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Il Ministro dell'interno
di concerto con
i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, della
difesa
e delle attività produttive
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, di recepimento
della direttiva 93/15/CEE, "relativa all'armonizzazione delle
disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli
esplosivi per uso civile"
Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza
Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante il regolamento
per l'esecuzione del predetto testo unico
Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110, recante "Norme integrative
della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni
e degli esplosivi"
Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni ed
integrazioni, recante la "Procedura d'informazione nel settore
delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai
servizi della società dell'informazione, in attuazione della
direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22
giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998"
Vista la legge 21 febbraio 1990, n. 36, recante "Nuove norme
sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei
congegni assimilati"
Vista la legge 9 luglio 1990, n. 185, recante "Nuove norme sul
controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di
armamento"
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed
integrazioni, recante "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi" ed in particolare gli articoli 2 e 4 della stessa
legge
Visto il decreto del Ministro dell'interno 2 febbraio 1993, n. 284, e
successive modifiche ed integrazioni, recante "Regolamento di
attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
riguardanti i termini di completamento ed i responsabili dei
procedimenti imputati alla competenza degli organi
dell'Amministrazione centrale e periferica dell'interno"
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante "Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunità europee - legge comunitaria 1994"
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la
"Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59"
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modifiche e
integrazioni, recante la "Disciplina dell'attività di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri"
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche"
Ritenuto che occorre dare attuazione all'articolo 4, comma 3, ed
all'articolo 14, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo 2 gennaio
1997, n. 7
Sentito il parere della Commissione consultiva centrale per il
controllo delle armi per le funzioni consultive in materia di sostanze
esplosive e infiammabili, espresso nelle sedute del 21 maggio 2002 e
20 giugno 2002
Acquisito il parere del Consiglio di Stato n. 2778/02, espresso dalla
Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 agosto
2002
Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma
dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400,
con nota prot. n. 52-1/A-30 (4593), del 10 settembre 2002
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente decreto concerne
l'immissione sul mercato degli esplosivi per uso civile che abbiano
superato le procedure di valutazione di conformità di cui agli
articoli seguenti e provvede: a) a disciplinare il procedimento di
autorizzazione dell'Organismo notificato, di cui all'articolo 3 del
decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, d'ora in avanti indicato
come decreto legislativo n. 7
b) a disciplinare, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto
legislativo n. 7, le modalità di esecuzione delle verifiche tecniche
e degli esami necessari all'accertamento da parte degli Organismi
notificati della sussistenza dei requisiti essenziali di sicurezza di
cui all'allegato II al predetto decreto legislativo n. 7
c) ad individuare le modalità di convocazione e di funzionamento del
Comitato tecnico, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 7
d) ad adeguare, ai soli fini del libero scambio in ambito europeo
degli esplosivi per uso civile, le disposizioni regolamentari vigenti
alle categorie di rischio, alle definizioni ed ai criteri di
classificazione degli esplosivi previsti dalle raccomandazioni delle
Nazioni Unite relative al trasporto di merci pericolose, fermo
restando il regime autorizzatorio per la fabbricazione, il deposito,
la detenzione, la cessione ed il trasporto dei medesimi esplosivi e le
misure di sicurezza per le attività di fabbricazione e di deposito
degli stessi, di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo
regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 6 maggio 1940,
n. 635
e) a fissare principi e criteri direttivi per adeguare alle
disposizioni internazionali, in conformità a quanto previsto
dall'allegato I al decreto legislativo n. 7, i manufatti pirotecnici
riconosciuti e non classificati tra i prodotti esplodenti in
applicazione del decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 1973.
Capo I Principi generali
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si
intendono:
a) per allegato I, II, III, IV, V, i corrispondenti allegati al
decreto legislativo n. 7
b) per "Organismo notificato" i centri ed i laboratori
appartenenti ad amministrazioni dello Stato, ad istituti universitari
o di ricerca ovvero a privati, aventi i requisiti di cui all'allegato
III, autorizzati ad espletare le procedure di valutazione di conformità
di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 7
c) per "Comitato" (Comitato tecnico), il Comitato tecnico di
vigilanza sull'attività degli "Organismi notificati",
istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 4
del decreto legislativo n. 7
d) per attestato di esame "CE del tipo" la certificazione
rilasciata da un Organismo notificato dalla quale risulti
l'accertamento della conformità di un campione rappresentativo della
produzione di un prodotto esplosivo, ai pertinenti requisiti
essenziali di sicurezza indicati nell'allegato II al decreto
legislativo n. 7
e) per "verifica della conformità al tipo" lo svolgimento
delle procedure relative alla certificazione di conformità degli
esplosivi prodotti in serie al tipo oggetto dell'attestato di esame
"CE del tipo" ed ai pertinenti requisiti essenziali di
sicurezza indicati nell'allegato II al decreto legislativo n. 7
f) per "garanzia di qualità della tecnologia produttiva" lo
svolgimento delle procedure relative alla certificazione della
conformità degli esplosivi prodotti in serie al tipo oggetto
dell'attestato di esame "CE del tipo" ed ai pertinenti
requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II al decreto
legislativo n. 7, in base ad un sistema di controllo della qualità
della tecnologia produttiva, eseguito in relazione a quanto previsto
dall'articolo 8 del presente decreto
g) per "garanzia di qualità del prodotto" la certificazione
di conformità dei prodotti esplosivi fabbricati in serie al tipo
oggetto dell'attestato di esame "CE del tipo" ed ai
pertinenti requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II al
decreto legislativo n. 7, in base ad un sistema di controllo della
qualità del prodotto eseguita in relazione a quanto previsto
dall'articolo 8 del presente decreto
h) per "verifica sul prodotto" la certificazione di
conformità dei prodotti esplosivi fabbricati in serie al tipo oggetto
dell'attestato di esame "CE del tipo" ed ai pertinenti
requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II al decreto
legislativo n. 7, mediante controllo e prova di ogni prodotto
esplosivo, eseguito in relazione a quanto previsto dall'articolo 8 del
presente decreto
i) per "verifica di un unico prodotto" la certificazione di
conformità dei prodotti esplosivi fabbricati in un unico esemplare ai
pertinenti requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II al
decreto legislativo n. 7, eseguita in relazione a quanto previsto
dall'articolo 8 del presente decreto.
Art. 3
Organismi notificati aventi sede in altro Paese
1. Per "Organismo notificato"
si intende anche il centro o il laboratorio avente sede in un altro
Paese membro dell'Unione europea, autorizzato ad espletare le
procedure di valutazione di conformità previste dalla direttiva
93/15/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993, secondo la normativa
vigente nel Paese di appartenenza.
2. Gli "Organismi notificati" di cui al comma 1, possono, in
ogni caso, ottenere anche l'autorizzazione italiana, secondo le
disposizioni del Capo II.
