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Il
Ministro dell'interno
Visto il proprio decreto 21 luglio 1999 "Modificazioni agli
allegati A e B al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 181 del 4
agosto 1999;
Rilevato che dalla formulazione di tale decreto non si evince la
legittimazione a commercializzare negli esercizi di minuta vendita
manufatti pirotecnici della V categoria gruppo A e manufatti di V
categoria gruppo B, di cui invece è consentita la detenzione e
vendita negli esercizi di minuta vendita;
Rilevata, altresì, la necessità di recepire i più recenti
orientamenti della commissione consultiva centrale per il controllo
delle armi inerenti i coefficienti numerici per il computo della massa
netta di manufatti pirotecnici;
Ritenuta pertanto la necessità di modificare in sede di autotutela
tale provvedimento nei termini suesposti;
Letto l'art.
97 della Costituzione;
Visto l'allegato A al regolamento per l'esecuzione del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635;
Visto il capitolo VI, numeri 1, 2 e 3 dell'allegato B al regolamento
sopra citato;
Ritenuta la necessità di apportare modifiche alle norme
sopraindicate;
Visto l'art.
97
del regolamento sopra citato;
Visto l'art.
47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
Visti i capitoli I, II, III e IV dell'allegato B al regolamento sopra
citato;
Letto l'art. 83, ultimo comma, del regolamento sopra citato;
Sentita la commissione consultiva centrale per il controllo delle armi
- per le funzioni consultive in materia di sostanze esplosive ed
infiammabili;
Decreta:
PARTE
PRIMA - MODIFICHE ALL'ALLEGATO A AL REGOLAMENTO T.U.L.P.S.
Art.
1
Modifiche alla I categoria gruppo C dell'allegato A
al regolamento T.U.L.P.S.
La I
categoria gruppo C dell'allegato A al regolamento T.U.L.P.S. è così
modificata:
1. cartocci a proietto per artiglieria, muniti di proietto carico,
provvisti di spoletta, ma senza cannello, chiuso con tappo a vite,
oppure con cannello protetto con paracapsule ed imballaggio esterno;
2. cartocci con bossolo metallico per artiglieria, sia da tiro che da
salve, senza proietto ma carichi, purchè chiusi con feltri o dischi
solidi di cartone o materiali equivalenti;
3. cartocci per armi subacquee da guerra, cariche di fulmicotone al
18% almeno di acqua;
4. proietti carichi, purchè chiusi perfettamente sia mediante la loro
spoletta senza innesco e con tappo falso innesco, sia privi di
spoletta e con tappo falso innesco;
5. bombe a mano cariche;
6. bombe da aeroplano, teste di siluri, torpedini, cariche ma senza
innesco;
7. proietti a caricamento speciale.
Art. 2
Modifiche alla II categoria gruppo A dell'allegato A al regolamento T.U.L.P.S.
La II
categoria dell'allegato A al regolamento T.U.L.P.S. è così
modificata:
(omissis);
13. micce a combustione rapida;
14. micce detonanti;
(omissis).
Art. 3
Modifiche alla V categoria gruppo A dell'allegato A
al regolamento T.U.L.P.S
La V categoria gruppo A dell'allegato A al regolamento T.U.L.P.S. è
così modificata:
1. bossoli innescati per artiglieria;
2. spolette a percussione, con innesco amovibile o interno;
3. spolette a doppio effetto per artiglieria;
4. cartucce da salve per armi comuni e da guerra;
5. cartucce per armi comuni e da guerra.
PARTE
SECONDA - MODIFICHE AL CAPITOLO VI DELL'ALLEGATO B AL REG.
T.U.L.P.S.ESERCIZI DI MINUTA VENDITA)
Art.
1
Generalità
1. Negli
esercizi di minuta vendita di prodotti esplodenti si possono tenere e
vendere:
polveri della I categoria;
cartucce per armi comuni della V categoria gruppo A;
manufatti della IV e V categoria.
