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IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in
particolare l'articolo 100 A,
vista la proposta della Commissione(1),
in cooperazione con il Parlamento europeo(2),
visto il parere del Comitato economico e sociale(3),
considerando che l'articolo 8 A stabilisce che il mercato interno debba
essere attuato entro il 31 dicembre 1992; che il mercato interno
comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la
libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei
capitali secondo le disposizioni del trattato;
considerando che l'articolo 100 A, paragrafo 3 del trattato prevede che
la Commissione, nelle sue proposte in materia di sicurezza, si basa su
un livello di protezione elevato;
considerando che la libera circolazione dei prodotti implica che siano
soddisfatte talune condizione essenziali; in particolare che la libera
circolazione degli esplosivi presuppone l'armonizzazione delle
legislazioni riguardanti l'immissione degli esplosivi nel mercato;
considerando che gli esplosivi per uso civile formano oggetto di
normative nazionali particolareggiate, soprattutto per quanto concerne i
requisiti di sicurezza e di sicurezza pubblica; che tali normative
nazionali stabiliscono, in particolare, che le autorizzazioni
all'immissione nel mercato siano concesse soltanto se gli esplosivi
soddisfano ad una serie di prove;
considerando che l'armonizzazione delle condizioni di immissione nel
mercato implica che le disposizioni nazionali divergenti siano
armonizzate per garantire la libera circolazione di questi prodotti,
senza che vengano abbassati gli attuali livelli ottimali di sicurezza e
di sicurezza pubblica;
considerando che la presente direttiva definisce soltanto i requisiti
essenziali cui devono soddisfare le prove di conformità degli
esplosivi; che, per facilitare la prova della conformità ai requisiti
essenziali, è molto utile la disponibilità di norme armonizzate a
livello europeo per quanto concerne, in particolare, i metodi di prova
degli esplosivi; che tali norme non esistono attualmente;
considerando che dette norme armonizzate a livello europeo sono
elaborate da organismi privati e devono conservare l'attuale forma non
vincolante; che, a tal fine, il comitato europeo per la
standardizzazione (CEN) è stato riconosciuto come uno dei due organismi
competenti per adottare norme armonizzate, in conformità degli
orientamenti generali per la cooperazione tra la Commissione, il CEN ed
il CENELEC, ratificati il 13 novembre 1984; che, ai fini della presente
direttiva, si intende per norma armonizzata un testo contenente
specifiche tecniche adottato dal CEN, su mandato della Commissione, in
conformità della direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983,
che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e
delle regolamentazioni tecniche(4) , e agli orientamenti generali di cui
sopra;
considerando che la decisione 90/683/CEE del Consiglio, del 13 dicembre
1990, concernente i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di
valutazione della conformità, da utilizzare nelle direttive di
armonizzazione tecnica(5) , ha creato i mezzi armonizzati in materia di
procedure di valutazione della conformità; che l'applicazione dei
suddetti moduli agli esplosivi consente di determinare la responsabilità
dei fabbricanti e degli organismi incaricati di attuare procedure di
valutazione della conformità tenendo conto della natura degli
esplosivi;
considerando che in materia di sicurezza le norme relative al trasporto
degli esplosivi formano oggetto di convenzioni e di accordi
internazionali; che a livello internazionale esistono «raccomandazioni»
delle Nazioni Unite relative al trasporto delle merci pericolose,
compresi gli esplosivi, la cui sfera d'applicazione oltrepassa l'ambito
comunitario; che pertanto la presente direttiva non concerne le norme
relative al trasporto;
considerando che gli articoli pirotecnici richiedono misure adeguate per
le esigenze di protezione dei consumatori e la sicurezza del pubblico;
che si prevede di preparare una direttiva complementare al riguardo;
considerando che, per quanto riguarda la definizione dei prodotti di cui
alla presente direttiva, ci si deve rifare alla definizione di tali
prodotti quale prevista dalle «raccomandazioni» precitate;
considerando che la presente direttiva include nel suo campo di
applicazione le munizioni, ma solo per quanto concerne le norme relative
al controllo dei trasferimenti e ai dispositivi relativi; che, siccome
le munizioni sono oggetto di trasferimenti in condizioni analoghe alle
armi, è opportuno che tali trasferimenti siano sottoposti a
disposizioni analoghe a quelle applicate alle armi e previste dalla
direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al
controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi(6);
considerando che deve essere garantita anche la tutela della salute e
della incolumità dei lavoratori che producono o impiegano gli
esplosivi; che è attualmente in preparazione una direttiva
complementare, che concernerà soprattutto la tutela della salute e
della incolumità dei lavoratori nel quadro della produzione, del
deposito e dell'impiego degli esplosivi;
considerando che, nel caso di minacce o di pregiudizio gravi alla
sicurezza pubblica a causa della detenzione o dell'impiego illeciti di
esplosivi o di munizioni che rientrano nella presente direttiva,
conviene consentire agli Stati membri di derogare, a date condizioni,
alle disposizioni della presente direttiva in materia di trasferimenti;
considerando infine che si devono stabilire meccanismi di cooperazione
amministrativa e che è opportuno al riguardo che le autorità
competenti si conformino al regolamento (CEE) n. 1468/81 del Consiglio,
del 19 maggio 1981, relativo alla mutua assistenza tra le autorità
amministrative degli Stati membri ed alla collaborazione tra queste e la
Commissione per assicurare la corretta applicazione della
regolamentazione doganale o agricola(7);
considerando che la presente direttiva non pregiudica la facoltà degli
Stati membri di adottare provvedimenti al fine di prevenire il traffico
illegale di esplosivi e di munizioni,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
CAPO I Disposizioni generali
Art. 1
1. La presente direttiva riguarda gli esplosivi definiti al paragrafo 2.
2. Per esplosivi, si intendono le materie e gli oggetti considerati tali
nelle «Raccomandazioni delle Nazioni Unite relative al trasporto delle
merci pericolose» e figuranti nella classe 1 di tali raccomandazioni.
3. La presente direttiva non riguarda:
- gli esplosivi, comprese le munizioni, destinati ad essere utilizzati,
in conformità della legislazione nazionale, dalle forze armate e dalla
polizia;
- gli articoli pirotecnici;
- le munizioni, salvo per quanto riguarda le disposizioni degli articoli
10, 11, 12, 13, 17, 18 e 19.
4. Ai fini della presente direttiva, si intende per:
- «Raccomandazioni delle Nazioni Unite»: le raccomandazioni stabilite
dal comitato di esperti in materia di trasporto delle merci pericolose
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, pubblicate da tale
organizzazione (Libro arancione), nella versione modificata vigente alla
data di adozione della presente direttiva;
- «sicurezza»: la prevenzione degli incidenti, o, ove non sia
possibile, la limitazione dei loro effetti;
- «sicurezza pubblica»: la prevenzione di qualsiasi utilizzazione a
fini contrari all'ordine pubblico;
- «armaiolo»: la persona fisica o giuridica la cui attività
professionale consiste in tutto o in parte nella fabbricazione,
commercio, scambio, nolo, riparazione o trasformazione di armi da fuoco
e di munizioni;
- «licenza di trasferimento»: la decisione presa nei confronti dei
trasferimenti previsti di esplosivi all'interno della Comunità;
- «impresa del settore degli esplosivi»: qualsiasi persona giuridica o
fisica che possieda una licenza o autorizzazione di fabbricazione,
stoccaggio, utilizzazione, trasferimenti o commercio degli esplosivi;
- «immissione sul mercato»: qualsiasi prima messa a disposizione, a
titolo gratuito o oneroso, di esplosivi di cui alla presente direttiva
in vista di una loro distribuzione e/o utilizzazione nel mercato
comunitario;
- «trasferimento»: qualsiasi spostamento fisico di esplosivi
all'interno del territorio della Comunità eccettuati gli spostamenti
realizzati in un medesimo sito.