Capo II
Procedimento di autorizzazione e norme relative all'attività degli
Organismi notificati e disposizioni per il funzionamento del Comitato
tecnico di vigilanza sugli Organismi notificati
Art. 4
Presentazione delle istanze
1. Possono ottenere l'autorizzazione ad
espletare le procedure di valutazione di conformità di cui al decreto
legislativo n. 7, le amministrazioni dello Stato, gli istituti
universitari e di ricerca ed i privati che dispongano di una idonea
struttura e siano in possesso dei requisiti indicati nel presente
regolamento.
2. Il titolare dell'Organismo, se organizzato come ditta individuale,
il legale rappresentante, per le società, ovvero, se trattasi di una
amministrazione dello Stato o di istituto universitario e di ricerca
il dirigente competente secondo i rispettivi ordinamenti, chiede
l'autorizzazione al rilascio dell'attestato di esame "CE del
tipo" ed all'espletamento di tutte o solo di alcune delle altre
procedure di valutazione, indicate nell'allegato V al decreto
legislativo n. 7.
3. L'istanza e' presentata a mano, a mezzo raccomandata postale,
ovvero per via informatica o telematica al Ministero dell'interno -
Dipartimento della pubblica sicurezza - Ufficio per gli affari della
polizia amministrativa e sociale, che rilascia all'interessato una
ricevuta, contenente le indicazioni di cui all'articolo 8 della legge
7 agosto 1990, n. 241, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del
decreto del Ministro dell'interno 2 febbraio 1993, n. 284. Per le
istanze inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata
con avviso di ricevimento, la ricevuta e' costituita dall'avviso di
ricevimento; per le istanze inviate per via informatica si applicano
le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni.
4. L'istanza, oltre all'esatta denominazione dell'ente, della ditta o
della società ed all'oggetto sociale o all'oggetto dell'impresa,
quali risultano dai pubblici registri, deve contenere o essere
corredata da apposita documentazione concernente:
a) le indicazioni relative
all'ubicazione ed alla sede dell'Organismo
b) le generalità complete del direttore del centro e dei laboratori,
nonche' quelle del responsabile o dei responsabili delle operazioni di
verifica, del personale incaricato delle operazioni di verifica od
impiegato in compiti tecnici connessi alla esecuzione delle verifiche
sugli esplosivi con l'indicazione analitica, per ciascuno, delle
qualifiche, dei titoli di studio e professionali delle abilitazioni
all'esercizio della professione ove richieste, nonche' delle
esperienze professionali maturate in materia di esplosivi nel settore
pubblico o privato
c) le indicazioni relative all'ubicazione ed alla superficie dei
laboratori, con l'illustrazione delle tecnologie impiegate, corredata
da una relazione redatta da un professionista abilitato, nella quale
vengono descritte le attrezzature e le apparecchiature disponibili per
l'esame degli esplosivi
d) l'idoneità del centro o del laboratorio all'effettuazione delle
procedure di valutazione per le quali viene chiesta l'autorizzazione;
tale idoneità deve essere certificata da apposito ente a ciò
abilitato avente sede in un Paese appartenente all'Unione europea,
come dall'allegato I al presente regolamento dove sono riportati
quelli attualmente operanti
e) l'avvenuto adempimento degli oneri di cui all'articolo 47, comma 2,
della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni ed
integrazioni.
5. Gli Organismi che non dispongono di propri laboratori, oltre alla
documentazione di cui al precedente comma 4, debbono fornire adeguata
dimostrazione del rapporto esistente tra l'Organismo e la struttura ad
esso esterna, la quale dovrà formalmente impegnarsi a corrispondere,
con immediatezza e tempestività, alle richieste di esecuzione delle
procedure di esame sugli esplosivi che devono essere oggetto di
valutazione di conformità.
6. Sono ammesse le dichiarazioni sostitutive previste dagli articoli
46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445; sono, comunque, richieste la relazione prevista dalla lettera
c), la certificazione prevista dalla lettera d) e la ricevuta dei
pagamenti di cui alla lettera e) del comma 4 del presente articolo. 7.
Le istanze e la documentazione redatte in lingua diversa da quella
italiana devono essere accompagnate da traduzione giurata
Art. 5
Requisiti e presupposti per il rilascio dell'autorizzazione
1. L'autorizzazione di cui all'articolo
3, comma 2, del decreto legislativo n. 7, può essere rilasciata agli
Organismi che:
a) affidano la direzione a persona in possesso di laurea specialistica
in ingegneria chimica, ingegneria civile, ingegneria dell'ambiente,
chimica, chimica industriale, come determinate in attuazione del
decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica del 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 18 del 23 gennaio 2001,
ovvero della laurea in ingegneria chimica, ingegneria civile,
ingegneria mineraria, ingegneria dell'ambiente e territorio, chimica e
chimica industriale, rilasciate dagli atenei in applicazione degli
ordinamenti didattici antecedenti al citato decreto 28 novembre 2000,
con esperienza di almeno due anni nel campo della produzione o
controllo di esplosivi e manufatti esplosivi civili o militari
b) affidano la direzione dei laboratori chimici a personale in
possesso di laurea in chimica, conseguita ai sensi del decreto del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica 4 agosto 2000,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie
generale n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero di laurea in chimica o
chimica industriale, rilasciata dagli atenei in applicazione degli
ordinamenti didattici antecedenti al citato decreto 4 agosto 2000, che
abbia svolto, per almeno due anni, l'incarico di direttore di
laboratorio chimico o equivalente adibito prioritariamente agli esami
su esplosivi e su manufatti esplosivi civili o militari
c) affidano la direzione dei laboratori tecnologici a personale in
possesso di laurea in chimica, ingegneria chimica o scienze e
tecnologie fisiche, conseguita ai sensi del citato decreto 4 agosto
2000, ovvero di laurea in chimica, chimica industriale, ingegneria
chimica, fisica, rilasciata dagli atenei in applicazione degli
ordinamenti didattici antecedenti al citato decreto 4 agosto 2000, che
abbia svolto, per almeno due anni, l'incarico di direttore di
laboratorio per test tecnologici balistici su esplosivi e manufatti
esplosivi civili o militari
d) affidano la direzione delle unità organizzative preposte alla
verifica ed alla conformità dei sistemi di qualità a laureati in una
delle discipline di cui alle lettere precedenti che abbiano svolto,
negli ultimi cinque anni, almeno due incarichi di responsabile
dell'assicurazione di qualità (QAR), secondo le procedure NATO AQAP,
presso l'industria privata o uno stabilimento dell'area tecnico
industriale del Ministero della difesa, o abbiano frequentato un corso
di almeno quaranta ore presso l'Associazione italiana controllo qualità
(SINAL, UNI od altri enti equivalenti) relativo alla conduzione delle
verifiche ispettive, portando a compimento almeno cinque verifiche
ispettive documentate
e) dispongono di personale addetto ai laboratori chimici e
tecnologici, incaricato delle operazioni di verifica, in possesso di
diploma di maturità tecnica, e che abbia svolto, per almeno due anni,
le mansioni di capo tecnico o equivalente nel settore degli
accertamenti tecnici per la produzione di esplosivi e/o manufatti
esplosivi civili o militari
f) dispongono di personale impiegato come operatore a supporto delle
attività connesse con le verifiche sugli esplosivi, in possesso di
adeguata esperienza nello specifico settore, che deve essere
comprovata da apposita certificazione, sottoscritta dal direttore
dell'organismo notificato; di tale personale almeno una unità deve
essere in possesso della abilitazione per l'esercizio del mestiere di
fochino, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della
Repubblica del 19 marzo 1956, n. 302, ovvero della qualifica
professionale di artificiere. Sono ammessi i titoli di studio
equipollenti, conseguiti in un altro Paese membro dell'Unione europea.
