Normativa Circolare
 Data 10/12/2003
OGGETTO: Riconoscimento e classificazione dei manufatti pirotecnici appartenenti alla IV e V categoria dell'Allegato "A" al Reg. T.U.L.P.S. - Calcolo della massa netta di prodotti attivi. Adempimenti istruttori e modulo integrativo per la presentazione delle istanze
 Numero 557/B.20809-XV.I(5)

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

 

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA - LORO SEDI
AI QUESTORI DELLA REPUBBLICA - LORO SEDI
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO
AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTA - AOSTA

Come è noto, l'art. 1 - punto 3 della parte seconda del D.M. del 23.9.1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 29.9.1999 - serie generale n. 299, prevede che i manufatti esplosivi della IV e V categoria rechino in etichetta l'indicazione della massa netta di prodotti attivi calcolata secondo le modalità riportate nel medesimo punto 3.
Questo Ministero, sentita la Commissione Consultiva
Centrale per il Controllo delle Armi - per le funzioni consultive in materia di sostanze esplosive ed infiammabili, ravvisa l'opportunità di fornire precisi ed univoci indirizzi agli operatori del settore perché il computo della "massa netta" sia effettuato e riportato in etichetta secondo i principi ai quali si ispira la normativa di riferimento.
La miccia, in quanto "incendivo", deve, in particolare, essere
addizionata alla "massa netta degli altri prodotti attivi" di cui è costituito l'artificio. Di tale miccia va considerata l'intera "massa", ossia il risultato della sommatoria dei pesi di tutti gli elementi che la compongono e NON della sola polvere pirica.
Il principio che la miccia a lenta combustione deve essere
valutata per l'intero peso è da ritenersi valido, a maggior ragione, anche nei casi in cui sia richiesta la classificazione della sola miccia.
Quando impiegato in relazione agli artifici, il termine
"miccia" è da ritenersi estensibile nell'accezione più ampia, ricomprendendosi in tale concetto ogni incendivo destinato all'accensione, al collegamento ed al ritardo, anche ove esso sia interno all'artificio stesso.
Nella relazione unita alle istanze di riconoscimento, pertanto,
deve essere computato, secondo quanto in precedenza detto, anche tale dato, da sommarsi agli altri previsti dalla normativa "de quo" per determinare la massa netta dei prodotti attivi.
Con l'occasione si rammenta, altresì, che tali calcoli devono
essere dettagliatamente e chiaramente indicati per ciascun articolo sottoposto a classificazione per rendere possibile all'Ufficio un preliminare esame della pratica e, da parte della citata Commissione, un successivo e più spedito riscontro.
Si dovrebbe, in tal guisa, ridurre sensibilmente il numero dei
casi in cui le istanze giungono incomplete dei dati richiesti limitando l'aggravio dei carichi di lavoro e dei tempi amministrativi.
Analoga documentazione, pertanto, sarà richiesta, ove
carente, ad integrazione di quelle schede tecniche relative alle istanze già presentate ed in via di definizione presso questo Ufficio.
Per il futuro, in ogni caso, oltre agli adempimenti già richiesti
per una più chiara redazione delle schede tecniche che devono essere allegate alle istanze, gli interessati dovranno altresì unire ad esse anche un "prospetto riassuntivo" standardizzato dei dati rilevanti relativi all'artificio che, immediatamente funzionale ad una più celere trattazione ordinaria delle richieste, sarà viepiù utile in vista dell'informatizzazione dei processi, che è in fase di studio.
Tale documentazione, da produrre anche per i manufatti
appartenenti alla V categoria, è, dunque, da considerarsi integrativa di quanto già previsto per tali prodotti dalla circolare n. 559/C.26723.XV.I(5) del 13.10.1997.
Si richiama l'attenzione sul fatto che la scheda tecnica
riassuntiva deve essere sottoscritta, in ogni suo foglio, dall'istante e, nel caso in cui non vi sia identità tra le due persone, anche dal tecnico incaricato di redigere la relazione sull'artificio.
Gli Uffici Territoriali del Governo sono pregati di dare la
massima diffusione della presente, sensibilizzando gli interessati, ai sensi dell'art. 6 della legge 241/90, a verificare autonomamente, con il fine di accelerare le relative procedure, anche le istanze già presentate in passato, ed ancora oggetto di istruttoria, per eventuali integrazioni o correzioni.
In allegato si unisce copia della scheda in parola.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
(Cazzella)

Allegato