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Sono
pervenuti quesiti in ordine alle precauzioni da adottare in occasione
dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art.
57 T.U.L.P.S.
Al riguardo son state nel tempo diramate disposizioni che appare ora
utile armonizzare ed unificare ai fini della omogenea applicazione da
parte delle Autorità interessate, ferma restando la normativa in
materia di pubblici spettacoli.
Disposizioni
generali
A) Disposizioni generali
1. Titolare della licenza ex art. 57
T.U.L.P.S.
La licenza
per l'accensione di fuochi artificiali ai sensi dell'art. 57
T.U.L.P.S. può essere rilasciata dall'Autorità di Pubblica sicurezza
a:
- un pirotecnico. Tale è l’imprenditore cui è affidato
l'allestimento e l'esecuzione dello spettacolo pirotecnico. Dispone di
qualificate competenze tecniche derivanti dalla titolarità della
licenza ex art. 47 T.U.L.P.S. alla fabbricazione e/o deposito di
esplosivi per la quale è propedeutica l'abilitazione ex art. 101 Reg.
T.U.L.P.S.. E' esonerato dall'acquisizione del nulla osta all'acquisto
ex art. 55 T.U.L.P.S. per l'approvvigionamento dei materiali necessari
allo spettacolo in quanto titolare di licenza di fabbricazione e/o
deposito esplosivi;
- un dipendente del pirotecnico, anch'egli in possesso di capacità
tecnica ex art. 101 Reg. T.U.L.P.S., nel caso di assenza o impedimento
del pirotecnico (per esempio nel caso in cui il pirotecnico assuma
l’allestimento e l'esecuzione di spettacoli pirotecnici
contemporaneamente per più siti);
- chiunque sia in possesso dell'abilitazione ex art. 101 Reg.
T.U.L.P.S. e, pur non svolgendo attività professionale di
fabbricazione e/o deposito di esplosivi, assuma l'allestimento e
l'esecuzione dello spettacolo pirotecnico.
In tal caso, si rende necessario il nulla osta all'acquisto ex art. 55
T.U.L.P.S.
Nel caso l'autorizzazione all'accensione di fuochi artificiali sia
richiesta da cittadino straniero, essa può essere rilasciata alle
stesse condizioni previste per i cittadini italiani, ivi compresa la
capacità tecnica di cui all'art. 101 Reg. T.U.L.P.S.. Nei confronti
dei cittadini comunitari la capacità tecnica può invece essere
provata anche con omologhi provvedimenti emessi dalle locali Autorità
dei Paesi di origine tradotti in lingua italiana.
Il titolare della licenza ex art. 57 T.U.L..P.S. (d'ora in avanti, il
titolare) può essere coadiuvato nell’allestimento e nell'esecuzione
dello spettacolo pirotecnico da propri addetti, i quali devono essere
in possesso della capacità tecnica ex art. 101 Reg. T.U.L.P.S.,
qualora impiegati in operazioni di caricamento, collegamento e
accensione degli artifici.
2. Verifica dei siti
L'autorizzazione ex art. 57 T.U.L.P.S. per l'accensione di fuochi
artificiali può essere subordinata dalla competente Autorità locale
di P.S. alla preventiva verifica dell'idoneità dei siti e delle
misure di sicurezza; al riguardo si invitano le suddette Autorità di
P.S. a valutare l'opportunità di richiedere parere alla Commissione
Tecnica Provinciale (d'ora in avanti, la C.T.P.) per le sostanze
esplodenti di cui all'art. 49 T.U.L.P.S. in base all'entità delle
accensioni per cui si richiede autorizzazione e del prevedibile
afflusso di pubblico.
Detto organo consultivo, sentito in applicazione estensiva dell'art.
86 Reg. T.U.L.P.S. (che riconosce alla Commissione Consultiva Centrale
per le funzioni consultive in materia di esplosivi competenza “anche
per tutte le valutazioni delle misure di sicurezza per la pubblica
incolumità, da adottarsi per qualsiasi attività connessa agli
esplosivi"), esprime il proprio parere, dopo aver visitato i
siti. A tale scopo la C.T.P. può delegare il sopralluogo ad un
proprio membro con funzione di relatore.
Per agevolare la C.T.P. nell’assolvimento di tale incombenza e nella
pianificazione delle visite, si suggerisce alle Autorità locali di
P.S. di individuare, negli ambiti di propria competenza, aree idonee
in via permanente allo sparo di fuochi artificiali e di darne
comunicazione alle Prefetture al fine di acquisire il parere tecnico
della C.T.P. circa la tipologia dei manufatti pirotecnici impiegabili
in ogni sito e le relative misure di sicurezza da adottarsi sotto
forma di prescrizioni ex art. 9 T.U.L.P.S.. Così individuati i siti
ed esperito il sopralluogo a cura della C.T.P., l'Autorità locale di
P.S. non dovrà richiedere nuovi sopralluoghi dei siti per ogni
manifestazione pirotecnica se non per casi eccezionali (quando, ad
esempio, sia mutata la condizione dei luoghi o per differenti
condizioni meteorologiche stagionali o per nuove edificazioni, ecc). A
tale scopo l'Autorità locale di P.S. deve verificare periodicamente
la conservazione dello stato dei luoghi.