2. In mancanza dei requisiti di cui al comma 1, l'autorizzazione può
essere concessa, su motivata proposta del Comitato tecnico di
vigilanza sull'attività degli Organismi notificati di cui
all'articolo 9 del presente regolamento, qualora l'Organismo disponga,
comunque, di personale di provata professionalità acquisita nel campo
della produzione, del controllo degli esami, o delle verifiche sugli
esplosivi.
3. Ai fini di cui al precedente comma 2, per le funzioni di cui alle
lettere a), b) e c) del comma 1 del presente articolo, il Comitato
tecnico valuta le esperienze professionali maturate nel settore
pubblico o privato, con adeguato livello di responsabilità, presso
strutture che svolgono attività di produzione o controllo su
esplosivi e manufatti esplosivi civili o militari ovvero attività di
laboratorio per esami o test tecnologici balistici su esplosivi o su
manufatti esplosivi civili o militari. Per le funzioni di cui alla
lettera d) del comma 1 del presente articolo, il Comitato tecnico
prende in considerazione le esperienze professionali maturate nel
settore pubblico o privato presso strutture che svolgono attività nel
settore del controllo della qualità degli esplosivi secondo le
procedure ISO o NATO AQAP vigenti. Per le funzioni di cui alla lettera
e) del comma 1 del presente articolo, il Comitato tecnico valuta le
professionalità acquisite presso strutture pubbliche o private nel
settore degli accertamenti tecnici per la produzione di esplosivi o
manufatti esplosivi civili o militari.
4. Per le valutazioni di cui ai commi 2 e 3 il Comitato tecnico può
fare riferimento alla presenza dei requisiti previsti dalle norme
serie EN 45.000.
5. Fermo restando il rapporto di impiego o di dipendenza, la presente
disposizione si applica anche nei confronti del personale che svolge
la propria attività presso laboratori non facenti parte
dell'Organismo notificato, dei quali l'Organismo si avvale anche solo
per l'esecuzione di particolari prove
Art. 6
Istruttoria delle istanze di autorizzazione ed adozione
del provvedimento finale
1. L'Ufficio per gli affari della
polizia amministrativa e sociale del Dipartimento della pubblica
sicurezza, ricevuta l'istanza la trasmette, senza ritardo, al Comitato
tecnico di vigilanza sull'attività degli Organismi notificati; se la
domanda e' ritenuta irregolare o incompleta, l'Ufficio ne dà
comunicazione all'interessato, indicando le cause della irregolarità
o della incompletezza
2. Il Comitato tecnico di vigilanza sull'attività degli Organismi
notificati, se ritiene sufficiente la documentazione prodotta dagli
interessati, esprime il proprio motivato parere in ordine al rilascio,
ovvero al diniego dell'autorizzazione, nel termine di novanta giorni
dalla ricezione dell'istanza. E' comunque in facoltà del Comitato
convocare il titolare dell'Organismo per l'acquisizione di ogni
elemento utile, nonché di disporre verifiche e sopralluoghi che
devono essere svolti collegialmente da almeno tre componenti del
Comitato medesimo. In tali ipotesi il termine e' sospeso per il tempo
strettamente necessario alla convocazione dell'interessato, ovvero
allo svolgimento del sopralluogo presso le strutture dell'Organismo.
3. Il procedimento deve comunque concludersi con provvedimento
espresso, da adottarsi con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro delle attività produttive, nel termine
complessivo di centocinquanta giorni dalla data di presentazione
dell'istanza, fatte salve le ipotesi di sospensione del termine di cui
al precedente comma 2. Con lo stesso provvedimento ciascun Organismo
e' autorizzato al rilascio dell'attestato di esame "CE del
tipo" ed all'espletamento di tutte o di quelle procedure di
valutazione, di cui all'allegato V, al decreto legislativo n. 7,
lettere B), C), D), E) ed F), richieste nella domanda.
4. Il Ministero dell'interno -
Dipartimento della pubblica sicurezza, notifica alla Commissione
dell'Unione europea ed alle autorità competenti degli altri Stati
membri gli Organismi autorizzati ad espletare le procedure di
valutazione della conformità di cui al presente decreto, i compiti
specifici per i quali ciascuno di essi e' stato autorizzato, nonché
il numero di identificazione attribuito dalla medesima Commissione.
5. L'autorizzazione rilasciata all'Organismo notificato tiene luogo
della licenza prevista dall'articolo 99 del regolamento di esecuzione
al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635.
6. I termini di cui ai commi precedenti possono essere modificati con
le modalità previste dal secondo comma dell'articolo 12 del decreto
del Ministro dell'interno 2 febbraio 1993, n. 284, come modificato ed
integrato dai decreti del Ministro dell'interno 19 ottobre 1996, n.
702, e 18 aprile 2000, n. 142.
Art. 7
Sospensione, revoca e ritiro dell'autorizzazione rilasciata all'Organismo notificato
1. Ai fini dell'adozione dell'ordinanza
di sospensione immediata di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto
legislativo n. 7, costituiscono, in ogni caso, ipotesi di particolare
gravità:
a) il rilascio dell'attestato di esame "CE del tipo", ovvero
delle altre certificazioni di conformità di cui all'articolo 8 del
presente regolamento in violazione delle procedure prescritte
b) la violazione delle prescrizioni di cui ai punti 1 e 5
dell'allegato III al decreto legislativo n. 7
c) il mancato adempimento degli obblighi di documentazione di cui
all'articolo 4, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 7.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), non si procede al
ritiro dell'autorizzazione qualora l'Organismo notificato abbia
provveduto, durante il periodo di sospensione, a rimuovere le cause
che l'hanno determinata.
3. Le autorizzazioni rilasciate agli Organismi notificati, che tengono
luogo anche della licenza prevista dall'articolo 99 del regolamento di
esecuzione al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono, inoltre, sospese o
revocate negli stessi casi in cui le disposizioni del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza e del relativo regolamento di
esecuzione prevedono la sospensione o la revoca della medesima licenza
di cui al citato articolo 99.
4. Dei provvedimenti di sospensione, di revoca o di ritiro
dell'autorizzazione viene data immediata comunicazione alla
Commissione dell'Unione europea ed alle competenti autorità degli
altri Stati membri, a cura dell'Ufficio per gli affari della polizia
amministrativa e sociale del Dipartimento della pubblica sicurezza.
