|
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito con
modificazioni dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e particolarmente
l'art. 8, comma 1, che demanda al Ministro dell'interno di disporre, con
proprio decreto, per specifiche esigenze di pubblica sicurezza o per la
prevenzione di gravi reati, speciali limiti o condizioni
all'importazione, commercializzazione, trasporto e impiego di detonatori
ad accensione elettrica a bassa e media intensità e degli altri
esplosivi di 2ª e 3ª categoria;
Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773 ed il relativo regolamento di
esecuzione, di cui al regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635;
Vista la legge 2 ottobre 1967, n. 895, recante disposizioni per il
controllo delle armi;
Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110, recante norme integrative della
disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli
esplosivi;
Vista la legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo
dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento;
Visto il decreto legislativo
2 gennaio 1997, n. 7, recante le norme di recepimento della direttiva
n. 93/15/CEE del 1993 relativa all'armonizzazione delle disposizioni
in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso
civile;
Letto l'art. 11 della predetta direttiva
n. 93/15/CEE, che consente, nel caso di minacce gravi o di
pregiudizi alla sicurezza pubblica l'adozione, nel rispetto del
principio di proporzionalità, di misure necessarie per la limitazione
della circolazione di esplosivi o di munizioni per prevenire la
detenzione o l'uso illecito degli stessi;
Visto il decreto del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri
della giustizia, dell'economia e delle finanze, della difesa e delle
attività produttive, in data 19 settembre 2002, n. 272, recante il
regolamento di esecuzione del citato decreto
legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, ed in particolare l'art. 17, che,
modificando l'allegato C al regolamento del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, ha previsto che per il trasporto degli esplosivi si
applicano le disposizioni nazionali che recepiscono gli accordi
internazionali in materia di trasporto delle merci pericolose su strada
«A.D.R.», per ferrovia «R.I.D.», per via aerea «I.C.A.O.», per
mare «I.M.O» e nelle acque interne «ADNR»;
Visto il capitolo 8.4 «Prescrizioni relative alla sorveglianza dei
veicoli» del decreto 2 settembre 2003 del Ministro delle infrastrutture
e trasporti, con il quale, per i trasporti interni, è stato recepito
l'Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose (ADR);
Viste le disposizioni applicative del predetto regolamento n. 272 del
2002, adottate anche in applicazione della direttiva n. 2004/57/CEE del
23 aprile 2004 e della decisione della Commissione delle Comunità
europee del 15 aprile 2004, diramate con circolare
n. 557/P.A.S.12664-XV.H.MASS(53) del 5 maggio 2005;
Visto l'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di
accensione, per l'impiego minerario, istituito presso il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale
delle miniere, ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale 21 aprile
1979 recante le «Norme per il rilascio dell'idoneità di prodotti
esplodenti ed accessori di tiro all'impiego estrattivo, ai sensi
dell'art. 687 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128» e dei relativi
decreti attuativi;
Ritenuto di dover circoscrivere, fino al 31 dicembre 2007, l'impiego dei
detonatori ad accensione elettrica, attivabili mediante apparecchiature
elettriche comuni a basso amperaggio, e l'impiego di esplosivi
bi-componenti in confezioni portatili, in quanto suscettibili di
agevolare il compimento di atti terroristici o altre attività
delittuose;
Ritenuto di dover aggiornare e integrare le disposizioni applicative
concernenti il trasporto delle sostanze esplosive;
Ritenuta altresì, la necessità di aggiornare le disposizioni vigenti
sul controllo degli accessi nei luoghi in cui si confezionano, si
detengono o si impiegano esplosivi e sulle prescrizioni di sicurezza per
la prevenzione dei rischi di sottrazione di prodotti esplodenti durante
le attività di trasporto;
Udito il parere della Commissione consultiva centrale per il controllo
delle armi, per le funzioni consultive in materia di sostanze esplosive
ed infiammabili, espresso nella seduta straordinaria del 5 agosto 2005 e
ritenuto di accoglierne i suggerimenti;
Considerato che ulteriori provvedimenti, anche normativi, potranno
essere adottati a seguito del monitoraggio disposto al fine di accertare
l'efficienza e l'efficacia delle misure di sicurezza dei luoghi di
fabbricazione e deposito di prodotti esplosivi;
Decreta:
Art. 1.
