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Nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 229 del 29 settembre 1999 è
stato pubblicato il decreto 23 settembre 1999, avente per oggetto
"Modificazioni agli allegati A e B al regolamento per l'esecuzione
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635" (d'ora in avanti, il decreto), che
revoca e sostituisce l'omologo decreto 21 lulgio 1999 , pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 181 del 4 agosto 1999.
Il decreto persegue l'intento di assicurare una più razionale
collocazione degli esplosivi nelle categorie di legge ai sensi dell'art.
53 T.U.L.P.S. e, attraverso la modifica del capitolo VI dell'allegato B
al regolamento T.U.L.P.S., di snellire le procedure autorizzatorie e di
controllo degli esercizi di minuta vendita degli esplosivi, fornendo
inequivoche disposizioni circa le tipologie ed i quantitativi detenibili
per la vendita al dettaglio.
Al riguardo si ritiene utile fornire le seguenti note esplicative,
richiamando l'attenzione sull'allegata "Tabella dei prodotti
esplodenti ammessi negli esercizi di minuta vendita".
PARTE PRIMA
Con l'art. 1 è stato modificato l'elenco dei prodotti di gruppo C
della prima categoria, mantenendovi unicamente i materiali consimili,
ovvero i prodotti esplodenti di esclusivo impiego militare. Materiali di
specie diversa, come le micce e le cartucce per armi portatili, sono
stati inseriti in altre categorie e gruppi, secondo criteri di omogeneità.
Di conseguenza l'art. 2 riconduce sia le micce a combustione rapida che
quelle detonanti nel gruppo A della seconda categoria, in ragione
dell'affinità negli effetti esplodenti. Sono state inoltre eliminate le
precisazioni sul contenuto qualitativo e quantitativo delle micce,
rendendo così la dizione onnicomprensiva.
L'art. 3 riunisce nel gruppo A della quinta categoria tutte le munizioni
per armi portatili comuni e da guerra, abolendo la preesistente
differenziazione di categoria basata non sul tipo ma sulla quantità. Di
tale modifica normativa i signori prefetti vorranno tener conto,
adeguando le licenze di propria competenza.
Attraverso l'eliminazione del punto 1 dal gruppo A della quinta
categoria ("bossoli di cartone per cartucce da caccia ad involucro
rigido") si supera la contraddizione prima esistente con le
indicazioni fornite dall'art. 97 del regolamento al T.U.L.P.S.,
laddove è stabilita la legittimità della detenzione e del trasporto di
bossoli innescati in numero illimitato.
In merito alla formulazione del punto 4 dell'art. 3, va chiarito che le
cartucce da salve rilevano unicamente qualora destinate all'impiego in
armi comuni o da guerra. Sono state altresì soppresse le indicazioni
obsolete e comunque ridondanti sulla morfologia della falsa pallottola o
sull'esecuzione della chiusura del bossolo, in quanto la dizione
"da salve" appare sufficiente ad individuare il prodotto in
esame. Per contro, si è chiarito che le cartucce destinate agli
apparecchi di impiego industriale funzionanti per mezzo di sostanze
esplosive (di cui all'art. 1 della legge 6 dicembre 1993, n. 509
"Norme per il controllo delle munizioni commerciali per uso
civile") non hanno rilevanza in quanto destinate a strumenti
sforniti della qualificazione di "arma" in senso proprio. A
titolo di esempio, si citano le munizioni che azionano gli strumenti
sparachiodi, da mattazione e da cementeria.
PARTE SECONDA
La parte seconda riscrive il capitolo VI dell'allegato B al
regolamento del T.U.L.P.S.; in essa si rinvengono le più consistenti
modifiche al precedente regime, di seguito analizzate.
Art. 1
Generalità
Il punto 1 elenca in positivo i prodotti vendibili negli esercizi. E'
stata quindi soppressa la lista dei manufatti la cui vendita è vietata
o per motivi di sicurezza o in quanto oggetto di altro tipo di licenza
per la commercializzazione.
Vengono poi elencati i manufatti in libera detenzione e vendita, che non
rivestono interesse poiché inerti (proiettili, pallini, bossoli) o in
ragione dello scarso rilievo del contenuto esplosivo (inneschi e bossoli
innescati). Tra questi si annoverano anche i manufatti non classificati
tra i prodotti esplodenti a mente del decreto ministeriale 4 aprile
1973, dei quali, tuttavia, le SS.LL. valuteranno l'opportunità di
limitare, ex art. 9 T.U.L.P.S., la detenzione a 200 kg netti qualora il
quantitativo detenuto di prodotti esplodenti di cui al successivo art. 3
sia composto per oltre la metà da polveri di prima categoria e/o da
manufatti di quarta e quinta categoria.