Art. 8
Attività degli Organismi notificati e modalità di esecuzione delle verifiche tecniche
1. Gli Organismi notificati provvedono
all'espletamento della procedura relativa al rilascio dell'attestato
"CE del tipo". Essi, inoltre, in relazione ai compiti
specifici per i quali sono stati autorizzati ai sensi dell'articolo 3,
comma 2, del decreto legislativo n. 7, provvedono a tutte o a quelle
procedure di valutazione, di cui all'allegato V, al decreto
legislativo n. 7 lettere B), C), D), E) ed F), richieste nella
domanda, finalizzate alla: verifica della conformità al tipo
garanzia della qualità della tecnologia produttiva
garanzia della qualità del prodotto
verifica sul prodotto
verifica di un unico prodotto.
2. Le verifiche tecniche e gli esami di cui all'articolo 14, comma 2,
del decreto legislativo n. 7 sono effettuati in conformità alle norme
italiane che recepiscono norme armonizzate comunitarie.
3. In mancanza delle norme tecniche di cui al comma 2, gli Organismi
notificati impiegano i metodi di prova ritenuti idonei ad accertare la
conformità dei prodotti ai requisiti essenziali di cui all'allegato
II al decreto legislativo n. 7, codificati da enti di unificazione di
Stati della Unione europea o aderenti alla NATO.
4. Sulla base dei dati dichiarati dal fabbricante ed eventualmente
verificati, gli Organismi notificati possono rilasciare attestati di
"esame CE del tipo" anche per estensione di attestati
precedentemente rilasciati per esplosivi similari al medesimo
fabbricante o importatore.
5. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettere a) e b) del decreto
legislativo n. 7, la scelta della procedura per le verifiche previste
alle lettere B), C), D), E) ed F) dell'allegato V al decreto
legislativo n. 7, compete al fabbricante o all'importatore per
materiali prodotti in Stati non appartenenti all'Unione europea. Nello
svolgimento di tali procedure gli Organismi notificati si attengono a
quanto previsto dalle prescrizioni concernenti "l'assicurazione
di qualità ISO 9000" e successivi aggiornamenti e modifiche, o
dalle corrispondenti norme UNI. In alternativa, ove il fabbricante o
l'importatore ne facciano richiesta, gli Organismi notificati possono
applicare i criteri previsti dalle norme più aggiornate di
assicurazione della qualità NATO-AQAP.
6. Gli Organismi notificati comunicano al Ministero dell'interno -
Dipartimento della pubblica sicurezza, Ufficio per gli affari della
polizia amministrativa e sociale ed al Comitato tecnico di vigilanza
di cui al successivo articolo 9, senza ritardo e comunque almeno
bimestralmente, le procedure di valutazione di conformità degli
esplosivi effettuate, gli attestati "CE del tipo" e le altre
certificazioni di conformità rilasciate, fornendo una descrizione
completa degli esplosivi e dei mezzi di identificazione, compreso il
numero di identificazione delle Nazioni Unite.
7. Qualora i produttori o gli importatori che intendano immettere sul
mercato interno un esplosivo abbiano ottenuto da uno degli Organismi
notificati di altro Stato dell'Unione europea l'attestato di esame
"CE del tipo" o altra certificazione di conformità secondo
una delle procedure di cui all'allegato V al decreto legislativo n. 7,
sono tenuti a darne immediata comunicazione al Ministero dell'interno,
con le modalità di cui all'articolo 4, comma 3, del presente
regolamento, in data antecedente alla fabbricazione od alla immissione
dell'esplosivo sul territorio nazionale. La comunicazione deve fornire
una descrizione completa dell'esplosivo ed i mezzi di identificazione,
compreso il numero di identificazione delle Nazioni Unite.
Art. 9
Comitato tecnico di vigilanza sull'attività degli Organismi notificati
1. Il presidente del Comitato tecnico di
vigilanza sull'attività degli Organismi notificati, di cui
all'articolo 4 del decreto legislativo n. 7 ha il compito di:
a)
formare il calendario delle riunioni e determinare l'ordine del giorno
b) convocare il comitato e dirigerne i lavori
c) designare il componente delegato a sostituirlo come presidente
nelle sedute in caso di assenza od impedimento
d) adottare ogni iniziativa ritenuta necessaria per il miglior
andamento dei lavori del comitato
e) designare delegazioni del Comitato per l'effettuazione di controlli
presso gli Organismi notificati per verificare la regolarità delle
procedure e per svolgere ogni accertamento utile
f) richiedere ad ogni Organismo notificato copia della documentazione
relativa agli accertamenti eseguiti ed ogni ulteriore notizia od
informazione occorrente
g) ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, comma 5, del decreto
legislativo n. 7, comunicare al Ministro dell'interno i risultati
degli accertamenti svolti dal Comitato a norma del comma 8, del
presente articolo.
2. Il Comitato e' convocato dal presidente mediante tempestivo avviso
scritto ai componenti, recante l'indicazione degli argomenti iscritti
all'ordine del giorno.
3. Il Comitato si riunisce, di regola, presso il Dipartimento della
pubblica sicurezza. Il presidente ha facoltà di riunire il Comitato
in altre sedi qualora lo ritenga necessario.
4. Le sedute del Comitato sono valide quando intervengano, oltre al
presidente, almeno i due terzi dei componenti, sostituibili dai
rispettivi supplenti.
5. Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che
rappresenti la maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il
voto del presidente.
6. Il presidente, ove ne ravvisi l'opportunità, di propria iniziativa
o su proposta dei componenti del Comitato, ha facoltà di fare
intervenire alle riunioni appartenenti agli Organismi notificati,
ovvero di richiedere, anche durante la fase istruttoria, ulteriori
elementi documentali, notizie od informazioni necessarie per la
valutazione dell'idoneità dell'Organismo notificato.
7. Ove sia ritenuto necessario eseguire accertamenti tecnici,
sperimentali o prove in centri specializzati, il presidente può
disporne l'effettuazione, designando i componenti incaricati di
assistervi.
8. Il Comitato riceve le segnalazioni concernenti i fatti di cui
all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo n. 7 e svolge gli
accertamenti occorrenti. A tal fine può effettuare, conformemente
alle modalità operative stabilite dal Comitato stesso, visite di
controllo presso le strutture dell'Organismo in corso di valutazione o
presso quelle esterne di cui l'Organismo notificato si avvale.
9. Svolge le funzioni di segretario un funzionario appartenente al
ruolo dei commissari della Polizia di Stato in servizio presso
l'Ufficio per l'amministrazione generale - Ufficio per gli affari
della polizia amministrativa e sociale del Dipartimento della pubblica
sicurezza.
10. Agli esperti non appartenenti alla pubblica amministrazione,
componenti del Comitato ai sensi dell'articolo 4 del decreto
legislativo n. 7, non sono corrisposti compensi per l'attività
professionale prestata per lo svolgimento dei compiti istituzionali
del Comitato medesimo.
Art. 10
Disposizioni finanziarie
1. Con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono determinate, ai sensi dell'articolo 47 della legge 6
febbraio 1996, n. 52, le tariffe a copertura delle spese relative
all'attuazione delle procedure disciplinate dal decreto legislativo n.
7 e dal presente regolamento.
2. L'entrata in vigore del decreto sulle tariffe di cui al comma 1 e'
condizione per l'entrata in vigore del presente regolamento di
esecuzione.
