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MINISTERO DELL'INTERNO
Ai Prefetti della Repubblica
Ai Questori della Repubblica
Al Commissario del Governo per la provincia di Trento
Al Commissario del Governo per la provincia di Bolzano
Al Presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta
e, per conoscenza:
Al Ministero degli affari esteri
Al Ministero della difesa
Al Ministero della giustizia
Al Ministero delle attività produttive
Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile
Al Comando Generale dell'Arma dei carabinieri
Al Comando Generale della guardia di finanza
All'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato
Al Commissario dello Stato nella regione Sicilia
Al rappresentante del Governo nella regione Sarda
Al Commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia
Al Presidente della Commissione di coordinamento nella Valle d'Aosta
Al S.I.S.M.I.
Al S.I.S.D.E.
All'Agenzia delle dogane
All'Agenzia delle entrate
Nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 158 del 10 luglio 2003 è stato pubblicato il decreto 1°
luglio 2003 previsto dall'art. 10 del decreto interministeriale del 19
settembre 2002, n. 272 (d'ora in avanti decreto interministeriale n.
272/2002) di esecuzione del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7
(d'ora in avanti: decreto legislativo n. 7/1997), recante norme di
recepimento della direttiva 93/15/CEE relativa all'armonizzazione delle
disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli
esplosivi per uso civile.
Ai sensi dell'art. 10 del predetto decreto interministeriale n.
272/2002, quindi, le disposizioni del decreto legislativo n. 7/1997 e
del relativo decreto interministeriale n. 272/2002 concernente la
disciplina delle materie esplodenti, sono in vigore in Italia dal 25
luglio 2003.
Poiché si è evidenziata, nel tempo, l'esigenza di meglio chiarire
alcuni aspetti applicativi del ripetuto decreto interministeriale n.
272/2002, acquisito il conforme parere tecnico della Commissione
Consultiva Centrale per il Controllo delle armi per le funzioni
consultive in materia di sostanze esplosive ed infiammabili, si ritiene
utile fornire, di seguito, indicazioni relative alle innovazioni più
rilevanti apportate dalla nuova normativa.
A tal fine, la presente circolare affronta le questioni pratiche di
maggiore richiamo emerse nella fase di prima attuazione e quelle che
rivestono particolare rilievo e urgenza per la migliore tutela della
sicurezza pubblica ed un più efficace controllo della circolazione
degli esplosivi civili, garantendo una migliore tracciabilità degli
stessi.
Al riguardo va, innanzi tutto, precisato che ai sensi della normativa in
parola sono esclusi dal novero degli esplosivi civili:
a) quelli destinati ad essere utilizzati dalle Forze armate e di
polizia, compresi quelli destinati ad essere direttamente utilizzati
dagli stabilimenti militari dell'A.I.D. (Agenzia Industrie Difesa),
tuttora diretta emanazione dell'Amministrazione militare;
b) gli articoli pirotecnici, ovvero i manufatti classificati nella IV e
V categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6
maggio 1940, n. 635 (per i quali è in via di definizione il decreto
previsto dall'art. 20 del decreto interministeriale n. 272/2002 -
allegato 1 -) e che, ai fini della disciplina comunitaria, sono
qualificati come tali dalla direttiva 2004/57/CE del 23 aprile 2004
(Gazzetta Ufficiale dell'U.E. del 29 aprile 2004) con riferimento al suo
Allegato I (allegato 2) o che, con riferimento alle indicazioni di cui
all'Allegato II della medesima Direttiva, possano essere riconosciuti
come tali;
c) le munizioni per uso civile, salvo quanto disposto dagli articoli 1,
comma 3, 10, 11 e 12 del decreto legislativo n. 7/1997.
1) - Istanze e comunicazioni.