3. Artifici impiegabili
Con licenza ex art. 57 T.U.L.P.S. possono accendersi artifici
classificati nella IV categoria e nella V categoria dell'Allegato A al
Regolamento T.U.L.P.S., oltre naturalmente agli artifici non
classificati tra i prodotti esplodenti a mente del D.M. 4.4.1973.
Ove gli artifici debbano corrispondere a prescrizioni dell'Autorità
locale di P.S. che ne limitino gli effetti (per esempio in altezza) o
il calibro per contingenti esigenze di sicurezza ed incolumità
pubblica, essi non possono essere oggetto di manipolazione: in tale
caso potranno impiegarsi solo artifici finiti che conseguano gli
effetti prescritti in licenza.
Ai fini delle disposizioni sulle distanze di sicurezza, di cui al
successivo punto B.2, i manufatti pirotecnici possono essere
ricondotti, per caratteristiche ed effetti, in due gruppi:
- fuochi a terra, destinati a funzionare a livello del suolo (o in sua
prossimità se posti su opportuni supporti) i cui effetti si possono
tuttavia propagare fino ad un'altezza da terra limitata nel massimo a
metri 20, con aperture di diametro non superiore a metri 12 e ridotti
effetti sonori.
- fuochi aerei, destinati a funzionare soltanto dopo aver raggiunto
una certa quota mediante una carica propulsiva (bombe da mortaio) o
alla quale pervengono sotto la spinta di un motore (razzi);
Negli artifici lanciabili da mortaio la carica di lancio deve essere
costituita esclusivamente da polvere nera e non possono superarsi i
seguenti limiti dimensionali:
- artifici cilindrici: calibro non superiore a 210 mm e lunghezza non
superiore a 3 volte il calibro, esclusa la carica di lancio e la
spoletta di ritardo;
- artifici sferici: calibro non superiore a 400 mm.
Gli artifici utilizzabili negli spettacoli pirotecnici devono avere
caratteristiche costruttive tali da non provocare danni da ricaduta di
componenti incombusti: in tale ottica l'altezza che gli artifici
possono raggiungere non viene preventivamente limitata ma, in linea di
principio, si ritiene che quanto più essa sia elevata, tanto più
sicuro sia il funzionamento dell'artificio dopo l'apertura. Tuttavia,
limitazioni alla quota che gli artifici possono raggiungere potranno
essere prescritte dall’Autorità locale di P.S. ove ciò sia
ritenuto necessario ai fini della sicurezza del volo, nel caso in cui
lo spettacolo si svolga in prossimità di zone in cui si verifichino
sorvoli a bassa quota da parte di velivoli, ovvero per motivi di
sicurezza ed incolumità pubblica indotti dalla conformazione dei
luoghi.
Il titolare dovrà rilasciare all’Autorità di P.S.
autocertificazione attestante il perfetto stato degli artifici al
momento dell'accensione.
4. Mortai
I mortai possono essere costruiti con qualsiasi materiale purché
lo spessore delle pareti e le caratteristiche del materiale siano
idonee a resistere alla pressione sviluppata dalla carica propellente
durante il lancio. I mortai di cartone non debbono essere utilizzati
per il lancio di bombe di calibro superiore ad 80 mm, nonché per le
bombe cilindriche a più aperture.
I mortai inoltre:
- devono avere una lunghezza tale da consentire che la bomba lanciata
possa raggiungere l'altezza necessaria per il corretto funzionamento;
- devono essere interrati per almeno 2/3 della loro lunghezza o, in
alternativa, disposti su appositi supporti (rastrelliere) di adeguata
resistenza, a loro volta saldamente ancorati al suolo, in modo da
impedirne lo spostamento o il rovesciamento durante lo sparo;
- possono essere posti in verticale o, se necessario, inclinati in
maniera da allontanare la traiettoria dei lanci dal pubblico, da
edifici o da altre strutture. Tale inclinazione non dovrà essere
eccessiva per evitare anomale sollecitazioni sia sui mortai che sulle
strutture di sostegno o andamenti non corretti delle traiettorie. Si
dovrà pertanto ricorrere, in linea di massima, ad una inclinazione
non eccedente i 10° (dieci gradi) rispetto alla verticale;
- i mortai di calibro più elevato (da 170 mm a 210 mm per le bombe
cilindriche e da 220 mm a 400 mm per le bombe sferiche) dovranno, in
ogni caso, essere inclinati di non meno di 10° (dieci gradi) e di non
più di 15° (quindici gradi) in direzione opposta al pubblico; in
corrispondenza di tale inclinazione si dovrà curare che un settore di
adeguata ampiezza sia libero dal pubblico e/o da infrastrutture di
ogni tipo.
