Normativa Decreto Ministeriale
 Data 15/8/2005
  Speciali limiti all'importazione, commercializzazione, trasporto e impiego di detonatori ad accensione elettrica a bassa e media intensità nonché all'impiego e al trasporto degli altri esplosivi di 2ª e 3ª categoria, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.
  G.U. del 17/8/2005 n.190


IL MINISTRO DELL'INTERNO


Visto il decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e particolarmente l'art. 8, comma 1, che demanda al Ministro dell'interno di disporre, con proprio decreto, per specifiche esigenze di pubblica sicurezza o per la prevenzione di gravi reati, speciali limiti o condizioni all'importazione, commercializzazione, trasporto e impiego di detonatori ad accensione elettrica a bassa e media intensità e degli altri esplosivi di 2ª e 3ª categoria;
Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ed il relativo regolamento di esecuzione, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
Vista la legge 2 ottobre 1967, n. 895, recante disposizioni per il controllo delle armi;
Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110, recante norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi;
Vista la legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento;
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, recante le norme di recepimento della direttiva n. 93/15/CEE del 1993 relativa all'armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile;
Letto l'art. 11 della predetta direttiva n. 93/15/CEE, che consente, nel caso di minacce gravi o di pregiudizi alla sicurezza pubblica l'adozione, nel rispetto del principio di proporzionalità, di misure necessarie per la limitazione della circolazione di esplosivi o di munizioni per prevenire la detenzione o l'uso illecito degli stessi;
Visto il decreto del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, della difesa e delle attività produttive, in data 19 settembre 2002, n. 272, recante il regolamento di esecuzione del citato decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, ed in particolare l'art. 17, che, modificando l'allegato C al regolamento del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ha previsto che per il trasporto degli esplosivi si applicano le disposizioni nazionali che recepiscono gli accordi internazionali in materia di trasporto delle merci pericolose su strada «A.D.R.», per ferrovia «R.I.D.», per via aerea «I.C.A.O.», per mare «I.M.O» e nelle acque interne «ADNR»;
Visto il capitolo 8.4 «Prescrizioni relative alla sorveglianza dei veicoli» del decreto 2 settembre 2003 del Ministro delle infrastrutture e trasporti, con il quale, per i trasporti interni, è stato recepito l'Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose (ADR);
Viste le disposizioni applicative del predetto regolamento n. 272 del 2002, adottate anche in applicazione della direttiva n. 2004/57/CEE del 23 aprile 2004 e della decisione della Commissione delle Comunità europee del 15 aprile 2004, diramate con circolare n. 557/P.A.S.12664-XV.H.MASS(53) del 5 maggio 2005;
Visto l'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione, per l'impiego minerario, istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle miniere, ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale 21 aprile 1979 recante le «Norme per il rilascio dell'idoneità di prodotti esplodenti ed accessori di tiro all'impiego estrattivo, ai sensi dell'art. 687 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128» e dei relativi decreti attuativi;
Ritenuto di dover circoscrivere, fino al 31 dicembre 2007, l'impiego dei detonatori ad accensione elettrica, attivabili mediante apparecchiature elettriche comuni a basso amperaggio, e l'impiego di esplosivi bi-componenti in confezioni portatili, in quanto suscettibili di agevolare il compimento di atti terroristici o altre attività delittuose;
Ritenuto di dover aggiornare e integrare le disposizioni applicative concernenti il trasporto delle sostanze esplosive;
Ritenuta altresì, la necessità di aggiornare le disposizioni vigenti sul controllo degli accessi nei luoghi in cui si confezionano, si detengono o si impiegano esplosivi e sulle prescrizioni di sicurezza per la prevenzione dei rischi di sottrazione di prodotti esplodenti durante le attività di trasporto;
Udito il parere della Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, per le funzioni consultive in materia di sostanze esplosive ed infiammabili, espresso nella seduta straordinaria del 5 agosto 2005 e ritenuto di accoglierne i suggerimenti;
Considerato che ulteriori provvedimenti, anche normativi, potranno essere adottati a seguito del monitoraggio disposto al fine di accertare l'efficienza e l'efficacia delle misure di sicurezza dei luoghi di fabbricazione e deposito di prodotti esplosivi;


Decreta:

Art. 1.