Le istanze relative agli esplosivi ed agli altri prodotti esplodenti
comunque elencati all'art. 1 del decreto legislativo n. 7/1997, ciascuna
delle quali deve riferirsi partitamente ad un singolo prodotto o a «famiglie»
di prodotti dello stesso tipo - così come espressamente indicati nel
singolo certificato CE del tipo, ove previsto - devono sempre essere
effettuate in carta legale (nel rispetto degli adempimenti previsti
dall'art. 38, terzo comma del decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000). Esse, così come le altre comunicazioni previste dallo stesso
decreto legislativo e dal decreto interministeriale n. 272/2002, debbono
sempre contenere:
a) l'indicazione delle generalità complete del richiedente, che, anche
nel caso di importazioni, esportazioni e trasferimenti (1), deve essere
il titolare della licenza di polizia di cui all'art. 46 e/o 47
T.U.L.P.S.;
(1) In ambito UE i movimenti di merci tra Stati non sono più denominati
esportazioni o importazioni, ma, come nel testo, «trasferimenti.».
b) l'indicazione del codice fiscale del richiedente;
c) l'indicazione della ditta per la quale il titolare della licenza
opera ed il relativo codice fiscale o partita I.V.A.;
d) il nome dell'esplosivo o dell'artificio per il quale si effettua la
comunicazione;
e) l'ente notificato ed il numero del relativo certificato, ove
previsto.
Agli atti ed ai documenti formati all'estero da autorità estere,
comprese le dichiarazioni di conformità «CE del tipo» ed i relativi
allegati da valere nello Stato, redatti in lingua straniera, deve essere
allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo
straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare,
ovvero da un «traduttore ufficiale» ai sensi dell'art. 33 del predetto
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
Si richiama l'attenzione sul fatto che, ai sensi dell'art. 19, comma 3,
lettera a), del decreto interministeriale n. 272/2002 non occorre alcuna
domanda per l'iscrizione nella tabella A allegata al Regolamento di
esecuzione del T.U.L.P.S. dei prodotti esplodenti rientranti nel campo
di applicazione del decreto legislativo n. 7/1997, in quanto si provvede
d'ufficio sulla base della comunicazione di cui qui si è detto, sempre
che la stessa sia regolarmente effettuata dai produttori o dagli
importatori, ossia dai soggetti muniti di autorizzazioni di polizia ai
sensi degli articoli 46 e 47 T.U.L.P.S.
2) - Marcature CE.
Si richiamano preliminarmente le disposizioni previste dall'art. 2,
commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 7/1997 in base alle quali è
vietato detenere, utilizzare, porre in vendita o cedere a qualsiasi
titolo, trasportare, importare od esportare esplosivi per uso civile che
siano privi della marcatura CE e che non abbiano superato la valutazione
di conformità prevista nell'allegato V al predetto decreto legislativo.
Si ricorda che dal 25 luglio 2003, data di entrata in vigore del decreto
interministeriale n. 272/2002, i produttori o gli importatori che
intendano immettere sul territorio nazionale un esplosivo devono
preventivamente munirsi dell'attestato di esame «CE del tipo» o di
altra certificazione di conformità rilasciata da un organismo
notificato di uno Stato dell'Unione europea, secondo una delle procedure
di cui all'allegato V al decreto legislativo n. 7/1997, dandone
immediata comunicazione a questo Ministero con le modalità indicate
nell'art. 8, commi 6 e 7 del decreto interministeriale n. 272/2002.
Ove il certificato «CE del tipo» sia rilasciato da un Ente notificato
nazionale, alla comunicazione dei dati concernenti l'esplosivo provvede
direttamente quest'ultimo, ai sensi di quanto previsto dal comma 6 del
menzionato art. 8 e con le modalità dalla stessa norma stabilite.