Non rientrando tra i prodotti esplodenti, nessun limite è posto alla
detenzione e vendita dei seguenti componenti di munizioni per armi
comuni: proiettili, pallini, bossoli, inneschi e bossoli innescati.
Nessun limite altresì è posto alla detenzione e vendita dei
manufatti non classificati tra i prodotti esplodenti ai sensi del
decreto ministeriale 4 aprile 1973.
2. La vendita delle polveri deve essere fatta per recipienti interi,
originali di fabbrica, dal contenuto massimo di 1 kg netto. E' vietato
tenere nell'esercizio e vendere recipienti di polvere aperti.
I manufatti della IV e della V categoria devono essere approvvigionati
nei loro imballaggi di fabbrica sigillati. Possono essere
commercializzati solo se racchiusi nelle proprie confezioni originali
sigillate, singole o multiple in ragione delle dimensioni del
manufatto.
3. Le indicazioni sulla massa (come definita nel decreto del
Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 802, "Attuazione
della direttiva CEE 80/181 relativa alle unità di misura")
fornite al successivo art. 3 si riferiscono alla massa netta dei
prodotti attivi (sono prodotti attivi quelli esplosivi, incendivi,
coloranti, fumogeni ed illuminanti); la massa netta di prodotti attivi
deve essere indicata sul singolo manufatto di IV e di V categoria e/o
sulla confezione, in conformità a quanto riportato nel relativo
decreto di riconoscimento e classificazione.
La massa degli involucri e di quant'altro formi la struttura dei
manufatti, ancorchè costituita da materiale combustibile, quale
carta, legno, polimeri, ecc., è esclusa dal computo della massa dei
prodotti attivi.
4. Negli esercizi di minuta vendita si possono tenere e vendere fino a
complessivi kg 200 netti di prodotti esplodenti. Oltre tale limite
trova applicazione il capitolo IV del presente allegato.
5. Sulle istanze per il rilascio delle licenze per gli esercizi di
minuta vendita il prefetto acquisirà il parere della commissione
tecnica provinciale.
Art. 2
Prescrizioni sui locali
1. I locali degli esercizi di minuta vendita non devono essere
interrati o seminterrati ovvero contigui, sovrastanti o sottostanti a
locali di lavorazione o deposito di materie facilmente combustibili o
infiammabili; non devono inoltre avere comunicazione diretta con
abitazioni e con ambienti che non abbiano attinenza con l'attività
dell'esercizio stesso, fatta eccezione per i locali di servizio.
Non devono essere ubicati in edifici nei quali vi siano anche asili,
scuole, case di cura, comunità religiose, alberghi, grandi magazzini,
luoghi di culto, di pubblico spettacolo e simili.
Negli esercizi di minuta vendita non devono essere tenute nè poste in
vendita materie infiammabili, come tali individuate dalla circolare
Ministero dell'interno n. 2452/4179 del 3 maggio 1979.
Deroghe a tali divieti possono essere consentite previo parere
favorevole della commissione tecnica provinciale, che potrà
prescrivere le cautele ritenute opportune nei singoli casi per la
tutela dell'incolumità pubblica.
Negli ambienti in cui è ammesso il pubblico potranno essere tenuti,
come mostra, manufatti della IV e della V categoria inertizzati (privi
di prodotti attivi) e/o simulacri; le operazioni di inertizzazione dei
manufatti devono essere compiute da soggetto legittimato alla
fabbricazione dei manufatti stessi.
Si possono altresì esporre i manufatti non classificati tra i
prodotti esplodenti ai sensi del decreto ministeriale 4 aprile 1973.
2. Il carico complessivo di prodotti esplodenti sarà fissato in
accordo con gli articoli 1 e 3 e in funzione dei limiti derivanti
dalle dimensioni del locale (o dei locali), come di seguito
specificato.
