni), 10 e 11 (condizioni
per il rilascio, la sospensione e la revoca);
b)
i controlli e le sanzioni (Titolo I - Capo IV), e, particolarmente, l'art.
16 (controlli) e l'art. 17 (sanzioni penali);
c)
la disciplina generale dei pubblici esercizi (Titolo III - Capo II), fra
cui, particolarmente, quelle degli artt. 92 (ulteriori condizioni di
rilascio), 93 (conduzione tramite rappresentanza) e 100 (sospensione della
licenza per motivi di pubblica sicurezza);
e
quelle corrispondenti del regolamento di esecuzione (fra cui gli artt. 152 e
153).
In conseguenza di quanto sopra, la domanda da inoltrare alla
Questura, con le modalità indicate nella circolare ministeriale 11001/114/1
(2) Gab. del 16 agosto scorso, redatta in conformità al modello in all. 1,
sarà corredata di copia della dichiarazione già inoltrata al Ministero
delle Comunicazioni, secondo il modello prescritto dall'art. 25 del D. Lgs.
n. 259, e di copia della documentazione di trasmissione. Per installazioni
che non dovessero rientrare nel campo di applicazione del predetto art. 25,
la domanda sarà acquisita con riserva di verifica presso il
Ministero competente.
Analoghe
modalità dovranno osservarsi per la regolarizzazione degli esercizi già
operanti, per i quali il comma 2 dell'art. 7 consente di richiedere la
licenza entro il 26 settembre 2005.
Si
chiarisce che, fatti salvi gli esercizi già in funzione, la data di inizio
delle attività oggetto della licenza questorile non potrà essere anteriore
a quella di rilascio della licenza o dello scadere del termine di cui al
comma 3 dell'art. 7 qui in commento (sessanta giorni dopo il ricevimento
della domanda, come previsto dall'art. 2, comma 2, della legge n. 241/1990).
Ciò
implica che entro lo stesso termine le Questure dovranno svolgere gli
accertamenti di rito, con particolare attenzione ai profili di sicurezza,
dandone comunicazione alla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione,
anche ai fini di un eventuale approfondimento informativo nelle sedi più
appropriate, e, se trattasi di stranieri, alla Direzione Centrale della
Polizia Criminale, al fine di un eventuale approfondimento attraverso i
canali di scambio informativo con gli organi di polizia esteri.
Di
converso, nel caso in cui la domanda sia presentata per il tramite di un
Commissariato di pubblica sicurezza o di un Comando territoriale dei
Carabinieri, i predetti Uffici, verificata la completezza della
documentazione, provvederanno a trasmettere rapidamente il carteggio alla
Questura, corredato delle informazioni di competenza e segnalando le
eventuali controindicazioni ai fini della sicurezza.
Nel
rammentare che il diniego della licenza è suscettibile di ricorso
gerarchico al Prefetto oltre che, ovviamente, di ricorso giurisdizionale, si
richiama l'attenzione sull'esigenza che gli elementi addotti nella
motivazione non arrechino pregiudizio alla riservatezza delle informazioni e
degli atti comunque rilevanti sotto il profilo della sicurezza.
Ove
le controindicazioni dovessero emergere successivamente e, comunque, in ogni
altro caso in cui si verifichino successivamente le condizioni negative di
cui all'art. 11 e all'art. 92 del TULPS, si provvederà in via di autotutela,
anche a mente dell' art. 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241,
informando anche il Ministero delle Comunicazioni per i provvedimenti di
competenza.
-
Decreto interministeriale 16 agosto 2005.
Si
richiama l'attenzione sul fatto che le attività disciplinate dall'art. 7
sono specificamente sottoposte alle disposizioni tecniche
del decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro
delle Comunicazioni e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie,
adottato il 16 agosto 2005 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
successivo 17 agosto, il cui testo è rinvenibile anche sul sito web di
questo Ministero (www.interno.it); esse ineriscono principalmente:
-
all'obbligo di identificazione delle persone che accedono ai servizi
telefonici o telematici offerti;
-
alle misure che debbono essere adottate al fine di impedire l'accesso ai
predetti servizi in assenza della previa identificazione;
-
al monitoraggio degli accessi ed alla conservazione dei dati fino al 31
dicembre 2007, a disposizione degli organi giudiziari e di polizia, come
specificato nel medesimo decreto.