Capo III Adeguamento delle disposizioni
regolamentari vigenti
Art. 11
Modifica dell'articolo 81 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635
1. All'articolo 81 del regio decreto 6
maggio 1940, n. 635, e' aggiunto il seguente comma: "Sono altresì
soggetti alle disposizioni degli articoli 46 e 57 della legge i
prodotti esplodenti indicati nell'allegato I al decreto legislativo 2
gennaio 1997, n. 7 e successivi aggiornamenti e modificazioni, secondo
quanto previsto dal successivo articolo 83"
Art. 12
Modifica dell'articolo 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635
1. All'articolo 82 del regio decreto 6
maggio 1940, n. 635, e' aggiunto il seguente comma: "La categoria
5) "munizioni di sicurezza e giocattoli pirici di cui al comma
precedente si articola nei seguenti gruppi: Gruppo A: 1) bossoli
innescati per artiglieria
2) spolette a percussione con innesco amovibile o interno
3) spolette a doppio effetto per artiglieria
4) cartucce da salve per armi comuni e da guerra
5) cartucce per armi comuni e da guerra
Gruppo B: 1) micce a lenta combustione o di sicurezza
2) cartuccia per pistola spegnitrice Wolf
3) accenditori elettrici
4) accenditori di sicurezza
Gruppo C: 1) giocattoli pirici
Gruppo D: 1) manufatti pirotecnici da segnalazione ad effetto
illuminante, fumogeno o misto destinati alla sicurezza in mare o in
montagna, ovvero alle segnalazioni per la sicurezza nei trasporti
ferroviari e stradali, nonché quelli analoghi destinati ad essere
utilizzati dalle Forze armate e ai Corpi armati dello Stato
2) manufatti pirotecnici da segnalazione ad effetto sonoro, compresi
quelli destinati ad essere utilizzati dalle Forze armate e ai Corpi
armati dello Stato
3) manufatti pirotecnici destinati all'attivazione di apparecchiature
per l'estinzione di incendi
4) manufatti pirotecnici da divertimento, ad effetto di scoppio e/o ad
effetto luminoso
Gruppo E: 1) munizioni giocattolo
2) air bag, pretensionatori per cinture di sicurezza e relativi
generatori di gas od attuatori ricompresi nell'allegato I al decreto
legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e successive modificazioni e
aggiornamenti
3) bossoli innescati per munizioni per armi di piccolo calibro
4) inneschi per munizioni per armi di piccolo calibro e per cartucce
industriali
5) manufatti pirotecnici e cartucce per strumenti tecnici e
industriali (es.: sparachiodi, per mattazione e cementeria)
6) cartucce a salve ad effetto sonoro per armi di libera
vendita".
Art. 13
Modifica dell'articolo 83 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635
1. All'articolo 83 del regio decreto 6
maggio 1940, n. 635, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Il
primo comma e' sostituito dal seguente: "I prodotti esplodenti
riconosciuti e classificati ai sensi dell'articolo 53 della legge,
nonché i prodotti esplodenti muniti dell'attestato di esame "CE
del tipo e della valutazione di conformità di cui all'allegato V al
decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, certificati dagli
"Organismi notificati sono indicati nell'allegato A al presente
regolamento. I prodotti esplodenti marcati CE sono classificati a
seconda della loro tipologia nelle categorie di cui al precedente
articolo 82 ed iscritti d'ufficio nell'allegato A al presente
regolamento, ai soli fini dell'applicazione delle norme tecniche
inerenti alla sicurezza nell'attività di fabbricazione e di deposito
di esplosivi contenute nell'allegato B al presente regolamento.".
b) Il terzo comma e' sostituito dal seguente: "L'allegato C
determina le norme per il trasporto degli esplosivi e le modalità per
il rilascio delle relative licenze."
Art. 14
Modifica dell'articolo 97 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635
1. Al primo comma dell'articolo 97 del
regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Possono essere acquistati, trasportati ed impiegati
senza licenza, nonché detenuti senza obbligo della denuncia di cui
all'articolo 38 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, i prodotti
esplodenti della categoria 5), gruppo D), fino a 5 kg netti e della
categoria 5), gruppo E, in quantità illimitata.".
Art. 15
Modifica dell'articolo 98 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635
1. L'articolo 98 del regio decreto 6
maggio 1940, n. 635, e' sostituito dal seguente: "Per la
fabbricazione, deposito, vendita e trasporto dei prodotti esplodenti
della categoria 5), gruppo A, gruppo B e gruppo C, e' richiesto il
possesso delle relative autorizzazioni di cui alla legge ed al
presente regolamento, salvo quanto previsto dal capitolo I, n. 3,
dell'allegato C al presente regolamento. Per la fabbricazione ed il
deposito dei prodotti esplodenti della categoria 5) gruppo D, si
applicano rispettivamente le prescrizioni di cui ai capitoli II e IV
dell'allegato B al presente regolamento. Per le relative attività di
detenzione, vendita, acquisto, trasporto ed impiego degli stessi
prodotti esplodenti della categoria 5), gruppo D, non sono richieste
le autorizzazioni di cui alla legge ed al presente regolamento di
esecuzione. Per la fabbricazione dei prodotti esplodenti della V
categoria, gruppo E, fatta eccezione per i manufatti pirotecnici, le
cartucce per strumenti tecnici e industriali, le cartucce a salve e
gli inneschi, si applicano le prescrizioni di cui al capitolo II
dell'allegato B al presente regolamento. Per la fabbricazione dei
manufatti pirotecnici, delle cartucce per strumenti tecnici e
industriali, delle cartucce a salve e degli inneschi, comunque
appartenenti alla categoria 5), gruppo E, si applicano le prescrizioni
del capitolo III dell'allegato B al presente regolamento. Per le
relative attività di deposito, detenzione, vendita, acquisto,
trasporto, importazione, esportazione, impiego dei prodotti esplodenti
della categoria 5), gruppo E, non sono richieste le autorizzazioni di
cui alla legge ed al presente regolamento di esecuzione. Non e'
richiesta la licenza per la minuta vendita di esplosivi di cui
all'articolo 47 della legge ed al capitolo VI dell'allegato B al
presente regolamento per la detenzione e la vendita di manufatti della
categoria 5), gruppo D e gruppo E, fino al quantitativo massimo di kg
25 netti di manufatti della categoria 5), gruppo D e fino al
quantitativo massimo di kg 10 netti di manufatti della categoria 5),
gruppo E, purche' contenuti nelle loro confezioni originali."