Ogni locale in cui sono tenuti prodotti esplodenti deve avere una
altezza non inferiore a m 2,40, una superficie non inferiore a mq 6 e
una cubatura non inferiore a mc 18; inoltre la cubatura non deve
essere inferiore a mc 1 per ogni chilogrammo netto di polveri di I
categoria, a mc 1 per ogni chilogrammo netto di manufatti di IV e di V
categoria e a mc 1 per ogni 3,5 kg netti di polvere sotto forma di
cartucce, in accordo alle equivalenze indicate all'art. 3, lettera b).
Le polveri di I categoria e le cartucce di V categoria gruppo A devono
essere custodite in locale (o locali) distinto, anche se contiguo a
quello (o a quelli) nel quale sono custoditi i manufatti di IV e di V
categoria. Questi ultimi possono essere conservati insieme; nel
medesimo locale (o locali) possono altresì tenersi manufatti non
classificati tra i prodotti esplodenti ai sensi del decreto
ministeriale 4 aprile 1973. E' vietato l'accesso al pubblico nel
locale (o nei locali) ove vengono custoditi i manufatti di IV e di V
categoria.
I prodotti esplodenti devono essere collocati su scaffali metallici o
di legno ignifugato, di adeguata resistenza meccanica, alti non oltre
m 2,10, chiusi eventualmente solo ai lati, ed ancorati in modo da
garantirne la stabilità; gli scaffali metallici devono essere
collegati a dispersori di terra.
I prodotti esplodenti possono altresì essere conservati su pallets;
tra pallets e scaffali deve restare una luce libera non inferiore a m
1,20. In relazione alle dimensioni del locale (o dei locali) è
ammessa la presenza di un massimo di 5 pallets; oltre tale limite i
pallets devono essere realizzati con materiale ignifugo o reso tale.
Le munizioni per armi corte devono essere custodite in armadi
metallici con sportelli dotati di serratura di sicurezza.
Negli ambienti in cui è ammesso il pubblico sono consentiti solo gli
scaffali, sui quali possono essere collocati polveri di I categoria,
cartucce di V categoria gruppo A per armi lunghe, manufatti di IV e V
categoria inertizzati e/o loro simulacri, manufatti non classificati
tra i prodotti esplodenti ai sensi del decreto ministeriale 4 aprile
1973.
Negli esercizi isolati si può concedere licenza per tenere e vendere
prodotti esplodenti della I, IV e V categoria in quantitativi
elevabili fino al triplo di quanto stabilito nell'art. 3, fermi
restando i limiti di cubatura anzi indicati.
Qualora, per cause sopravvenute, l'esercizio non si trovi più in
condizioni tali da poter essere considerato isolato, dovranno in esso
limitarsi la detenzione dei prodotti esplodenti e il caricamento delle
cartucce secondo le norme che regolano gli esercizi di minuta vendita
nell'abitato.3. I muri perimetrali degli ambienti dell'esercizio in
cui sono tenuti prodotti esplodenti devono essere in mattoni pieni da
almeno due teste o in altra struttura muraria di resistenza
equivalente (REI 120), con pareti interne intonacate. Sono ammesse
anche strutture non murarie di resistenza equivalente.
I solai di
copertura e di calpestio devono essere in cemento armato con soletta
di spessore non inferiore a cm 7 o realizzati con altra struttura di
resistenza equivalente, con caratteristiche REI 120; tale prescrizione
non si applica nel caso in cui la soletta di calpestio sia posta a
diretto contatto col terreno sottostante il fabbricato.
I serramenti possono essere di metallo o di legno; in quest'ultimo
caso devono essere trattati con prodotti vernicianti omologati di
classe "1" di reazione al fuoco, secondo le modalità e le
indicazioni contenute nel decreto
ministeriale 6 marzo 1992.
In ogni caso devono avere caratteristiche REI 120. Qualora muniti di
vetri, questi devono essere infrangibili o retinati o altrimenti
protetti per evitare l'eventuale proiezione di schegge verso l'esterno
in caso di esplosione all'interno.
Il locale (o i locali) in cui sono posti i manufatti di IV e di V
categoria deve (o devono) essere separato dagli altri mediante porta
con apertura verso l'esterno, con caratteristiche REI 120.