Si
rinvia, pertanto, al decreto medesimo, sottolineando che l'osservanza degli
obblighi ivi prescritti prescinde dal regime autorizzatorio delle attività
esercitate e va quindi assicurata anche da parte di coloro che già svolgono
le attività in argomento, indipendentemente dagli adempimenti di cui al
comma 2 dell'art. 7. In particolare, gli obblighi di identificazione e
registrazione devono essere assolti anche dagli esercenti attività
ricettive, laddove vengano offerti alle persone ospitate servizi di
connessione alle reti telefoniche e telematiche, anche se gratuiti, ma ciò
non esclude che l'identificazione avvenga contestualmente
a quella richiesta a norma dell'art. 109 del T.U. delle leggi di P.S..
-
Disciplina dei controlli.
Anche
relativamente agli esercizi ed ai circoli interessati all'applicazione
dell'art. 7 del D.L. n. 144 i controlli vanno effettuati ai sensi dell'art.
16 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, a mezzo di ufficiali e
agenti di pubblica sicurezza; va tuttavia sottolineato che l'accesso ai dati
di registrazione e di monitoraggio specificamente indicati dal decreto
interministeriale del 16 agosto è riservato, per espresse disposizioni
dello stesso decreto (art. 1, comma 1, lettera e), e comma 2) e dell'art. 7
(comma 5) del D.L. n. 144, agli organi giudiziari o di polizia giudiziaria,
secondo le norme del codice di procedura penale, nonché al personale della
Polizia postale e delle comunicazioni specificamente designato, il quale
potrà accedere ai dati del traffico telematico solo previa autorizzazione
della competente autorità giudiziaria, secondo le norme vigenti.
Per
completezza si aggiunge che l'esercizio delle attività qui in argomento in
assenza di licenza, o in violazione degli obblighi ad esse inerenti, rientra
fra le fattispecie previste e punite dall'art. 17 del Testo Unico delle
leggi di P.S., appositamente richiamato, fra le disposizioni del Capo IV del
Titolo I dello stesso T.U., dal comma 3 dell'art. 7 qui in commento.
Conseguentemente,
la polizia giudiziaria adotterà le misure previste dal codice di procedura
penale per l'interruzione delle attività costituenti reato.
Art.
8 - Integrazione della
disciplina amministrativa in materia di esplosivi.
-
Inquadramento normativo.
Con
l'articolo 8 del decreto-legge n. 144 si è inteso integrare e aggiornare la
disciplina vigente in materia di esplosivi prevedendo:
a)
con i commi 1 e 2, la possibilità, rimessa ad un apposito decreto
ministeriale, più avanti illustrato, di circoscrivere la circolazione e
l'impiego di alcuni tipi di detonatori o di esplosivi che possono meglio
prestarsi all'occultamento o ad impieghi criminosi e di incrementare la
sicurezza, contro il rischio di indebita sottrazione, delle attività
concernenti, particolarmente, il trasporto, il posizionamento e lo sparo
degli esplosivi;
b)
con i commi 3 e 4, l'integrazione dell'art. 163, comma 2, lett. e) del
decreto legislativo n. 112 del 1998 e, conseguentemente, della disciplina
recata nell'art. 27 del D.P.R. n. 302 del 1956, concernente il mestiere di
"fochino";
c)
con il comma 5, l'integrazione della legge 2 ottobre 1967, n. 895, con un
art. 2-bis volto a sanzionare penalmente "chiunque fuori dei casi
consentiti da disposizioni di legge o di regolamento addestra taluno o
fornisce istruzioni, in qualsiasi forma, anche anonima, o per via
telematica, sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da
guerra, di aggressivi chimici o di sostanze batteriologiche nocive o
pericolose e di altri congegni micidiali".
Su
quest'ultima disposizione, specifiche indicazioni, anche di carattere
interpretativo ed applicativo, sono contenute nella circolare ministeriale
n. 11001/114/1 (2) Gab. del 16 agosto scorso, sicché alle stesse si fa
integrale rinvio.
Per
quanto concerne gli altri interventi recati dall'articolo 8 qui in esame, si
precisa quanto segue.
-
Decreto ministeriale 15 agosto 2005 in materia di esplosivi.
Con
decreto del Ministro dell'Interno del 15 agosto scorso, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del successivo 17 agosto, il cui testo è rinvenibile
anche nel sito web di questo Ministero (www.interno.it), sono state disposte
speciali misure di sicurezza per la commercializzazione, il trasporto e
l'impiego degli esplosivi.