Tale limitazione potrà non essere prescritta nei confronti di quegli
esercizi di minuta vendita ai quali sia concessa licenza per
quantitativi inferiori alla capacità ricettiva massima dell'esercizio
stesso valutata in base ai limiti di cui all'art. 2, punto 2 (cubatura)
e fatto sempre salvo il disposto di cui all'art. 3 lettera d), quinto
comma.
La valutazione della massa netta dei manufatti non classificati fra i
prodotti esplodenti, qualora non indicata sulla confezione, si otterrà
moltiplicando per il coefficiente 0,3 la massa lorda (imballaggio
escluso).
Il punto 2 ribadisce obblighi preesistenti sul contenuto dei recipienti
di polveri di prima categoria. Si aggiunge che essendo tale limite
dettato per le polveri in vendita nei locali degli esercizi, non è
applicabile ai depositi costituiti a mente del capitolo IV dell'allegato
B, nei quali le polveri potranno pertanto conservarsi anche in
recipienti di capacità maggiore, non superando, naturalmente, il carico
complessivo autorizzato.
Si attira l'attenzione sul punto 3, che introduce i concetti di massa
netta e di prodotti attivi. Si precisa che le prescrizioni
sull'obbligatorietà dell'indicazione della massa netta dei prodotti
attivi sul singolo manufatto e/o sulla confezione sono rivolte ai
manufatti di quarta e quinta categoria e non alle cartucce ordinarie o
da salve per armi comuni; per queste ultime, infatti, la massa netta di
prodotto attivo è ricavabile dall'indicazione del numero di cartucce
riportata sulle confezioni, da porsi in relazione alle equivalenze di
cui alla lettera b) dell'art. 3.
Al punto 4 è prescritto che negli esercizi di minuta vendita si possono
tenere e vendere non più di 200 kg netti di prodotti esplodenti, oltre
i quali si rende necessario il deposito, da realizzarsi in accordo alle
prescrizioni del capitolo IV dell'allegato B. L'unica eccezione si
rinviene all'art. 2.2, comma ottavo, laddove è prevista la possibilità
di concedere licenza per tenere e vendere prodotti esplodenti in
quantitativi elevabili fino al triplo del limite suindicato, purché si
tratti di esercizi
Art. 2
Prescrizioni sui locali
Il criterio generale è quello di fornire alle commissioni tecniche
provinciali puntuali indicazioni sulle norme applicabili nella
valutazione della rispondenza dei locali alle caratteristiche che deve
possedere ciascuno degli elementi che compongono i locali stessi (muri
perimetrali, serramenti, impianti, mezzi antincendio, ecc.).
I divieti riportati al punto 1, concernenti principalmente l'ubicazione
degli esercizi e la presenza di materie infiammabili, sono derogabili
previo parere favorevole e motivato della commissione tecnica
provinciale.
Al quinto comma del punto 1 vengono introdotti i manufatti di quarta e
quinta categoria inertizzati, cioè resi simulacri o con l'eliminazione
dei prodotti attivi o approntati direttamente come tali; le relative
operazioni possono essere effettuate esclusivamente a cura dei soggetti
legittimati alla fabbricazione dei manufatti attivi. I manufatti
inertizzati, al pari di quelli di cui al decreto ministeriale 4 aprile
1973, possono essere esposti nei locali in cui è ammesso il pubblico.
Circa il punto 2, si evidenzia come non siano cambiati i rapporti tra
superficie, cubatura e carico ammesso, ma i relativi calcoli debbano
essere svolti tenendo conto della massa netta dei prodotti attivi, come
previsto dall'art. 1.3.
E' stata altresì mantenuta l'incompatibilità tra manufatti di quarta e
quinta categoria rispetto alle polveri di prima categoria e alle
cartucce di quinta categoria gruppo A, disponendone la custodia in
locali diversi.
Il punto 3 disciplina la conformazione esterna (commi 1 e 2, relativi
rispettivamente ai muri perimetrali ed ai solai di copertura e
calpestio) ed interna (commi 3 e 4, relativi rispettivamente alle
caratteristiche dei serramenti e del locale (o dei locali) in cui sono
conservati i manufatti di quarta e quinta categoria) degli esercizi di
minuta vendita.
