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Il
Ministro dei lavori Pubblici
di intesa con
i Ministri dell’Interno, dell’Ambiente e dell’Industria,
del Commercio e dell’Artigianato
Visto
l’articolo 32 della Costituzione della Repubblica Italiana;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, relativo
all’”Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei
pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze
pericolose”;
Visto, in particolare, l’articolo 14 del predetto decreto
legislativo, con il quale si prevede che il Ministro dei lavori
pubblici, d’intesa con i Ministri dell’interno, dell’ambiente,
dell’industria, commercio artigianato e con la Conferenza Stato -
Regioni, stabilisce per le zone interessate da stabilimenti a rischio
di incidente rilevante requisiti minimi di sicurezza in materia di
pianificazione territoriale;
Visto il decreto ministeriale 9 agosto 2000, relativo a “Linee guida
per l’attuazione del sistema di gestione della sicurezza”,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, S.G. n. 195 del 22 agosto 2000;
Acquisita l’intesa dei Ministri dell’interno, dell’ambiente,
dell’industria, commercio e artigianato;
Acquisita l’intesa della Conferenza Stato - Regioni espressa nella
seduta del 19 aprile 2001;
Decreta:
Art. 1
(Ambito di applicazione e definizioni)
1. Il
presente decreto, in attuazione dell’articolo 14 del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 334, stabilisce requisiti minimi di
sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per
le zone interessate da stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli
articoli 6, 7 e 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, con
riferimento alla destinazione ed all’utilizzazione dei suoli, al
fine di prevenire gli incidenti rilevanti connessi a determinate
sostanze pericolose e a limitarne le conseguenze per l’uomo e per
l’ambiente e in relazione alla necessità di mantenere opportune
distanze di sicurezza tra gli stabilimenti e in relazione alla
necessità di mantenere opportune distanze di sicurezza tra gli
stabilimenti e le zone residenziali per:
a) insediamenti di stabilimenti nuovi;
b) modifiche degli stabilimenti di cui all’articolo 10, comma 1, del
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334;
c) nuovi insediamenti o infrastrutture attorno agli stabilimenti
esistenti, quali ad esempio, vie di comunicazione, luoghi frequentati
dal pubblico, zone residenziali, qualora l’ubicazione o
l’insediamento o l’infrastruttura possano aggravare il rischio o
le conseguenze di un incidente rilevante:
2. Ai fini dell’applicazione del presente decreto sono adottate le
definizioni di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 17 agosto
1999, n. 334. Valgono altresì le definizioni di cui all’allegato al
presente decreto.
3. Le norme di cui al presente decreto sono finalizzate, inoltre, a
fornire orientamenti comuni ai soggetti competenti in materia di
pianificazione urbanistica e territoriale e di salvaguardia
dell’ambiente, per semplificare e riordinare i procedimenti, oltre
che a raccordare le leggi e i regolamenti in materia ambientale con le
norme di governo del territorio.
4. Le presenti norme si applicano anche ai casi di variazione degli
strumenti urbanistici vigenti conseguenti all’approvazione di
progetti di opere di interesse statale di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383 e
all’approvazione di opere, interventi o programmi di intervento di
cui all’articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
Bolzano provvedono al raggiungimento delle finalità del presente
decreto nell’ambito delle proprie competenze e secondo quanto
disposto dai rispettivi ordinamenti.
Art. 2
(Disciplina regionale)
1. Le
Regioni assicurano il coordinamento delle norme in materia di
pianificazione urbanistica, territoriale e di tutela ambientale con
quelle derivanti dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e dal
presente decreto, prevedendo anche opportune forme di concertazione
tra gli enti territoriali competenti, nonché con gli altri soggetti
interessati.
2. La disciplina regionale in materia di pianificazione urbanistica
assicura il coordinamento delle procedure di individuazione delle aree
da destinare agli stabilimenti con quanto previsto dall’articolo 2
del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n.447.
3. Le Regioni assicurano il coordinamento tra i criteri e le modalità
stabiliti per l’acquisizione e la valutazione delle informazioni di
cui agli articoli 6, 7 e 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.
334 e quelli relativi alla pianificazione territoriale e urbanistica.
4. In assenza della disciplina regionale si applicano i principi, i
criteri e i requisiti di cui al presente decreto.
Art. 3
(Pianificazione territoriale)
1. Le
province e le città metropolitane, ove costituite, individuano,
nell’ambito dei propri strumenti di pianificazione territoriale con
il concorso dei comuni interessati, le aree sulle quali ricadono gli
effetti prodotti dagli stabilimenti soggetti alla disciplina di cui al
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, acquisendo, ove
disponibili, le informazioni di cui al successivo articolo 4, comma 3.
2. Il piano territoriale di coordinamento, ai sensi dell’articolo 20
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nell’ambito della
determinazione degli assetti generali del territorio disciplina, tra
l’altro, la relazione degli stabilimenti con gli elementi
territoriali e ambientali vulnerabili come definiti nell’allegato al
presente decreto, con le reti e i nodi infrastrutturali, di trasporto,
tecnologici ed energetici, esistenti e previsti, tenendo conto delle
aree di criticità relativamente alle diverse ipotesi di rischio
naturale individuate nel piano di protezione civile.
Art. 4
(Pianificazione urbanistica)
1. Gli
strumenti urbanistici, nei casi previsti dal presente decreto,
individuano e disciplinano, anche in relazione ai contenuti del Piano
territoriale di coordinamento di cui al comma 2 dell’articolo 3, le
aree da sottoporre a specifica regolamentazione, tenuto conto anche di
tutte le problematiche territoriali e infrastrutturali relative
all’area vasta. A tal fine, gli strumenti urbanistici comprendono un
Elaborato Tecnico “Rischio di incidenti rilevanti (RIR)” relativo
al controllo dell’urbanizzazione, di seguito denominato “elaborato
Tecnico”.
2. L’Elaborato Tecnico, che individua e disciplina le aree da
sottoporre a specifica regolamentazione, è predisposto secondo quanto
stabilito nell’allegato al presente decreto.
3. Le informazioni contenute nell’Elaborato Tecnico sono trasmesse
agli altri enti locali territoriali eventualmente interessati dagli
scenari incidentali perché possano a loro volta attivare le procedure
di adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica e
territoriale di loro competenza.
4. In sede di formazione degli strumenti urbanistici nonché di
rilascio delle concessioni e autorizzazioni edilizie si deve in ogni
caso tenere conto, secondo principi di cautela, degli elementi
territoriali e ambientali vulnerabili esistenti e di quelli previsti.
5. Nei casi previsti dal presente decreto, gli enti territoriali
competenti possono promuovere, anche su richiesta del gestore, un
programma integrato di intervento, o altro strumento equivalente, per
definire un insieme coordinato di interventi concordati tra il gestore
ed i soggetti pubblici e privati coinvolti, finalizzato al
conseguimento di migliori livelli di sicurezza.
Art. 5
(Controllo dell’urbanizzazione)
1. Le
autorità competenti in materia di pianificazione territoriale e
urbanistica utilizzano, nell’ambito delle rispettive attribuzioni e
finalità, secondo le specificazioni e le modalità contenute
nell’allegato al presente decreto:
a) per gli stabilimenti soggetti all’articolo 8 del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 334, le valutazioni effettuate
dall’autorità competente di cui all’art. 21 del medesimo decreto
legislativo;
b) per gli stabilimenti soggetti agli articoli 6 e 7 del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 334, le informazioni fornite dal
gestore.
2. Le autorità competenti in materia di pianificazione territoriale e
urbanistica, acquisite le informazioni e le valutazioni di cui al
comma 1, attivano le procedure di cui agli articoli 3 e 4 del presente
decreto.
3. Ferme restando le attribuzioni di legge, gli strumenti di
pianificazione territoriale e urbanistica recepiscono gli elementi
pertinenti del piano di emergenza esterna di cui all’articolo 20 del
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334. A tal fine, le autorità
competenti in materia di pianificazione territoriale e urbanistica
acquisiscono tali elementi dall’autorità che ha predisposto il
piano di emergenza esterno.