L'impianto elettrico deve essere realizzato in conformità alla legge
10 marzo 1968, n. 186. La rispondenza alle vigenti norme deve essere
attestata con le procedure di cui alla legge
5 marzo 1990, n. 46,
e relativo regolamento di attuazione (decreto
del Presidente della Repubblica n. 477 del 6 dicembre 1991).
L'impianto di riscaldamento deve essere realizzato con generatori di
calore collocati in ambiente isolato dai locali dell'esercizio,
eseguiti a regola d'arte in conformità alle vigenti disposizioni (UNI-CIG
7129 ovvero dal decreto
ministeriale 12 aprile 1996 qualora gli apparecchi abbiano potenza
superiore a 34,8 Kw); non sono ammessi caminetti, stufe ed apparecchi
a focolare diretto in genere.
La dotazione di mezzi antincendio dell'esercizio deve risultare dal
certificato di prevenzione incendi rilasciato dal comando provinciale
dei vigili del fuoco a mente del decreto
del Presidente della Repubblica n. 37 del 12 gennaio 1998.
In ogni caso all'ingresso del locale (o dei locali) in cui sono
custoditi manufatti della IV e della V categoria dovranno essere
installati non meno di n. 2 estintori portatili di tipo approvato ai
sensi del decreto
ministeriale 20 dicembre 1982,
con capacità estinguente non inferiore a 21A 89BC.
Art. 3
Contenuto della licenza
Può
essere concessa licenza per tenere nell'esercizio e vendere i prodotti
esplodenti elencati da a) a d) come di seguito specificato:
a) fino a complessivi 25 kg netti di polveri da lancio e/o da mina
appartenenti alla I categoria. Ogni chilogrammo netto di polveri di I
categoria può essere sostituito con due chilogrammi netti di polveri
da lancio sotto forma di cartucce cariche per armi comuni, secondo le
equivalenze indicate al successivo punto b).
In caso di rinuncia totale:
alle sole polveri da mina, si potranno tenere e vendere fino a 50 kg
netti di polveri da lancio, così suddivisi:
25 kg netti di polveri da lancio, fermi restando gli obblighi ed i
divieti di cui all'art. 1, punto 2.;
25 kg netti di polveri da lancio sotto forma di cartucce cariche per
armi comuni, in accordo con le equivalenze di cui al successivo punto
b);
ai 25 kg di polveri da lancio e/o da mina si potranno tenere e
vendere:
75 kg netti di polveri da lancio sotto forma di cartucce cariche per
armi comuni, in accordo con le equivalenze indicate al successivo
punto b);
in alternativa si potranno tenere e vendere manufatti della IV e della
V categoria, incrementandone il quantitativo previsto ai successivi
punti c) e d) di 10 kg netti per la IV categoria e di 20 kg netti per
la V categoria. Si potrà raddoppiare tale ultimo quantitativo ove
ricorra la condizione di cui al successivo punto d) (giocattoli pirici
blisterati);
b) fino a 50 kg netti di polveri da lancio della I categoria, sotto
forma di cartucce cariche per armi comuni. Ai fini del computo delle
cartucce un chilogrammo netto di polvere di lancio di I categoria è
considerato pari a:
n. 300 cartucce per armi lunghe ad anima liscia o rigata caricate con
polvere nera, oppure
n. 560 cartucce per armi lunghe ad anima liscia o rigata caricate con
polvere senza fumo, oppure
n. 4.000 cartucce per arma corta, oppure
n. 12.000 cartucce a percussione anulare per arma corta o lunga,
oppure
n. 25.000 cartucce per armi Flobert, oppure
n. 12.000 cartucce da salve;
c) fino a 20 kg netti di prodotti attivi contenuti in manufatti della
IV categoria. Ogni chilogrammo netto di prodotti attivi contenuto nei
manufatti della IV categoria può essere sostituito con quattro
chilogrammi netti sotto forma di cartucce cariche per armi comuni, in
accordo con le equivalenze indicate al precedente punto b); in
alternativa ogni chilogrammo della IV categoria può essere sostituito
con due chilogrammi netti della V categoria.