Art. 16
Modifiche all'allegato B al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635
Al Capitolo VI dell'allegato B al regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) l'articolo 1, comma 1, e' sostituito dal seguente:
"1. Negli esercizi di minuta vendita di prodotti esplodenti si
possono tenere e vendere:
a) polveri della I categoria
b) cartucce per armi comuni della V categoria, gruppo A
c) manufatti della IV e V categoria. Negli esercizi di minuta vendita
e' altresi' consentito, in aggiunta a quanto indicato al comma 4 del
presente articolo, detenere e vendere nelle loro confezioni originali,
anche nei locali dove e' consentito l'accesso al pubblico, fino a
complessivi kg 50 netti di manufatti classificati nella V categoria,
gruppo D e, fatte salve le disposizioni in materia di prevenzione
incendi, manufatti classificati nella V categoria, gruppo E, in
quantitativo illimitato. Tali disposizioni non si applicano ai
depositi di fabbrica o di consumo permanente. Non rientrando tra i
prodotti esplodenti, nessun limite e' posto alla detenzione e vendita
dei seguenti componenti di munizioni per armi comuni: proiettili,
pallini, bossoli inerti."
b) l'articolo 2, comma 1, ultimo capoverso, e' soppresso
c) l'articolo 2, comma 2, terzo capoverso, e' sostituito dal seguente:
"Le polveri di I categoria e le cartucce di V categoria gruppo A
devono essere custodite in locale (o locali) distinto, anche se
contiguo a quello (o a quelli) nel quale sono custoditi i manufatti di
IV e di V categoria. E' vietato l'accesso al pubblico nel locale (o
nei locali) ove vengono custoditi i manufatti di IV e di V
categoria."
d) l'articolo 2, comma 2, settimo capoverso, e' sostituito dal
seguente: "Negli ambienti in cui e' ammesso il pubblico sono
consentiti solo gli scaffali, sui quali possono essere collocati:
polveri di I categoria, cartucce di V categoria, gruppo A per armi
lunghe, manufatti di IV e V categoria inertizzati e/o loro simulacri,
nonché manufatti della V categoria, gruppo D e gruppo E.".
Art. 17
Modifiche all'allegato C al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635
1. Il capitolo II dell'allegato C al
regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e' sostituito dal seguente:
"Capitolo II (Norme generali da osservarsi "per il trasporto
di esplosivi). - Per il trasporto degli esplosivi si applicano le
disposizioni nazionali che recepiscono gli accordi internazionali in
materia di trasporto delle merci pericolose su strada "A.D.R. ,
per ferrovia "R.I.D. , per via aerea "I.C.A.O. , per mare
"I.M.O e nelle acque interne "ADNR .".
Art. 18
Adeguamento dell'allegato I al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n.
7, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dello stesso decreto
legislativo.
1. L'allegato II al presente regolamento
costituisce adeguamento dell'allegato I al decreto legislativo 2
gennaio 1997, n. 7, in conformità delle raccomandazioni delle Nazioni
Unite relative al trasporto delle merci pericolose.
Art. 19
Sostituzione dell'allegato A al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635
1. L'allegato A al presente regolamento
contiene l'indicazione delle materie e degli oggetti esplodenti di cui
all'allegato I del decreto legislativo n. 7, integrato con
l'indicazione, per ciascun prodotto, della categoria di
classificazione di cui all'articolo 82 del regolamento di esecuzione
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635.
2. L'allegato A al presente regolamento sostituisce l'allegato A al
regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
L'adeguamento dell'allegato I al decreto legislativo n. 7 determina
l'automatico adeguamento dell'allegato A al regolamento di esecuzione
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635; per l'attribuzione delle categorie di
classificazione si provvede ai sensi dell'articolo 83, comma 5, del
citato regolamento di esecuzione al testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento tutti i
prodotti esplodenti devono essere iscritti nell'allegato A al
regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635:
a) d'ufficio, successivamente alla comunicazione dell'Organismo
notificato, dell'importatore o del fabbricante, per i prodotti
esplodenti muniti dell'attestato "CE del tipo"
b) su domanda dell'interessato per i prodotti esplodenti esclusi dal
campo di applicazione del decreto legislativo n. 7, a conclusione del
procedimento di riconoscimento e classificazione, di cui all'art. 53
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773.
Art. 20
Sostituzione del decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 1973
1. Con decreto del Ministro
dell'interno, da adottarsi ai sensi dell'articolo 53 del regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento, si provvede d'ufficio alla
classificazione provvisoria nella categoria 5), gruppo D e gruppo E,
dei manufatti pirotecnici già riconosciuti ai sensi del medesimo
articolo 53, ma non classificati tra i prodotti esplodenti in
applicazione del decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 1973.
2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 si provvede altresì:
a) a determinare le procedure e le modalità per la classificazione
definitiva dei manufatti pirotecnici di cui al comma 1, nonché ad
individuare le caratteristiche tecnico-costrittive, ai fini della
sicurezza nell'impiego, da accertarsi anche mediante l'esecuzione di
prove tecniche a cura del fabbricante o dell'importatore, che i
manufatti pirotecnici devono possedere per la loro classificazione
nella categoria 5), gruppo D e gruppo E
b) a disporre che lo smaltimento delle giacenze dei manufatti
pirotecnici già riconosciuti ai sensi del citato articolo 53 del
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ma non classificati tra i
prodotti esplodenti in applicazione del decreto del Ministro
dell'interno 4 aprile 1973 avvenga non oltre il 31 dicembre 2003,
continuando ad applicare le disposizioni relative ai locali di minuta
vendita di esplosivi, vigenti anteriormente all'entrata in vigore del
presente regolamento. Le scorte non smaltite entro tale data, per
essere reimmesse sul mercato, devono recare l'etichettatura relativa
alla classificazione attribuita, apposta dal fabbricante o
dall'importatore.
3. Il decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 1973, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - serie generale - n. 120
del 10 maggio 1973, cessa di avere efficacia dalla data di entrata in
vigore del decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 1
Art. 21
Disposizioni transitorie
1. I decreti di riconoscimento e
classificazione adottati anteriormente alla data di entrata in vigore
del presente regolamento continuano ad avere effetto, fatte salve le
disposizioni di cui al successivo comma 2.
2. A decorrere dalla data del 1 gennaio 2003 non e' consentita la
produzione, la detenzione, l'utilizzazione, la vendita o cessione a
qualsiasi titolo, il trasporto, l'importazione o l'esportazione degli
esplosivi per uso civile rientranti nel campo di applicazione del
decreto legislativo n. 7, anche se riconosciuti e classificati ai
sensi dell'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che non
sono muniti della marcatura "CE del tipo" e che non hanno
superato la valutazione di conformità di cui all'allegato V del
medesimo decreto legislativo n. 7.
3. Relativamente agli esplosivi prodotti ed importati nel territorio
dello Stato alla data di entrata in vigore del presente regolamento,
riconosciuti e classificati sulla base delle norme anteriormente
vigenti, e' consentito lo smaltimento delle giacenze entro il 31
dicembre 2005, limitatamente al mercato interno ed a quello estero
escluso dall'applicazione della direttiva 93/15/CEE del Consiglio del
5 aprile 1993, "relativa all'armonizzazione delle disposizioni
relative all'immissione sul mercato ed al controllo degli esplosivi
per uso civile". Le giacenze non smaltite entro la data del 31
dicembre 2005 debbono essere distrutte. Fermo restando l'obbligo delle
relative autorizzazioni, sono consentite le attività di detenzione,
utilizzazione, vendita o cessione a qualsiasi titolo, trasporto ed
esportazione dei predetti esplosivi per uso civile, per le finalità e
nel termine indicato nel presente comma.