4. Nei casi previsti dal presente decreto, qualora non sia stata
adottata la variante urbanistica, le concessioni e le autorizzazioni
edilizie sono soggette al parere tecnico dell’autorità competente
di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.
334. Tale parere è formulato sulla base delle informazioni fornite
dai gestori degli stabilimenti soggetti agli articoli 6, 7 e 8 del
predetto decreto legislativo, secondo le specificazioni e le modalità
contenute nell’allegato al presente decreto.
5. Per gli stabilimenti soggetti agli articoli 6 e 7 del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 334, può essere richiesto un parere
consultivo all’autorità competente di cui all’articolo 21 del
decreto medesimo, ai fini della predisposizione della variante
urbanistica.
6. Fermo restando quanto previsto all’articolo 15, comma 4 del
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, il Ministero dei lavori
pubblici e il Ministero dell’ambiente promuovono accordi con le
Regioni, anche ai fini agli articoli 52 e 54 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n, 112, per la raccolta dei dati relativi al controllo
dell’urbanizzazione di cui al presente decreto. I Ministeri
concertanti si avvalgono, ai sensi dell’articolo 17 del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 334, previo accordo, in relazione alle
specifiche competenze dell’Agenzia Nazionale per la Protezione
dell’Ambiente (ANPA), dell’istituto Superiore per la Prevenzione e
la Sicurezza del Lavoro (Ispesl), dell’Istituto Superiore di Sanità
(ISS) e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (CNVVF), per la
raccolta e la diffusione dei dati e delle informazioni utili per il
controllo dell’urbanizzazione.
Art. 6
(Aree ad elevata concentrazione di stabilimenti e porti industriali e petroliferi)
1. Per gli
stabilimenti e il territorio ricadenti in un’area ad elevata
concentrazione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 334, gli strumenti di pianificazione territoriale e
urbanistica tengono conto delle risultanze, ove disponibili, della
valutazione dello studio di sicurezza integrato dell’area e del
relativo piano di intervento.
2. Fatti salvi gli obblighi dei singoli gestori degli stabilimenti e
degli impianti localizzati nei porti industriali e petroliferi, come
individuati nel decreto previsto dall’articolo 4, comma 3, del
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, l’Autorità marittima,
ovvero, ove istituita, l’Autorità portuale, deve fornire alle
autorità competenti in materia di pianificazione territoriale e
urbanistica le informazioni relative agli scenari incidentali e in
particolare quelli che coinvolgano aree esterne a quella portuale.
Allegato
1.
Premessa
La finalità generale del decreto del Ministro dei lavori pubblici,
d’intesa con i Ministri dell’interno dell’ambiente,
dell’industria, commercio e artigianato e con la Conferenza Stato -
Regioni, ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 17 agosto
1999, n. 334 è quella di definire i requisiti minimi in materia di
pianificazione territoriale e urbanistica con riferimento alla
destinazione ed utilizzazione dei suoli, correlati alla necessità di
mantenere le opportune distanze tra stabilimenti e zone residenziali,
al fine di prevenire gli incidenti rilevanti e di limitarne le
conseguenze per l’uomo e per l’ambiente. La novità del decreto
interministeriale consiste, quindi, nel regolamentare un processo di
integrazione tra le scelte della pianificazione territoriale e
urbanistica e la normativa attinente gli stabilimenti soggetti
all’applicazione della direttiva 96/82/CE e del decreto legislativo
17 agosto 1999, n. 334. Il Legislatore indica, pertanto, la necessità
di implementare la strumentazione urbanistica e territoriale con le
condizioni di compatibilità delle scelte economico - produttive di
forte impatto territoriale e ambientale.
Risaltano, in tale processo, alcuni aspetti:
- il ruolo della Regione, la quale, oltre ad avere attribuzioni
specifiche nei settori ambientali e produttivo, ancora maggiormente
dettagliate nel D.Lgs. n. 112/98, con particolare riguardo al tema
delle attività a rischio di incidente rilevante (art. 72), è
competente nella materia urbanistica ai sensi dell’art. 117 Cost. e
dei successivi decreto del Presidente della repubblica; - il ruolo
della Provincia, e delle città metropolitane, alle quali,
nell’ambito delle attribuzioni del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, spettano le funzioni di pianificazioni di area vasta,
per indicare gli indirizzi generali di assetto del territorio. Si
evidenzia quindi l’opportunità che il territorio provinciale,
ovvero l’area metropolitana, debba costituire - rispetto al tema
trattato - l’unità di base per il coordinamento tra la politica di
gestione del rischio ambientale e la pianificazione di area vasta, con
la specifica missione di ricomporre le scelte locali rispetto ad un
quadro coerente di livello territoriale più ampio.
- la funzione di base delle Amministrazioni comunali, le quali - sia
tramite l’applicazione del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447, sia
attraverso le competenze istituzionali di governo del territorio,
derivanti dalla Legge Urbanistica e dalle leggi regionali, devono
adottare gli opportuni adeguamenti ai propri strumenti urbanistici, in
un processo di verifica iterativa e continua, generato dalla
variazione de rapporto tra attività produttiva a rischio e le
modificazioni della struttura insediativa del comune stesso.
Infine, è il caso di mettere in evidenza il difficile rapporto -
temporale e processuale - tra le procedure di matrice urbanistica con
la maggiore dinamicità di trasformazione dei processi e degli
impianti produttivi e delle potenzialità di rischio rilevante, che
deve trovare soluzione in una attenta e continua “lettura” del
territorio, in relazione agli obiettivi di governo dello stesso.
Le valutazioni e le metodologie indicate nel presente Allegato hanno,
pertanto, lo scopo di fornire, nell’ambito della procedura
individuata dalle regioni, requisiti minimi di sicurezza in materia di
pianificazione territoriale per le zone interessate da stabilimenti a
rischio di incidente rilevante, ed elementi tecnici utili alle Autorità
competenti sul controllo dell’urbanizzazione, per i compiti previsti
dall’articolo 14 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334. I
contenuti del presente allegato potranno essere integrati dalla
disciplina regionale attuativa di cui all’art. 2 del decreto (1).
2. Pianificazione territoriale
La pianificazione territoriale, nei termini previsti dal decreto
legislativo 18 agosto 2000 n. 267, in relazione alla presenza di
stabilimenti a rischio d’incidente rilevante, ha come obiettivo la
verifica e la ricerca della compatibilità tra l’urbanizzazione e la
presenza degli stabilimenti stessi. A tal fine, sulla base dei criteri
esposti nel presente allegato, nell’ambito della determinazione
degli indirizzi generali di assetto del territorio è possibile
individuare gli interventi e le misure di prevenzione del rischio e di
mitigazione degli impatti con riferimento alle diverse destinazioni
del territorio stesso, in relazione alla prevalente vocazione
residenziale, industriale, infrastrutturale, ecc.
Il Piano territoriale di coordinamento deve tendere a riportare a
coerenza, in termini di pianificazione sovracomunale, le interazioni
tra stabilimenti, destinazioni del territorio e localizzazione di
massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di
comunicazione.
In sede di pianificazione di area vasta occorre, di conseguenza,
individuare e definire i rapporti tra localizzazione degli
stabilimenti e limiti amministrativi di competenza comunale, in
particolare nelle situazioni in cui gli stabilimenti sono collocati in
prossimità dei confini amministrativi comunali e comportano,
ovviamente, un allargamento dei fattori di rischio sui comuni
limitrofi. Si evidenzia, in questi casi, l’opportunità di
promuovere procedure di co-pianificazione e di concertazione, già
presenti in alcune normative regionali.
Gli strumenti di pianificazione territoriale recepiscono infine le
indicazioni derivanti dai piani di emergenza esterna, di cui
all’art. 20 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, nonché
l’individuazione delle aree ecologicamente attrezzate di cui
all’art. 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
eventualmente utilizzabili per la localizzazione degli stabilimenti.
