|
LA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 93/15/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativa
all'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul
mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile(1), in particolare
l'articolo 13, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) La procedura stabilita dalla direttiva 93/15/CEE per i trasferimenti
di esplosivi nel territorio della Comunità prescrive la concessione di
un'autorizzazione da parte delle diverse autorità competenti
responsabili delle zone di origine, di transito e di destinazione degli
esplosivi.
(2) Occorre definire un modello di documento relativo al trasferimento
di esplosivi che contenga le informazioni richieste a norma
dell'articolo 9, paragrafi 5 e 6, della direttiva 93/15/CEE, al fine di
agevolare i trasferimenti di esplosivi tra gli Stati membri garantendo
il rispetto dei requisiti di sicurezza in sede di trasferimento di tali
prodotti.
(3) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del
comitato di gestione istituito a norma dell'articolo 13, paragrafo 1,
della direttiva 93/15/CEE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Le informazioni richieste a norma dell'articolo 9, paragrafi 5 e 6
della direttiva 1993/15/CEE devono essere fornite utilizzando il modello
di "documento sul trasferimento intracomunitario di esplosivi"
contenuto nell'allegato e le note esplicative correlate.
2. Il modello di documento è accettato dall'autorità competente come
un valido documento di accompagnamento degli esplosivi nei trasferimenti
tra gli Stati membri fino all'arrivo a destinazione.
3. La presente decisione non si applica alle munizioni.
Articolo 2
Il documento sul trasferimento intracomunitario di esplosivi (in seguito
"il documento"), va redatto in triplice copia. Gli Stati
membri adottano appropriate disposizioni, in particolare sistemi di
identificazione sicuri, per garantire che il documento non possa essere
falsificato.
Articolo 3
Il documento è stampato su carta del peso di almeno 80 g/m2. La carta
deve essere sufficientemente resistente da non lacerarsi o sgualcirsi
facilmente in normali condizioni di utilizzo.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Dopo la sua entrata in
vigore le autorizzazioni concesse per una durata determinata conservano
la loro validità fino alla data di scadenza fissata.
Articolo 5
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
NOTE:
(1) GU L 121 del 15.5.1993. Direttiva modificata dal regolamento (CE)
n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (2(2) GU L 284 del
31.10.2003).
ALLEGATO
|