Nel caso, invece, in cui il certificato sia rilasciato da Enti
notificati di altro Paese europeo, alla comunicazione, devono essere
allegati, come prescrive il comma 7 del richiamato art. 8 del decreto
interministeriale n. 272/2002, l'attestato di esame «CE del tipo» e,
ove non già presente nell'attestato, una descrizione completa
dell'esplosivo. A tale atto deve essere unita, se non già compresa,
l'ulteriore certificazione dell'Ente notificato che attesti il numero di
identificazione delle Nazioni Unite e la classe di rischio o equivalente
attestazione dell'autorità competente del Paese d'origine
dell'esplosivo, ai sensi di quanto disposto dal paragrafo 2.2.1.1.3 del
decreto 2 settembre 2003 (Traduzione in lingua italiana del testo
consolidato della versione 2003 delle disposizioni degli allegati A e B
dell'Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su
strada (ADR), di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti 20 giugno 2003), pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2003 - serie generale.
In particolare, anche a garanzia della «identificabilita» del
prodotto, le schede tecniche e gli altri allegati alla certificazione «CE
del tipo» dovranno essere trasmessi a questo Dipartimento prima
dell'inizio della produzione industriale o dell'immissione
dell'esplosivo sul territorio dello Stato.
3) - Etichette.
Per una corretta individuazione del prodotto esplosivo nel territorio
nazionale e per consentirne una migliore tracciabilità amministrativa,
finalizzata alla più efficace tutela della sicurezza pubblica (art. 11
Direttiva 93/15/CEE e art. 1, comma 4 decreto legislativo n. 7/1997),
dovrà altresì essere trasmesso un fac-simile dell'etichetta che,
all'atto dell'immissione sul territorio nazionale, dovrà essere apposta
sull'imballaggio. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 11 Direttiva
93/15/CEE e dell'art. 1, comma 4 decreto legislativo n. 7/1997, si
provvederà affinché l'etichettatura riunisca, oltre a quanto previsto
dalla direttiva 93/15 CEE e dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65
(Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14 aprile 2003 serie generale - «Attuazione
delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione,
all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi»), anche,
in un unico riquadro, i seguenti dati:
denominazione del prodotto;
numero di identificazione ONU e codice di classificazione;
numero di certificato «CE del tipo»;
categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S.;
nome del fabbricante;
elementi identificativi dell'importatore o del produttore titolare delle
licenze di polizia e indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e
trasporto;
il numero del provvedimento di presa d'atto ministeriale e
classificazione ai sensi dell'art. 19, commi 2 e 3 del decreto
interministeriale n. 272/2002.
Particolare attenzione dovrà essere posta nel verificare la coincidenza
puntuale della denominazione dell'esplosivo e del nome del fabbricante
riportati nella documentazione prodotta, richiamando l'attenzione degli
interessati sul fatto che eventuali modificazioni della ragione sociale
comportano un aggiornamento del certificato CE del tipo presso l'Ente
notificato.
4) - Movimentazione degli esplosivi.
Occorre distinguere:
a) esplosivo munito di certificato «CE del tipo».
Il decreto legislativo n. 7/1997, recependo la direttiva comunitaria
93/15/CEE, riconduce alla competenza dei Prefetti il rilascio
dell'autorizzazione per le movimentazioni degli esplosivi per uso civile
marcati CE (articoli 8 e 9).
In attesa che sia reso operativo lo schedario informatizzato degli
esplosivi muniti di certificazione «CE del tipo», i signori Prefetti
procederanno a rilasciare le prescritte autorizzazioni sulla base delle
indicazioni del Dipartimento della pubblica sicurezza circa il corretto
adempimento degli oneri di comunicazione di cui all'art. 8, comma 7 del
decreto interministeriale n. 272/2002.
A tal fine il Dipartimento della pubblica sicurezza darà, di volta in
volta e per ciascun nuovo esplosivo o gruppo di esplosivi, formale
comunicazione a tutti gli Uffici territoriali del Governo delle
procedure espletate, adottando un numero di protocollo che
contraddistinguerà anche il decreto di aggiornamento dell'Allegato A al
Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S (Es. 557/PAS.5431.XVJ/25/2004-CE
(6)).