In
particolare:
1.
l'art. 1 prescrive il
temporaneo divieto - dal 1° settembre c.a. (data di entrata in vigore del
decreto) al 31 dicembre 2007 - delle attività concernenti i detonatori ad
accensione elettrica a bassa e media intensità ed i prodotti bi-(o pluri-)componenti
per la realizzazione estemporanea di esplosivi, commercializzati in
confezioni portatili, fatte salve quelle inerenti ai soli impieghi
operativi, addestrativi e di studio per le esigenze delle Forze armate e dei
Corpi armati dello Stato. Conseguentemente, eventuali autorizzazioni o
licenze adottate anteriormente devono essere revocate o sospese, fatti salvi
gli effetti prodotti e quelli immediatamente conseguenti (es. deposito di
materiali già prodotti o importati), e fatte salve le autorizzazioni
inerenti a materiali destinati, sulla base dei contratti in corso, alle
esigenze delle FF.AA. o di polizia.
Giova
precisare che per detonatori ad accensione elettrica a bassa e media
intensità si intendono quelli così definiti nel decreto del Ministro
dell'industria, commercio ed artigianato del 21 aprile 1979, agli artt. 1 e
5, (per i quali, cioè, l'impulso di accensione è compreso fra 0,8 e 1000
mWs/Ohm), finora ammessi nel mercato nazionale degli esplosivi per uso
civile. Per prodotti bi-(o pluri-)componenti per la realizzazione
estemporanea di esplosivi si intendono quei prodotti, di per sé inerti o,
al massimo, infiammabili, commercializzati nelle dosi opportune in due o più
contenitori, i quali, all'atto della miscelazione o a breve distanza di
tempo producono sostanze esplosive; si tratta di prodotti, è opportuno
ricordare, finora non autorizzati e non ammessi nel mercato nazionale degli
esplosivi per usi civili, indipendentemente dalle caratteristiche di
confezionamento.
Per
i detonatori sopra indicati è previsto un periodo breve di smaltimento
delle scorte, fino al 31 ottobre p.v., per le sole attività di cava,
estrattive o di ingegneria civile. Sicché, trascorso tale periodo, le
quantità residue dovranno essere distrutte (con le modalità che saranno a
suo tempo precisate), senza diritto a rimborso o indennizzo, oppure versate,
nei quindici giorni successivi, nel più vicino deposito delle FF.AA. o di
polizia, ovvero in depositi appositamente autorizzati dal prefetto, con
oneri di custodia a carico degli interessati, fatta eccezione per i
quantitativi destinati, sulla base dei contratti in corso, agli
approvvigionamenti finalizzati alle attività consentite per le esigenze
delle predette FF.AA. o di polizia.
A
proposito di quanto sopra, si sottolinea l'opportunità che il rilascio, a
domanda degli interessati che siano già titolari di una licenza di deposito
di materiali esplodenti di 2^ e 3^ categoria, della speciale autorizzazione
prefettizia per la custodia dei detonatori residui, propri o di terzi, sia
subordinato ad una puntuale verifica dell'adeguatezza delle misure di
sicurezza e di vigilanza del deposito, rapportate ai quantitativi massimi
per i quali la custodia stessa è autorizzata, ed alla disponibilità di
idonei locali per il deposito dei detonatori, separati da quelli destinati
ad accogliere gli altri esplosivi, oltre che dei requisiti di affidabilità
del titolare della licenza.
L'autorizzazione
sarà comunque subordinata alla predisposizione di uno speciale registro
delle operazioni di deposito in custodia, con la specifica prescrizione di
annotarvi, per ciascuna consegna, qualità e quantità dei materiali, ditta
interessata, data della presa in carico, estremi identificativi della
persona che procede alla consegna e di quella che procede all'accettazione e
relative sottoscrizioni e somme eventualmente versate come anticipo di
quelle dovute per la custodia. L'autorizzazione dovrà, inoltre, contenere
idonee prescrizioni per la sigillatura di sicurezza dei contenitori e per le
misure anti-asporto degli stessi.
In
relazione a quanto sopra, i Sigg.ri Prefetti sono pregati di assicurare la
massima diffusione delle prescrizioni del menzionato decreto e di quelle qui
riportate, e di predisporre, anche d'intesa con le Autorità militari e con
gli organi di polizia competenti, l'elenco dei depositi abilitati, da porre
a disposizione delle ditte interessate.
Si
precisa che, esaurita la fase transitoria, le attività relative ai
detonatori elettrici a bassa e media intensità e agli altri prodotti
riservati all'impiego delle FF.AA. e Corpi armati dello Stato saranno
consentite, per il periodo di vigenza delle limitazioni, solo agli operatori
muniti di licenza rilasciata ai sensi dell'art. 28 del T.U. delle leggi di
P.S..