5. La presente direttiva non osta a che gli Stati membri designino
talune sostanze non contemplate dalla presente direttiva come esplosivi
in virtù di una legge o di una regolamentazione nazionale.
CAPO II
Armonizzazione delle legislazioni relative agli esplosivi
Art. 2
1. Gli Stati membri non possono vietare, ridurre od ostacolare
l'immissione nel mercato degli esplosivi che rientrano nel campo di
applicazione della presente direttiva e che ne soddisfano i requisiti.
2. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per assicurare che gli
esplosivi che rientrano nel campo di applicazione della presente
direttiva possano essere immessi nel mercato comunitario solo se sono
conformi a tutte le disposizioni della presente direttiva, se sono
muniti della marcatura CE quale descritta all'articolo 7 e se sono stati
sottoposti ad una valutazione della loro conformità secondo le
procedure di cui all'allegato II.
3. Se gli esplosivi che rientrano nel campo di applicazione della
presente direttiva formano oggetto di altre direttive concernenti altri
aspetti che prevedono l'apposizione della marcatura CE, quest'ultima
indica che i prodotti succitati sono ritenuti conformi anche alle
disposizioni di queste altre direttive ad essi applicabili.
Art. 3
Gli esplosivi che rientrano nel campo di applicazione della presente
direttiva devono soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza
figuranti all'allegato I ad essi applicabili.
Art. 4
1. Gli Stati membri considerano come conformi ai requisiti essenziali di
sicurezza, di cui all'articolo 3, gli esplosivi che rientrano nel campo
di applicazione della presente direttiva allorché essi sono conformi
alle norme nazionali pertinenti che recepiscono le norme armonizzate i
cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee. Gli Stati membri pubblicano i riferimenti delle norme
nazionali che recepiscono le norme armonizzate.
2. La Commissione preciserà i lavori realizzati nel settore delle norme
armonizzate nell'ambito della relazione che è fatta al Parlamento
europeo ed al Consiglio sull'applicazione della direttiva 83/189/CEE e
che è prevista all'articolo 11, paragrafo 2 della citata direttiva.
Art. 5
Allorquando uno Stato membro o la Commissione ritengono che le norme
armonizzate di cui all'articolo 4 non soddisfino interamente le esigenze
essenziali di cui all'articolo 3, la Commissione o lo Stato membro
interessato sottopongono la questione al comitato permanente istituito
dalla direttiva 83/189/CEE, presentandone le ragioni. Detto comitato
esprime senza indugio un parere.
Visto il parere del succitato comitato, la Commissione notifica agli
Stati membri le misure da prendere per quanto riguarda le norme e la
pubblicazione di cui all'articolo 4.
Art. 6
1. Le procedure di attestato di conformità degli esplosivi fabbricati
in serie sono le seguenti:
a) l'esame CE del tipo (modulo B) di cui all'allegato II, parte 1 e, a
scelta del fabbricante:
- la conformità al tipo (modulo C) prevista all'allegato II, parte 2;
ovvero
- la procedura relativa alla garanzia di qualità della produzione
(modulo D) prevista all'allegato II, parte 3; ovvero
- la procedura relativa alla garanzia di qualità del prodotto (modulo
E) prevista all'allegato II, parte 4; ovvero
- la verifica su prodotto (modulo F) prevista all'allegato II, parte 5;
ovvero
b) la verifica di un unico prodotto (modulo G) prevista all'allegato II,
parte 6,
2. Gli Stati membri notificano alla Commissione ed agli altri Stati
membri gli organismi da essi designati per espletare le procedure di
valutazione della conformità sopra menzionata nonché i compiti
specifici per i quali tali organismi sono stati designati e i numeri
d'identificazione che sono stati loro attribuiti in precedenza dalla
Commissione.
La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee. L'elenco degli organismi notificati in cui figurano il loro
numero d'identificazione nonché i compiti per i quali essi sono stati
notificati. Essa provvede all'aggiornamento di tale elenco.
Gli Stati membri applicano i criteri minimi enunciati nell'allegato III
per la valutazione degli organismi da notificare. Si presume che gli
organismi che soddisfano i criteri di valutazione stabiliti dalle norme
armonizzate corrispondenti, soddisfino i criteri minimi pertinenti.
Uno Stato membro che ha notificato un organismo deve ritirare la
notifica se accerta che l'organismo non soddisfa più i criteri di cui
al secondo comma. Esso ne informa immediatamente gli altri Stati membri
e la Commissione.
Art. 7
1. La marcatura CE di conformità è apposta in modo visibile,
facilmente leggibile e indelebile sugli esplosivi o su una lastra di
identificazione fissata su di essi. La piastra di identificazione deve
essere concepita in modo da non poter essere riutilizzata.
L'allegato IV riporta il modello da utilizzare per la marcatura CE.
2. È vietato apporre sugli esplosivi marchi o iscrizioni proprie ad
ingannare i terzi sul significato ed il grafismo o la marcatura CE.
Tuttavia può essere apposto sugli esplosivi qualsiasi altro marchio,
purché non riduca la visibilità e la leggibilità della marcatura CE.
3. Fatto salvo l'articolo 8:
a) la constatazione da parte di uno Stato membro dell'indebita
apposizione della marcatura CE comporta per il fabbricante, il suo
mandatario o, in mancanza di questi, il responsabile dell'immissione sul
mercato comunitario del prodotto in questione, l'obbligo di ristabilire
la conformità del prodotto per quanto concerne le disposizioni sulla
marcatura e di far cessare l'infrazione alle condizioni fissate dallo
Stato membro;
b) nel caso in cui la non conformità persista, lo Stato membro deve
prendere tutte le misure appropriate per limitare o vietare l'immissione
sul mercato del prodotto in questione o per assicurarne il ritiro dal
mercato, secondo la procedura prevista all'articolo 8.
Art. 8
1. Lo Stato membro che constati che un esplosivo, munito della marcatura
CE di conformità ed impiegato conformemente alla sua destinazione,
rischia di compromettere la sicurezza, prende tutte le misure
provvisorie utili per ritirare tale esplosivo dal mercato, vietarne
l'immissione sul mercato o la libera circolazione.
Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione di dette misure,
indicando i motivi e, in particolare, se la non conformità risulta:
- dall'inosservanza dei requisiti essenziali,
- da una scorretta applicazione delle norme,
- o da una lacuna di tali norme.