Lo stesso numero di protocollo sarà indicato dagli interessati in tutte
le successive istanze concernenti gli esplosivi, unitamente a quello del
certificato «CE del tipo», e dall'Amministrazione, sui relativi
provvedimenti, in modo da semplificare l'attività amministrativa e
perfezionare, nel contempo, il sistema di tracciabilità amministrativa
degli esplosivi stessi.
Sul portale del Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica
sicurezza - Ufficio per l'Amministrazione Generale, sotto la colonna
servizi è presente il collegamento alla pagina dell'Ufficio per gli
affari della polizia amministrativa e sociale, (indirizzo rete
multimediale interna I.P. http://10.249.8.214), alla voce CE DEL TIPO
ove saranno pubblicate, in tempo reale ed in ordine cronologico, le
comunicazioni di cui sopra;
b) esplosivi esclusi dalle disposizioni della direttiva 93/15/CEE.
Fermo quanto previsto dalle norme in materia di importazione,
esportazione e transito di materiali ricompresi nella legge 9 luglio
1990, n. 185 (avente ad oggetto: «Nuove norme sul controllo
dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento»),
continueranno ad essere oggetto di autorizzazione del Ministro
dell'interno l'importazione, l'esportazione ed il trasferimento degli
esplosivi non ricompresi, secondo quanto detto in premessa, nel campo di
applicazione della richiamata direttiva 93/15.
Resta, altresì, sottoposta alla medesima competenza l'autorizzazione
all'importazione di esplosivi civili marcati CE provenienti da Paesi
esclusi dall'applicazione della direttiva 93/15/CEE. Anche in
quest'ultimo caso, l'importatore dovrà presentare la comunicazione
prevista dell'art. 8, comma 7 del decreto interministeriale n. 272/2002,
nei termini sopra riportati.
Per quanto riguarda le campionature di materie riconducibili alle
fattispecie degli esplosivi nuovi o sperimentali, che debbono essere
movimentate o trasferite in ambito UE, per esigenze quali la
sottoposizione a prova degli Organismi notificati, nel richiamare le
specifiche disposizioni previste dall'art. 99 Regolamento di esecuzione
del T.U.L.P.S., si conferma che esse continuano ad essere assoggettate
alle licenze del Ministero dell'interno.
Sono anche escluse le importazioni di esplosivi che siano destinati ad
essere direttamente impiegati («utilizzati») dalle Forze armate e di
polizia dello Stato, ovvero dagli stabilimenti da esse posseduti e
direttamente controllati e gestiti (A.I.D.).
Si fa, però, presente che la direttiva 93/15/CEE sugli esplosivi non può
non esplicare i suoi effetti anche con riferimento agli esplosivi
destinati ad essere utilizzati - da aziende private - per la
realizzazione dei materiali contemplati della legge n. 185/1990, con
particolare riferimento alla definizione stessa degli esplosivi in
parola ed al relativo sistema autorizzatorio delle importazioni.
La lettura sistematica degli articoli 1 e 2, commi 3 e 4, lettera a),
della predetta legge n. 185/1990 e della successiva direttiva CEE (v.
art. 1, comma 4 decreto legislativo n. 7/1997), infatti, consente di
affermare che, fermo quanto prescritto dalla soprarichiamata legge n.
185/1990 in materia di programmi internazionali o in ambito NATO, le
ditte che abbiano ricevuto commesse dalle Forze armate o dalle Forze di
polizia e che debbano importare direttamente dall'estero materiali
esplodenti (ossia: prodotti esplosivi, semilavorati esplosivi,
componenti finiti esplosivi) potranno, alternativamente, o importare
materiali già muniti di marchio CE, che saranno quindi assoggettati
alle prescrizioni ed alle procedure previste dal decreto legislativo n.
7/1997, o materiali privi di marchio CE. In questo ultimo caso le ditte
(producendo la prevista commessa) dovranno sempre preventivamente
assoggettare i materiali al diverso sistema del riconoscimento e
classificazione disciplinato dal T.U.L.P.S. e richiedere la licenza
d'importazione al Ministro dell'interno.
