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Avvertenza:
La presente Direttiva è stata attuata da Decreto Legislativo n.
238/2005 del 21 settembre 2005.
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare
l'articolo 175, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione(1),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(2),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,
visto il progetto comune approvato il 22 ottobre 2003 dal comitato di
conciliazione(3),
considerando quanto segue:
(1) La direttiva 96/82/CE(4) ha per obiettivo la prevenzione di
incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e la
limitazione delle loro conseguenze per l'uomo e per l'ambiente, al fine
di assicurare in modo coerente ed efficace un elevato livello di
protezione in tutta la Comunità.
(2) Alla luce dei recenti incidenti industriali e degli studi sulle
sostanze cancerogene e pericolose per l'ambiente effettuati dalla
Commissione su richiesta del Consiglio, occorre ampliare il campo di
applicazione della direttiva 96/82/CE.
(3) Il versamento di cianuro che ha causato l'inquinamento del Danubio
dopo l'incidente di Baia Mare, in Romania, del gennaio 2000 ha
dimostrato che talune attività di deposito e lavorazione nell'industria
mineraria, in particolare gli impianti di smaltimento degli sterili,
compresi i bacini e le dighe di raccolta degli sterili, possono
provocare gravissime conseguenze. Le comunicazioni della Commissione
sulla sicurezza delle attività minerarie e sul Sesto programma di
azione per l'ambiente della Comunità europea sottolineano perciò la
necessità di estendere il campo di applicazione della direttiva
96/82/CE. Nella risoluzione del 5 luglio 2001(5) sulla comunicazione
della Commissione sulla sicurezza delle attività minerarie anche il
Parlamento europeo si è detto favorevole a tale estensione del campo di
applicazione della direttiva, onde contemplare i rischi derivanti dalle
attività di deposito e lavorazione nell'industria mineraria.
(4) La proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive può
costituire un quadro pertinente per misure relative alle strutture di
gestione dei rifiuti che presentano un rischio di incidente ma non sono
coperte dalla presente direttiva.
(5) L'incidente di materiale pirotecnico avvenuto a Enschede, nei Paesi
Bassi, nel maggio 2000, ha dimostrato il potenziale di incidenti
rilevanti derivante dal deposito e dalla fabbricazione di sostanze
pirotecniche ed esplosive. Di conseguenza la definizione di dette
sostanze nella direttiva 96/82/CE dovrebbe essere chiarita e
semplificata.
(6) L'esplosione in uno stabilimento di fertilizzanti avvenuta a Tolosa
nel settembre 2001 ha evidenziato il potenziale di incidenti derivante
dal deposito di nitrato di ammonio e di fertilizzanti a base di nitrato
di ammonio, in particolare di materiale di scarto del processo di
produzione o materiale restituito al produttore (detto "off-specs").
Pertanto le attuali categorie di nitrato di ammonio e di fertilizzanti a
base di nitrato di ammonio di cui alla direttiva 96/82/CE dovrebbero
essere riesaminate per includere segnatamente il materiale "off-specs".
(7) La direttiva 96/82/CE non dovrebbe applicarsi a siti degli
utilizzatori finali in cui si trovano temporaneamente, prima della
rimozione ai fini della rilavorazione o distruzione, il nitrato di
ammonio e i fertilizzanti a base di nitrato di ammonio, che al momento
della consegna erano conformi alla specifica prevista in tale direttiva
ma che in seguito si sono degradati o sono stati contaminati.
(8) Studi effettuati dalla Commissione in stretta cooperazione con gli
Stati membri sono a favore dell'aggiunta di nuove sostanze, associate ad
opportune quantità limite, all'elenco delle sostanze cancerogene, nonché
alla sensibile riduzione delle quantità limite previste per le sostanze
pericolose per l'ambiente di cui alla direttiva 96/82/CE.
(9) Per gli stabilimenti che di conseguenza rientrano nel campo di
applicazione della direttiva 96/82/CE risulta necessario introdurre
periodi minimi per le notifiche e per l'elaborazione delle politiche di
prevenzione degli incidenti rilevanti, dei rapporti di sicurezza e dei
piani d'emergenza.