A seconda dei casi specifici, delle diverse normative regionali e
delle attribuzioni di competenze derivate dai processi di delega in
corso, si possono prefigurare varie modalità di attivazione delle
procedure di variazione della pianificazione territoriale, il rapporto
anche alle modifiche relative alla pianificazione urbanistica.
Si può ipotizzare un tradizionale processo sequenziale, che parte
dalla determinazione degli indirizzi generali a livello provinciale,
da parte del piano territoriale di coordinamento, per arrivare ad una
individuazione e disciplina specifica delle aree sottoposte a
regolamentazione da parte dello strumento urbanistico comunale. Ma si
possono anche ipotizzare processi che, almeno in parte, seguono la
direzione opposta, dal Comune alla Provincia. Si possono infine
ipotizzare processi e strumenti di pianificazione e concertazione che
contestualmente definiscono criteri di indirizzo generale di assetto
del territorio e attivano le procedure di riconformazione della
pianificazione territoriale e della pianificazione urbanistica.
Quest’ultima ipotesi è auspicabile, anche in relazione alla
necessità di apportare le varianti necessarie all’adeguamento al
presente decreto in tempi molto brevi sia per i piani territoriali di
coordinamento che per gli strumenti urbanistici, come previsto
dall’art. 14 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334. E’ di
tutta evidenza quindi l’opportunità di rendere contestuali, il più
possibile, le analisi, le valutazione ed elaborazioni tecniche, nonché
le decisioni degli enti territoriali competenti e dei soggetti
comunque interessati.
3. Pianificazione urbanistica
L’art. 14 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 individua
tre ipotesi:
a) insediamenti di stabilimenti nuovi;
b) modifiche degli stabilimenti di cui all’articolo 10, comma 1, del
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334;
c) Nuovi insediamenti o infrastrutture attorno agli stabilimenti
esistenti, quali ad esempio, vie di comunicazione, luoghi frequentati
dal pubblico, zone residenziali, qualora l’ubicazione o
l’insediamento o l’infrastruttura possano aggravare il rischio o
le conseguenze di un incidente rilevante.
Le prime due fattispecie (a, b) hanno origine da una proposta o
comunque da un intervento posto dal gestore. In tal caso,
l’Amministrazione comunale deve:
- verificare, attraverso i metodi e i criteri esposti nel presente
allegato e con l’apporto dei soggetti coinvolti, la compatibilità
territoriale e ambientale del nuovo stabilimento o della modifica
dello stabilimento esistente rispetto alla strumentazione urbanistica
vigente;
- promuovere la variante urbanistica, qualora tale compatibilità non
sia verificata, nel rispetto dei criteri minimi di sicurezza per il
controllo dell’urbanizzazione.
La terza fattispecie (c), viceversa, presuppone un processo inverso.
In tal caso, infatti, l’Amministrazione comunale deve:
- conoscere preventivamente, attraverso i metodi e i criteri esposti
nel presente allegato e con l’apporto dei soggetti coinvolti, la
situazione di rischio dello stabilimento esistente;
- considerare, nelle ipotesi di sviluppo e di localizzazione delle
infrastrutture e delle attività rubricate al punto c) del comma 1
dell’art. 14 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, la
situazione di rischio presente e la possibilità o meno di rendere
compatibile la predetta iniziativa.
Per quanto riguarda le fattispecie a) e b), è applicabile il
procedimento di approvazione della variante allo strumento urbanistico
di cui all’articolo 2 del D.P.R. 447/98, mentre nel caso della
fattispecie c), previa valutazione delle previsioni vigenti dello
strumento urbanistico, il procedimento di approvazione della eventuale
variazione al medesimo, ricade nella situazione generale, variamente
normata dalle leggi regionali.
Nel caso di modifiche comportanti aggravio di rischio, ai sensi del
decreto 9 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, S.G., n.
196 del 23 agosto 2000, il gestore deve verificare e dichiarare alle
autorità competenti se le aree di danno in relazione alle diverse
classi di probabilità conseguenti alla realizzazione della modifica
non siano superiori a quelle preesistenti. In tale ultimo caso, si
deve intendere l’effetto della modifica non rilevante ai fini
dell’attivazione delle procedure di cui al presente decreto. In ogni
caso non è necessario attivare la variante urbanistica qualora le
ipotesi incidentali, attestate dal gestore o dall’autorità
competente ai sensi dell’art. 21 del decreto legislativo 17 agosto
1999, n. 334, prevedano scenari di danno esclusivamente all’interno
del perimetro dello stabilimento stesso.
Sono esclusi dall’applicazione diretta del presente decreto gli
stabilimenti esistenti che non ricadono in una delle fattispecie
previste dall’articolo 14 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.
334, nonché gli stabilimenti per i quali è in corso di definizione
l’istruttoria prevista dalla normativa vigente, fino alla
conclusione della medesima. E’ comunque possibile in sede di
revisione della pianificazione territoriale e urbanistica assumere i
criteri e le metodologie del presente decreto, con una opportuna
analisi e documentazione degli elementi tecnici e delle decisioni
assunte.
La valutazione della compatibilità territoriale e ambientale, per
quanto attiene gli strumenti urbanistici, deve necessariamente
condurre alla predisposizione di opportune prescrizioni normative e
cartografiche riguardanti le aree da sottoporre a specifica
regolamentazione. L’individuazione e la disciplina di tali aree si
fonda su una valutazione di compatibilità tra stabilimenti ed
elementi territoriali e ambientali vulnerabili. L’individuazione di
una specifica regolamentazione non determina vincoli all’edificabilità
dei suoli, ma distanze di sicurezza. Pertanto i suoli interessati
dalla regolamentazione da parte del piano urbanistico, non perdono la
possibilità di generare diritti edificatori, in analogia con altre
fattispecie dell’ordinamento come, ad esempio, le distanze di
rispetto cimiteriali. In altri termini, l’edificazione potrà essere
trasferita oltre la distanza minima prescritta dal piano, su aree
adiacenti, oppure, ove lo consentano le normative di piano, su altre
aree del territorio comunale.
Gli strumenti di pianificazione urbanistica recepiscono, inoltre, le
indicazioni contenute nei piani territoriali e quelle derivanti dai
piani di emergenza esterna di cui all’art. 20 del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (e in particolare le previsioni di
localizzazione dei presidi di sicurezza all’interno della
strumentazione urbanistica, come, ad esempio, le caserme dei VV.F.),
nonché l’individuazione delle aree ecologicamente attrezzate di cui
all’art. 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
eventualmente utilizzabili per la localizzazione degli stabilimenti.
Il riferimento all’obbligo di parere preventivo da parte
dell’Autorità competente ai sensi dell’articolo 21 del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 334, nel caso di rilascio di
concessioni e autorizzazioni edilizie in assenza di variante
urbanistica, si deve intendere esteso anche alle denuncie d’inizio
attività, nel caso in cui le leggi regionali prevedano
l’applicabilità di tale ultimo istituto.
3.1 Elaborato Tecnico “Rischio di Incidenti Rilevanti” - RIR
L’Elaborato tecnico consente una maggiore leggibilità e una più
chiara definizione dei problemi, delle valutazioni, delle prescrizioni
cartografiche, utili sia nelle fasi di formazione e approvazione sia
in quelle di attuazione. La presenza di una serie di elaborati
“autosufficienti” - sia pure, evidentemente, in stretto rapporto
con i più generali contenuti del piano - potrà inoltre favorire il
rapporto tra autorità a vario titolo competenti, nel corso
dell’iter di formazione del piano. L’allegato tecnico potrà
infine essere utilizzato nell’ambito delle procedure di
consultazione della popolazione previste dall’articolo 23 del
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334.