Si
richiama, infine, l'attenzione sul comma 2 dell'art. 1 del D.M., il quale
prescrive che sui predetti detonatori, importati, prodotti e
commercializzati per le finalità consentite a norma del comma 1, devono
essere apposti elementi di marcatura sicuri, idonei ad assicurarne la
tracciabilità. Premesso che il riferimento va fatto alle indicazioni di
carattere generale già fornite con la circolare 557/PAS. 12664 - XV.H.MASS.
(53) del 5 maggio 2005 (in G.U. n. 144 del 23 giugno 2005), gli interessati
potranno presentare documentata istanza di approvazione a questo Ministero.
Per
completezza, si aggiunge che rimangono destinati al mercato civile i
detonatori elettrici ad alta (o altissima) intensità, aventi un impulso di
accensione superiore a 1000 mWs/Ohm e, comunque, quelli per i quali la
corrente di non accensione sia calcolata fino a 4 Ampere.
Per
pronto riferimento si riporta, di seguito, una tabella di confronto tra le
più comuni modalità di classificazione dei detonatori elettrici che
corrispondono, normalmente, alle indicazioni rinvenibili sulle confezioni
degli stessi.
|
Tipo
|
Denominazione
scandivana
|
Altre
denominazioni internazionali
|
Decr.
Min. ind., comm., artig. 21/4/1979
|
Corrente
di non accensione in Ampére
|
|
bassa
intensità
|
Gruppo
1
|
A
/ S / NT/Ia/BI
|
>
0,8 mWs/Ohm
|
0,25
|
|
media
intensità
|
Gruppo
1a
|
U/F
|
>
8 mWs/Ohm
|
0,45
|
|
Gruppo
2
|
VA//IIa
|
1,2
|
|
alta
intensità
|
Gruppo
3
|
HU
/ P / XS
|
>
1000 mWs/Ohm
|
4,0
|
N.B.
Secondo lo Standard Europeo (prEN 13763-1) in via di adozione, i detonatori
saranno distinti in quattro "Classi", nelle quali, oltre a quelle
sopra citate, è ricompresa anche la categoria dei detonatori ad altissima
intensità (impulso di accensione >2500 mWs/OHM).
Si
ricorda inoltre che, a mente di quanto previsto dalla citata Circolare del
Ministro dell'Interno n. 5557/PAS.12664-XV.H.MASS(53), del 5 maggio 2005, e
dal sopra ricordato Decreto del Ministero dell'Industria, Commercio ed
Artigianato, sulle confezioni dei detonatori (come, peraltro, su quelle di
tutti gli altri esplosivi) immessi nel territorio dello Stato devono essere
riportati, in lingua italiana (o in versione bilingue, ove previsto), gli
elementi essenziali atti alla completa identificazione dei medesimi.
2.
L'art. 2 del D.M. prescrive più stringenti misure di sicurezza e controllo
sull'impiego degli esplosivi di 2^ e 3^ categoria per uso civile, prevedendo
che il posizionamento e lo sparo devono svolgersi alla presenza della Forza
pubblica, ove disponibile e previo versamento delle somme dovute per i
servizi a pagamento richiesti da privati, o, in mancanza, adottando le
misure di sicurezza e di controllo prescritte dal Questore, che può
disporre la vigilanza, con spese a carico dell'impresa interessata, di
guardie particolari giurate, munite di specifici ordini di servizio.
E'
essenziale, in tale contesto, la prescrizione, da parte del Questore o del
funzionario di P.S. delegato, della dettagliata documentazione, in apposito
verbale recante l'indicazione di luogo, data e ora, di tutte le operazioni
di prelievo dei detonatori e degli esplosivi dal mezzo di trasporto,
indicandone la quantità di posizionamento degli stessi nei luoghi
d'impiego, delle operazioni preliminari al brillamento, con la verifica dei
collegamenti delle cariche agli esploditori, del brillamento stesso (con
indicazione degli scoppi percepiti) e di quelle successive, compresa la
verifica delle quantità non esplose, nonché dell'identità, debitamente
verificata, delle persone operanti e comunque presenti, fra le quali,
necessariamente, la persona autorizzata all'acquisto dell'esplosivo e
responsabile della sua manipolazione.