(10) L'esperienza e le conoscenze del personale competente nello
stabilimento possono essere di grande aiuto nell'elaborazione dei piani
di emergenza, e tutto il personale di uno stabilimento, nonché le
persone che potrebbero essere coinvolte, dovrebbero essere informati in
modo adeguato circa le misure e le azioni di sicurezza.
(11) L'adozione della decisione 2001/792/CE, Euratom del Consiglio, del
23 ottobre 2001, che istituisce un meccanismo comunitario inteso ad
agevolare una cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso della
protezione civile(6) evidenzia la necessità di agevolare una
cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso della protezione
civile.
(12) è opportuno, per agevolare la pianificazione dell'assetto del
territorio, elaborare orientamenti che definiscono una banca di dati da
utilizzare per valutare la compatibilità tra gli stabilimenti che
rientrano nel campo di applicazione della direttiva 96/82/CE e le zone
specificate all'articolo 12, paragrafo 1, di tale direttiva.
(13) Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a trasmettere alla
Commissione informazioni minime riguardanti gli stabilimenti che
rientrano nella direttiva 96/82/CE.
(14) Contestualmente, è opportuno chiarire alcune parti del testo della
direttiva 96/82/CE.
(15) Le misure previste dalla presente direttiva sono state oggetto di
una procedura di consultazione pubblica con le parti interessate.
(16) La direttiva 96/82/CE dovrebbe pertanto essere modificata di
conseguenza,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
La direttiva 96/82/CE è così modificata:
1) L'articolo 4 è così modificato:
a) le lettere e) e f) sono sostituite dalle seguenti:
"e) allo sfruttamento (esplorazione, estrazione e preparazione) di
minerali in miniere, cave o mediante trivellazione, ad esclusione delle
operazioni di preparazione chimica o termica e del deposito ad esse
relativo, che comportano l'impiego delle sostanze pericolose di cui
all'allegato I;
f) all'esplorazione e allo sfruttamento off shore di minerali, compresi
gli idrocarburi;"
b) è aggiunta la seguente lettera:
"g) alle discariche di rifiuti, ad eccezione degli impianti
operativi di smaltimento degli sterili, compresi i bacini e le dighe di
raccolta degli sterili, contenenti le sostanze pericolose di cui
all'allegato I, in particolare quando utilizzati in relazione alla
lavorazione chimica e termica dei minerali."
2) L'articolo 6 è modificato come segue:
a) al paragrafo 1 è aggiunto il seguente trattino:
"- per gli stabilimenti che successivamente rientrano nel campo di
applicazione della presente direttiva, entro tre mesi dalla data in cui
la presente direttiva si applica allo stabilimento interessato, come
indicato all'articolo 2, paragrafo 1, primo comma."
b) al paragrafo 4 è inserito il trattino seguente tra il primo e il
secondo trattino:
"- di modifica di uno stabilimento o di un impianto che potrebbe
avere importanti conseguenze per quanto riguarda il rischio di incidenti
rilevanti, o."
3) All'articolo 7 è aggiunto il seguente paragrafo:
"1 bis Per gli stabilimenti che successivamente rientrano nel campo
di applicazione della presente direttiva, il documento di cui al
paragrafo 1 è elaborato senza indugi ed in ogni caso entro tre mesi
dalla data a cui la direttiva si applica allo stabilimento interessato,
come indicato nel primo comma dell'articolo 2, paragrafo 1."
4) All'articolo 8, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla
seguente:
"b) siano adottate disposizioni ai fini di una cooperazione nella
trasmissione di informazioni all'autorità competente per la
predisposizione dei piani di emergenza esterni."
5) L'articolo 9 è modificato come segue:
a) al paragrafo 2 il primo comma è sostituito dal seguente:
"2. Il rapporto di sicurezza contiene almeno i dati di cui
all'allegato II. Esso indica il nome delle pertinenti organizzazioni
partecipanti alla stesura del rapporto. Il rapporto di sicurezza
contiene inoltre l'inventario aggiornato delle sostanze pericolose
presenti nello stabilimento."
b) al paragrafo 3 è inserito il trattino seguente tra il terzo e il
quarto trattino:
"- per gli stabilimenti che successivamente rientrano nel campo di
applicazione della presente direttiva, senza indugi ed in ogni caso
entro un anno dalla data in cui la presente direttiva si applica allo
stabilimento interessato, come indicato nel primo comma dell'articolo 2,
paragrafo 1."
c) al paragrafo 4 il riferimento al "secondo, terzo e quarto
trattino" diviene rispettivamente al "secondo, terzo, quarto e
quinto trattino".
d) al paragrafo 6 è inserita la lettera seguente:
"d) Si invita la Commissione a provvedere, entro il 31 dicembre
2006, in stretta cooperazione con gli Stati membri, alla revisione dei
vigenti 'Orientamenti per l'elaborazione di un rapporto di
sicurezza.'"