In caso di rinuncia totale ai manufatti della IV categoria, questi
possono essere sostituiti con 120 kg netti di polveri da lancio sotto
forma di cartucce cariche per armi comuni, in accordo con le
equivalenze indicate al punto b); in alternativa si possono sostituire
i 20 kg netti della IV categoria con 50 kg netti della V categoria. Si
potrà raddoppiare tale ultimo quantitativo ove ricorra la condizione
di cui al successivo punto d) (giocattoli pirici blisterati);
d) fino a 20 kg netti di prodotti attivi contenuti in manufatti della
V categoria. Ogni chilogrammo netto di prodotti attivi contenuto nei
manufatti della V categoria può essere sostituito con due chilogrammi
netti sotto forma di cartucce cariche per armi comuni, in accordo con
le equivalenze indicate al punto b).
In caso di rinuncia totale ai manufatti della V categoria, questi
possono essere sostituiti con 160 kg netti di polveri da lancio sotto
forma di cartucce cariche per armi comuni, in accordo con le
equivalenze indicate al punto b).
Non è in alcun caso consentita la sostituzione di manufatti della V
categoria con manufatti della IV categoria.
I 20 kg netti di prodotti attivi contenuti nei manufatti della V
categoria potranno essere raddoppiati nel caso in cui si tratti di
giocattoli pirici in confezione "blister", purchè i "blister"
medesimi siano realizzati con materiale polimerico autoestinguente.
In relazione a particolari situazioni ambientali o a specifiche
ragioni di pubblica sicurezza può essere prescritta la riduzione del
quantitativo massimo consentito di cartucce e di polveri di I
categoria.
Nel corso di validità della licenza il titolare, previa comunicazione
alla competente autorità di pubblica sicurezza, può effettuare
sostituzioni per categoria e quantità dei prodotti esplodenti
autorizzati in sede di rilascio o rinnovo, applicando le equivalenze
indicate nel presente articolo e fermo restando il quantitativo
massimo autorizzato.
Tali variazioni devono essere annotate nel registro di cui all'art. 55
del T.U.L.P.S.
Art. 4
Caricamento cartucce
1. Il caricamento di cartucce negli esercizi di minuta vendita può
essere consentito limitatamente alle cartucce caricate con polveri
senza fumo. Il locale destinato al caricamento non può essere adibito
ad altri usi.
Il materiale necessario per il confezionamento del quantitativo
giornaliero di cartucce autorizzato deve essere portato nel locale
mediante prelievo dai locali di deposito prima dell'inizio delle
operazioni di caricamento, eccezion fatta per le polveri, che devono
essere introdotte nel locale nella quantità consentita per ogni
operazione soltanto prima dell'inizio di ciascuna di esse; alla fine
di ogni operazione le cartucce prodotte devono essere allontanate dal
locale e poste tra quelle destinate alla vendita nei locali a ciò
riservati.
Le polveri destinate al caricamento e le cartucce prodotte devono
essere computate nei quantitativi autorizzati ai sensi dell'art. 3;
delle operazioni relative al caricamento deve essere fatta annotazione
sul registro delle operazioni giornaliere.
Il caricamento deve essere effettuato a mano o con macchinario mosso
elettricamente, per operazioni successive ciascuna interessante non più
di un chilogrammo di polvere per volta; la tramoggia del macchinario
automatico non deve contenere più di un chilogrammo netto di polvere.
La commissione tecnica provinciale indica il quantitativo massimo di
cartucce caricabile giornalmente in rapporto al contesto topografico,
alla situazione ambientale o a specifiche ragioni di sicurezza.
2. Il locale (o i locali) destinato al caricamento cartucce deve avere
una superficie non inferiore a mq 12, un'altezza non inferiore a m
2,40 ed una cubatura non inferiore a mc 36. Almeno una parete deve
essere esterna e su di essa devono essere praticate una o più
aperture di illuminazione naturale e di ventilazione, ciascuna di
superficie non inferiore a mq 0,8, poste a non meno di m 2 di altezza
dal pavimento e dal piano di campagna esterno; ogni apertura deve
essere protetta esternamente da un'inferriata.