Premesso
che la presenza della forza pubblica alle operazioni in parola costituisce
la regola, sicché le SS.LL. adotteranno ogni opportuna iniziativa per
assicurarne i servizi, anche mediante calendari di disponibilità concordati
con le ditte interessate, ove nondimeno essa non sia disponibile, le
operazioni potranno essere svolte purchè sia assicurata compiuta
documentazione delle stesse mediante:
a)
dichiarazione del responsabile dell'impiego dell'esplosivo, comprensiva di
tutti gli elementi oggetto di verbalizzazione sopra detti, sottoscritta da
tutte le persone presenti nelle diverse fasi di lavoro;
b)
tracciato della centralina di monitoraggio sismico-acustico per la misura
delle vibrazioni e delle onde di sovrappressione aerea.
In
relazione alla conformazione dei luoghi, al quantitativo degli esplosivi da
impiegare e ad altre circostanze che possono incidere sulla controllabilità
delle operazioni, ovvero in relazione alle esigenze locali di ordine e
sicurezza pubblica, il Questore
prescriverà che i servizi di controllo siano integrati, a cura e spese
della ditta interessata, con la vigilanza di una o più guardie particolari
giurate appositamente istruite, le quali, sulla base di coerenti e precise
disposizioni di servizio impartite dal Questore o funzionario di P.S.
delegato e rese edotte delle conseguenti responsabilità, documenteranno le
operazioni mediante dettagliato verbale recante tutte le indicazioni sopra
dette ed accurata ripresa audiovisiva.
In
ogni caso, il verbale, ovvero la dichiarazione sottoscritta ed il supporto
recante il tracciato della centralina di monitoraggio, nonché quello
recante la registrazione audiovisiva, se prescritta, sarà consegnato senza
ritardo alla Questura, che disporrà le necessarie verifiche.
3.
Gli artt. 3 e 4 del D.M. disciplinano le attività di trasporto degli
esplosivi destinati agli impieghi civili, integrando a tal fine le
disposizioni dell'art. 106 del regolamento di esecuzione del Testo Unico
delle leggi di P.S. e le istruzioni applicative già impartite da questo
Dipartimento.
Al
riguardo si precisa che la norma non si applica ai trasporti di materiale
pirotecnico finito (compresi i semilavorati finiti destinati all'industria
pirotecnica o agli usi tecnici, quali "air-bag", "attuatori",
ecc.), per i quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti (cfr.
D.M. del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 settembre 2003,
in G.U. n. 160 del 10 ottobre 2003).
Si
attira, inoltre, l'attenzione sul fatto che la facoltà di cui al secondo
comma del predetto art. 106, di autorizzare trasporti "senza vincolo di
scorta", è stata circoscritta, fino alla data del 31 dicembre 2007, a
casi assolutamente eccezionali e per quantitativi minimi, la cui
determinazione è stata rimessa a questo Dipartimento.
A
tal fine, si ritiene che l'eccezionalità possa essere riconosciuta nel caso
in cui risultino indisponibili, anche in relazione all'urgenza dei lavori da
compiere con l'uso di esplosivi, guardie giurate in grado di assicurare la
scorta con le misure di sicurezza prescritte, o agenti della forza pubblica.
In tal caso i Sigg.ri Prefetti potranno autorizzare trasporti "senza
vincolo di scorta" nel limite quantitativo che si ritiene di
determinare in non più di due Kg. di esplosivo e non più di dieci
detonatori.
In
conseguenza di quanto sopra, i Sigg.ri Prefetti provvederanno a revocare le
autorizzazioni eventualmente in corso per quantitativi maggiori; atteso,
inoltre, che le disposizioni del Decreto del Ministro dell'Interno in
argomento richiedono apparecchiature ed oneri organizzativi aggiuntivi
rispetto a quelli vigenti, assegneranno congrui termini, comunque non
superiori a trenta giorni lavorativi, per gli adeguamenti tecnici necessari,
durante i quali potranno autorizzare i trasporti urgenti.
4.
L'art. 5, infine, integra il sistema di identificazione delle persone e di
registrazione dei fatti riguardanti gli esplosivi, prescrivendo, accanto
all'obbligo, per i titolari delle fabbriche e dei depositi e per gli
utilizzatori, di assumere tutte le misure idonee ad impedire l'accesso e la
permanenza degli estranei in dette aree, quello di annotare le complete
generalità dei propri dipendenti e di identificare compiutamente tutti
coloro che per ragione dell'incarico loro affidato o per altri giustificati
motivi siano autorizzati ad accedere nelle medesime aree.
Il
decreto precisa che la registrazione va effettuata nel registro di cui
all'art. 55 del T.U.L.P.S. o in altro registro debitamente vidimato e che
ogni variazione va comunicata senza ritardo al Questore. Restano ferme,
ovviamente, le facoltà di controllo, compreso l'accesso al registro, degli
ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.