6) L'articolo 11 è così modificato:
a) al paragrafo 1 è inserito, sia alla lettera a) sia alla lettera b),
il seguente trattino:
"- per gli stabilimenti che successivamente rientrano nel campo di
applicazione della presente direttiva, senza indugi ed in ogni caso
entro un anno dalla data a cui la presente direttiva si applica allo
stabilimento interessato, come indicato nel primo comma dell'articolo 2,
paragrafo 1."
b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
"3. Gli Stati membri provvedono affinché, fatti salvi gli obblighi
delle autorità competenti, i piani di emergenza interni previsti dalla
presente direttiva siano elaborati in consultazione con il personale che
lavora nello stabilimento, ivi compreso il personale di imprese
subappaltatrici a lungo termine e affinché la popolazione sia
consultato sui piani di emergenza esterni, allorché vengono elaborati o
aggiornati."
c) è aggiunto il seguente paragrafo:
"4 bis Per quanto riguarda i piani di emergenza esterni gli Stati
membri dovrebbero tener conto della necessità di agevolare una
cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso della protezione
civile in caso di emergenze gravi."
7) L'articolo 12 è modificato come segue:
a) al paragrafo 1 il secondo comma è sostituito dal seguente:"Gli
Stati membri provvedono affinché la loro politica in materia di assetto
del territorio e/o le altre politiche pertinenti, nonché le relative
procedure di attuazione tengano conto della necessità, a lungo termine,
di mantenere opportune distanze tra gli stabilimenti di cui alla
presente direttiva da un lato e le zone residenziali, gli edifici e le
zone frequentate dal pubblico, le vie di trasporto principali, per
quanto possibile, le aree ricreative e le aree di particolare interesse
naturale o particolarmente sensibili dal punto di vista naturale,
dall'altro e, per gli stabilimenti esistenti, delle misure tecniche
complementari a norma dell'articolo 5, per non accrescere i rischi per
le persone."
b) è aggiunto il seguente paragrafo:
"1 bis La Commissione è invitata ad elaborare, entro il 31
dicembre 2006 in stretta collaborazione con gli Stati membri,
orientamenti che definiscono una base di dati tecnici, inclusi i dati
relativi ai rischi e gli scenari di incidenti, da utilizzare per
valutare la compatibilità tra gli stabilimenti che rientrano nel campo
di applicazione della presente direttiva e le zone di cui al paragrafo
1. La definizione di tale base di dati tiene conto quanto più possibile
delle valutazioni effettuate dalle autorità competenti, delle
informazioni acquisite presso i gestori e di tutte le altre informazioni
pertinenti, quali i vantaggi socioeconomici dello sviluppo e gli effetti
mitiganti dei piani di emergenza."
8) L'articolo 13 è modificato come segue:
a) al paragrafo 1 il primo comma è sostituito dal seguente:
"1. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sulle
misure di sicurezza da adottare e sulle norme di comportamento da
osservare in caso di incidente siano fornite d'ufficio, regolarmente e
nella forma più idonea, a ogni persona e a ogni struttura frequentata
dal pubblico (quali scuole e ospedali) che possono essere colpite da un
incidente rilevante verificatosi in uno degli stabilimenti di cui
all'articolo 9."
b) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
"6. Nel caso di stabilimenti soggetti alle disposizioni
dell'articolo 9, gli Stati membri assicurano che l'inventario delle
sostanze pericolose di cui all'articolo 9, paragrafo 2, sia reso
disponibile al pubblico, fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo
4 del presente articolo e all'articolo 20."