2. La Commissione si consulta il più presto possibile con le parti
interessate. Se, dopo tale consultazione, essa constata che la misura è
giustificata, ne informa immediatamente lo Stato membro che ha preso
l'iniziativa e gli altri Stati membri. Se invece la Commissione, dopo
tale consultazione, constata che la misura è ingiustificata, ne informa
immediatamente lo Stato membro che ha preso la decisione.
Nel caso particolare in cui le misure di cui al paragrafo 1 siano
motivate da una lacuna delle norme, la Commissione, previa consultazione
delle parti interessate, adisce il comitato permanente istituito dalla
direttiva 83/189/CEE entro un termine di due mesi se lo Stato membro che
ha preso le misure intende mantenerle ed avvia le procedure di cui
all'articolo 5.
3. Se un esplosivo non conforme è munito della marcatura CE di
conformità, lo Stato membro competente prende nei confronti dell'autore
della dichiarazione le misure del caso e ne informa la Commissione e gli
altri Stati membri.
CAPO III
Disposizioni relative alla circolazione e al controllo degli esplosivi
nella Comunità
Art. 9
1. Gli esplosivi oggetto della presente direttiva possono essere
trasferiti solamente secondo la procedura prevista nei paragrafi
seguenti.
2. I controlli effettuati in applicazione del diritto comunitario o
della legislazione nazionale in caso di trasferimenti di esplosivi
disciplinati nella presente direttiva non vengono più effettuati in
quanto controlli alle frontiere interne, ma rientrano unicamente
nell'ambito dei controlli normali effettuati in modo non discriminatorio
su tutto il territorio della Comunità.
3. Per poter trasferire esplosivi, l'acquirente deve ottenere una
licenza di trasferimento dall'autorità competente del luogo di
destinazione. L'autorità competente verifica che il destinatario sia
legalmente abilitato ad acquisire esplosivi e che detenga le licenze o
autorizzazioni necessarie. Il transito di esplosivi attraverso il
territorio di uno o più Stati membri deve essere notificato dal
responsabile del trasferimento alle autorità competenti di questo o
questi Stati membri, che devono approvarlo.
4. Se uno Stato membro ritiene che esiste un problema concernente la
verifica dell'acquisizione di cui al paragrafo 3, trasmette le
informazioni disponibili in materia alla Commissione che, senza indugio,
adisce il comitato previsto all'articolo 13.
5. Se l'autorità competente del luogo di destinazione autorizza il
trasferimento, rilascia al destinatario un documento che materializza la
licenza di trasferimento contenente tutte le informazioni di cui al
paragrafo 7. Tale documento deve accompagnare gli esplosivi sino al
punto di destinazione previsto. Esso deve essere presentato
ogniqualvolta venga richiesto dalle autorità competenti. Una copia del
documento è conservata dal destinatario che lo presenterà all'autorità
competente del luogo di destinazione, su richiesta di quest'ultima.
6. Se l'autorità competente di uno Stato membro ritiene che non siano
richieste esigenze particolari di sicurezza pubblica quali quelle
menzionate al paragrafo 7, il trasferimento di esplosivi sul suo
territorio o su una parte del suo territorio può essere effettuato
senza informazione preventiva ai sensi del paragrafo 7. L'autorità
competente del luogo di destinazione rilascia allora una licenza di
trasferimento valida per una durata determinata, ma che può essere
sospesa in qualsiasi momento o revocata con decisione motivata. Il
documento di cui al paragrafo 5, che accompagna gli esplosivi fino al
luogo di destinazione, fa allora riferimento soltanto alla suddetta
licenza di trasferimento.
7. Quando i trasferimenti di esplosivi richiedono controlli specifici
che consentono di determinare se detti trasferimenti rispondono a
esigenze particolari di sicurezza pubblica sul territorio o su una parte
del territorio di uno Stato membro o su una parte dello stesso, il
destinatario, prima del trasferimento, fornisce all'autorità competente
del luogo di destinazione le informazioni seguenti:
- il nome e l'indirizzo degli operatori interessati. Questi dati devono
essere sufficientemente dettagliati per permettere, da un lato, di
contattare gli operatori e, dall'altro, si accertare che le persone in
questione siano ufficialmente abilitate a ricevere la spedizione;
- il numero e la quantità degli esplosivi che formano oggetto del
trasferimento;
- una descrizione completa dell'esplosivo in questione e i mezzi di
identificazione, compreso il numero di identificazione delle Nazioni
Unite;
- le informazioni relative al rispetto delle condizioni di immissione
sul mercato, quando si ha tale immissione;
- il modo in cui si effettua il trasferimento e l'itinerario;
- le date previste di partenza e di arrivo;
- se necessario, i punti di passaggio precisi all'entrata e all'uscita
dagli Stati membri.
Le autorità competenti del luogo di destinazione esaminano le
condizioni in cui deve aver luogo il trasferimento, soprattutto in
considerazione delle particolari esigenze di sicurezza pubblica. Qualora
tali esigenze particolari di sicurezza pubblica siano soddisfatte, il
trasferimento è autorizzato. In caso di transito sul territorio di
altri Stati membri, questi esaminano e approvano, secondo le stesse
modalità, le informazioni relative al trasferimento.
8. Fatti salvi i controlli normali che lo Stato membro di partenza
esercita sul proprio territorio conformemente alla presente direttiva, i
destinatari o gli operatori del settore degli esplosivi trasmettono alle
autorità competenti dello Stato membro di partenza nonché a quelle
dello Stato membro di transito, su loro richiesta, qualsiasi
informazione utile di cui dispongono in merito ai trasferimenti di
esplosivi, a richiesta delle autorità competenti interessate gli
acquirenti trasmettono tutte le informazioni utili di cui dispongono per
quanto concerne i trasferimenti di esplosivi agli Stati membri di
partenza, nonché agli Stati membri di transito.
9. Nessun fornitore potrà trasferire esplosivi senza che il
destinatario abbia ottenuto le necessarie autorizzazioni a tale effetto
secondo le disposizioni dei paragrafi 3, 5, 6 e 7.
Art. 10
1. Le munizioni possono essere trasferite da uno Stato membro ad un
altro unicamente se si applica la procedura prevista nei paragrafi che
seguono. Tali disposizioni si applicano anche al trasferimento di
munizioni in seguito a vendita per corrispondenza.
2. Per quanto riguarda i trasferimenti di munizioni verso un altro Stato
membro, prima di ogni spedizione l'interessato comunica allo Stato
membro nel quale si trovano le armi:
- il nome e l'indirizzo del venditore o cedente e dell'acquirente o
cessionario oppure, eventualmente, del proprietario;
- l'indirizzo del luogo in cui verranno spedite o trasportate le armi;
- il numero di munizioni che fanno parte della spedizione o del
trasporto;
- i dati che consentono l'identificazione di dette munizioni ed inoltre
l'indicazione che esse hanno formato oggetto di un controllo in base
alle disposizioni della convenzione del 1 luglio 1969 relativa al
reciproco riconoscimento delle punzonature di prova delle armi da fuoco
portatili;
- il mezzo di trasferimento;
- la data di partenza e la data prevista per l'arrivo.