1. Fermo quanto previsto dal testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, dalla legge 2 ottobre 1967, n. 895, e dalla legge 9 luglio
1990, n. 185, la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la
detenzione, la commercializzazione, la cessione a qualsiasi titolo, il
trasporto e l'impiego di detonatori ad accensione elettrica a bassa e
media intensità, e dei prodotti bi-componenti realizzati in confezioni
portatili specificamente destinate alla realizzazione di esplosivi sono
consentiti esclusivamente per le esigenze operative e di studio delle
Forze armate e dei Corpi armati dello Stato, secondo le norme che ne
disciplinano l'utilizzazione.
2. Sui detonatori elettrici a bassa e media intensità, importati
prodotti e commercializzati per le finalità consentite a norma del
comma 1, devono essere apposti elementi di marcatura sicuri,
preventivamente approvati dal Ministero dell'interno, atti a migliorarne
la tracciabilità.
3. Qualora i materiali di cui al comma 1 siano legittimamente detenuti
in forza di autorizzazioni di polizia rilasciate anteriormente
all'entrata in vigore del presente decreto, essi potranno essere
utilizzati, con le modalità di cui all'art. 2, per le sole attività di
cava, estrattive o di ingegneria civile, fino al 31 ottobre 2005.
4. Trascorso il termine di cui al comma 3, i materiali non utilizzati e,
comunque, quelli non suscettibili di utilizzazione in attività di cava,
estrattive o di ingegneria civile devono essere distrutti, senza diritto
a rimborso o indennizzo, o consegnati, entro i successivi quindici
giorni, ad un deposito delle Forze armate o di polizia, ovvero ad un
deposito specificamente autorizzato dal prefetto, con oneri di custodia
a carico degli interessati, salvo i quantitativi destinati, sulla base
dei contratti in corso, agli approvvigionamenti finalizzati alle attività
consentite a norma del comma 1.
5. Le disposizioni del comma 1 hanno effetto fino al 31 dicembre 2007.
Art. 2.
1. Le attività di posizionamento e di sparo dei prodotti esplosivi di 2ª
e 3ª categoria per uso civile deve svolgersi alla presenza della Forza
pubblica, osservate le disposizioni vigenti per i servizi a pagamento
richiesti da privati, o, in mancanza, adottando le misure di sicurezza e
di controllo prescritte dal questore, che può disporre la vigilanza,
con spese a carico dell'impresa interessata, di guardie particolari
giurate, munite di specifici ordini di servizio.
2. Per le finalità di cui al comma 1 delle operazioni di posizionamento
e sparo deve essere dato preventivo avviso, almeno cinque giorni prima,
al questore, che, nei tre giorni successivi comunica la disponibilità
della forza pubblica o prescrive le misure di sicurezza e di controllo
occorrenti.
Art. 3.
1. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni di legge o di
regolamento, l'autorizzazione al trasporto su strada degli esplosivi
destinati ad impieghi civili, è subordinata alla verifica delle
condizioni tecniche, logistiche e organizzative volte ad assicurare la
costante sorveglianza dei veicoli. A tal fine il trasporto degli
esplosivi è sempre effettuato con mezzi idonei, chiusi, non telonati,
muniti di idonei apparati di telecomunicazioni, nonché di idoneo
sistema di teleallarme o telesorveglianza collegato con un istituto di
vigilanza privata in grado di assicurare il costante monitoraggio degli
spostamenti del mezzo, la costante ricezione di eventuali allarmi, nonché,
anche mediante accordi con altri Istituti di vigilanza privata
autorizzati ad operare nel territorio da attraversare, l'immediato
intervento in caso di necessità.
2. Quando è prescritta la scorta ed il prefetto non dispone, in
relazione alla tipologia del trasporto, che la stessa sia effettuata a
mezzo della Forza pubblica, il servizio deve essere svolto da guardie
particolari giurate specificamente addestrate, adeguatamente
equipaggiate ed armate e munite di protezione individuale
antiproiettile. L'applicazione della disposizione contenuta all'art.