1. Fermo quanto previsto dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, dalla legge 2 ottobre 1967, n. 895, e dalla legge 9 luglio 1990, n. 185, la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la detenzione, la commercializzazione, la cessione a qualsiasi titolo, il trasporto e l'impiego di detonatori ad accensione elettrica a bassa e media intensità, e dei prodotti bi-componenti realizzati in confezioni portatili specificamente destinate alla realizzazione di esplosivi sono consentiti esclusivamente per le esigenze operative e di studio delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato, secondo le norme che ne disciplinano l'utilizzazione.
2. Sui detonatori elettrici a bassa e media intensità, importati prodotti e commercializzati per le finalità consentite a norma del comma 1, devono essere apposti elementi di marcatura sicuri, preventivamente approvati dal Ministero dell'interno, atti a migliorarne la tracciabilità.
3. Qualora i materiali di cui al comma 1 siano legittimamente detenuti in forza di autorizzazioni di polizia rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, essi potranno essere utilizzati, con le modalità di cui all'art. 2, per le sole attività di cava, estrattive o di ingegneria civile, fino al 31 ottobre 2005.
4. Trascorso il termine di cui al comma 3, i materiali non utilizzati e, comunque, quelli non suscettibili di utilizzazione in attività di cava, estrattive o di ingegneria civile devono essere distrutti, senza diritto a rimborso o indennizzo, o consegnati, entro i successivi quindici giorni, ad un deposito delle Forze armate o di polizia, ovvero ad un deposito specificamente autorizzato dal prefetto, con oneri di custodia a carico degli interessati, salvo i quantitativi destinati, sulla base dei contratti in corso, agli approvvigionamenti finalizzati alle attività consentite a norma del comma 1.
5. Le disposizioni del comma 1 hanno effetto fino al 31 dicembre 2007.

Art. 2.

1. Le attività di posizionamento e di sparo dei prodotti esplosivi di 2ª e 3ª categoria per uso civile deve svolgersi alla presenza della Forza pubblica, osservate le disposizioni vigenti per i servizi a pagamento richiesti da privati, o, in mancanza, adottando le misure di sicurezza e di controllo prescritte dal questore, che può disporre la vigilanza, con spese a carico dell'impresa interessata, di guardie particolari giurate, munite di specifici ordini di servizio.
2. Per le finalità di cui al comma 1 delle operazioni di posizionamento e sparo deve essere dato preventivo avviso, almeno cinque giorni prima, al questore, che, nei tre giorni successivi comunica la disponibilità della forza pubblica o prescrive le misure di sicurezza e di controllo occorrenti.

Art. 3.

1. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni di legge o di regolamento, l'autorizzazione al trasporto su strada degli esplosivi destinati ad impieghi civili, è subordinata alla verifica delle condizioni tecniche, logistiche e organizzative volte ad assicurare la costante sorveglianza dei veicoli. A tal fine il trasporto degli esplosivi è sempre effettuato con mezzi idonei, chiusi, non telonati, muniti di idonei apparati di telecomunicazioni, nonché di idoneo sistema di teleallarme o telesorveglianza collegato con un istituto di vigilanza privata in grado di assicurare il costante monitoraggio degli spostamenti del mezzo, la costante ricezione di eventuali allarmi, nonché, anche mediante accordi con altri Istituti di vigilanza privata autorizzati ad operare nel territorio da attraversare, l'immediato intervento in caso di necessità.
2. Quando è prescritta la scorta ed il prefetto non dispone, in relazione alla tipologia del trasporto, che la stessa sia effettuata a mezzo della Forza pubblica, il servizio deve essere svolto da guardie particolari giurate specificamente addestrate, adeguatamente equipaggiate ed armate e munite di protezione individuale antiproiettile. L'applicazione della disposizione contenuta all'art. 106, comma 2, del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza è limitata, fino alla data del 31 dicembre 2007, ai casi assolutamente eccezionali individuati dal Dipartimento della pubblica sicurezza, per i quantitativi minimi dallo stesso indicati.
3. In caso di brevi soste, per comprovate necessità, il veicolo deve essere collocato in un'area di parcheggio o di sosta nella quale non corra il rischio di essere danneggiato da altri veicoli, e deve essere costantemente vigilato dal personale di bordo o, se prescritta, da quello di scorta.
4. Per le soste prolungate che non prevedono la presenza del personale di bordo o di scorta, i veicoli debbono essere custoditi all'interno di aree o stabilimenti che, sentito il parere della Commissione tecnica provinciale di cui all'art. 49 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, offrano tutte le garanzie per la sicurezza e l'incolumità pubblica previste dalle norme vigenti ed a condizione che:
a) il luogo sia chiuso o recintato, dotato di idonei sistemi di protezione passiva, di tecnologie di telesorveglianza, prevenzione delle intrusioni ed allarme e di adeguata vigilanza a mezzo guardie particolari giurate;
b) il veicolo sia perfettamente chiuso, con il motore spento, e con il sistema di teleallarme o telesorveglianza costantemente in funzione;
c) i sistemi di allarme del luogo di sosta e del veicolo siano collegati con il personale di vigilanza o con un istituto di vigilanza, in grado di intervenire immediatamente in caso di necessità;
d) dopo ogni sosta il veicolo e il carico siano attentamente controllati.
5. I dati relativi al trasporto degli esplosivi, compresi quelli dei commi 1, 2 e 3, devono essere conservati per almeno tre anni e sono comunicati, a richiesta, all'autorità di pubblica sicurezza.
6. È vietato trasportare a bordo del veicolo altre persone oltre i componenti dell'equipaggio (guidatore e personale di scorta), i cui nominativi debbono essere comunicati alla competente autorità di pubblica sicurezza.
7. L'equipaggio non può aprire i colli, dei quali ha l'obbligo di verificare preventivamente l'integrità, ma deve consegnarli chiusi al destinatario finale indicato nell'autorizzazione al trasporto, previa identificazione del medesimo.

Art. 4.

1. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni di legge o di regolamento, le disposizioni dell'art. 3 si applicano anche, in quanto compatibili, alle autorizzazioni di pubblica sicurezza per il trasporto di esplosivi destinati ad impieghi civili via aerea, via mare, attraverso acque interne o a mezzo ferrovia.

Art. 5.

1. Tutte le licenze e le autorizzazioni di polizia finalizzate all'acquisto ed alla movimentazione degli esplosivi debbono riportare, oltre agli estremi dei riconoscimenti, delle certificazioni e delle prese d'atto previste dalle norme vigenti rilasciate per gli esplosivi stessi, le generalità complete ed il numero di codice fiscale dei titolari e delle persone che, comprese i fochini, sono incaricate della loro effettiva manipolazione ed uso. Alle annotazioni può provvedersi anche mediante estensioni debitamente vidimate dalla competente autorità di pubblica sicurezza.
2. I produttori, i titolari di depositi e gli utilizzatori degli esplosivi sono tenuti ad impedire l'accesso e la permanenza di estranei nelle aree in cui insistono le fabbriche o i depositi di esplosivi ovvero in quelle in cui gli esplosivi devono essere utilizzati e ad annotare nel registro di cui all'art. 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, o in apposito registro debitamente vidimato, le generalità complete dei loro dipendenti e di tutte le altre persone che, in ragione dell'incarico affidato o per altre giustificate ragioni sono autorizzate ad accedere nei predetti luoghi, nonché delle persone comunque incaricate della movimentazione degli esplosivi, comunicando al questore, senza ritardo, ogni variazione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrerà in vigore a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 15 agosto 2005


Il Ministro: Pisanu