L’Elaborato Tecnico, che costituisce parte integrante e sostanziale
dello strumento urbanistico, dovrà contenere, di norma:
- le informazioni fornite dal gestore, di cui al punto 7
- l’individuazione e la rappresentazione su base cartografica
tecnica e catastale aggiornate degli elementi territoriali e
ambientali vulnerabili;
- la rappresentazione su base cartografica tecnica e catastale
aggiornate dell’inviluppo geometrico delle aree di danno per
ciascuna delle categorie di effetti e, per i casi previsti, per
ciascuna classe di probabilità;
- individuazione e disciplina delle aree sottoposte a specifica
regolamentazione risultanti dalla sovrapposizione cartografica degli
inviluppi e degli elementi territoriali e ambientali vulnerabili di
cui sopra;
- gli eventuali pareri delle autorità competenti ed in particolare
quello dell’autorità di cui all’art. 21, comma 1, del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 334;
- le eventuali ulteriori misure che possono essere adottate sul
territorio, tra cui gli specifici criteri di pianificazione
territoriale, la creazione di infrastrutture e opere di protezione, la
pianificazione della viabilità, i criteri progettuali per opere
specifiche, nonché, ove necessario, gli elementi di correlazione con
gli strumenti di pianificazione dell’emergenza e di protezione
civile.
4.
Programmi integrati
Per l’eventuale promozione di un programma integrato di intervento,
o di altro strumento equivalente, l’Allegato Tecnico deve contenere,
oltre a quanto specificato nel punto 3.1, una analisi socio -
economica e finanziaria, nonché di fattibilità tecnica ed
amministrativa degli interventi previsti. L’eventuale proposta di
programma integrato d’interventi, da parte di soggetti pubblici e
privati, singolarmente o riuniti in consorzio tra loro, potrà
definire, di norma, ogni azione o intervento utile per risolvere le
situazioni di particolare complessità, per le quali si possano
ipotizzare modifiche all’assetto insediativo residenziale,
industriale o infrastrutturale, anche considerando gli interventi del
gestore per la riduzione delle aree di danno, con particolare
riguardo, all’applicazione del comma 6 dell’articolo 14 del
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334. A tali fini il programma
integrato potrà prevedere, tra l’altro, modalità di trasferimento
dei diritti edificatori in aree contigue ovvero ubicate in altre aree
del territorio comunale.
Nella formazione della proposta di programma integrato è inoltre
possibile il coinvolgimento di altri soggetti ed istituzioni, nonché
l’inserimento di immobili esterni alle aree da sottoporre a
specifica regolamentazione in ambito comunale e sovra - comunale, ove
ne sia verificata la convenienza economica e sociale.
5. Fasi del processo di adeguamento degli strumenti urbanistici
In relazione a quanto si espone dettagliatamente in seguito circa gli
elementi di valutazione della interazione degli stabilimenti di cui al
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 con la pianificazione
esistente, si riporta la sintesi delle fasi logiche del processo di
aggiornamento della strumentazione urbanistica.
Fase 1: identificazione degli elementi territoriali ed ambientali
vulnerabili (vedi punto 6.1) in una area di osservazione coerente con
lo strumento urbanistico da aggiornare. Questa fase è il risultato
della integrazione delle informazioni fornite dal gestore
nell’allegato V, sezione III, al decreto legislativo 17 agosto 1999,
n. 334, con i dati già in possesso dell’Amministrazione comunale,
ovvero reperiti in sede della analisi preventiva del territorio che,
di norma, viene effettuata per la predisposizione di uno strumento
urbanistico. In particolare, l’analisi preventiva dovrà tenere
conto dello stato di fatto e di diritto delle costruzioni esistenti,
nonché delle previsioni di modificazione del territorio. E’
opportuno che le suddette informazioni siano rese disponibili al
gestore.
Fase 2: determinazione delle aree di danno (vedi punto 6.2). Questa
fase è il prodotto della attività di rappresentazione cartografica,
su base tecnica e catastale aggiornate, delle aree di danno, come
identificate in base alle informazioni fornite dal gestore e le
valutazioni dell’autorità di cui all’articolo 21 del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e la sovrapposizione delle
medesime sulla stessa cartografia, sulla quale sono rappresentati gli
elementi territoriali e ambientali vulnerabili.
Fase 3: valutazione della compatibilità territoriale e ambientale
(punto 6.3). Questa fase consente di determinare le destinazioni
d’uso compatibili con la presenza dello stabilimento ed in funzione
delle quali viene predisposta la specifica regolamentazione.
Esaurito il processo su esposto, è possibile procedere alla adozione
dello strumento urbanistico in base alle procedure previste dalla
Legge Urbanistica e dalle diverse Leggi Regionali.
6. Individuazione e disciplina delle aree da sottoporre a specifica
regolamentazione
6.1 Individuazione degli elementi territoriali e ambientali
vulnerabili
Gli elementi tecnici utili ai fini di una valutazione di compatibilità
territoriale e ambientale sono espressi in relazione all’esigenza di
assicurare sia i requisiti minimi di sicurezza per la popolazione e le
infrastrutture, sia un’adeguata protezione per gli elementi
sensibili a danno ambientale.
6.1.1 Elementi territoriali vulnerabili
La valutazione della vulnerabilità del territorio attorno ad uno
stabilimento va effettuata mediante una categorizzazione delle aree
circostanti in base al valore dell’indice di edificazione e
all’individuazione degli specifici elementi vulnerabili di natura
puntuale in esse presenti, secondo quanto indicato nella successiva
tabella 1.
Occorre inoltre tenere conto delle infrastrutture di trasporto e
tecnologiche lineari e puntuali. Qualora tali infrastrutture rientrino
nelle aree di danno individuate, dovranno essere predisposti idonei
interventi, da stabilire puntualmente, sia di protezione che
gestionali, atti a ridurre l’entità delle conseguenze (ad esempio:
elevazione del muro di cinta prospiciente l’infrastruttura, efficace
coordinamento tra lo stabilimento e l’ente gestore
dell’infrastruttura finalizzato alla rapida intercettazione del
traffico, ecc.). Un analogo approccio va adottato nei confronti dei
beni culturali individuati in base alla normativa nazionale (decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490) e regionale e in base alle
disposizioni di tutela e salvaguardia contenute nella pianificazione
territoriale, urbanistica e di settore.
Tabella 1
- Categorie territoriali
Categoria A
1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali
l’indice fondiario di edificazione sia superiore a 4,5 m3/m2.
2. Luoghi di concentrazione di persone con limitata capacità di
mobilità - ad esempio ospedali, case di cura, ospizi, asili, scuole
inferiori, ecc. (oltre 25 posti letto o 100 persone presenti).
3. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante all’aperto - ad esempio
mercati stabili o altre destinazioni commerciali, ecc. (oltre 500
persone presenti).
|
Categoria B
1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali
l’indice fondiario di edificazione sia compreso tra 4,5 e 1,5 m3/m2.
2. Luoghi di concentrazione di persone con limitata capacità di
mobilità - ad esempio ospedali, case di cura, ospizi, asili, scuole
inferiori, ecc. (fino a 25 posti letto o 100 persone presenti).
3. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante all’aperto - ad esempio
mercati stabili o altre destinazioni commerciali, ecc. (fino a 500
persone presenti).
4. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante al chiuso - ad esempio
centri commerciali, terziari e direzionali, per servizi, strutture
ricettive, scuole superiori, università, ecc. (oltre 500 persone
presenti).
5. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante con limitati periodi di
esposizione al rischio - ad esempio luoghi di pubblico spettacolo,
destinati ad attività ricreative, sportive, culturali, religiose,
ecc. (oltre 100 persone presenti se si tratta di luogo all’aperto,
oltre 1000 al chiuso).
6. Stazioni ferroviarie ed altri nodi di trasporto (movimento
passeggeri superiore a 1000 persone/giorno).
|
Categoria C
1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali
l’indice fondiario di edificazione sia compreso tra 1,5 e 1 m3/m2.
2. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante al chiuso - ad esempio
centri commerciali, terziari e direzionali, per servizi, strutture
ricettive, scuole superiori, università, ecc. (fino a 500 persone
presenti).
3. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante con limitati periodi di
esposizione al rischio - ad esempio luoghi di pubblico spettacolo,
destinati ad attività ricreative, sportive, culturali, religiose,
ecc. (fino a 100 persone presenti se si tratta di luogo all’aperto,
fino a 1000 al chiuso; di qualunque dimensione se la frequentazione è
al massimo settimanale).