Allegato I
In relazione a quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, lettera D)
del presente regolamento, si indicano gli organismi europei di
accreditamente di laboratori di prova partecipanti agli accordi di
mutuo riconoscimento
AUSTRIA - BMWA
Dept. IV/9, Landstrasser
Hauptstrasse 55-57
AT-1031 VIENNA
Tel. + 431 71 100 8248 Fax + 4' ) 1 71 100 83 99
Emait: guenter.ffiers@bmwa.gv.at
BELGIO - BELTEST
Boulevard du Roi Albert Il 16
BE-1000 BRUSSELS
Tel. + 32 2 206 4680 Fax + 32 2 206 5742
Email: beltest@mineco.fgov.be
DANIMARCA - DANAK
Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
DK-2100 COPENHAGEN
Tel.+45')5466210 Fax+35466202
Email: va@efs.dk
FINLANDIA - FINAS
P.O. Box 239
FI-00181 HELSINKI
Tel. + 358 9 616 761 Fax + 358 9 616 7'341
Email: tuulikki.liattula@mikes.fi
FRANCIA - COFRAC
37, rue de Lyon
F - 75012 PARIS
Tei.+ 3 )3 ) 1 4468 8244 Fax 1 4468 8221
Email: information éa~cofrac.fr
GERMANIA - DAR
Unter den Eichen 87
D - 12205 BERI-IN 45
Tel. + 49 30 8104 1940 Fax + 49 0 8104 194' ;
Ernail: dar@bani.de
IRLANDA - NAB
Wilton Park House, Wilton Place
IE-DUBLIN 2
Tel. + 353 1 607 3003 Fax + 353 1 607 3109
Email: nab@nab.ie
ITALIA - SINAL
Piazza Mincio 2
00198 ROMA
Tel. + 39 06 8841 169
Fax + 39 06 8841 199
Email: info@sinal.it
OLANDA-RVA
Postbus 2768
NL-3500 GT UTRECHT
Tel. + 30 239 45 00 Fax'+ 31 30 239 45 39
Email : postmaster@rva.nl
PORTOGALLO - IPQ
Rua António Giào, 2
PT-2829-513 CAPARICA
Tel. + 351 12948201 Fax + 351 12948202
Email: acredita@mail.ipq.pt
REGNO UNITO - UKAS
21-47, High Street
Feltham
GB- MIDDLESEX TW 13 4UN
Tel. + 44 20 8917 8400 Fax + 44 20 8917 8500
Email: rb@ukas.com
SPAGNA-ENAC
Serrano, 240, 7'
ES-28016 MADRID
Tel. + 34 91457 3289 Fax + 34 91458 6280
Email: enac@enac.es
SVEZIA - SWEDAC
Box 878
SE-501 15 BoRAs
Tel. + 46 33 17 77 00 Fax + 46 33 10 13 92
Email: katalina.wenell@swedac.se
Allegato II
ADEGUAMENTO DELL'ALLEGATO 1 AL DECRETO LEGISLATIVO 2 GENNAIO 1997, N. 7.
Il presente allegato, ai sensi
dell'articolo 18 del presente regolamento, sostituisce l'allegato 1 al
decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, adeguandolo all'edizione 12^
del 2001 delle raccomandazioni delle Nazioni Unite, relative al
trasporto delle merci pericolose.
ELENCO DELLE MATERIE E DEGLI OGGETTI
ESPLODENTI
Riferimento "UN Recomendations on transport of dangerous goods(doc.ST/SG7/AC.10/1/Rev.12/2001)
|
Numero di identificazione
|
Denominazione della materia o
dell'oggetto
|
Codice di classificazione
|
|
0004
|
Picrato di ainnionio, secco o
umidificato con meno del 10% (massa) di acqua
|
1.1 D
|
|
0005
|
Munizioni con carica di scoppio
|
1.1 F
|
|
0006
|
Munizioni con carica di scoppio
|
1 1 E
|
|
0007
|
Munizimi con carica di scoppio
|
1.2 F
|
|
0009
|
Munizioni incendiarie con o
senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva
|
1.2 G
|
|
0010
|
Munizioni incendiarie con o
senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva
|
1.3 G
|
|
0012
|
Cartucce a proiettile inerte per
armi o cartucce per anni di picco calibro
|
1.4 S
|
|
0014
|
Cartucce a salve per armi o
cartucce a salve per armi di piccolo calibro
|
1.4 S
|
|
0015
|
Munizioni fumogene con o senza
carica di dispersione, di espulsione o propulsiva
|
1.2 G
|
|
0016
|
Munizioni fumogene con o senza
carica di dispersione, di espulsione o propulsiva
|
1.3 G
|
|
0018
|
Munizioni lacrimogene con carica
di. dispersione, di espulsione o propulsiva
|
1.2 G
|
|
0019
|
Munizioni lacrimogene con carica
di. dispersione, di espulsione o propulsiva
|
1.3 G
|
|
0020
|
Munizioni tossiche con carica di
dispersione, di espulsione o propulsiva
|
1.2 K
|
|
0021
|
Munizioni tossiche con carica di
dispersione, di espulsione o propulsiva
|
1.3 K
|
|
0027
|
Polvere nera sotto forma di
grani o polverino
|
1.1 D
|
|
0028
|
Polvere nera compressa o polvere
nera in compresse
|
1.1 D
|
|
0029
|
Detonatori da mina non elettrici
|
1.1 B
|
|
0030
|
Detonatori da mina eletrici
|
1 1 B
|
|
0033
|
Bombe con carica di scoppio
|
1 1 F
|
|
0034
|
Bombe con carica di scoppio
|
1.1 D
|
|
0035
|
Bombe con carica di scoppio
|
1.2 D
|
|
0037
|
Bombe foto-illuminanti
|
1 1 F
|
|
0038
|
Bombe foto-illuminanti
|
1.1 D
|
|
0039
|
Bombe foto-illuminanti
|
1.2 G
|
|
0042
|
Cariche di rinforzo senza
detonatore
|
1 1 D
|
|
0043
|
Cariche di dispersione
|
1.1 D
|
|
0044
|
Capsule innescanti a percussione
|
1.4 S
|
|
0048
|
Cariche di demolizione
|
1.1 D
|
|
0049
|
Cartucce illuminanti
|
1.1 G
|
|
0050
|
Cartucce illuminanti
|
1.3 G
|
|
0054
|
Cartucce da segnalazione
|
1.3 G
|
|
0055
|
Bossoli di cartucce vuoti con
capsule innescanti
|
1.4 S
|
|
0056
|
Cariche di profondità
|
1.1 D
|
|
0059
|
Cariche cave senza detonatore
per attività industriali
|
1.1 D
|
|
0060
|
Cariche di collegamento
esplosive
|
1.1 D
|
|
0065
|
Miccia detonante flessibile
|
1.1 D
|
|
0066
|
Miccia a combustione rapida
|
1.4 G
|
|
0070
|
Dispositivi taglia-cavi
|
1.4 S
|
|
0072
|
Ciclotrimetilentrinitroammina (ciclonite,
esogene, RDX, T4), umidificata con almeno il 15% (massa) di
acqua
|
1.1 D
|
|
0073
|
Detonatori per munizioni
|
1.1 B
|
|
0074
|
Diazodinitrofenolo, umidificato
con almeno il 40% (massa) di acqua (o di una miscela di alcool
e acqua)
|
1.1 A
|
|
0075
|
Dinitrato di dietilenglicol
desensibilizzato con almeno il 25% (massa) di flemmatizzante
non volatile insolubile in acqua
|
1.1 D
|
|
0076
|
Dinitrofenolo secco o
umidificato con meno del 15% (massa) di acqua
|
1.1 D
|
|
0077
|
Dinitrofenolati dei metalli
alcalini, secchi o umidificati con meno del 15% (massa) di
acqua
|
1.3 C
|
|
0078
|
Dinitroresorcinolo secco o
umidificato con meno del 15% (massa) di acqua
|
1.1 D
|
|
0079
|
Esanitrodiferifiammina (dipicrilammina,
esile)
|
1.1 D
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0081
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Esplosivo di tipo A
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1.1 D
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0082
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Esplosivo di tipo B
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1.1 D
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0083
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Esplosivo di tipo C
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1.1 D
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0084
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Esplosivo di tipo D
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1.1 D
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0092
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Dispositivi illuminanti di
superficie
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1.3 G
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0093
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Dispositivi illuminanti aerei
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1.3 G