Con riferimento alle prescrizioni inerenti la conformazione esterna
degli esercizi di minuta vendita, si osserva come, ai fini
dell'adeguamento all'evoluzione sia della tecnica costruttiva che della
movimentazione merci, viene consentito l'utilizzo di strutture anche non
murarie (punto 3 comma primo), purché di resistenza al fuoco
equivalente a quella della tradizionale muratura a due teste, e
l'introduzione dei cosiddetti "pallets" (punto 2 comma
quinto), ovvero di uno dei più diffusi metodi di movimentazione e di
stoccaggio dei materiali, pur con le temperanze conseguenti alla
peculiarità dei prodotti in argomento (ad es. il numero massimo di
pallets ammesso).
Nel secondo comma del punto 3 vengono dettati due criteri per la
valutazione dei solai di copertura e di calpestio: in base al primo si
richiede che il solaio debba avere uno spessore non inferiore a cm 7 se
in c.a. e contemporaneamente possedere il requisito della resistenza al
fuoco REI 120; in base al secondo viene ammesso l'uso di materiale
diverso dal precedente purché siano conseguite le caratteristiche di
resistenza al fuoco REI 120.
Giova sottolineare l'opportunità che le commissioni tecniche
provinciali, in analogia a quanto previsto nelle norme transitorie e
finali circa la vendita dei manufatti già riconosciuti e classificati,
consentano l'adeguamento dei locali già esistenti alle prescrizioni
contenute nel decreto entro un termine congruo, comunque non superiore
ad un triennio.Con riferimento alle prescrizioni inerenti la
conformazione interna degli esercizi di minuta vendita, si rileva come
le prescrizioni di cui al punto 3, commi 3 e 4 del decreto non trovano
applicazione per gli esercizi di minuta vendita composti dal solo locale
in cui è ammesso il pubblico in quanto, essendo indirizzate ai locali
interni, sono necessariamente rivolte agli esercizi strutturati su due o
più locali. E' peraltro in facoltà del titolare della licenza di
minuta vendita per esercizio avente un solo locale dotare tale tipologia
di esercizio degli accorgimenti di cui ai commi citati.
Art. 3
Contenuto della licenza
La licenza deve essere formulata esprimendo esclusivamente in kg
netti sia il carico complessivo di prodotti esplodenti autorizzato, sia
il quantitativo relativo alle singole tipologie di prodotti come
indicati nella parte II del decreto, art. 3 lettere da a) a d).
Il richiedente che intenda avvalersi della facoltà di detenere tutte le
categorie di prodotti esplodenti ammessi potrà ottenere una licenza che
consente, nella sua forma più semplice, di tenere e vendere 115 kg
netti di prodotti esplodenti, così suddivisi:
25 kg netti di polveri da lancio e/o da mina della prima categoria, più;
50 kg netti di cartucce per armi comuni, più;
20 kg netti di manufatti della quarta categoria, più;
20 kg netti di manufatti della quinta categoria.
Al fine di adeguarsi alla realtà del mercato locale o stagionale,
all'atto della presentazione della domanda di rilascio o di rinnovo
della licenza, sono consentite molteplici possibilità di sostituzioni
per categoria e quantità, in accordo con le indicazioni di cui alle
lettere da a) a d) e fermo restando il quantitativo massimo di 200 kg
detenibile.
La possibilità concessa al titolare di incrementare il carico sino a
200 kg attraverso il meccanismo della rinuncia parziale o totale alle
polveri della prima categoria e/o ai manufatti della quarta e quinta
categoria a favore soprattutto delle cartucce per armi comuni, è
motivata dal fatto che, tra i prodotti esplodenti, le munizioni offrono
le maggiori garanzie di sicurezza. Nel corso di validità della licenza
il titolare può di propria iniziativa effettuare le sostituzioni di cui
sopra, a condizione che la variazione sia preventivamente comunicata
alla competente autorità di P.S. e venga annotata sul registro delle
operazioni giornaliere. Tale facoltà va tenuta presente in sede di
verifica degli esercizi, in quanto le categorie di esplosivi in concreto
riscontrate potrebbero - legittimamente - non coincidere con quanto
riportato in licenza, a differenza del carico massimo, comunque
invalicabile negli esercizi ordinari. In tal caso il riscontro va
effettuato attraverso il registro delle operazioni giornaliere.
L'autorità di P.S. ha sempre la facoltà di limitare, motivando, il
quantitativo massimo detenibile di cartucce e di polveri di prima
categoria.
Art. 4
Caricamento cartucce
E' privilegiata la trasformazione delle polveri di prima categoria in
cartucce della quinta per la motivazione in precedenza esplicata.
Ne deriva che mentre permane il limite di un kg di polvere senza fumo da
impiegarsi in ciascuna operazione di caricamento, è stato soppresso il
limite di 4.000 cartucce caricabili giornalmente.