Si
attira l'attenzione sul comma 1 dell'art. 5 del D.M. il quale richiede -
relativamente alle attività di acquisto e movimentazione (importazione,
esportazione, transito e trasporto) degli esplosivi - l'annotazione nella
licenza, o in apposita "estensione" della stessa, debitamente
vidimata, dei dati identificativi e del codice fiscale del titolare e di
coloro che sono incaricati dell'effettivo maneggio o uso degli esplosivi
stessi.
Conseguentemente
i Sigg.ri Prefetti predisporranno un piano di ritiro e aggiornamento delle
licenze in corso, da esaurire in tempi ristretti e comunque non oltre il 31
dicembre p.v..
Su
quanto sopra saranno assicurati costanti e accurati controlli, aggiornando
quelli già eventualmente disposti o avviati in attuazione delle direttive
impartite con circolare n. 557/PAS. 9722.10.100 (7) 28 del 19 luglio 2005.
-
Nulla osta allo svolgimento dell'attività di fochino.
Come
detto, l'art. 8 del D.L. n. 144 ha integrato anche l'art. 163, comma 1,
lettera e) del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, prevedendo che il rilascio
della licenza per l'esercizio del mestiere di fochino sia subordinato non
solo al previo accertamento della capacità tecnica dell'interessato da
parte della Commissione tecnica provinciale per gli esplosivi, come previsto
dall'articolo 27 del D.P.R. 19 marzo 1956, n. 302, ma anche al previo
"nulla osta" del Questore della provincia in cui l'interessato
risiede. La norma precisa pure
che il "nulla osta" "può essere negato o revocato quando
ricorrono le circostanze di carattere personale previste per il diniego o la
revoca delle autorizzazioni di polizia in materia di armi.".
Va,
quindi, fatto riferimento agli artt. 11 e 43 del Testo Unico delle leggi di
P.S. ed all'art. 9 della legge n. 110 del 1975.
A mente di quest'ultima disposizione, è opportuno che il Questore
richieda sempre la certificazione sanitaria di cui all'art. 35 del
predetto TULPS.
Al
fine di ottimizzare l'azione amministrativa è inoltre opportuno che il
nulla osta venga richiesto (Modello in all. 2) dagli interessati prima
dell'inizio dei corsi formativi finalizzati al conseguimento delle
occorrenti capacità tecniche e, comunque, almeno in concomitanza con la
domanda per sostenere l'accertamento della richiesta capacità tecnica, al
fine di consentirne il rilascio (o il diniego) anteriormente
all'espletamento delle prove prescritte. Del rilascio (o diniego) sarà data
comunicazione alla Commissione tecnica provinciale, per il tramite della
Prefettura - UTG competente, ed al Comune presso il quale l'interessato avrà
dichiarato di voler richiedere la prescritta licenza.
Si
fa presente che il nulla osta e l'attestato di capacità tecnica dovranno
essere allegati alla domanda di licenza.
-
Eventuale diniego o revoca del "nulla osta".
Avverso
il diniego del "nulla osta", in quanto atto di per sé
suscettibile di incidere sulla posizione giuridica dell'interessato, sono
ammessi il ricorso gerarchico al Prefetto o il ricorso giurisdizionale al
competente Tribunale Amministrativo Regionale. Nel caso di revoca del
"nulla osta", invece, il provvedimento questorile non sembra
suscettibile di autonoma impugnazione, ma il ricorso va, eventualmente,
presentato avverso il ritiro del titolo autorizzatorio, con i rimedi ad esso
propri (ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo
dello Stato).
Il
D.L. n. 144, infatti, nel prevedere la revoca del "nulla osta" per
il venir meno delle condizioni di affidabilità personale previste dalla
legge, prescrive di darne comunicazione al Comune competente per l'immediato
ritiro della licenza.
In
assenza di una precisa indicazione di legge o di regolamento che disciplini
il necessario circuito informativo fra il Comune competente al rilascio
della licenza e al suo ritiro e la Questura competente alla verifica dei
requisiti di affidabilità dell'interessato, i Questori vorranno apporre al
"nulla osta" una specifica prescrizione a carico degli
interessati, recante l'onere di trasmettere alla Questura, contestualmente e
per conoscenza, copia della domanda per il rilascio della licenza e di
comunicare successivamente ogni eventuale ulteriore variazione (nel caso di
trasferimento della residenza in altra provincia la comunicazione va fatta
anche alla Questura competente per territorio).
L'art.