4. Stazioni ferroviarie ed altri nodi di trasporto (movimento
passeggeri fino a 1000 persone/giorno).
|
Categoria D
1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali
l’indice fondiario di edificazione sia compreso tra 1 e 0,5 m3/m2.
2. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante, con frequentazione al
massimo mensile - ad esempio fiere, mercatini o altri eventi
periodici, cimiteri, ecc.
|
Categoria E
1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali
l’indice fondiario di edificazione sia inferiore a 0,5 m3/m2.
2. Insediamenti industriali, artigianali, agricoli, e zootecnici.
|
Categoria F
1. Area entro i confini dello stabilimento.
2. Area limitrofa allo stabilimento, entro la quale non sono presenti
manufatti o strutture in cui sia prevista l’ordinaria presenza di
gruppi di persone.
|
La categorizzazione del territorio esposta nella tabella I tiene
conto di alcune valutazioni dei possibili scenari incidentali, e in
particolare dei seguenti criteri:
- la difficoltà di evacuare soggetti deboli e bisognosi di aiuto,
quali bambini, anziani e malati, e il personale che li assiste;
- la difficoltà di evacuare i soggetti residenti in edifici a più di
cinque piani e grandi aggregazioni di persone in luoghi pubblici; per
tali soggetti, anche se abili di muoversi autonomamente, la fuga
sarebbe condizionata dalla minore facilità di accesso alle uscite di
emergenza o agli idonei rifugi;
- la minore difficoltà di evacuare i soggetti residenti in edifici
bassi o isolati, con vie di fuga accessibili e una migliore
autogestione dei dispositivi di sicurezza;
- la minore vulnerabilità delle attività caratterizzate da una bassa
permanenza temporale di persone, cioè di una minore esposizione al
rischio, rispetto alle analoghe attività più frequentate;
- la generale maggiore vulnerabilità delle attività all’aperto
rispetto a quelle al chiuso.
Sulla base di questi stessi criteri, integrati dalle valutazioni che
riguardano i singoli casi specifici, sarà necessario ricondurre alle
categorie della tabella tutti gli elementi territoriali eventualmente
presenti e non esplicitamente citati dalla tabella stessa.
Le Regioni, nell’ambito della definizione della disciplina regionale
attuativa del presente decreto, potranno integrare i contenuti della
tabella I, in rapporto alle specifiche normative regionali in materia
urbanistica e ambientale.
Per le categorie E ed F si deve tenere conto di quanto previsto dagli
articoli 12 e 13 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, ove
applicabili.
6.1.2 Elementi ambientali vulnerabili
Con particolare riferimento al pericolo per l’ambiente che può
essere causato dal rilascio incidentale di sostanze pericolose, si
considerano gli elementi ambientali secondo la seguente suddivisione
tematica delle diverse matrici ambientali vulnerabili potenzialmente
interessate dal rilascio incidentale di sostanze pericolose per
l’ambiente:
- Beni paesaggistici e ambientali (decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490);
- Aree naturali protette (es. parchi e altre aree definite in base a
disposizioni normative);
- Risorse idriche superficiali (es. acquifero superficiale; idrografia
primaria e secondaria; corpi d’acqua estesi in relazione al tempo di
ricambio ed al volume del bacino);
- Risorse idriche profonde (es. pozzi di captazione ad uso potabile o
irriguo; acquifero profondo non protetto o protetto; zona di ricarica
della falda acquifera).
- Uso del suolo (es. aree coltivate di pregio, aree boscate).
La vulnerabilità di ognuno degli elementi considerati va valutata in
relazione alla fenomenologia incidentale cui ci si riferisce. Su tale
base, in via generale e a solo titolo di esempio, si potrà
considerare trascurabile l’effetto prodotto da fenomeni energetici
come l’esplosione e l’incendio nei confronti dell’acqua e del
sottosuolo. In tutti gli altri casi, la valutazione della vulnerabilità
dovrà tenere conto del danno specifico che può essere arrecato
all’elemento ambientale, della rilevanza sociale ed ambientale della
risorsa considerata, della possibilità di mettere in atto interventi
di ripristino susseguentemente ad un eventuale rilascio.
In sede di pianificazione e urbanistica, verrà effettuata una
ricognizione della presenza degli elementi ambientali vulnerabili,
come individuabili in base a specifiche declaratorie di tutela, ove
esistenti, ovvero in base alla tutelabilità di legge, oppure, infine,
in base alla individuazione e disciplina di specifici elementi
ambientali da parte di piani territoriali, urbanistici e di settore.
6.2 Determinazione delle aree di danno
6.2.1 Valori di soglia
Il danno a persone o strutture è correlabile all’effetto fisico di
un evento incidentale mediante modelli di vulnerabilità più o meno
complessi. Ai fini del controllo dell’urbanizzazione, è da ritenere
sufficientemente accurata una trattazione semplificata, basata sul
superamento di un valore di soglia, al di sotto del quale si ritiene
convenzionalmente che il danno non accada, al di sopra del quale
viceversa si ritiene che il danno possa accadere. In particolare,, per
le valutazioni in oggetto, la possibilità di danni a persone o a
strutture è definita sulla base del superamento dei valori di soglia
espressi nella seguente Tabella 2 (2).
Tabella 2
- Valori di soglia
|
Scenario
incidentale
|
Elevata letalità
1
|
Inizio letalità
2
|
Lesioni irreversibili
3
|
Lesioni reversibili
4
|
Danni
alle strutture/Effetti domino
5
|
|
Incendio
(radiazione termica stazionaria)
|
12,5 kW/m2
|
7 kW/m2
|
5 kW/m2
|
3 kW/m2
|
12,5 kW/m2
|
|
Bleve/Fireball (radiazione termica variabile)
|
Raggio
fireball
|
350 kJ/m2
|
200 kJ/m2
|
125 kJ/m
|
2200-800
m (*)
|
|
Flash-fire
(radiazione
termica istantanea)
|
LFL
|
½
LFL
|
|
|
|
|
VCE (sovrapressione
di picco)
|
0,3
bar (0,6 spazi aperti)
|
0,14
bar
|
0,07
bar
|
0,03
bar
|
0,03
bar
|
|
Rilascio
tossico (dose
assorbita)
|
LC50
(30 min,hmn)
|
|
|
|
|
(*)
secondo la tipologia del serbatoio
Per la corretta applicazione dei criteri di valutazione della
compatibilità territoriale, il gestore esprime le aree di danno con
riferimento ai valori di soglia di Tabella 2. In generale, gli effetti
fisici derivati dagli scenari incidentali ipotizzabili possono
determinare danni a persone o strutture, in funzione della specifica
tipologia, della loro intensità e della durata. (3)
Il danno ambientale, con riferimento agli elementi vulnerabili
indicati al punto 6.1.2 è invece correlato alla dispersione di
sostanze pericolose i cui effetti sull’ambiente sono difficilmente
determinabili a priori mediante l’uso di modelli di vulnerabilità.
L’attuale stato dell’arte in merito alla valutazione dei rischi
per l’ambiente derivanti da incidenti rilevanti non permette infatti
l’adozione di un approccio analitico efficace che conduca a
risultanti esenti da cospicue incertezze. Si procede pertanto secondo
le indicazioni qualitative di cui al punto 6.3.3.
6.2.2 Aree di danno
La determinazione delle aree di danno deve essere eseguita dal gestore
nella considerazione delle specificità della propria situazione,
corrispondentemente alle tipologie di danno e secondo i livelli di
soglia indicate in Tabella 2.
Per gli stabilimenti soggetti alla presentazione del Rapporto di
sicurezza, la determinazione delle aree di danno deve essere condotta
dal gestore nei termini analitici richiesti per la stesura di questo
ed eventualmente rivalutata a seguito delle conclusioni
dell’istruttoria per la valutazione del Rapporto di sicurezza.
Per gli altri stabilimenti, il gestore deve effettuare le necessarie
valutazioni e analisi di sicurezza nell’ambito dell’attuazione del
proprio sistema di gestione di sicurezza, come previsto
dall’allegato III al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e
dall’articolo 7 del decreto ministeriale 09/08/2000, concernente
disposizioni sui sistemi di gestioni della sicurezza, fornendo le
informazioni e gli elementi tecnici conformemente alle definizioni ed
alle soglie di cui alla tabella 2.