9) All'articolo 19 è aggiunto il seguente paragrafo:
"1 bis Per gli stabilimenti che rientrano nel campo di applicazione
della presente direttiva, gli Stati membri forniscono alla Commissione
almeno le seguenti informazioni:
a) il nome e la ragione sociale del gestore e l'indirizzo dello
stabilimento interessato; e
b) l'attività o le attività dello stabilimento.
La Commissione predispone e tiene aggiornata una base dati contenente le
informazioni fornite dagli Stati membri. L'accesso alla base dati è
riservato alle persone autorizzate dalla Commissione o dalle autorità
competenti degli Stati membri."
10) L'allegato I è modificato come figura nell'allegato.
11) All'allegato II il punto IV B è sostituito dal seguente:
"B. Valutazione dell'ampiezza e della gravità delle conseguenze di
degli incidenti rilevanti identificati, comprese le piante o le
descrizioni delle zone suscettibili di essere colpite da siffatti
incidenti derivanti dallo stabilimento, fatte salve le disposizioni di
cui all'articolo 13, paragrafo 4 e all'articolo 20."
12) All'allegato III la lettera c) è così modificata:
a) il punto i) è sostituito dal seguente:
"i) organizzazione e personale: ruoli e responsabilità del
personale addetto alla gestione dei rischi di incidente rilevante ad
ogni livello dell'organizzazione. Identificazione delle necessità in
materia di formazione del personale e relativa attuazione;
coinvolgimento dei dipendenti e del personale di imprese subappaltatrici
che lavorano nello stabilimento."
b) il punto v) è sostituito dal seguente:
"v) pianificazione delle situazioni di emergenza: adozione e
attuazione delle procedure atte a identificare i prevedibili casi di
emergenza grazie a un'analisi sistematica e ad elaborare, sperimentare e
riesaminare i piani di emergenza per poter far fronte a tali situazioni
di emergenza, e impartire una formazione ad hoc al personale
interessato. Tale formazione riguarda tutto il personale che lavora
nello stabilimento, compreso il personale interessato di imprese
subappaltatrici."
Articolo 2
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente
direttiva anteriormente al 1° luglio 2005. Essi ne informano
immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un
riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto
riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del
riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle
disposizioni essenziali di diritto interno da essi adottate nel settore
disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2003.
Per il Parlamento europeo
Il Presidente
P. Cox
Per il Consiglio
Il Presidente
G. Alemanno
NOTE:
(1) GU C 75 E del 26.3.2002, pag. 357 e GU C 20 E del 28.1.2003, pag.
255.
(2) GU C 149 del 21.6.2002, pag. 13.
(3) Parere del Parlamento europeo del 3 luglio 2002 (GU C 271 E del
12.11.2003, pag. 315), posizione comune del Consiglio del 20 febbraio
2003 (GU C 102 E del 29.4.2003, pag. 1) e posizione del Parlamento
europeo del 19 giugno 2003 (non ancora pubblicata nella Gazzetta
ufficiale). Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19
novembre 2003 e decisione del Consiglio del 1o dicembre 2003.
(4) GU L 10 del 14.1.1997, pag. 13.
(5) GU C 65 E del 14.3.2002, pag. 382.
(6) GU L 297 del 15.11.2001, pag. 7.
ALLEGATO
L'allegato I della direttiva 96/82/CE è modificato come segue:
1) Nell'INTRODUZIONE vengono inseriti i seguenti punti:
"6. Ai fini della presente direttiva, un gas è qualsiasi sostanza
avente una tensione di vapore assoluta pari o superiore a 101,3 kPa alla
temperatura di 20 °C.
7. Ai fini della presente direttiva, un liquido è qualsiasi sostanza
che non si definisce come gas e non si presenta allo stato solido alla
temperatura di 20 °C e alla pressione normale di 101,3 kPa."