Tale soppressione comporta che il limite giornaliero di caricamento è
conseguente al carico detenibile, in accordo alle equivalenze indicate
alla lettera b) dell'art. 3. A titolo di esempio, da una licenza
standard (50 kg di polveri da lancio, ottenuti rinunciando totalmente
alle polveri da mina), posto che vengano caricate cartucce per armi
lunghe (560 per ogni kg di polvere) se ne potranno allestire 28.000 al dì.
Resta comunque salva la facoltà dell'autorità di P.S. di disporre
altrimenti, motivando, avuto riguardo al contesto topografico, alla
situazione ambientale o a specifiche ragioni di sicurezza.
E' evidente che in ogni momento la sommatoria dei prodotti esplodenti,
in qualunque forma si trovino (polveri in confezioni, polveri nelle
tramogge, cartucce finite, cartucce a magazzino, ecc.), non potrà mai
superare i limiti autorizzati. Ciò comporta che le cartucce finite,
allontanate dal locale caricamento e poste in deposito, vanno valutate
in decremento rispetto al quantitativo autorizzato. Si richiama inoltre
quanto già evidenziato in sede di commento all'art. 1 del decreto in
merito alla capacità massima dei recipienti di polveri di prima
categoria, significando che il limite di cui all'art. 1, punto 2, del
decreto non trova applicazione qualora si tratti di recipienti di
polveri esclusivamente dedicate al caricamento e pertanto non destinate
alla vendita al pubblico.
Resta inteso che la capacità volumetrica della tramoggia di ciascuna
macchina caricatrice può anche essere superiore ad un kg, mentre si
ribadisce che è comunque essenziale che ciascuna tramoggia non contenga
mai più di 1 kg di polvere.
Le prosenzioni sui locali di caricamento cartucce possono essere
derogate, purché vengano proposte misure alternative equivalenti ai
fini della sicurezza.
In analogia a quanto rappresentato nel commento sull'art. 2, gli
adeguamenti dei locali preesistenti alla nuova normativa dovranno essere
condotti a termine entro un triennio.
Art. 5
Norme sui clorati
Nulla è sostanzialmente innovato rispetto al precedente regime.
PARTE TERZA
Nel suo articolo unico viene ammessa una deroga all'art. 1.2, secondo
comma della parte seconda, ove viene stabilito che i manufatti di quarta
e quinta categoria possono essere venduti solo se racchiusi nelle
proprie confezioni originali sigillate, singole o multiple in ragione
delle dimensioni del manufatto stesso; al fine di consentire lo
smaltimento delle scorte è consentito che i manufatti già riconosciuti
e classificati possano essere venduti sfusi per non più di un triennio.
Il terzo capoverso fornisce i parametri per la determinazione della
massa netta dei prodotti attivi dei manufatti di quarta e quinta
categoria riconosciuti e classificati antecedentemente all'entrata in
vigore del decreto e, pertanto, privi di tale indicazione; anche in
questo caso il periodo transitorio, durante il quale la determinazione
avverrà impiegando i coefficienti colà indicati, è fissato in tre
anni.
L'ultimo capoverso revoca il precedente decreto ministeriale datato 21
luglio 1999, pari argomento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181
del 4 agosto 1999.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
ALLEGATO
ALLA CIRCOLARE N.559/C.21801.XVIII
DIPARTIMENTO
DELLA PUBBLICA SICUREZZA DIREZIONE
CENTRALE AFFARI GENERALI
Servizio
Polizia Amministrativa e Sociale
Divisione
II - Armi ed Esplosivi
|
TABELLA
DEI PRODOTTI ESPLODENTI AMMESSI NEGLI ESERCIZI DI MINUTA VENDITA
|
|
CASI
|
Autorizzazione
di base
|
Autorizzazione
alternativa
1
|
Autorizzazione
alternativa
2
|
Autorizzazione
alternativa
3
|
Autorizzazione
alternativa
4
|
|
a)
|
fino
a complessivi 25 KG netti di polveri da lancio e/o da mina
della I categoria.
|
fino
a 50 KG netti di polveri da lancio così suddivise:
25
kg netti di polveri da lancio sfuse
25
kg netti di polveri da lancio sotto forma di cartucce cariche
|
Fino
a 75 KG netti di polveri da lancio sotto forma di cartucce
cariche.
|
Fino
a:
30
kg netti di prodotti attivi contenuti in manufatti della IV
categoria, e
40
kg netti di prodotti attivi contenuti in manufatti della V
categoria.