Devono, dunque, restare sempre sottoposti al controllo diretto delle
Autorità di pubblica sicurezza tutti i prodotti esplosivi che, a
qualsiasi titolo, siano introdotti nel territorio nazionale e che, non
essendo destinati ad essere direttamente utilizzati da parte di militari
o di Forze di polizia, siano introdotti nel ciclo produttivo di
un'azienda come parti di ricambio o componenti specifici per la
costruzione di materiale d'armamento, ai sensi del ricordato art. 2,
comma 4, lettera a) legge n. 185/1990;
c) modulistica.
Si richiama l'attenzione sul fatto che, fermo quanto in precedenza
detto, a far data dal 24 ottobre 2004, data di entrata in vigore della
Decisione della Commissione Europea del 15 aprile 2004 (Gazzetta
Ufficiale dell'U.E. 24 aprile 2004), per l'autorizzazione al
trasferimento intracomunitario di esplosivi dovrà utilizzarsi
l'apposito modulo che, anche nella versione bilingue per la provincia di
Bolzano, si allega in copia. Tale documento di accompagnamento degli
esplosivi, rilasciato nel rispetto delle vigenti normative sul bollo,
sarà utilizzato ordinariamente per le movimentazioni in ambito UE
(allegato 3).
Su di esso (o, ove necessiti, su di un'appendice allegata) potranno
essere riportate le opportune prescrizioni previste dall'autorizzazione
al trasferimento contemplata dalla richiamata Decisione.
5) - Istanze relative alle munizioni.
Come noto, le munizioni sono sottratte alla disciplina della Direttiva;
tuttavia il decreto legislativo n. 7/1997 precisa (art. 1, comma 3,
lettera c), che ad esse si applicano le previsioni di cui agli articoli
10, 11 e 12 del medesimo decreto.
Pertanto le istanze intese ad ottenere l'autorizzazione alle
movimentazioni ivi previste devono comunque contenere tutte le
indicazioni richieste dagli articoli 10 e 11 del citato decreto
legislativo ed ogni altra indicazione che, per motivi di sicurezza, il
Prefetto richieda espressamente.
In particolare:
a) per i trasferimenti in ambito U.E.
La movimentazione è assoggetta alle disposizioni contenute negli
indicati articoli 10, 11 e 12 del decreto legislativo n. 7/1997, nonché
a quanto previsto dalla legge 6 dicembre 1993, n. 509, ad oggetto «Norme
per il controllo sulle munizioni commerciali per uso civile».
Si ricorda che per le istanze intese ad ottenere l'introduzione nel
territorio italiano di munizioni provenienti da uno Stato membro
dell'U.E. o il trasferimento delle stesse verso un altro Stato
effettuati da soggetti diversi da quelli qualificati come «armaioli»
sono specificamente da acquisire anche le informazioni previste al comma
3, lettere e) ed f) del predetto art. 11. Si richiama l'attenzione,
inoltre, sulle previsioni della lettera d) del medesimo comma, nonché
su quanto disposto dal comma 1 dell'art. 10, in merito alla verifica
dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione da parte delle competenti
autorità dello Stato di partenza;
b) importazione da Paese non U.E.
L'importazione continua ad essere assoggettata alla licenza di cui
all'art. 54 T.U.L.P.S.;
c) esportazione verso un Paese non U.E.
Continua ad essere richiesta l'autorizzazione del Prefetto ai sensi del
combinato disposto degli articoli 38 e 93 del Regolamento di esecuzione
del T.U.L.P.S.
Si richiama l'attenzione sulla necessità che siano rispettate, per le
munizioni, le disposizioni in materia di esportazioni verso Paesi
soggetti ad embargo o alle misure restrittive del Codice di condotta
europeo, in forza delle quali il rilascio della licenza è sottoposto,
in ogni caso, al previo nulla osta di questo Ministero;
d) transito verso Paesi extraeuropei.