2) Nella tabella della parte 1:
a) le voci relative al nitrato d'ammonio sono sostituite dal testo
seguente:
| «Nitrato d'ammonio (cfr. nota 1) |
5000 |
10000 |
| Nitrato d'ammonio (cfr. nota 2) |
1250 |
5000 |
| Nitrato d'ammonio (cfr. nota 3) |
350 |
2500 |
| Nitrato d'ammonio (cfr. nota 4) |
10 |
50» |
b) dopo le voci relative al nitrato di ammonio sono inserite
le seguenti voci:
|
«Nitrato di potassio (cfr. nota 5) |
5000 |
10000 |
| Nitrato di potassio (cfr. nota 6) |
1250 |
5000» |
c) la voce che inizia con "Le seguenti
sostanze CANCEROGENE:" è sostituita dal testo seguente:
| «Le seguenti sostanze CANCEROGENE in
concentrazioni superiori al 5% in peso: 4-Amminobifenile e/o
suoi sali, benzotricloruro, benzidina e/o suoi sali, ossido di
bis(clorometile), ossido di clorometile e di metile,
1,2-dibromoetano, solfato di dietile, solfato di dimetile,
cloruro di dimetilcarbamoile, 1,2-dibromo-3-cloropropano,
1,2-dimetilidrazina, dimetilnitrosammina,
triammideesametilfosforica, idrazina, 2-naftilammina e/o suoi
sali, 4-nitrodifenile e 1,3 propansultone |
0,5 |
2» |
d) la voce "Benzina per autoveicoli e altre essenze minerali"
è sostituita dal testo seguente:
«Prodotti petroliferi:
a) benzine e nafte,
b) cheroseni (compresi i jet fuel),
c) gasoli (compresi i gasoli per autotrazione, i gasoli per
riscaldamento e i distillati usati per produrre i gasoli) |
2500 |
25000» |
e) i) il testo delle note 1 e 2 è sostituito dal seguente:
«1. Nitrato di ammonio (5000/10.000):
fertilizzanti in grado di autodecomporsiInclude miscele di fertilizzanti
o fertilizzanti composti a base di nitrato di ammonio (una miscela o un
fertilizzante composto contiene nitrato d'ammonio combinato con fosfato
e/o potassa) il cui tenore di azoto derivato dal nitrato di ammonio è
— compreso tra il 15,75 % (1)
e il 24,5 % (2) in peso e contiene non più dello 0,4 % del totale di
sostanze combustibili/organiche oppure soddisfa i requisiti
dell'allegato II della direttiva 80/876/CEE,
— uguale o inferiore al 15,75 % (3)
in peso, e senza limitazioni di sostanze combustibili, in grado di
autodecomporsi conformemente al “trough test” delle Nazioni Unite (cfr.
raccomandazioni delle Nazioni Unite sui trasporti di merci pericolose:
manuale di test e criteri, Parte III, sottosezione 38.
2).1.
Nitrato di ammonio (5000/10000): fertilizzanti in grado di
autodecomporsi
Include miscele di fertilizzanti o fertilizzanti composti a base di
nitrato di ammonio (una miscela o un fertilizzante composto contiene
nitrato d'ammonio combinato con fosfato e/o potassa) il cui tenore di
azoto derivato dal nitrato di ammonio è
- compreso tra il 15,75 % (1) e il 24,5 % (2) in peso e contiene non più
dello 0,4 % del totale di sostanze combustibili/organiche oppure
soddisfa i requisiti dell'allegato II della direttiva 80/876/CEE,
- uguale o inferiore al 15,75 % (3) in peso, e senza limitazioni di
sostanze combustibili,
in grado di autodecomporsi conformemente al 'trough test' delle Nazioni
Unite (cfr. raccomandazioni delle Nazioni Unite sui trasporti di merci
pericolose: manuale di test e criteri, Parte III, sottosezione 38.2).
2. Nitrato di ammonio (1250/5000): formula del fertilizzante
Include fertilizzanti semplici a base di nitrato di ammonio e miscele di
fertilizzanti o fertilizzanti composti a base di nitrato di ammonio il
cui tenore di azoto derivato dal nitrato di ammonio è
- superiore al 24,5 % in peso, ad eccezione dei miscugli di nitrato di
ammonio con dolomite, calcare e/o carbonato di calcio di purezza pari
almeno al 90 %,
- superiore al 15,75 % in peso per miscugli di nitrato di ammonio e di
solfato di ammonio,
- superiore al 28 % (4) in peso per miscugli di nitrato di ammonio con
dolomite, calcare e/o carbonato di calcio di purezza pari almeno al 90
%,
e che soddisfino i requisiti dell'allegato II della direttiva
80/876/CEE.