Come ulteriore misura di sicurezza, i mortai dei calibri succitati,
ove non interrati per 2/3 ma assicurati al suolo su apposite
attrezzature di lancio, dovranno essere protetti con una adeguata
barriera realizzata con materiali assorbenti e che non proiettino
frammenti a distanza (es. sabbia, tavolati in legno, ecc.).
Il titolare dovrà controllare lo stato dei mortai e rilasciare
all'Autorità di P.S. autocertificazione circa l'idoneità
all’ impiego degli stessi al momento dell'accensione.
5. Accensione degli artifici e cautele per gli addetti
all’accensione
L'accensione degli artifici può essere eseguita ricorrendo a:
- micce: il titolare deve assicurare agli addetti all'accensione
adeguate condizioni di sicurezza;
- centralina elettrica: il titolare dovrà curare che il pannello di
controllo e fuoco sia disposto a distanza di sicurezza dall'area di
sparo; ove ciò non fosse possibile dovrà provvedere affinché gli
addetti all'accensione siano protetti da un adeguato riparo;
- radiocomando: il titolare dovrà adottare idonee procedure ed
accorgimenti tecnici tali da evitare interferenze da parte di altri
trasmettitori con possibilità di spari accidentali.
6. Disposizioni complementari riferibili all'Autorità locale di
P.S.
L'Autorità locale di P.S. che rilascia la licenza ex art. 57
T.U.L.P.S. deve:
- verificare l'affidabilità del richiedente sotto il profilo della
pregressa esperienza nel settore e nell'attività dell'accensione di
fuochi artificiali;
- prescrivere che il richiedente fornisca adeguata copertura
assicurativa per gli eventuali danni a persone o cose;
- esigere dal richiedente l'esibizione delle autorizzazioni attestanti
la disponibilità d'uso dei siti destinati all'effettuazione dello
spettacolo pirotecnico;
- prescrivere ed accertare che siano adottate, anche sulla base delle
valutazioni della C.T.P., misure specifiche di prevenzione incendi,
richiedendo altresì adeguati presidi sanitari in relazione
all'afflusso di pubblico;
- individuare ed indicare al titolare l'area di sosta per il mezzo
adibito al trasporto del materiale pirotecnico durante le fasi di
allestimento dello spettacolo, disporre altresì, a mente dell’art.
9 T.U.L.P.S., che gli allestimenti particolarmente complessi che non
possano esaurirsi nella stessa giornata dello spettacolo possano
iniziarsi a cura del titolare nel giorno antecedente allo spettacolo,
ma debbano essere sospesi all'imbrunire: in questo caso, disporre la
vigilanza fissa, sempre a cura del titolare, dell'automezzo
(opportunamente collegato a dispersori di terra contro le scariche
elettriche ed atmosferiche) al pari dell'area di sparo in parte
allestita a mezzo di guardie particolari giurate;
- disporre, a mente dell’art. 9 T.U.L.P.S., che in caso di rinvio
dello spettacolo pirotecnico al giorno successivo (per es. a causa
delle avverse condizioni meteorologiche) l'automezzo adibito al
trasporto del materiale pirotecnico sosti in luogo idoneo, venga
sigillato a cura di ufficiali od agenti di pubblica sicurezza, sia
adeguatamente vigilato durante la notte a cura del titolare a mezzo di
guardie particolari giurate, sia collegato a dispersori di terra
contro le scariche elettriche ed atmosferiche;
- disporre, a mente dell'art. 9 T.U.L.P.S., che in caso di
annullamento dello spettacolo il materiale pirotecnico sia depositato
presso il più vicino deposito autorizzato ovvero ricondotto al
deposito di provenienza ove tale soluzione sia preferita dal titolare.
A tale scopo, per esigenze di economicità e semplificazione ed in
parziale deroga a quanto disposto con circolare n.