Le informazioni di cui ai due ultimi trattini non devono essere fornite
in caso di trasferimento tra armaioli. Lo Stato membro esamina le
condizioni in cui avrà luogo il trasferimento, in particolare sotto il
profilo della sicurezza. Se autorizza tale trasferimento, lo Stato
membro rilascia una licenza contenente tutte le indicazioni di cui al
primo comma. La licenza deve accompagnare le munizioni fino a
destinazione; essa deve essere esibita ad ogni richiesta delle autorità
competenti degli Stati membri.
3. Ogni Stato membro può concedere agli armaioli il diritto di
effettuare trasferimenti di munizioni dal suo territorio verso un
armaiolo stabilito in un altro Stato membro senza l'autorizzazione
preventiva prevista al paragrafo 2. A tal fine esso rilascia
un'autorizzazione che è valida per un periodo di tre anni, e che può
essere sospesa o annullata in qualsiasi momento con decisione motivata.
Un documento facente riferimento a detta autorizzazione deve
accompagnare le munizioni fino alla loro destinazione. Questo documento
deve essere esibito ad ogni richiesta delle autorità competenti degli
Stati membri.
Anteriormente al trasferimento, gli armaioli comunicano alle autorità
dello Stato membro a partire da cui il trasferimento sarà effettuato
tutte le informazioni di cui al paragrafo 2, primo comma.
4. Ogni Stato membro comunica agli altri Stati membri un elenco di
munizioni il cui trasferimento nel suo territorio può essere
autorizzato senza il suo accordo preventivo.
Tali elenchi di munizioni sono comunicati agli armaioli che hanno
ottenuto un'autorizzazione per il trasferimento di munizioni senza
autorizzazione preventiva nel quadro della procedura prevista al
paragrafo 3.
5. Ogni Stato membro trasmette tutte le informazioni utili di cui
dispone, in materia di trasferimenti definitivi di munizioni, allo Stato
membro verso il cui territorio viene effettuato il trasferimento.
Le informazioni che gli Stati membri ricevono in applicazione delle
procedure previste al presente articolo sono comunicate, al più tardi
al momento del trasferimento, allo Stato membro di destinazione e, se
necessario, al più tardi al momento del trasferimento, agli Stati
membri di transito.
Art. 11
In deroga all'articolo 9, paragrafi 3, 5, 6 e 7 ed all'articolo 10, uno
Stato membro nel caso di minacce gravi o di pregiudizi alla sicurezza
pubblica a seguito della detenzione o dell'uso illeciti di esplosivi o
di munizioni disciplinati dalla presente direttiva, può prendere
qualsiasi misura necessaria in materia di trasferimento di esplosivi o
di munizioni per prevenire detta detenzione o detto uso illeciti.
Queste misure rispettano il principio di proporzionalità. Esse non
devono costituire né un mezzo di discriminazione arbitraria né una
restrizione déguisée nel commercio tra Stati membri.
Se uno Stato membro adotta tali misure, le notifica senza indugio alla
Commissione che ne informa gli altri Stati membri.
CASO IV
Altre disposizioni
Art. 12
1. Gli Stati membri istituiscono le reti di scambio delle informazioni
per la messa in applicazione della presente direttiva. Essi indicano
agli altri Stati membri ed alla Commissione le autorità nazionali
incaricate di trasmettere o di ricevere le informazioni e di espletare
le formalità di cui agli articoli 9 e 10.
2. Ai fini della messa in applicazione della presente direttiva, sono
applicabili mutatis mutandis le disposizioni del regolamento (CEE) n.
1468/81, in particolare quelle relative alla riservatezza.
Art. 13
1. La Commissione è assistita da un comitato consultivo composto dai
rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della
Commissione.
Il comitato esamina le questioni relative all'applicazione della
presente direttiva sollevate dal presidente di sua iniziativa o su
richiesta del rappresentante di uno Stato membro.
2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto
delle misure da prendere. Il comitato formula il proprio parere sul
progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione
dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla
maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per
l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta
della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei
rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata
all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.
La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili.
Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal
comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal
caso la Commissione differisce di tre mesi, a decorrere da tale
comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise.
Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una
decisione diversa entro il termine di cui al comma precedente.
3. La procedura di cui al paragrafo 2 si applica in particolare per
tener conto delle future modifiche delle «Raccomandazioni» delle
Nazioni Unite.
Art. 14
Gli Stati membri tengono a disposizione degli altri Stati membri e della
Commissione le informazioni aggiornate relative alle imprese del settore
degli esplosivi che possiedono una licenza o un'autorizzazione, quali
sono previste dall'articolo 1, paragrafo 4.
Gli Stati membri verificano che tali imprese dispongano di un sistema di
rintracciamento che consenta di identificare in qualsiasi momento il
detentore degli esplosivi. Le condizioni d'applicazione del presente
comma vengono adottate secondo la procedura del comitato di cui
all'articolo 13.
Le imprese in questione tengono un registro delle loro operazioni per
poter soddisfare agli obblighi previsti dal presente articolo.
I documenti di cui al presente articolo sono conservati per un periodo
di almeno tre anni a decorrere dalla fine dell'anno civile in cui ha
avuto luogo l'operazione registrata, anche se l'impresa ha cessato la
propria attività. Essi devono essere prontamente messi a disposizione
per un controllo eventuale su richiesta delle autorità competenti.
Art. 15
Gli Stati membri provvedono a che gli esplosivi siano muniti di una
marcatura appropriata.
Art. 16
Quando uno Stato membro rilascia una licenza o un'autorizzazione per
consentire di esercitare un'attività di fabbricazione di esplosivi,
esso controlla, in particolare, la capacità delle persone responsabili
a garantire il rispetto degli impegni tecnici che assumono.
CAPO V
Disposizioni finali
Art. 17
Ciascuno Stato membro stabilisce le sanzioni da applicare in caso di
violazioni delle disposizioni adottate in esecuzione della presente
direttiva. Tali sanzioni devono essere sufficientemente dissuasive da
indurre al rispetto di tali disposizioni.
Art. 18
Ciascuno Stato membro adotta, nell'ambito del proprio diritto interno,
le misure necessarie per consentire alle autorità competenti di
sequestrare qualsiasi prodotto che rientri nel campo d'applicazione
della presente direttiva qualora esistano prove sufficienti che tale
prodotto sarà oggetto di acquisizione, di utilizzazione o di traffico
illecito.
Art. 19
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per
conformarsi agli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14 anteriormente al 30
settembre 1993.
2. Gli Stati membri adottano e pubblicano anteriormente al 30 giugno
1994 le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
necessarie per conformarsi alle disposizioni diverse da quelle
menzionate al paragrafo 1. Essi ne informano immediatamente la
Commissione.
Essi applicano queste disposizioni a partire dal 1 gennaio 1995.
3. Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui ai paragrafi
1 e 2, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono
corredate di un siffatto riferimento dall'atto della pubblicazione
ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
4. Tuttavia, fino al 31 dicembre 2002, gli Stati membri ammettono
l'immissione nel loro mercato degli esplosivi conformi alle normative
nazionali vigenti nel loro territorio anteriormente al 31 dicembre 1994.