3. Nitrato di ammonio (350/2500): tecnico
Include:
- nitrato di ammonio e preparati a base di nitrato di ammonio il cui
tenore di azoto derivato dal nitrato di ammonio è
- compreso tra il 24,5 % e il 28 % in peso e che contengono una
percentuale uguale o inferiore allo 0,4 % di sostanze combustibili,
- superiore al 28 % in peso e che contengono una percentuale uguale o
inferiore allo 0,2 %,
- soluzioni acquose di nitrato di ammonio la cui concentrazione di
nitrato di ammonio è superiore all'80 % in peso.
4. Nitrato di ammonio (10/50): materiale e fertilizzanti 'off-specs' che
non hanno superato la prova di detonabilità
Include:
- materiale di scarto del processo di produzione e nitrato di ammonio e
preparati a base di nitrato di ammonio, fertilizzanti semplici a base di
nitrato di ammonio e miscele di fertilizzanti e fertilizzanti composti a
base di nitrato di ammonio di cui alle note 2 e 3 dall'utente finale
sono o sono stati restituiti ad un produttore, ad un deposito
provvisorio o ad un impianto di rilavorazione a fini di rilavorazione,
riciclaggio o trattamento per un uso sicuro perché non soddisfano più
le specifiche di cui alle note 2 e 3;
- fertilizzanti di cui alla nota 1, primo trattino, e alla nota 2 che
non soddisfano i requisiti dell'allegato II della direttiva 80/876/CEE
(modificata e aggiornata).
5. Nitrato di potassio (5000/10000): concimi composti basati su nitrato
di potassio costituiti da nitrato di potassio in forma prilled/granulare.
6. Nitrato di potassio (1250/5000): concimi composti basati su nitrato
di potassio costituiti da nitrato di potassio in forma
cristallina."
ii) la nota "Poli-cloro-dibenzofurani e poli-cloro-dibenzodiossine"
diviene la nota 7.
iii) le seguenti note compaiono sotto la tabella intitolata "International
Toxic Equivalent Factors (ITEF) for congress of concern (NATO/CCMS)":
"(1) Il tenore di azoto del 15,75 % in peso derivato dal nitrato di
ammonio corrisponde al 45 % di nitrato di ammonio.
(2) Il tenore di azoto del 24,5 % in peso derivato dal nitrato di
ammonio corrisponde al 70 % di nitrato di ammonio.
(3) Il tenore di azoto del 15,75 % in peso derivato dal nitrato di
ammonio corrisponde al 45 % di nitrato di ammonio.
(4) Il tenore di azoto del 28 % in peso derivato dal nitrato di ammonio
corrisponde all'80 % di nitrato di ammonio."
3) Nella parte 2:
a) Il testo relativo alle categorie 4 e 5 è sostituito dal seguente:
| «4. ESPLOSIVE (cfr. nota 2) sostanze,
preparati o articoli assegnati alla UN/ADR 1.4 |
50 |
200 |
| 5. ESPLOSIVE (cfr. nota 2).sostanze, preparati
o articoli assegnati alle divisioni: UN/ADR 1.1, 1.2, 1.3, 1.5,
o 1.6, ovvero classificati con frasi di rischio R2 o R3 |
10 |
50» |
b) Il testo relativo alla categoria 9 è sostituito dal
seguente:
| «9. SOSTANZE PERICOLOSE PER L'AMBIENTE in
combinazione con le seguenti frasi di rischio: |
|
|
|
i) R50: “Molto tossico per gli
organismi acquatici” (compresa frase R 50/53)
|
100 |
200 |
|
ii) R51/53: “Tossico per gli
organismi acquatici; può causare effetti negativi a lungo
termine nell'ambiente acquatico”
|
200 |
500 |
c) Nelle note:
i) La nota 1 è sostituita dalla seguente:
1. Le sostanze e i preparati sono classificati in base
alle seguenti direttive e al loro attuale adeguamento al progresso
tecnico:
direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il
ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e
all'etichettatura delle sostanze pericolose (1),
direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31
maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative
alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati
pericolosi (2).