8 del D.L. n. 144 non disciplina espressamente quali siano gli effetti sulle
licenze già rilasciate anteriormente al 28 luglio 2005 (data di entrata in
vigore del decreto legge), tuttavia, l'efficacia retroattiva della norma
appare difficilmente contestabile quando vi sia stata una misura di
prevenzione o una misura interdittiva antimafia (cfr. art. 13 legge n.
1423/1956 e artt. 8 e 10 legge n. 575/1965) e negli altri casi di revoca
obbligatoria delle licenze concernenti armi ed esplosivi.
Pertanto,
con riserva di ulteriori approfondimenti, finalizzati anche alla
proposizione degli interventi normativi correttivi eventualmente necessari,
i Sigg.ri Prefetti sono pregati di sensibilizzare i Comuni delle rispettive
province affinché siano comunicate al
Questore della provincia di residenza degli interessati gli estremi delle
licenze per l'esercizio dell'attività di fochino rilasciate anteriormente
al 28 luglio 2005 e di disporre analoga comunicazione dei propri uffici per
quelle rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del D.Lgs n.
112 del 1998.
I
Questori procederanno, quindi, alla verifica della permanenza dei requisiti
di affidabilità richiesti per il rilascio del nulla osta, previa
comunicazione agli interessati dell'avvio del procedimento con le modalità
previste dalla legge n. 241/1990, informando questo Dipartimento del
relativo esito.
Art.
9 - Disciplina delle attività di volo.
-
Inquadramento normativo - Decreto ministeriale 15 agosto 2005 in materia di
nulla osta al volo.
L'articolo
9 del decreto-legge n. 144 indicato in premessa ha integrato la disciplina
amministrativa delle attività di volo attribuendo, con il comma 1, al
Ministro dell'Interno la potestà di disporre, con proprio decreto, per
ragioni di sicurezza, che il rilascio di titoli abilitativi civili per
l'attività di volo comunque denominati e l'ammissione alle relative attività
di addestramento pratico, siano subordinati, per un periodo di tempo
determinato, al nulla osta preventivo del Questore volto a verificare che
non sussistano, nei confronti degli interessati, controindicazioni agli
effetti della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e della
sicurezza dello Stato.
In
attuazione di tale previsione è stato emanato il decreto ministeriale del
15 agosto 2005 pubblicato sulla G.U. del 17 agosto successivo, rinvenibile
anche nel sito web di questo Ministero (www.interno.it), che ha subordinato
al predetto "nulla osta" preventivo, fino al 31 dicembre 2006,
"l'ammissione alle attività di addestramento pratico relative al
rilascio dei titoli abilitativi civili di cui all'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566, ad esclusione di
quelli attinenti al volo commerciale", nonché il "rilascio degli
attestati per il volo da diporto o sportivo, di cui all'articolo 12 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404".
In
conseguenza del "combinato disposto" dell'art. 9, comma 1, del
decreto-legge 144/2005 e dell'art. 1, comma 1, del D.M. 15 agosto 2005:
-
l'obbligo di munirsi del nulla osta del Questore per effettuare attività di
volo, già previsto per il conseguimento dell'attestato di idoneità al volo
da diporto o sportivo di cui all'art. 12 del D.P.R. n. 404/1988, viene
esteso a tutti i titoli abilitativi civili in materia
di accesso al volo, comunque denominati, fatta esclusione per quelli
attinenti al volo commerciale (di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), nn. 2),
3), e 6) del D.P.R. n. 566 del 1988);
-
il rilascio di tali nulla osta, che finora nel caso sopra descritto doveva
conseguirsi prima dell'acquisizione dell'attestato di idoneità al volo da
diporto o sportivo, viene
anticipato alla fase di ammissione all'attività di addestramento pratico
anche nel caso di licenze, attestati ed abilitazioni aeronautiche.
Ne
consegue che tutte le scuole di pilotaggio e di addestramento al volo non
potranno far svolgere esercitazioni pratiche di volo ad allievi che non
siano muniti del nulla osta del Questore.
-
Rilascio del "nulla osta".
Il
"nulla osta" va richiesto dall'interessato, anche attraverso un
incaricato della scuola di volo cui lo stesso è iscritto o intende
iscriversi, munito di specifica
delega, al Questore della provincia in cui l'interessato risiede,
preferibilmente prima dell'iscrizione al corso di volo o contestualmente ad
essa e deve essere conseguito, comunque, prima dell'inizio delle
esercitazioni pratiche di volo (Modello in all. 3).