5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle
disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore
disciplinato dalla presente direttiva.
Art. 20
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Lussemburgo, addì 5 aprile 1993.
Per il Consiglio Il Presidente J. TROEJBORG
NOTE:
(1) GU n. C 121 del 13. 5. 1992
(2) GU n. C 305 del 23. 11. 1992 e GU n. C 115 del 26. 4. 1993.
(3) GU n. C 313 del 30. 11. 1992
(4) GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo
dalla decisione 90/230/CEE della Commissione (GU n. L 128 del 18. 5.
1990).
(5) GU n. L 380 del 31. 12. 1990
(6) GU n. L 256 del 13. 9. 1991
(7) GU n. L 144 del 2. 6. 1981. Regolamento modificato dal regolamento
(CEE) n. 945/87 (GU n. L 90 del 2. 4. 1987).
ALLEGATO I
REQUISITI ESSENZIALI IN MATERIA DI SICUREZZA
I. Requisiti generali
1. Gli esplosivi devono essere progettati, fabbricati e forniti in modo
da presentare un rischio minimo per la sicurezza e la salute delle
persone, nonché da evitare danni alla proprietà o all'ambiente in base
a condizioni normali e prevedibili, segnatamente per quanto concerne le
normative relative alla sicurezza pubblica e le regole d'arte, fino al
momento in cui vengono utilizzati. 2. Gli esplosivi devono presentare le
caratteristiche di prestazione specificate dal produttore per garantire
la massima sicurezza ed affidabilità.
3. Gli esplosivi devono essere progettati e fabbricati in modo da poter
essere smaltiti in maniera tale da ridurre al minimo gli effetti
sull'ambiente se vengono impiegate tecniche adeguate.
II. Requisiti speciali
1. Occorre, ove la loro applicazione sia pertinente, tenere conto e
controllare le seguenti informazioni e proprietà. I controlli devono
essere effettuati in condizioni rispondenti alla realtà. Qualora ciò
non sia possibile a livello di laboratorio, questi controlli vanno
effettuati in condizioni reali corrispondenti alle condizioni d'impiego
previste.
a) La concezione e le proprietà specifiche, compresi la composizione
chimica, il grado di miscela e, eventualmente, le dimensioni e la
distribuzione dei grani secondo la dimensione.
b) La stabilità fisica e chimica dell'esplosivo in tutte le condizioni
ambientali a cui può essere esposto.
c) La sensibilità agli urti e alle frizioni.
d) La compatibilità di tutti i componenti per quanto riguarda la loro
stabilità chimica e fisica.
e) La purezza chimica dell'esplosivo.
f) La resistenza dell'esplosivo all'acqua ove questo debba essere
impiegato in condizioni di umidità o di bagnato e qualora l'acqua possa
pregiudicarne la sicurezza e l'affidabilità.
g) La resistenza alle alte e basse temperature ove l'esplosivo sia
destinato ad essere immagazzinato o impiegato a tali temperature e la
sua sicurezza o affidabilità possano essere compromesse dal
raffreddamento o dal riscaldamento di un componente o di tutto
l'esplosivo.
h) L'idoneità dell'esplosivo ad essere utilizzato in ambienti
pericolosi (per esempio ambienti a rischio per la presenza di grisù, di
masse calde, ecc.) ove sia destinato ad essere impiegato in tali
condizioni.
i) La sicurezza in caso di innesco o accensione prematuri.
j) Il corretto caricamento e funzionamento dell'esplosivo quando è
impiegato per lo scopo a cui è destinato.
k) Le istruzioni e, se necessario, le indicazioni appropriate nella(e)
lingua(e) ufficiale(i) dello Stato ricevente per la manipolazione, il
deposito, l'uso e lo smaltimento dell'esplosivo in condizioni di
sicurezza.
l) La capacità dell'esplosivo, del suo rivestimento o di altri
componenti di resistere al deterioramento durante il deposito fino alla
«data di scadenza» indicata dal produttore.
m) L'indicazione di tutti i dispositivi e gli accessori necessari per il
funzionamento affidabile e sicuro dell'esplosivo.
2. Le varie categorie di esplosivi devono inoltre rispondere almeno ai
seguenti requisiti:
A) Esplosivi detonanti
a) Il metodo proposto per l'innesco deve garantire la detonazione
sicura, affidabile e completa dell'esplosivo e deve condurre alla
decomposizione completa di questo. Nel caso particolare delle polveri
nere, viene verificata l'attitudine alla deflagrazione.
b) Gli esplosivi detonanti sotto forma di cartucce devono trasmettere la
detonazione in condizioni di sicurezza e affidabilità lungo tutta la
colonna di cartucce.
c) I gas prodotti dagli esplosivi detonanti destinati all'uso
sotterraneo possono contenere monossido di carbonio, gas nitrosi, altri
gas, vapori o residui solidi sospesi nell'aria solo in quantità tali da
non danneggiare la salute in condizioni d'uso normali.
B) Cordoncini detonanti, micce di sicurezza e cordoncini di accensione
a) Il rivestimento dei cordoncini detonanti, delle micce di sicurezza e
dei cordoncini di accensione devono avere una resistenza meccanica
adeguata e proteggere adeguatamente l'interno esplosivo quando sono
esposti ad una sollecitazione meccanica normale.
b) I parametri per la velocità di combustione delle micce di sicurezza
devono essere indicati e debitamente soddisfatti.
c) I cordoncini detonanti selezionati devono poter essere innescati in
condizioni di affidabilità, avere una capacità di innesco sufficiente
e soddisfare i requisiti per quanto riguarda il deposito anche in
condizioni climatiche particolari.
C) Detonatori (inclusi detonatori a scoppio ritardato)
a) I detonatori devono innescare in condizioni di affidabilità lo
scoppio degli esplosivi detonanti destinati ad essere impiegati con loro
in tutte le condizioni di uso prevedibili.
b) I detonatori a scoppio ritardato devono poter essere innescati in
condizioni di affidabilità.
c) La capacità di innesco non deve essere compromessa dall'umidità.
d) I tempi di ritardo dei detonatori a scoppio ritardato devono essere
sufficientemente uniformi affinché sia insignificante il rischio che i
ritardi di raccordi vicini si sovrappongano.
e) Le caratteristiche elettriche dei detonatori elettrici devono essere
indicate sull'imballaggio (ossia corrente che non provoca incendi,
resistenza, ecc.)
f) I fili dei detonatori elettrici devono avere una sufficiente
isolazione e resistenza meccanica, anche a livello di connessioni con il
detonatore, tenuto conto dell'impiego previsto.
D) Propellenti e propellenti per endoreattori
a) Questi materiali non devono detonare quando sono impiegati per lo
scopo a cui sono destinati.
b) Se necessario, i propellenti (ad esempio quelli a base di
nitrocellulosa) devono essere stabilizzati contro la decomposizione.
c) I propellenti per endoreattori non devono contenere bolle di gas o
fessure involontarie che possono renderne pericoloso il funzionamento
quando sono in forma compressa o in blocchi.