Il gestore deve indicare, per ognuna delle ipotesi incidentali
significative individuate, la classe di probabilità degli eventi
secondo la suddivisione indicata nelle tabelle 3a e 3b
6.3 Criteri per la valutazione della compatibilità territoriale e
ambientale
La valutazione della compatibilità da parte delle autorità
competenti, in sede di pianificazione territoriale e urbanistica, deve
essere formulata sulla base delle informazioni acquisite dal gestore
e, ove previsto, sulla base delle valutazioni dell’autorità
competente di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 17 agosto
1999, n. 334, opportunamente rielaborate ed integrate con altre
informazioni pertinenti.
Gli elementi tecnici, così determinati, non vanno interpretati in
termini rigidi e compiuti, bensì utilizzati nell’ambito del
processo di valutazione, che deve necessariamente essere articolato,
prendendo in considerazione anche i possibili impatti diretti o
indiretti connessi all’esercizio dello stabilimento industriale o
allo specifico uso del territorio.
Il processo di valutazione tiene conto dell’eventuale impegno del
gestore ad adottare misure tecniche complementari, ai sensi
dell’articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 17 agosto 1999,
n. 334.
Gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica potranno
prevedere opportuni accorgimenti ambientali o edilizi che, in base
allo specifico scenario incidentale ipotizzato, riducano la
vulnerabilità delle costruzioni ammesse nelle diverse aree di
pianificazione interessate dalle aree di danno.
In base alle definizioni date, la compatibilità dello stabilimento
con il territorio circostante va valutata in relazione alla
sovrapposizione delle tipologie di insediamento, categorizzate in
termini di vulnerabilità in tabella 1, con l’inviluppo delle aree
di danno, come evidenziato dalle successive tabelle 3a e 3b. Le aree
di danno corrispondenti alle categorie di effetti considerate
individuano quindi le distanze misurate dal centro di pericolo interno
allo stabilimento, entro le quali sono ammessi gli elementi
territoriali vulnerabili appartenenti alle categorie risultanti
dall’incrocio delle righe e delle colonne rispettivamente
considerate.
6.3.1 Compatibilità territoriale
Tabella 3a
- Categorie territoriali compatibili con gli stabilimenti
| Classe
di
Probabilità degli
Eventi |
Categoria
di effetti
|
| Elevata
letalità |
Inizio
letalità
|
Lesioni
irreversibili |
Lesioni
reversibili |
|
<
10-6
|
DEF
|
CDEF
|
BCDEF
|
ABCDEF
|
|
10-4
- 10-6
|
EF
|
DEF
|
CDEF
|
BCDEF
|
|
10-3
- 10-4
|
F
|
EF
|
DEF
|
CDEF
|
|
>
10-3
|
F
|
F
|
EF
|
DEF
|
Tabella 3b
- Categorie territoriali compatibili con gli stabilimenti
(per il
rilascio di concessioni e autorizzazioni edilizie in assenza di
variante urbanistica)
| Classe
di Probabilità degli Eventi |
Categoria
di effetti
|
| Elevata
letalità |
Inizio
letalità |
Lesioni
irreversibili |
Lesioni
reversibili |
|
<
10-6
|
EF
|
DEF
|
CDEF
|
BCDEF
|
|
10-4
- 10-6
|
F
|
EF
|
DEF
|
CDEF
|
|
10-3
- 10-4
|
F
|
F
|
EF
|
DEF
|
|
>
10-3
|
F
|
F
|
F
|
EF
|
Le lettere
indicate nelle caselle delle tabelle 3a e 3b fanno riferimento alle
categorie territoriali descritte al punto 6.1, mentre le categorie di
effetti sono quelle valutate in base a quanto descritto al punto 6.2.
Per la predisposizione degli strumenti di pianificazione urbanistica,
le categorie territoriali compatibili con gli stabilimenti sono
definite dalla tabella 3a.
Per il rilascio delle concessioni e autorizzazioni edilizie in assenza
della variante urbanistica si utilizza la tabella 3b.
Ad integrazione dei criteri sopra evidenziati, le autorità preposte
alla pianificazione territoriale e urbanistica, nell’ambito delle
rispettive attribuzioni, tengono conto della presenza o della
previsione di elementi aventi particolare rilevanza sotto il profilo
sociale, economico, culturale e storico tra cui, a titolo di esempio,
reti tecnologiche, infrastrutture di trasporto, beni culturali storico
- architettonici. Anche in questo caso, sulla base delle informazioni
fornite dal gestore, è possibile stabilire se l’elemento
considerato sia interessato dall’evento incidentale ipotizzato. La
tabella 2 alla quinta colonna, definisce infatti le tipologie di
scenario ed i valori di soglia relativi, per i quali ci si deve
attendere un danno grave alle strutture. Nelle aree di danno
individuate, dal gestore sulla base di tali valori di soglia, ove in
tali aree siano presenti i suddetti elementi, si introducono negli
strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica prescrizioni
per la realizzazione dell’opera ovvero per la protezione
dell’elemento.
6.3.2 Depositi di GPL e depositi di liquidi infiammabili e/o tossici
Nel caso di depositi di GPL e depositi di liquidi infiammabili e/o
tossici soggetti all’articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto
1999, n. 334 ci si avvale dei criteri di valutazione della
compatibilità territoriale definiti nell’ambito della normativa
vigente e delle eventuali successive modifiche (4)
6.3.3 Compatibilità con gli elementi ambientali
Nei casi di nuovi stabilimenti o di modifiche agli stabilimenti che
possano aggravare il rischio di incidenti rilevanti, le autorità
preposte alla pianificazione territoriale e urbanistica, ciascuna
nell’ambito delle proprie attribuzioni, dovranno essere presi in
esame, secondo principi precauzionali, anche i fattori che possono
influire negativamente sugli scenari incidentali, ad esempio la
presenza di zone sismiche o di aree a rischio idrogeologico
individuate in base alla normativa nazionale e regionale o da parte di
strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di settore. In
sede di pianificazione territoriale ed urbanistica, le autorità
preposte, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, tengono conto
degli elementi e delle situazioni che possono aggravare le conseguenze
sulle persone e sul territorio del rilascio dell’inquinante per
l’ambiente.
Nei casi di particolare complessità, le analisi della vulnerabilità
e le valutazioni di compatibilità sotto il profilo ambientale
potranno richiedere l’apporto di autorità a vario titolo competenti
in tale materia. Si tenga presente inoltre che, ai sensi dell’art.
18 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, le regioni
disciplinano il raccordo tra istruttoria tecnica e procedimenti di
valutazione di impatto ambientale.
Per definire una categoria di danno ambientale, si tiene conto dei
possibili rilasci incidentali di sostanze pericolose. La definizione
della categoria di danno avviene, per gli elementi ambientali
vulnerabili di cui al punto 6.1.2, a seguito di valutazione,
effettuata dal gestore, sulla base delle quantità e delle
caratteristiche delle sostanze, nonché delle specifiche misure
tecniche adottate per ridurre o mitigare gli impatti ambientali dello
scenario incidentale.
Le categorie di danno ambientale sono così definite:
- Danno significativo: danno per il quale gli interventi di bonifica e
di ripristino ambientale (5) dei siti inquinati, a seguito
dell’evento incidentale, possono essere portati a conclusione
presumibilmente nell’arco di due anni dall’inizio degli interventi
stessi;
- Danno grave: danno per il quale gli interventi di bonifica e di
ripristino ambientale dei siti inquinati, a seguito dell’evento
incidentale, possono essere portati a conclusione presumibilmente in
un periodo superiore a due anni dall’inizio degli interventi stessi.
Al fine di valutare la compatibilità ambientale, nei casi previsti
dal presente decreto, è da ritenere non compatibile l’ipotesi di
danno grave.