559/C.16718.XVC.MASS(19) del 3.8.1988 ad oggetto "Trasporto di
esplosivi di II e III categoria (...)", il rilascio
dell'autorizzazione al trasporto dei materiali pirotecnici non
impiegati per annullamento dello spettacolo pirotecnico - attestato
dall'Autorità locale di P.S. con propria dichiarazione - dal luogo
ove avrebbero dovuto essere impiegati ad un deposito autorizzato o al
deposito di provenienza, compete al Prefetto del luogo da cui detti
materiali furono spediti. Tale Autorità quindi autorizza con unico
provvedimento sia il trasporto del materiale pirotecnico al luogo di
impiego, sia l'eventuale trasporto a deposito nel caso di mancato
svolgimento dello spettacolo pirotecnico. A tal fine, la dichiarazione
dell'Autorità locale di P.S. che attesta il mancato svolgimento dello
spettacolo pirotecnico tiene luogo del nulla osta al trasporto di cui
all'Allegato C, Capitolo I n. 2 Reg. T.U.L.P.S., e deve accompagnare
tale trasporto;
- disporre, sentito il titolare, che le accensioni non abbiano luogo
in condizioni atmosferiche avverse, ovvero caratterizzate da
precipitazioni con scariche elettriche e/o vento forte, rilasciando la
dichiarazione di cui al capoverso precedente ai fini del trasporto del
materiale non impiegato verso il deposito;
- verificare che, nel caso in cui l'accensione di fuochi abbia luogo
nei porti e nelle località di sosta e transito delle navi, sia
rilasciata la complementare autorizzazione del Comandante del porto,
ai sensi dell'art. 80 Codice della navigazione.
B) Disposizioni in ordine alla
sicurezza
1. Area di sparo
E’ l’area in cui vengono posizionati gli artifici destinati
allo spettacolo pirotecnico ed i loro eventuali mezzi di lancio.
L'area di sparo:
- deve essere opportunamente delimitata con apposita segnaletica e, se
ritenuto necessario, cintata;
- in ogni caso deve esservi vietato l'accesso del pubblico;
- gli artifici dovranno esservi disposti in modo da evitare reciproche
influenze con possibilità di accensioni accidentali.
2. Distanza di sicurezza
E’ la distanza dall'area di sparo, considerata da ogni punto
della delimitazione di detta area, cui può essere disposto il
pubblico. Le distanze di sicurezza, di seguito indicate, sono
determinate in base al calibro degli artifici impiegabili:
- fuochi a terra:
(a) artifici con effetti esclusivamente di luce/colore senza aperture
aeree (cascate luminose, girandole, fontane ecc.): 30 m
(b) artifici configurati con uno o più elementi cilindrici di
diametro fino a 25 mm: 40 m
(c) artifici configurati con uno o più elementi cilindrici di
diametro superiore a 25 mm e fino a 50 mm: 50 m
- fuochi aerei:
(a) artifici configurati con uno o più elementi cilindrici di
diametro superiore a 50 mm e fino a 110 mm: 100 m
(b) artifici cilindrici e razzi se di calibro:
- fino a 110 mm: 100 m
- superiore a 110 mm e fino a 130 mm: 150 m
- superiore a 130 mm e fino a 210 mm: 200 m
(c) artifici sferici se di calibro:
- fino a 130 mm: 100 m
- superiore a 130 mm e fino a 220 mm: 150 m
- superiore a 220 mm e fino a 400 mm: 200 m
Si richiama l’attenzione sulla necessità che ove sia consentita
l'accensione di artifici per i quali siano previste differenti
distanze di sicurezza, il pubblico sia mantenuto alla distanza di
sicurezza superiore.
3. Zona di sicurezza
È lo spazio posto tra l’area di sparo e le zone aperte al
pubblico.
Nella zona di sicurezza:
- non è consentito l'accesso o la sosta del pubblico; essa deve
essere tenuta sgombra da materiali infiammabili;
- può invece sostarvi un'aliquota di personale preposto al soccorso
pubblico in grado di intervenire anche nell'area di sparo in caso di
incidente;
- gli edifici, le costruzioni e le strutture di qualsiasi genere
esistenti non devono essere abitate o frequentate durante lo
svolgimento dello spettacolo e devono essere sufficientemente distanti
per non subire danni.
4. Adempimenti del titolare durante lo svolgimento ed alla
conclusione dello spettacolo pirotecnico
In presenza di vento il titolare dovrà valutare l'opportunità di
stabilire eventuali limitazioni nei tiri, e, se necessario, provvedere
a mutare l'orientamento dei mortai in modo da allontanare
ulteriormente dal pubblico la traiettoria dei lanci, comunque nel
rispetto dei limiti più sopra indicati.
Al termine dello spettacolo il titolare dovrà provvedere ad
effettuare un’accurata bonifica dell'area di sparo e delle zone
adiacenti per l'individuazione ed eliminazione di ogni eventuale
residuo di materiale inesploso o incombusto. Di tale verifica e degli
esiti della stessa dovrà essere data comunicazione scritta alla
Autorità locale di P.S.
C) Disposizioni conclusive
La presente circolare annulla e sostituisce le circolari numero:
- XV.H.4/3886 del 25.10.1910;
- 559/C.19597.XV.A.MASS(1) del 1.9.1997;
- 559/C.27593.XV.A.MASS(1) del 25.5.1998;
- 559/C.9526.XV.A.MASS(1) del 23.6.1998;
- 559/C.6044.XV.A.MASS(1) del 22.3.1999.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
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