ALLEGATO II
1) MODULO B: Esame «CE del tipo»
1. Questo modulo descrive la parte della procedura con cui un organismo
notificato accerta e dichiara che un esemplare rappresentativo della
produzione considerata soddisfa le disposizioni della direttiva ad esso
relativa.
2. La domanda di esame «CE del tipo» dev'essere presentata dal
fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunità ad un
organismo notificato di sua scelta.
La domanda deve contenere:
- il nome e l'indirizzo del fabbricante e, qualora la domanda sia
presentata dal suo mandatario, anche il nome e l'indirizzo di
quest'ultimo;
- una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata
presentata a nessun altro organismo notificato;
- la documentazione tecnica descritta al paragrafo 3.
Il richiedente mette a disposizione dell'organismo notificato un
esemplare rappresentativo della produzione considerata, qui di seguito
denominato «tipo». L'organismo notificato può chiedere altri
esemplari dello stesso tipo qualora sia necessario per eseguire il
programma di prove.
3. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità
del prodotto ai requisiti della direttiva. Deve comprendere, nella
misura necessaria a tale valutazione, il progetto, la fabbricazione e il
funzionamento del prodotto e contenere, nella misura necessaria alla
valutazione:
- una descrizione generale del tipo;
- disegni di progettazione e fabbricazione, nonché gli schemi di
componenti, sottounità, circuiti, ecc.;
- la descrizione e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali
disegni e schemi e del funzionamento del prodotto;
- un elenco delle norme di cui all'articolo 4, applicate in tutto o in
parte, e la descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare i
requisiti essenziali qualora non siano state applicate le norme di cui a
detto articolo;
- i risultati dei calcoli di progetto e degli esami;
- i rapporti sulle prove effettuate.
4. L'organismo notificato:
4.1. esamina la documentazione tecnica, verifica che il tipo sia stato
fabbricato in conformità con tale documentazione ed individua gli
elementi progettati in conformità delle disposizioni delle norme di cui
all'articolo 4 nonché gli elementi progettati senza applicare le
disposizioni previste da tali norme;
4.2. effettua o fa effettuare gli esami appropriati e le prove
necessarie per verificare se le soluzioni adottate dal fabbricante
soddisfano i requisiti essenziali della direttiva qualora non siano
state applicate le norme di cui all'articolo 4;
4.3. effettua o fa effettuare gli esami appropriati e le prove
necessarie per verificare se, qualora il fabbricante abbia deciso di
conformarsi alle norme relative, tali norme siano state effettivamente
applicate;
4.4. concorda con il richiedente il luogo in cui gli esami e le
necessarie prove devono essere effettuati.
5. Se il tipo soddisfa le disposizioni della direttiva, l'organismo
notificato rilascia un attestato di esame «CE del tipo» al
richiedente. L'attestato deve contenere il nome e l'indirizzo del
fabbricante, le conclusioni dell'esame e i dati necessari per
l'identificazione del tipo approvato.
All'attestato è allegato un elenco dei fascicoli significativi della
documentazione tecnica, di cui l'organismo autorizzato conserva una
copia.
Se al fabbricante viene negato il rilascio di un attestato di esame del
tipo, l'organismo notificato deve fornire motivi dettagliati per tale
rifiuto.
Deve essere prevista una procedura di ricorso.
6. Il richiedente informa l'organismo notificato che detiene la
documentazione tecnica relativa all'attestato di esame «CE del tipo»
di tutte le modifiche all'apparecchio o al sistema di protezione
approvati che devono ricevere un'ulteriore approvazione qualora tali
modifiche possano influire sulla conformità ai requisiti essenziali o
modalità di uso prescritte del prodotto. Questa nuova approvazione
viene rilasciata sotto forma di un complemento dell'attestato originale
di esame «CE del tipo».
7. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le
informazioni utili riguardanti gli attestati di esame «CE del tipo» ed
i complementi rilasciati e ritirati.
8. Gli altri organismi notificati possono ottenere copia degli attestati
di esame «CE del tipo» e/o dei loro complementi. Gli allegati degli
attestati sono tenuti a disposizione degli altri organismi notificati.
9. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità
conserva, insieme con la documentazione tecnica, copia degli attestati
di esame «CE del tipo» e dei loro complementi per almeno dieci anni
dall'ultima data di fabbricazione del prodotto.
Nel caso in cui né il fabbricante né il suo mandatario siano stabiliti
nella Comunità, l'obbligo di tenere a disposizione la documentazione
tecnica incombe alla persona responsabile dell'immissione del prodotto
nel mercato comunitario.
2) MODULO C: Conformità al tipo
1. Questo modulo descrive la parte della procedura in cui il fabbricante
o il suo mandatario stabilito nella Comunità si accerta e dichiara che
gli esplosivi in questione sono conformi al tipo oggetto dell'attestato
di esame «CE del tipo» e soddisfano i corrispondenti requisiti della
presente direttiva. Il fabbricante appone il marchio CE su ciascun
esplosivo e redige una dichiarazione di conformità.
2. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il
processo di fabbricazione assicuri la conformità del prodotto
fabbricato al tipo oggetto dell'attestato di esame «CE del tipo» e ai
requisiti della presente direttiva.
3. Il fabbricante o il suo mandatario conserva copia della dichiarazione
di conformità per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione
del prodotto.
Nel caso in cui né il fabbricante né il suo mandatario siano stabiliti
nella Comunità, l'obbligo di tenere a disposizione la documentazione
tecnica incombe alla persona responsabile dell'immissione del prodotto
nel mercato comunitario.
4. Un organismo notificato, prescelto dal fabbricante, effettua o fa
effettuare gli esami del prodotto ad intervalli aleatori. Un campione
opportuno del prodotto finito, prelevato sul posto dall'organismo
notificato, viene esaminato e sottoposto alle appropriate prove definite
nella o nelle norme applicabili di cui all'articolo 4, oppure a prove
equivalenti intese a verificare la conformità della produzione ai
requisiti della direttiva corrispondente. Qualora uno o più esemplari
dei prodotti esaminati non risultino conformi, l'organismo notificato
prende gli opportuni provvedimenti.
Il fabbricante appone nel corso del processo di fabbricazione, sotto la
responsabilità dell'organismo notificato, il simbolo di identificazione
di quest'ultimo.
3) MODULO D: Garanzie di qualità della produzione
1. Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante che
soddisfa agli obblighi del punto 2 si accerta e dichiara che gli
esplosivi in questione sono conformi al tipo oggetto dell'attestato di
esame «CE del tipo» e soddisfano ai requisiti della presente
direttiva. Il fabbricante appone il marchio CE su ciascun esplosivo e
redige una dichiarazione di conformità. Il marchio CE dev'essere
accompagnato dal contrassegno d'identificazione dell'organismo
responsabile della sorveglianza di cui al punto 4.
2. Il fabbricante deve utilizzare un sistema di qualità approvato per
la produzione, eseguire l'ispezione e le prove degli apparecchi finiti
secondo quanto specificato al punto 3. Esso è assoggettato alla
sorveglianza di cui al punto 4.