L'accertamento
dell'Autorità di pubblica sicurezza circa l'insussistenza di
controindicazioni agli effetti dell'ordine e della sicurezza pubblica e
della sicurezza dello Stato avrà riguardo ai requisiti ed alle condizioni
di cui all'art. 43 del T.U.L.P.S., espressamente richiamato, a tal fine, dal
decreto ministeriale 15 agosto 2005 e dovrà essere effettuato sulla base di
un attento esame di ogni elemento di valutazione utile ai fini della
formulazione di un giudizio di affidabilità nei confronti dell'interessato.
Per
quanto concerne l'iter procedurale finalizzato all'accertamento dei
descritti requisiti soggettivi, si richiamano le indicazioni già dette a
proposito della licenza ex art. 7 del D.L. n. 144/2005, nonché quelle di
cui alla circolare n. 557/B.60/2002/R del 12 luglio 2002, concernente i
"nulla osta" per il volo da diporto o sportivo e le licenze o
abilitazioni aeronautiche, richiamando l'attenzione sulla necessità di
esperire la procedura più ampia, indicata nella predetta circolare, nel
caso di stranieri, anche comunitari, o di cittadini naturalizzati.
Per
quanto concerne i termini del procedimento, si precisa che, in assenza di
ulteriori indicazioni di legge o di regolamento, trova applicazione il
termine di 90 giorni previsto
dall'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come successivamente
modificato.
Per
il volo da diporto o sportivo si richiama l'attenzione sul comma 3 dell'art.
1 del D.M. indicato in premessa, volto ad evitare una
duplicazione in tempi ravvicinati dell'azione amministrativa, in base
al quale "il nulla osta di cui al comma 1 (quello, cioè, richiesto per
le esercitazioni pratiche di volo) vale anche ai fini di cui all'articolo
12, comma 4, del richiamato decreto n. 404 del 1988 (ai fini, cioè, del
rilascio dell'attestato dell'idoneità al volo da diporto o sportivo),
qualora il relativo attestato sia conseguito nei 12 mesi successivi.".
Nel
rammentare che il diniego del nulla osta è suscettibile di ricorso
gerarchico al Prefetto oltre che, ovviamente, di ricorso giurisdizionale, si
richiama anche qui l'attenzione sul necessario contemperamento delle
esigenze motivazionali con quelle di riservatezza delle informazioni e degli
atti comunque rilevanti sotto il profilo della sicurezza.
-
Controlli ed eventuali provvedimenti successivi.
Resta
inteso che, qualora l'esito degli accertamenti non fosse favorevole, dovrà
essere preclusa la possibilità di svolgere la predetta attività nel
territorio nazionale. In ogni caso, non saranno rilasciati i "nulla
osta" per il conseguimento dell'attestato di idoneità al volo da
diporto o sportivo di cui al D.P.R. n. 404 del 1988 e delle licenze,
attestati o abilitazioni aeronautiche di cui al D.P.R. n. 566 del 1988.
Nell'ambito
dei piani coordinati di controllo del territorio i Prefetti disporranno che
periodici controlli siano svolti anche presso le scuole di volo, gli
aero-club e le aviosuperfici, disponendo, se necessario, specifici divieti e
prescrizioni, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 650 del
codice penale.
Con
riferimento infine all'ipotesi in cui, successivamente al rilascio del nulla
osta, siano venute meno in capo al richiedente le condizioni che ne hanno
legittimato l'adozione, i
Questori, procedendo alla revoca del nulla osta, dovranno segnalare tale
circostanza agli enti competenti (Aero Club d'Italia o Ente Nazionale per
l'Aviazione Civile) al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti di
ritiro del titolo di abilitazione al volo.
°
° °
Premesso
che il testo della presente circolare sarà disponibile nel sito web del
Ministero dell'Interno e della Polizia di Stato (www.interno.it; e
www.poliziadistato.it), le SS.LL. sono pregate di voler informare di quanto
sopra le categorie e gli organi interessati, sollecitandone la
collaborazione per la corretta ed efficace applicazione delle nuove norme e
di voler disporre il monitoraggio delle diverse fasi applicative, delle
iniziative assunte e dei provvedimenti adottati segnalando eventuali
emergenze di rilievo.
Si
unisce a tal fine il modello informativo in all. 4, rappresentando che, in
adesione alla ricordata ministeriale n. 11001/114/1(2) Gab. del 16 agosto
scorso, la prima rilevazione andrà effettuata alla data del 30 settembre
p.v., con invio dei dati non oltre i primi giorni di ottobre, onde
consentire il tempestivo riferimento al Sig. Ministro.
IL
CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA
PUBBLICA SICUREZZA
(De Gennaro)
|