Per quanto riguarda le sostanze e i preparati che non sono classificati
come pericolosi ai sensi di una delle suddette direttive, ad esempio i
rifiuti, ma che si trovano o possono trovarsi in uno stabilimento e che
presentano o possono presentare, nelle condizioni esistenti in detto
stabilimento, proprietà analoghe per quanto riguarda la possibilità di
incidenti rilevanti, si seguono le procedure di classificazione
provvisoria conformemente all'articolo che disciplina la materia nella
corrispondente direttiva.
Per quanto riguarda le sostanze e i preparati che, a causa delle loro
proprietà, rientrano in più categorie, ai fini della presente
direttiva si applicano le quantità limite più basse. Tuttavia, ai fini
dell'applicazione della regola della somma di cui alla nota 4, la
quantità limite usata è sempre quella corrispondente alla
classificazione pertinente.
Ai fini della presente direttiva, la Commissione compila e aggiorna un
elenco di sostanze classificate nelle categorie sopra indicate mediante
il ricorso ad una decisione armonizzata in conformità della direttiva
67/548/CEE."
ii) Il testo della nota 2 è sostituito dal seguente:
2. Per "esplosivo" si intende
- una sostanza o preparato che crea un pericolo di esplosione per
effetto di urto, attrito, fiamma o altre fonti di ignizione (frase di
rischio R 2),
- una sostanza o preparato che crea un pericolo gravissimo di esplosione
per effetto di urto, attrito, fiamma o altre fonti di ignizione (frase
di rischio R 3),
- una sostanza, preparato o articolo che rientra nella classe 1
dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci
pericolose su strada (UN/ADR) concluso il 30 settembre 1957, modificato
e recepito nella direttiva 94/55/CE del Consiglio, modificata, del 21
novembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada (3).
In questa definizione sono inclusi le sostanze e i preparati
pirotecnici, che ai fini della presente direttiva sono definiti come
sostanze (o miscele di sostanze) destinate a produrre un effetto
calorifico, luminoso, sonoro, gassoso o fumogeno o una combinazione di
tali effetti grazie a reazioni chimiche esotermiche automantenute. Se
una sostanza o preparato è classificato sia con UN/ADR che con le frasi
di rischio R 2 o R 3, la classificazione UN/ADR ha la precedenza su
quella delle frasi di rischio.
Le sostanze e gli articoli della Classe 1 sono assegnati a una qualsiasi
delle divisioni 1.1-1.6 a norma del sistema di classificazione UN/ADR.
Le divisioni e le frasi di rischio pertinenti sono:
Divisione 1.1: 'Sostanze e articoli comportanti un rischio di esplosione
in massa. (Una esplosione in massa è una esplosione che interessa in
modo praticamente istantaneo la quasi totalità del carico).'
Divisione 1.2: 'Sostanze e articoli comportanti un rischio di proiezione
senza rischio di esplosione in massa.'
Divisione 1.3:
'Sostanze e articoli comportanti un rischio di incendio con leggero
rischio di spostamento di aria o di proiezione o dell'uno e dell'altro,
ma senza rischio di esplosione di massa,
a) la cui combustione dà luogo ad un considerevole irraggiamento
termico, oppure
b) che bruciano gli uni dopo gli altri con effetti minimi di spostamento
di aria o di proiezione o di entrambi.'
Divisione 1.4: 'Sostanze e articoli che presentano solo un leggero
pericolo in caso di accensione o innesco durante il trasporto. Gli
effetti sono essenzialmente limitati al collo e non danno luogo
normalmente alla proiezione di frammenti di dimensioni significative o a
distanza significativa. Un incendio esterno non deve comportare
l'esplosione praticamente istantanea della quasi totalità del contenuto
del collo.'
Divisione 1.5: 'Sostanze molto poco sensibili comportanti un rischio di
esplosione in massa la cui sensibilità è tale che, nelle normali
condizioni di trasporto, non vi sia che una molto lieve probabilità di
innesco o di passaggio dalla combustione alla detonazione. La
prescrizione minima è che esse non devono esplodere durante la prova al
fuoco esterno.'
Divisione 1.6: 'Articoli estremamente poco sensibili non comportanti un
rischio di esplosione in massa. Questi articoli contengono solo sostanze
detonanti estremamente poco sensibili e presentano una trascurabile
probabilità di innesco o di propagazione accidentale. Il rischio è
limitato all'esplosione di un unico articolo.'