|
Fino
a:
100
kg netti di prodotti attivi contenuti in manufatti della V
categoria.
|
| Nota 1 |
Nota 2 e Nota 5 |
Nota 3 e Nota 5 |
Nota 4 e Nota 3 |
Nota 4e Nota 3 |
|
b)
|
fino
a 50 KG netti di polveri da lancio sotto forma di cartucce
cariche.
|
fino
a 50 KG netti di polveri da lancio sotto forma di cartucce
cariche.
|
fino
a 50 KG netti di polveri da lancio sotto forma di cartucce
cariche.
|
fino
a 50 KG netti di polveri da lancio sotto forma di cartucce
cariche.
|
fino
a 50 KG netti di polveri da lancio sotto forma di cartucce
cariche.
|
| Nota 5 |
Nota 5 |
Nota 5 |
Nota 5 |
Nota 5 |
|
c)
|
Fino
a
20
kg netti di prodotti attivi contenuti in manufatti della IV
categoria.
|
Fino
a
120
kg netti di polveri da lancio sotto forma di cartucce cariche.
|
Fino
a
50
kg netti di prodotti attivi contenuti in manufatti della V
categoria.
|
Fino
a
50
kg netti di prodotti attivi contenuti in manufatti della IV
categoria.
|
Fino
a
20
kg netti di prodotti attivi contenuti in manufatti della IV
categoria.
|
| Nota 6 |
Nota 7 e nota 5 |
Nota 7 e nota 4 |
(Nota 6) |
(Nota 6) |
| |
|
|
oppure
Fino
a:
120
kg netti di polveri da lancio sotto forma di cartucce cariche
(Note
7 e 5)
oppure
fino
a 50 kg netti di prodotti attivi contenuti in manufatti della
V categoria
(Note
7 e 4)
|
oppure
Fino
a:
120
kg netti di polveri da lancio sotto forma di cartucce cariche
(Note
7 e 5)
oppure
fino
a 50 kg netti di prodotti attivi contenuti in manufatti della
V categoria
(Note
7 e 4)
|
|
d)
|
Fino
a:
20
kg netti di prodotti attivi contenuti in manufatti della IV
categoria
|
Fino
a:
160
kg netti di polveri da lancio sotto forma di cartucce cariche
|
Fino
a:
20
kg netti di prodotti attivi contenuti in manufatti della V
categoria
(Note
8 e 4)
oppure
Fino
a:
160
kg netti di polveri da lancio sotto forma di cartucce cariche
|
Fino
a:
20
kg netti di prodotti attivi contenuti in manufatti della V
categoria
(Note
8 e 4)
Fino
a
160
kg netti di polveri da lancio sotto forma di cartucce cariche
|
Fino
a:
20
kg netti di prodotti attivi contenuti in manufatti della V
categoria
(Note
8 e 4)
Fino
a:
160
kg netti di polveri da lancio sotto forma di cartucce cariche
|
| Nota 8 e nota 4 |
(Nota 9 e nota 5) |
(Note 9 e 5) |
(Note 9 e 5) |
(Note 9 e 5) |
|
Nota
generale: può essere concessa licenza per tenere e vendere i
prodotti elencati da a) a d), fino a complesivi Kg200 in peso
netto.
|
|
Nota
1: permanendo la promiscuità delle polveri da lancio e da
mina, o la presenza delle sole polveri da mina, ogni kg netto
di polvere sfusa può essere sostituito con due kg netti di
polvere da lancio in cartucce cariche.
|
|
Nota
2: In caso di rinuncia alle sole polveri da mina.
|
|
Nota
3: In caso di rinuncia totale alle polveri sia da lancio che
da mina.
|
|
Nota
4 il quantitativo dei manufatti della V categoria potrà
essere raddoppiato nel caso in cui i manufatti risultino
confezionati in "blister" realizzati con materiale
polimerico autoestinguente.
|
|
Nota
5: secondo le equivalenze indicate al punto b) dell'art. 3
della parte seconda del decreto.
|
|
Nota
6: ogni kg netto dei manufatti della IV categoria può essere
sostituito con quattro kg netti di polveri da lancio sotto
forma di cartucce cariche (vedi nota 5), oppure in
alternativa, con due KG netti di manufatti della V categoria
(vedi nota 4).
|
|
Nota
7: in caso di rinuncia totale ai manufatti della IV categoria.
|
|
Nota
8: ogni kg netto dei manufatti della V categoria può essere
sostituito con due kg netti di polveri da lancio sotto forma
di cartucce cariche (vedi nota 5).
|
|
Nota
9: in caso di rinuncia totale ai manufatti della V categoria
|
|