3. Sistema di qualità
3.1. Il fabbricante presenta una domanda di valutazione del suo sistema
di qualità per gli apparecchi interessati ad un organismo notificato di
sua scelta.
La domanda deve contenere:
- tutte le informazioni utili sulla categoria di prodotti prevista;
- la documentazione relativa al sistema di qualità;
- la documentazione tecnica relativa al tipo approvato e una copia
dell'attestato di esame «CE del tipo».
3.2. Il sistema di qualità deve garantire la conformità degli
apparecchi al tipo oggetto dell'attestato di esame «CE del tipo» e ai
requisiti della direttiva ad essi applicabili.
Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante
devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di
misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa
al sistema di qualità deve permettere un'interpretazione uniforme di
programmi, schemi, manuali e rapporti riguardanti la qualità.
Detta documentazione deve includere in particolare un'adeguata
descrizione:
- degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle
responsabilità di gestione e in materia di qualità degli esplosivi;
- dei processi di fabbricazione, degli interventi sistematici e delle
tecniche di controllo e garanzia della qualità;
- degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo
la fabbricazione con indicazione della frequenza con cui si intende
effettuarli;
- della documentazione in materia di qualità, quali i rapporti
ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del
personale, ecc.;
- dei mezzi di sorveglianza che consentono il controllo della qualità
richiesta degli esplosivi e dell'efficacia di funzionamento del sistema
di qualità.
3.3. L'organismo notificato valuta il sistema di qualità per
determinare se soddisfa ai requisiti di cui al punto 3.2. Esso presume
la conformità a tali requisiti dei sistemi di qualità che soddisfano
alla corrispondente norma armonizzata. Nel gruppo incaricato della
valutazione deve essere presente almeno un esperto nella tecnologia
produttiva oggetto della valutazione. La procedura di valutazione deve
comprendere una visita presso gli impianti del fabbricante.
La decisione viene notificata al fabbricante. La notifica deve contenere
le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della
decisione.
3.4. Il fabbricante si impegna a soddisfare agli obblighi derivanti dal
sistema di qualità approvato, ed a fare in modo che esso rimanga
adeguato ed efficace.
Il fabbricante o il mandatario informano l'organismo notificato che ha
approvato il sistema di qualità di qualsiasi prevista modifica del
sistema.
L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il
sistema modificato continuerà a soddisfare i requisiti di cui al punto
3.2 o se è necessaria una nuova valutazione.
Esso comunica la sua decisione al fabbricante. La comunicazione deve
contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata
della decisione.
4. Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato
4.1. La sorveglianza deve garantire che il fabbricante soddisfi a tutti
gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato.
4.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere a fini
ispettivi nei locali di fabbricazione, ispezione, prove e deposito
fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare:
- la documentazione relativa al sistema di qualità;
- altra documentazione quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove,
le tarature, le qualifiche del personale, ecc.
4.3. L'organismo notificato svolge periodicamente verifiche ispettive
per assicurarsi che il fabbricante mantenga ed utilizzi il sistema di
qualità e fornisce al fabbricante un rapporto sulle verifiche ispettive
effettuate.
4.4. Inoltre l'organismo notificato può effettuare visite senza
preavviso presso il fabbricante. In tale occasione, l'organismo
notificato può svolgere o far svolgere prove per verificare il buon
funzionamento del sistema di qualità, se necessario. Esso fornisce al
fabbricante un rapporto sulla visita e, se sono state svolte prove, una
relazione sulle stesse.
5. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali per
almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto:
- la documentazione di cui al punto 3.1, secondo trattino;
- gli adeguamenti di cui al punto 3.4, secondo comma;
- le decisioni e relazioni dell'organismo notificato di cui al punto
3.4, ultimo comma, e ai punti 4.3 e 4.4.
6. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati
riguardanti le approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate o
ritirate.
4) MODULO E: Garanzia di qualità del prodotto
1. Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante che
soddisfa agli obblighi del punto 2 si accerta e dichiara che gli
esplosivi sono conformi al tipo oggetto dell'attestato di esame «CE del
tipo». Il fabbricante appone il marchio CE su ciascun esplosivo e
redige una dichiarazione di conformità. Il marchio CE dev'essere
accompagnato dal contrassegno d'identificazione dell'organismo
notificato responsabile della sorveglianza di cui al punto 4.
2. Il fabbricante deve utilizzare un sistema di qualità approvato per
l'ispezione finale degli esplosivi e le prove, secondo quanto
specificato al punto 3. Esso è assoggettato alla sorveglianza di cui al
punto 4.
3. Sistema di qualità
3.1. Il fabbricante presenta una domanda di valutazione del suo sistema
di qualità per gli esplosivi ad un organismo notificato di sua scelta.
La domanda deve contenere:
- tutte le informazioni utili sulla categoria di esplosivi previsti;
- la documentazione relativa al sistema di qualità;
- la documentazione tecnica relativa al tipo approvato e una copia
dell'attestato di esame «CE del tipo».
3.2. Nel quadro del sistema di qualità ciascun esplosivo viene
esaminato e su di esso vengono effettuate opportune prove, fissate nelle
norme pertinenti di cui all'articolo 4, o prove equivalenti per
verificarne la conformità ai corrispondenti requisiti della direttiva.
Tutti in criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante
devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di
misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa
al sistema di qualità deve permettere un'interpretazione uniforme di
programmi, piani, manuali e rapporti aventi attinenza con la qualità.
Detta documentazione deve includere in particolare un'adeguata
descrizione:
- degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle
responsabilità di gestione e in materia di qualità del prodotto;
- degli esami e delle prove che saranno effettuati dopo la
fabbricazione;
- dei mezzi di controllo del funzionamento del sistema di qualità;
- della documentazione in materia di qualità, quali i rapporti
ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del
personale, ecc.
3.3. L'organismo notificato valuta il sistema di qualità per
determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2. Esso presume la
conformità a tali requisiti per i sistemi di qualità che soddisfano
alla corrispondente norma armonizzata.
Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almeno un
esperto nella valutazione della tecnologia del prodotto in questione. La
procedura di valutazione deve comprendere una visita agli impianti del
fabbricante.
La decisione viene notificata al fabbricante. La comunicazione deve
contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata
della decisione.
3.4. Il fabbricante si impegna a soddisfare agli oblighi derivanti dal
sistema di qualità, ed a fare in modo che esso rimanga adeguato ed
efficace.
Il fabbricante o il suo mandatario tengono informato l'organismo
notificato che ha approvato il sistema di qualità di qualsiasi prevista
modifica del sistema.
L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il
sistema modificato soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2 o se è
necessaria una nuova valutazione.
L'organismo notificato comunica la sua decisione al fabbricante. La
comunicazione deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione
circostanziata della decisione.
4. Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato
4.1. L'obiettivo della sorveglianza è di garantire che il fabbricante
soddisfi a tutti gli obblighi derivanti dal sistema di qualità
approvato.
4.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere a fini
ispettivi nei locali di ispezione, prova e deposito fornendo tutte le
necessarie informazioni, in particolare:
- la documentazione relativa al sistema di qualità;
- la documentazione tecnica;
- altra documentazione in materia di qualità, quali i rapporti
ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del
personale, ecc.