Nei casi di incompatibilità ambientale (danno grave) con gli elementi
vulnerabili indicati al punto 6.2, come sopra definita, di
stabilimenti esistenti, il Comune può procedere ai sensi
dell’articolo 14, comma 6 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.
334, invitando il gestore a trasmettere all’autorità competente di
cui all’articolo 21, comma 1 dello stesso decreto legislativo le
misure complementari atte a ridurre il rischio di danno ambientale.
Nei casi di potenziali impatti sugli elementi ambientali vulnerabili
(danno significativo) devono essere introdotte nello strumento
urbanistico prescrizioni edilizie e urbanistiche ovvero misure di
prevenzione e di mitigazione con particolari accorgimenti e interventi
di tipo territoriale, infrastrutturale e gestionale, per la protezione
dell’ambiente circostante, definite in funzione delle fattibilità e
delle caratteristiche dei siti e degli impianti e finalizzate alla
riduzione della categoria di danno.
7. Informazioni relative al controllo dell’urbanizzazione
7.1 Informazioni fornite dal gestore
Il gestore degli stabilimenti soggetti agli obblighi di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334
trasmette, su richiesta del Comune o delle Autorità competenti le
seguenti informazioni:
- Inviluppo delle aree di danno per ciascuna delle quattro categorie
di effetti e secondo i valori di sogli di cui al paragrafo 6.2.1,
ognuna misurata dall’effettiva localizzazione della relativa fonte
di pericolo, su base cartografica tecnica e catastale aggiornate;
- per i depositi di GPL e per i depositi di liquidi infiammabili e/o
tossici, la categoria di deposito ricavata dall’applicazione del
metodo indicizzato di cui ai rispettivi decreti ministeriali 15 maggio
1996 e 20 ottobre 1998;
- per tutti gli stabilimenti, la classe di probabilità di ogni
singolo evento, espressa secondo le classi indicate al punto 6.3.1;
- per il pericolo di danno ambientale, le categorie di danno attese in
relazione agli eventi incidentali che possono interessare gli elementi
ambientali vulnerabili.
Per gli stabilimenti esistenti soggetti ai soli obblighi di cui
all’art. 6 e 7 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, il
gestore trasmette alle stesse autorità le suddette informazioni,
ricavate dalle valutazioni effettuate come indicato dall’allegato
III del predetto decreto legislativo e dall’art. 7 del decreto
ministeriale 9 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, S.G.
n. 195 del 22 agosto 2000, nell’ambito del proprio sistema di
gestione della sicurezza, nel solo caso in cui siano individuate aree
di danno esterne all’area dello stabilimento.
Le stesse informazioni sono trasmesse alle medesime autorità dal
gestore di nuovi stabilimenti all’atto della presentazione del
rapporto preliminare di sicurezza all’autorità competente per il
rilascio del nulla osta di fattibilità di cui all’articolo 9 del
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 o, per gli stabilimenti
soggetti agli obblighi dei soli articoli 6 e 7 dello stesso decreto,
all’atto della richiesta di concessioni e autorizzazioni edilizie.
7.2 Valutazioni fornite dall’autorità all’articolo 21 del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 334
Contestualmente
all’atto che conclude l’istruttoria tecnica, l’autorità di cui
all’art. 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 trasmette
alle autorità competenti per la pianificazione territoriale e
urbanistica e per il rilascio delle concessioni e autorizzazioni
edilizie:
- per gli
stabilimenti sottoposti agli obblighi di cui all’art. 8 del decreto
suddetto, le informazioni che il gestore è tenuto a riportare nel
rapporto di sicurezza o nel rapporto preliminare ai sensi dell’art.
8, comma 3 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334; il gestore
assicura che tali informazioni siano raccolte ed evidenziate nel
rapporto in modo organico e sistematico all’interno di un apposito
allegato concernente elementi per la pianificazione del territorio;
- le eventuali variazioni intervenute in relazione alla stima delle
aree di danno, alla classe di appartenenza dei depositi, alla
categoria di frequenza degli eventi ipotizzati, rispetto alle
informazioni trasmesse inizialmente dal gestore;
gli elementi che debbono essere presi in considerazione per un più
completo e corretto giudizio di compatibilità territoriale e
ambientale, valutati, tra l‘altro, sulla base di: presenza di
specifiche misure di carattere gestionale; adozione di particolari ed
efficaci tecnologie o sistemi innovativi; disponibilità di strutture
di pronto intervento e soccorso nell’area; adozione di particolari
misure di allertamento e protezione per gli insediamenti civili;
adozione da parte del gestore delle misure tecniche complementari ai
sensi dell’articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 17 agosto
1999, n. 334.
Nota:
(*) La
formulazione del presente allegato tiene conto dei due diversi
approcci tecnico-scientifici invalsi nell’uso internazionale:
- basato su parametri deterministici, nel quale, sulla base di
distanze di danno tipiche e generiche, vengono fissate delle distanze
di separazione tra stabilimenti e zone urbanizzate;
- basato sulla valutazione del rischio, nel quale vengono effettuate
delle valutazioni di compatibilità tra lo stabilimento e gli elementi
territoriali effettivamente presenti, sulla base del rischio associato
agli scenari incidentali specifici dello stabilimento in esame.
Il grado di semplificazione insito nell’approccio deterministico e
la significativa rigidità di applicazione indicano l’opportunità
della scelta di un approccio del secondo tipo.
Nell’ambito di tale scelta, tuttavia, non si ritiene opportuno
praticare la via estrema dell’utilizzo esplicito e diretto a
valutazioni probabilistiche quantitative (tipo QRA), esprimibili in
termini di rischio individuale e rischio sociale, date le incertezze
insite e le difficoltà applicative, che ne renderebbero oneroso e
aleatorio l’uso.
Si preferisce, sempre nell’ambito di un approccio basato sulla
valutazione del rischio, ricondursi ad una metodologia che, pur
semplificata e parametrizzata, conduce, con un impegno non
eccessivamente oneroso, ad una rappresentazione sufficientemente
precisa e ripetibile del livello di rischio rappresentato dalla
specifica realtà stabilimento/territorio.
Tale approccio, del resto, trova un ampio riscontro
nell’applicazione dei decreti applicativi del DPR 175/88 e, in
particolare:
- decreto ministeriale 15 maggio 1996 “Criteri di analisi e
valutazione dei rapporti di sicurezza relativi ai depositi di gas di
petrolio liquefatto (GPL)”;
- decreto ministeriale 20 ottobre 1998 “Criteri di analisi e
valutazione dei rapporti di sicurezza relativi ai depositi di liquidi
facilmente infiammabili e/o tossici”.
Solo nelle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti, di cui
all’articolo 13 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334,
stante la estensiva significatività delle interazioni tra
stabilimenti diversi e tra questi e certi elementi territoriali, si
renderà necessario, per la compiutezza delle valutazioni, fare
riferimento anche agli esiti dello studio integrato dell’area,
necessariamente basato sulla ricomposizione dei rischi ingenerati dai
vari soggetti e, quindi, su di un approccio più estesamente
probabilistico.
Ai fini dell’applicazione dei criteri e delle metodologie indicate
nel presente allegato si riporta, di seguito, un glossario dei termini
utilizzati, ferme restando comunque le definizioni contenute e
rubricate dal 13 decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334:
Elementi territoriali e ambientali vulnerabili: Elementi del
territorio che - per la presenza di popolazione e infrastrutture
oppure in termini di tutela dell’ambiente - sono individuati come
specificamente vulnerabili in condizioni di rischio di incidente
rilevante.
Aree di danno: Aree generate dalle possibili tipologie incidentali
tipiche dello stabilimento. Le aree di danno sono individuate sulla
base di valori di soglia oltre i quali si manifestano letalità,
lesioni o danni.
Aree da sottoporre a specifica regolamentazione: Aree individuate e
normate dai piani territoriali e urbanistici, con il fine di governare
l’urbanizzazione e in particolare di garantire il rispetto di
distanze minime di sicurezza tra stabilimenti ed elementi territoriali
e ambientali vulnerabili. Le aree da sottoporre a specifica
regolamentazione coincidono, di norma, con le aree di danno.