In questa definizione sono incluse anche le sostanze o i preparati
esplosivi o pirotecnici contenuti negli articoli. Nel caso di articoli
contenenti sostanze o preparati esplosivi o pirotecnici, se la quantità
della sostanza o del preparato contenuto nell'articolo è nota, ai fini
della presente direttiva si tiene conto di tale quantità. Se la quantità
non è nota, ai fini della presente direttiva l'intero articolo è
considerato esplosivo."
iii) Nella nota 3 b) 1), il secondo trattino è sostituito dal testo
seguente:
"- le sostanze e i preparati che hanno un punto di infiammabilità
inferiore a 55 °C e che sotto pressione rimangono allo stato liquido,
qualora particolari condizioni di utilizzazione, come la forte pressione
e l'elevata temperatura, possano comportare il pericolo di incidenti
rilevanti;"
iv) Il testo della nota 3 c) 2) è sostituito dal testo seguente:
"2. i gas che sono infiammabili a contatto dell'aria a temperatura
ambiente e a pressione normale (frase che descrive il rischio R 12,
secondo trattino) e che sono allo stato gassoso o supercritico, e"
v) Il testo della nota 3 c) 3) è sostituito dal testo seguente:
"3. le sostanze e i preparati liquidi infiammabili e altamente
infiammabili mantenuti ad una temperatura superiore al loro punto di
ebollizione."
vi) Il testo della nota 4 è sostituito dal testo seguente:
"4. Nel caso di uno stabilimento in cui non sono presenti singole
sostanze o preparati in quantità pari o superiore alle quantità limite
corrispondenti, si applica la seguente regola per determinare se lo
stabilimento sia o no soggetto alle prescrizioni pertinenti della
presente direttiva.
La direttiva si applica se il valore ottenuto dalla somma
q1/QU1 + q2/QU2 + q3/QU3 + q4/QU4 + q5/QU5 +... è maggiore o uguale a
1,
dove qx è la quantità presente di sostanza pericolosa x (o categoria
di sostanze pericolose) compresa nella parte 1 o nella parte 2 del
presente allegato,
e QUX è la quantità limite corrispondente per la sostanza o categoria
x indicata nella colonna 3 della parte 1 o della parte 2.
La presente direttiva si applica, ad eccezione degli articoli 9, 11 e
13, se il valore ottenuto dalla somma
q1/QL1 + q2/QL2 + q3/QL3 + q4/QL4 + q5/QL5 +... è maggiore o uguale a
1,
dove qx è la quantità presente di sostanza pericolosa x (o categoria
di sostanze pericolose) compresa nella parte 1 o nella parte 2 del
presente allegato,
e QLX è la quantità limite corrispondente per la sostanza o categoria
x indicata nella colonna 2 della parte 1 o della parte 2.
Tale regola è usata per valutare i pericoli complessivi associati alla
tossicità, all'infiammabilità e all'ecotossicità. Di conseguenza,
deve essere applicata tre volte:
a) per sommare le sostanze e i preparati specificati alla parte 1
classificati come tossici o molto tossici e le sostanze e i preparati
delle categorie 1 o 2;
b) per sommare le sostanze e i preparati specificati alla parte 1
classificati come comburenti, esplosivi, infiammabili, altamente
infiammabili o estremamente infiammabili e le sostanze e i preparati
delle categorie 3, 4, 5, 6, 7a, 7b o 8;
c) per sommare sostanze e preparati specificati nella parte I e
classificati come pericolosi per l'ambiente [R 50 (compresa R 50/53) o R
51/53] con le sostanze e i preparati che rientrano nelle categorie 9 i)
o 9 ii).
Le disposizioni pertinenti della presente direttiva si applicano se uno
qualsiasi dei valori ottenuti dalle somme a), b) o c) è maggiore o
uguale a 1."
vii) Alla fine delle note sono inserite le note seguenti:
"(1) GU 196 del 16.8.1967, pag. 1. Direttiva modificata da
ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag.
36).
(2) GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla
direttiva 2001/60/CE della Commissione (GU L 226 del 22.8.2001, pag. 5).
(3) GU L 319 del 12.12.1994, pag. 7. Direttiva modificata da ultimo
dalla direttiva 2003/28/CE della Commissione (GU L 90 dell'8.4.2003,
pag. 45)."
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