Nulla è mutato in materia di rilascio della licenza di transito dei
materiali esplodenti. L'art. 54, ultimo comma, del T.U.L.P.S., in
particolare, dispone che per il transito degli esplosivi «è
sufficiente la licenza del Prefetto della provincia per cui i prodotti
entrano nello Stato». Si precisa, ad ogni buon fine, che la licenza di
transito deve essere richiesta anche quando trattasi di quantitativi o
tipologie di materiali il cui trasporto, a mente degli articoli 97 e 98
del ripetuto regolamento, non è assoggettato a licenza di polizia.
6) - Altre sostanze esplodenti.
Anche se il clorato di potassio, il clorato di bario e il clorato di
sodio già iscritti, come prodotti esplosivi, nell'Allegato A al
Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. e classificati nella 1ª
categoria, gruppo B, non sono oggi compresi nel nuovo Allegato A, così
come novellato dal decreto interministeriale n. 272/2002 (art. 19, punto
2), si deve rilevare che essi sono, nondimeno, tuttora inseriti
nell'Allegato B.
In relazione a ciò, sulla scorta del parere dalla Commissione
Consultiva Centrale per il controllo delle armi, per le funzioni
consultive in materia di sostanze esplosive ed infiammabili, espresso
nella seduta del 5 maggio 2004, si precisa che dette sostanze restano
comunque soggette, anche nell'interesse della pubblica incolumità, alle
prescrizioni concernenti il deposito, giuste le espresse disposizioni
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dal relativo
Allegato B del Regolamento di esecuzione.
7) - Disposizioni finali e transitorie.
Gli esplosivi già prodotti o importati nel territorio dello Stato alla
data d'entrata in vigore del decreto interministeriale n. 272/2002,
riconosciuti e classificati sulla base delle norme anteriormente
vigenti, possono essere smaltiti, ai sensi dell'art. 21 del predetto
Regolamento, entro il 31 dicembre 2005; il loro consumo è però
limitato al mercato interno ed all'esportazione verso Paesi non
appartenenti all'Unione europea, ferme restando le relative
autorizzazioni.
Alla scadenza di tale termine le giacenze non smaltite debbono essere
distrutte.
Entro lo stesso termine dovranno essere distrutti gli esplosivi già
esportati verso piattaforme in mare aperto, al fine di essere ivi
impiegati, i quali, se non utilizzati, potranno, per motivi di
sicurezza, essere reimportati dalle stesse piattaforme in Italia anche
se non sono muniti del certificato «CE del tipo», previo nulla osta di
questo Ministero.
In ogni caso, per quanto riguarda le modalità dei trasporti di
esplosivi, si richiama quanto disposto dall'Allegato C al Reg.
T.U.L.P.S., così come modificato dall'art. 17 del decreto
interministeriale n. 272/2002, che richiama, oltre alle citate norme
dell'ADR per i trasporti di merci pericolose su strada, quelle del RID
(via ferrovia), dell'I.C.A.O. (via aerea), dell'IMO (via mare) e dell'ADNR
(acque interne).
In particolare, si richiama, in materia di controlli dei trasporti su
strada, quanto disposto dal paragrafo 1.8.1. e 1.8.2 del citato decreto
2 settembre 2003 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Le presenti disposizioni amministrative sono state adottate previo
adempimento degli obblighi di preventiva informazione in ambito
comunitario che concernono le «regole tecniche» (legge 21 giugno 1986,
n. 317, e successive modifiche, attuativa delle direttive 98/34/CE e
98/48/CE, anche per gli effetti dell'accordo OTC di cui alla Decisione
94/800/CE del 22 dicembre 1994) e, per le disposizioni di salvaguardia
dell'ordine e della sicurezza pubblica, ai sensi dell'art. 11 della
direttiva 93/15/CEE.
Roma, 5 maggio 2005
Il Ministro: Pisanu
Allegati
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