Compatibilità territoriale e ambientale: Situazione in cui si ritiene
che, sulla base dei criteri e dei metodi tecnicamente disponibili, la
distanza tra stabilimenti ed elementi territoriali e ambientali
vulnerabili garantisca condizioni di sicurezza.
2) Tali valori sono congruenti con quelli definiti nelle linee
guida di pianificazione di emergenza esterna del Dipartimento della
Protezione Civile e con quelli definiti nel decreto ministeriale 15
maggio 1996 “Criteri di analisi e valutazione dei rapporti di
sicurezza relativi ai depositi di gas di petrolio liquefatto (GPL)”e
decreto ministeriale 20 ottobre 1998 “Criteri di analisi e
valutazione dei rapporti di sicurezza relativi ai depositi di liquidi
facilmente infiammabili e/o tossici”.
La necessità di utilizzo dei valori di soglia definiti deriva non
solo dall’esigenza di assicurare la necessaria uniformità di
trattamento per i diversi stabilimenti, ma anche per rendere
congruenti i termini di sorgente utilizzati nel controllo
dell’urbanizzazione con quelli per la pianificazione di emergenza
esterna e per l’informazione alla popolazione.
3) Le tipologie di effetti fisici da considerare sono le seguenti:
Radiazione termica stazionaria (Pool fire, jet fire)
I valori di soglia sono in questo caso espressi come potenza termica
incidente per unità di superficie esposta (kw/m2). I valori numerici
si riferiscono alla possibilità di danno a persone prive di specifica
protezione individuale, inizialmente situate all’aperto, in zona
visibile alle fiamme, e tengono conto della possibilità
dell’individuo, in circostanze non sfavorevoli, di allontanarsi
spontaneamente dal campo di irraggiamento.
Il valore di soglia indicato per i possibili danni alle strutture
rappresenta un limite minimo, applicabile ad obiettivi particolarmente
vulnerabili, quali serbatoi atmosferici, pannellature in laminato
plastico, ecc. e per esposizioni di lunga durata. Per obiettivi meno
vulnerabili potrà essere necessario riferirsi a valori più
appropriati alla situazione specifica, tenendo conto anche della
effettiva possibile durata dell’esposizione.
Radiazione termica variabile (BLEVE/Fireball)
Il fenomeno, tipico dei recipienti e serbatoi di materiale
infiammabile pressurizzato, è caratterizzato da una radiazione
termica variabile nel tempo e della durata dell’ordine di 10-40
secondi, dipendentemente dalla quantità coinvolta. Poiché in questo
caso la durata, a parità di intensità di irraggiamento, ha
un’influenza notevole sul danno atteso, è necessario esprimere
l’effetto fisico in termini di dose termica assorbita (kJ/m2)3.
Ai fini del possibile effetto domino, vengono considerate le distanze
massime per la proiezione di frammenti di dimensioni significative,
riscontrate nel caso tipico del GPL.
Radiazione termica istantanea (Flash-fire)
Considerata la breve durata dell’esposizione ad un irraggiamento
significativo (1-3 secondi, corrispondente al passaggio su di un
obiettivo predeterminato del fronte fiamma che transita all’interno
della nube), si considera che effetti letali possano presentarsi solo
entro i limiti di infiammabilità della nube (LFL).
Eventi occasionali di letalità possono presentarsi in concomitanza
con eventuali sacche isolate e locali di fiamma, eventualmente
presenti anche oltre il limite inferiore di infiammabilità, a causa
di possibili disuniformità della nube; a tal fine si può ritenere
cautelativamente che la zona di inizio letalità si possa estendere al
limite rappresentato da 1/2 LFL.
Onda di pressione (VCE)
Il valore di soglia preso a riferimento per i possibili effetti letali
estesi si riferisce, in particolare, alla letalità indiretta causata
da cadute, proiezioni del corpo su ostacoli, impatti di frammenti e,
specialmente, crollo di edifici (0,3 bar); mentre, in spazi aperti e
privi di edifici o altri manufatti vulnerabili, potrebbe essere più
appropriata la considerazione della sola letalità diretta, dovuta
all’onda d’urto in quanto tale (0,6 bar).
I limiti per lesioni irreversibili e reversibili sono stati correlati
essenzialmente alle distanze a cui sono da attendersi rotture di vetri
e proiezioni di un numero significativo di frammenti, anche leggeri,
generati dall’onda d’urto.
Per quanto riguarda gli effetti domino, il valore di soglia (0,3 bar)
è stato fissato per tenere conto della distanza media di proiezioni
di frammenti od oggetti che possano provocare danneggiamento di
serbatoi, apparecchiature, tubazioni, ecc.
Proiezione di frammenti (VCE)
La proiezione del singolo frammento, eventualmente di grosse
dimensioni, viene considerata essenzialmente per i possibili effetti
domino causati dal danneggiamento di strutture di sostegno o dallo
sfondamento di serbatoi ed apparecchiature.
Data l’estrema ristrettezza dell’area interessata dall’impatto e
quindi la bassa probabilità che in quell’area si trovi in quel
preciso momento un determinato individuo, si ritiene che la proiezione
del singolo frammento di grosse dimensioni rappresenti un contribuente
minore al rischio globale rappresentato dallo stabilimento per il
singolo individuo (in assenza di effetti domino).
Rilascio tossico
Ai fini della valutazione dell’estensione delle aree di danno
relative alla dispersione di gas o vapori tossici, sono stai presi a
riferimento i seguenti parametri tipici:
- IDLH (“Immediately Dangerous to Life and Health”: fonte Niosh/Osha):
concentrazione di sostanza tossica fino alla quale l’individuo sano,
in seguito ad esposizione di 30 minuti, non subisce per inalazione
danni irreversibili alla salute e sintomi tali da impedire
l’esecuzione delle appropriate azioni protettive.
- LC50 (30 min, hmn): concentrazione di sostanza tossica, letale per
inalazione nel 50% dei soggetti umani esposti per 30 minuti.
Nel caso in cui siano disponibili solo valori di LC50 per specie non
umana e/o per tempi di esposizione diversi da 30 minuti, deve essere
effettuata una trasposizione ai detti termini di riferimento mediante
il metodo TNO.
Si rileva che il tempo di esposizione di 30 minuti viene fissato
cautelativamente sulla base della massima durata presumibile di
rilascio, evaporazione da pozza e/o passaggio della nube. In
condizioni impiantistiche favorevoli (ad esempio, sistema di
rilevamento di fluidi pericolosi con operazioni presidiate in
continuo, allarme e pulsanti di emergenza per chiusura valvole, ecc.)
e a seguito dell’adozione di appropriati sistemi di gestione della
sicurezza, come definiti nella normativa vigente, il gestore dello
stabilimento può responsabilmente assumere, nelle proprie
valutazioni, tempi di esposizione significativamente diversi; ne
consegue la possibilità di adottare valori di soglia
corrispondentemente diversi da quelli della Tabella 2.
4) Decreto Ministero dell’Ambiente 15 maggio 1996, “Criteri di
analisi e valutazione dei rapporti di sicurezza relativi ai depositi
di gas e petrolio liquefatto (GPL), pubblicato nel S.O. n. 113 alla
Gazzetta Ufficiale n 159 del 9 luglio 1996.
Decreto Ministero dell’Ambiente 20 ottobre 1998, “Criteri di
analisi e valutazione dei rapporti sicurezza relativi ai depositi di
liquidi facilmente infiammabili e/o tossici), pubblicato nel S.O. n.
188 alla Gazzetta Ufficiale n. 262 del 9 novembre 1998.
5) Per valutare gli interventi di bonifica e ripristino ambientale
dei siti inquinati, a seguito dell’evento incidentale, si deve fare
riferimento, attualmente, al decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n.
471, “Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la
messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti
inquinati, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22,
e successive modificazioni e integrazioni”, nonché del decreto
legislativo 11 maggio 1999, n. 152 “Disposizioni sulla tutela delle
acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE
concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva
91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento
provocato dai nitrati provenienti da fonte agricola”.
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