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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA
SICUREZZA
UFFICIO PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale
AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA -
LORO SEDI
AI QUESTORI DELLA REPUBBLICA - LORO SEDI
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO
AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA
VALLE D'AOSTA - AOSTA
Come è noto, l'art. 1 - punto
3 della parte seconda del D.M. del
23.9.1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
del 29.9.1999 - serie generale n. 299, prevede che i manufatti esplosivi
della IV e V categoria rechino in etichetta l'indicazione della massa
netta di prodotti attivi calcolata secondo le modalità riportate nel
medesimo punto 3.
Questo Ministero, sentita la Commissione Consultiva Centrale
per il Controllo delle Armi - per le funzioni consultive in materia
di sostanze esplosive ed infiammabili, ravvisa l'opportunità di fornire
precisi ed univoci indirizzi agli operatori del settore perché il computo
della "massa netta" sia effettuato e riportato in etichetta
secondo i principi ai quali si ispira
la normativa di riferimento.
La miccia, in quanto "incendivo", deve, in particolare, essere
addizionata alla "massa netta degli altri
prodotti attivi" di cui è costituito l'artificio.
Di tale miccia va considerata l'intera "massa", ossia il risultato
della sommatoria dei pesi di tutti gli
elementi che la compongono e NON della
sola polvere pirica.
Il principio che la miccia a lenta combustione deve essere valutata
per l'intero peso è da ritenersi valido, a maggior ragione, anche nei
casi in cui sia richiesta la classificazione della sola miccia.
Quando impiegato in relazione agli artifici, il termine "miccia"
è da ritenersi estensibile nell'accezione più ampia, ricomprendendosi
in tale concetto ogni incendivo destinato all'accensione,
al collegamento ed al ritardo, anche ove esso sia interno all'artificio
stesso.
Nella relazione unita alle istanze di riconoscimento, pertanto, deve
essere computato, secondo quanto in precedenza detto, anche tale dato,
da sommarsi agli altri previsti dalla normativa "de quo" per
determinare la massa netta dei prodotti
attivi.
Con l'occasione si rammenta, altresì, che tali calcoli devono essere
dettagliatamente e chiaramente indicati per ciascun articolo sottoposto
a classificazione per rendere possibile all'Ufficio un preliminare
esame della pratica e, da parte della citata Commissione, un successivo
e più spedito riscontro.
Si dovrebbe, in tal guisa, ridurre sensibilmente il numero dei casi
in cui le istanze giungono incomplete dei dati richiesti limitando l'aggravio
dei carichi di lavoro e dei tempi amministrativi.
Analoga documentazione, pertanto, sarà richiesta, ove carente,
ad integrazione di quelle schede tecniche relative alle istanze già presentate
ed in via di definizione presso questo Ufficio.
Per il futuro, in ogni caso, oltre agli adempimenti già richiesti per
una più chiara redazione delle schede tecniche che devono essere allegate
alle istanze, gli interessati dovranno altresì unire ad esse anche un
"prospetto riassuntivo" standardizzato dei dati rilevanti relativi
all'artificio che, immediatamente funzionale
ad una più celere trattazione ordinaria
delle richieste, sarà viepiù utile in vista dell'informatizzazione dei
processi, che è in fase di studio.
Tale documentazione, da produrre anche per i manufatti appartenenti
alla V categoria, è, dunque, da considerarsi integrativa di quanto
già previsto per tali prodotti dalla circolare n. 559/C.26723.XV.I(5)
del 13.10.1997.
Si richiama l'attenzione sul fatto che la scheda tecnica riassuntiva
deve essere sottoscritta, in ogni suo foglio, dall'istante e, nel caso
in cui non vi sia identità tra le due persone, anche dal tecnico incaricato
di redigere la relazione sull'artificio.
Gli Uffici Territoriali del Governo sono pregati di dare la massima
diffusione della presente, sensibilizzando gli interessati, ai sensi dell'art.
6 della legge 241/90, a verificare autonomamente, con il fine di accelerare
le relative procedure, anche le istanze già presentate in passato,
ed ancora oggetto di istruttoria, per eventuali integrazioni o correzioni.
In allegato si unisce copia della scheda in parola.
IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
(Cazzella)
Allegato
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