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0094
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Polvere illuminante
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1.1 G
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0099
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Cariche esplosive di
fratturazione per pozzi petroliferi senza detonatore
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1.1 D
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0101
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Miccia istantanea non detonante
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1.3 G
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0102
|
Miccia detonante a involucro
metallico
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1.2 D
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0103
|
Miccia di accensione a
rivestimento metallico
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1.4 G
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0104
|
Miccia detonante a carica
ridotta con rivestimento metallico
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1.4 D
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0105
|
Miccia a lenta combustione, di
sicurezza
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1.4 S
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0106
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Spolette detonanti
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1.1 B
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0107
|
Spolette detonanti
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1.2 B
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0110
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Granate da esercitazione a mano
o per fucile
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1.4 S
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0113
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Guanil nitrosamminoguanilidene
idrazina, umidificata con almeno il 30% (massa) di acqua
|
1.1 A
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0114
|
Guanil
nitrosamminoguanil-tetrazene (tetrazene), umidificato con
almeno il 30% (massa) di acqua (o di una miscela di alcool e
acqua)
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1.1 A
|
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0118
|
Esolite (Esotolo) secca o
umidificata con meno del 15% (massa) di acqua
|
1.1 D
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0121
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Accenditorì
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1.1 G
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0124
|
Fucili per pozzi petroliferi,
caricati, senza detonatore
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1.1 D
|
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0129
|
Azoturo di piombo, umidificato
con almeno il 20% (massa) di acqua (o di una miscela di alcool
e acqua)
|
1.1 A
|
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0130
|
Stifnato di piombo (trinitroresorcinato
di piombo), umidificato con almeno il 30% (massa) di acqua (o
di una miscela di alcool e acqua)
|
1.1 A
|
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0131
|
Accenditori per miccia di
sicurezza
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1.4 S
|
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0132
|
Sali metallici deflagranti di
derivati nitrati aromatici, n.a.s.
|
1.3 C
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0133
|
Esanitrato di mannitolo (nitromannite)
umidificato con almeno il 40% (massa) di acqua (o di una
miscela di alcool e acqua)
|
1.1 D
|
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0135
|
Fulminato di mercurio,
umidificato con almeno il 30% (massa) di acqua (o di una
miscela di alcool e acqua)
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1.1 A
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0136
|
Mine con carica di scoppio
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1.1 F
|
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0137
|
Mine con carica di scoppio
|
1.1 D
|
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0138
|
Mine con carica di scoppio
|
1.2 D
|
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0143
|
Nitroglicerina desensibilizzata
con almeno il 40% (massa) di flemmatizzante non volatile
insolubile in acqua
|
1.1 D
|
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0144
|
Nitroglicerina in soluzione
alcolica con più dell'1% ma al massimo il 10% di
nitroglicerina
|
1.1 D
|
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0146
|
Nitroamido secco o umidificato
con meno del 20% (massa) di acqua
|
1.1 D
|
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0147
|
Nitrourea
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1.1 D
|
|
0150
|
Tetranitrato di pentaeritrite (tetrainato
di pentaeritrolo, pentrite, PETN) umidificato con almeno il
25% (massa) di acqua, o desensibilizzato con almeno il 15%
(massa) di flemmatizzante
|
1.1 D
|
|
0151
|
Pentolite secca o umidificata
con meno del 15% (massa) di acqua
|
1.1 D
|
|
0153
|
Trinitroanilina (picrammide)
|
1.1 D
|
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0154
|
Trinitrofenolo (acido picrico,
melignite) secco o umidificato con meno del 30% (massa) di
acqua
|
1.1 D
|
|
0155
|
Trinitroclorobenzene (cloruro di
picrile)
|
1.1 D
|
|
0159
|
Galletta umidificata con almeno
il 25% (massa) di acqua
|
1.3 C
|
|
0160
|
Polvere senza fumo
|
1.1 C
|
|
0161
|
Polvere senza fumo
|
1.3 C
|
|
0167
|
Proiettili con carica di scoppio
|
1.1 F
|
|
0168
|
Proiettili con carica di scoppio
|
1.1 D
|
|
0169
|
Proiettili con carica di scoppio
|
1.2 D
|
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0171
|
Munizioni illuminanti con o
senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva
|
1.2 G
|
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0173
|
Dispositivi di sgancio
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1.4S
|
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0174
|
Rivetti esplosivi
|
1.4 S
|
|
0180
|
Razzi con carica di scoppio
|
1.1 F
|
|
0181
|
Razzi con carica di scoppio
|
1.1 E
|
|
0182
|
Razzi con carica di scoppio
|
1.2 E
|
|
0183
|
Razzi a testa inerte
|
1.3 C
|
|
0186
|
Motori per razzi
|
1.3 C
|
|
0190
|
Esplosivi, campioni, diversi da
esplosivo primario
|
-
|
|
0191
|
Artifizi da segnalazione a mano
|
1.4 G
|
|
0192
|
Petardi per ferrovia
|
1.1 G
|
|
0193
|
Petardi per ferrovia
|
1.4 S
|
|
0194
|
Segnali di pericolo per navi
|
1.1 G
|
|
0195
|
Segnali di pericolo per navi
|
1.3 G
|
|
0196
|
Segnali fumogeni
|
1.1 G
|
|
0197
|
Segnali fumogeni
|
1.4 G
|
|
0204
|
Cariche esplosive di scandaglio
|
1.2 F
|
|
0207
|
Tetranitroanilina
|
1.1 D
|
|
0208
|
Trinitrofenilmetilnitroammina (tetrile)
|
1.1 D
|
|
0209
|
|