4.3. L'organismo notificato svolge periodicamente dei controlli per
assicurarsi che il fabbricante mantenga ed utilizzi il sistema di qualità
e fornisce al fabbricante un rapporto sul controllo effettuato.
4.4. L'organismo notificato può inoltre effettuare visite non
preannunciate presso il fabbricante. In tale occasione l'organismo
notificato può effettuare o fare effettuare, se necessario, prove per
verificare il corretto funzionamento del sistema di qualità; esso
fornisce al fabbricante un rapporto sulla visita e, se sono state
effettuate prove, una relazione sulle stesse.
5. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali per
almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto:
- la documentazione di cui al punto 3.1, terzo trattino;
- gli adeguamenti di cui al punto 3.4, secondo comma;
- le decisioni e relazioni dell'organismo notificato di cui al punto
3.4, ultimo comma, e ai punti 4.3 e 4.4.
6. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le
informazioni riguardanti le approvazioni di sistemi di qualità
rilasciate o ritirate.
5) MODULO F: Verifica su prodotto
1. Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante, o il suo
mandatario stabilito nella Comunità, garantisce e dichiara che gli
esplosivi cui sono state applicate le disposizioni del paragrafo 3 sono
conformi al tipo oggetto dell'attestato di esame «CE del tipo» e
soddisfano ai corrispondenti requisiti della presente direttiva.
2. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il
processo di fabbricazione garantisca la conformità degli esplosivi al
tipo oggetto dell'attestato «di esame CE del tipo» e ai requisiti
della presente direttiva. Egli appone la marcatura CE su ciascuno
esplosivo e redige una dichiarazione di conformità.
3. L'organismo notificato procede agli esami e alle prove del caso per
verificare la conformità dell'esplosivo ai corrispondenti requisiti
della direttiva mediante controllo e prova di ciascun esplosivo come
specificato al paragrafo 4.
Il fabbricante, o il suo mandatario, conserva copia della dichiarazione
di conformità durante un periodo di almeno dieci anni a decorrere
dall'ultima data di fabbricazione dell'esplosivo.
4. Verifica mediante controllo e prova di ogni esplosivo
4.1. Tutti gli esplosivi vengono esaminati singolarmente e su di essi
vengono effettuate opportune prove, definite nella norma e nelle norme
applicabili di cui all'articolo 4, o prove equivalenti per verificare la
conformità al tipo e ai requisiti applicabili della presente direttiva.
4.2. L'organismo notificato appone o fa apporre il suo contrassegno di
identificazione su ciascun apparecchio approvato e redige un attestato
di conformità inerente alle prove effettuate.
4.3. Il fabbricante, o il suo mandatario, deve essere in grado di
esibire, a richiesta, gli attestati di conformità dell'organismo
notificato.
6) MODULO G: Verifica di un unico prodotto
1. Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante si accerta
e dichiara che l'esplosivo, cui è stato rilasciato l'attestato di cui
al punto 2, è conforme ai corrispondenti requisiti della direttiva. Il
fabbricante appone il marchio CE sull'esplosivo e redige una
dichiarazione di conformità.
2. L'organismo notificato esamina l'esplosivo e procede alle opportune
prove, in conformità delle pertinenti norme di cui all'articolo 4 o a
prove equivalenti, per verificarne la conformità ai corrispondenti
requisiti della direttiva.
L'organismo notificato appone o fa apporre il proprio contrassegno di
identificazione sull'esplosivo approvato e redige un attestato di
conformità relativo alle prove effettuate.
3. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità
dell'esplosivo ai requisiti della direttiva, nonché di comprenderne il
progetto, la fabbricazione ed il funzionamento.
La documentazione contiene, se necessario, ai fini della valutazione:
- una descrizione generale del prodotto;
- disegni di progettazione e fabbricazione, nonché schemi di
componenti, sottounità, circuiti, ecc.;
- le descrizioni e le spiegazioni necessarie per comprendere detti
disegni e schemi e il funzionamento dell'esplosivo o il sistema di
protezione;
- un elenco delle norme di cui all'articolo 4 applicate in tutto o in
parte, e la descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare i
requisiti essenziali della direttiva qualora non siano state applicate
le norme di cui all'articolo 4;
- i risultati dei calcoli di progetto, degli esami effettuati, ecc.;
- i rapporti sulle prove effettuate.
ALLEGATO III
CRITERI MINIMI CHE GLI STATI MEMBRI DEVONO PRENDERE IN
CONSIDERAZIONE PER LA NOTIFICA DEGLI ORGANISMI
1. L'organismo, il suo direttore e il personale incaricato delle
operazioni di verifica non possono essere né il progettista, né il
costruttore, né il fornitore, né l'utilizzatore degli esplosivi da
essi controllati, né il mandatario di una di queste persone. Essi non
possono intervenire né direttamente, né come mandatari, nella
progettazione, costruzione, commercializzazione o manutenzione di tali
esplosivi. Quanto sopra non esclude la possibilità di uno scambio di
informazioni tecniche tra il costruttore e l'organismo.
2. L'organismo ed il personale incaricati del controllo devono eseguire
le operazioni di verifica con la massima integrità professionale e
competenza tecnica, liberi da qualsiasi pressione e incentivi,
soprattutto di carattere finanziario, che possano influenzare il loro
giudizio o i risultati del loro controllo, provenienti in particolare da
persone o associazioni di persone interessate dai risultati delle
verifiche.
3. L'organismo deve disporre del personale sufficiente e dei mezzi
necessari per svolgere adeguatamente i compiti tecnici ed amministrativi
legati all'esecuzione delle verifiche; esso deve altresì poter accedere
al materiale occorrente per le verifiche eccezionali.
4. Il personale incaricato dei controlli deve essere in possesso di:
- una buona formazione tecnica e professionale;
- una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni relative ai controlli
che esegue ed una sufficiente pratica degli stessi;
- la capacità necessaria per redigere gli attestati, i processi verbali
e le relazioni che concretizzano i controlli effettuati.
5. Deve essere garantita l'indipendenza del personale incaricato del
controllo. La retribuzione di ciascun agente non deve dipendere dal
numero dei controlli eseguiti, né dai risultati di questi ultimi.
6. L'organismo deve sottoscrivere un'assicurazione di responsabilità
civile a meno che essa sia assunta dallo Stato in base al diritto
nazionale o che i controlli siano effettuati direttamente dallo Stato
membro.
7. Il personale dell'organismo è tenuto al segreto professionale (salvo
nei confronti delle autorità amministrative competenti dello Stato in
cui esercita la propria attività) nell'ambito della presente direttiva
o di qualsiasi disposizione di diritto interno intesa alla sua
applicazione.
ALLEGATO IV
MARCATURA DI CONFORMITÀ
La marcatura CE di conformità è costituita dalle iniziali «CE»
secondo la seguente rappresentazione grafica:

In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura
devono essere rispettate le proporzioni risultanti dalla
rappresentazione grafica graduata di cui sopra.
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