La comunicazione del locale caricamento con gli ambienti accessibili
al pubblico non deve essere diretta; tra essi deve essere interposto
un locale di disimpegno, di larghezza non inferiore a m 1,5. Le porte
di comunicazione devono essere sfalsate e con apertura verso
l'esterno. Il locale di disimpegno deve risultare sempre libero da
qualsiasi ingombro.
Deroghe ai criteri enunciati potranno essere eccezionalmente ammesse,
previo parere della commissione tecnica provinciale, purchè vengano
proposte misure alternative che conferiscano all'esercizio un
equivalente livello di sicurezza.
L'impianto elettrico del locale caricamento cartucce e quello delle
attrezzature meccaniche devono rispondere alle norme C.E.I. 64-2,
fascicolo di novembre 1990, n. 1431.
Le prescrizioni riportate all'art. 2, punto 3, sui muri perimetrali,
sui solai, sui serramenti, sull'impianto di riscaldamento e sulla
dotazione di mezzi antincendio trovano applicazione anche per il
locale di caricamento cartucce.
Art. 5
Norme speciali per i depositi di clorati entro l'abitato
E'
consentito alle fabbriche di fiammiferi di tenere in deposito, entro
il recinto della fabbrica, il quantitativo di clorato di potassio
occorrente alla lavorazione, purchè siano scrupolosamente osservate
tutte le misure atte a prevenire e ad estinguere gli incendi e che i
depositi stessi siano costituiti da locali isolati, all'uopo
esclusivamente destinati, costruiti in muratura, senza impiego di
legname o di materiale comunque combustibile.
La commissione tecnica provinciale stabilisce le condizioni di
sicurezza cui debbono soddisfare questi depositi e il quantitativo
massimo di clorato di potassio che si può autorizzare a contenere. E'
consentito pure ai commercianti grossisti di prodotti chimici e
farmaceutici di tenere in deposito, entro l'abitato, clorato di
potassio, di sodio e di bario, fino ad un massimo complessivo di kg
100 in polvere e kg 50 in discoidi purchè:
a) i clorati siano tenuti in locale separato e chiusi perfettamente in
recipienti metallici o di legno, escludendo l'uso di imballaggi di
tela, e sia comunque evitato il contatto con sostanze organiche e con
acidi inorganici;
b) siano rigorosamente osservate tutte le precauzioni e le
disposizioni contro l'incendio nei locali adibiti a deposito e nelle
loro vicinanze.
I fabbricanti di fiammiferi ed i commercianti grossisti di prodotti
chimici e farmaceutici hanno l'obbligo di munirsi delle licenze di cui
all'art. 47 del T.U.L.P.S., per il deposito e la vendita di clorati.
Tale obbligo non è esteso ai farmacisti, purchè non detengano
clorato di potassio in quantità eccedenti i kg 15 in polvere e i kg
10 in discoidi.
PARTE
TERZA - NORME FINALI E TRANSITORIE
Art.
1
Quanto non
espressamente modificato nell'allegato A con il presente decreto
rimane invariato.
Per non oltre tre anni dall'emanazione del presente decreto è ammesso
che siano venduti sfusi i manufatti già riconosciuti e classificati.
Per non oltre tre anni dall'emanazione del presente decreto la
determinazione della massa netta dei prodotti attivi per i manufatti
di IV e di V categoria già riconosciuti e classificati, ma privi di
tale indicazione, si determinerà moltiplicando per 0,5 la massa lorda
(imballaggio escluso) dei manufatti di IV categoria, e per 0,3 la
massa lorda (imballaggio escluso) dei manufatti della V categoria.
Il decreto ministeriale 21 luglio 1999 "Modificazioni agli
allegati A e B al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio
1940, n. 635", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 181 del 4 agosto 1999 è revocato e sostituito dal
presente decreto.
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