106, comma 2, del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza è limitata, fino alla data del 31 dicembre
2007, ai casi assolutamente eccezionali individuati dal Dipartimento
della pubblica sicurezza, per i quantitativi minimi dallo stesso
indicati.
3. In caso di brevi soste, per comprovate necessità, il veicolo deve
essere collocato in un'area di parcheggio o di sosta nella quale non
corra il rischio di essere danneggiato da altri veicoli, e deve essere
costantemente vigilato dal personale di bordo o, se prescritta, da
quello di scorta.
4. Per le soste prolungate che non prevedono la presenza del personale
di bordo o di scorta, i veicoli debbono essere custoditi all'interno di
aree o stabilimenti che, sentito il parere della Commissione tecnica
provinciale di cui all'art. 49 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, offrano tutte le garanzie per la sicurezza e l'incolumità
pubblica previste dalle norme vigenti ed a condizione che:
a) il luogo sia chiuso o recintato, dotato di idonei sistemi di
protezione passiva, di tecnologie di telesorveglianza, prevenzione delle
intrusioni ed allarme e di adeguata vigilanza a mezzo guardie
particolari giurate;
b) il veicolo sia perfettamente chiuso, con il motore spento, e con il
sistema di teleallarme o telesorveglianza costantemente in funzione;
c) i sistemi di allarme del luogo di sosta e del veicolo siano collegati
con il personale di vigilanza o con un istituto di vigilanza, in grado
di intervenire immediatamente in caso di necessità;
d) dopo ogni sosta il veicolo e il carico siano attentamente
controllati.
5. I dati relativi al trasporto degli esplosivi, compresi quelli dei
commi 1, 2 e 3, devono essere conservati per almeno tre anni e sono
comunicati, a richiesta, all'autorità di pubblica sicurezza.
6. È vietato trasportare a bordo del veicolo altre persone oltre i
componenti dell'equipaggio (guidatore e personale di scorta), i cui
nominativi debbono essere comunicati alla competente autorità di
pubblica sicurezza.
7. L'equipaggio non può aprire i colli, dei quali ha l'obbligo di
verificare preventivamente l'integrità, ma deve consegnarli chiusi al
destinatario finale indicato nell'autorizzazione al trasporto, previa
identificazione del medesimo.
Art. 4.
1. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni di legge o di
regolamento, le disposizioni dell'art. 3 si applicano anche, in quanto
compatibili, alle autorizzazioni di pubblica sicurezza per il trasporto
di esplosivi destinati ad impieghi civili via aerea, via mare,
attraverso acque interne o a mezzo ferrovia.
Art. 5.
1. Tutte le licenze e le autorizzazioni di polizia finalizzate
all'acquisto ed alla movimentazione degli esplosivi debbono riportare,
oltre agli estremi dei riconoscimenti, delle certificazioni e delle
prese d'atto previste dalle norme vigenti rilasciate per gli esplosivi
stessi, le generalità complete ed il numero di codice fiscale dei
titolari e delle persone che, comprese i fochini, sono incaricate della
loro effettiva manipolazione ed uso. Alle annotazioni può provvedersi
anche mediante estensioni debitamente vidimate dalla competente autorità
di pubblica sicurezza.
2. I produttori, i titolari di depositi e gli utilizzatori degli
esplosivi sono tenuti ad impedire l'accesso e la permanenza di estranei
nelle aree in cui insistono le fabbriche o i depositi di esplosivi
ovvero in quelle in cui gli esplosivi devono essere utilizzati e ad
annotare nel registro di cui all'art. 55 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, o in apposito registro debitamente vidimato, le
generalità complete dei loro dipendenti e di tutte le altre persone
che, in ragione dell'incarico affidato o per altre giustificate ragioni
sono autorizzate ad accedere nei predetti luoghi, nonché delle persone
comunque incaricate della movimentazione degli esplosivi, comunicando al
questore, senza ritardo, ogni variazione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entrerà in vigore a decorrere dal quindicesimo
giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 15 agosto 2005
Il Ministro: Pisanu
|