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L'ultima
modificazione è indicata tra i segni (( . . . )).
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti
gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta
la straordinaria necessità ed urgenza di rafforzare gli strumenti di
prevenzione e contrasto nei confronti del terrorismo internazionale, anche
alla luce dei recenti gravissimi episodi con l'introduzione di ulteriori
misure preventive e sanzionatorie, nonché di idonei dispositivi
operativi;
Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
22 luglio 2005;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro
dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri
degli affari esteri, delle comunicazioni, per l'innovazione e le
tecnologie, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle
finanze;
Emana
il
seguente decreto-legge:
Art.
1 (1)
Colloqui
a fini investigativi per il contrasto del terrorismo
1.
All'articolo 18-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
((
"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai
responsabili
di livello almeno provinciale degli uffici o reparti della
Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri competenti per lo
svolgimento di indagini in materia di terrorismo, nonché agli
ufficiali
di polizia giudiziaria designati dai responsabili di livello
centrale e, limitatamente agli aspetti connessi al finanziamento
del terrorismo, a quelli del Corpo della guardia di finanza,
designati dal responsabile di livello centrale, al fine di
acquisire dai detenuti o dagli internati informazioni utili per
la
prevenzione e repressione dei delitti commessi per finalità di
terrorismo,
anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico."
));
b) al comma 2, le parole: "Al personale di polizia indicato nel
comma 1"
sono sostituite dalle seguenti: "Al personale di polizia
indicato
nei commi 1 e 1-bis".
Nota:
(1) Così modificato
dalla
Legge di conversione, con modificazioni, 31 luglio 2005, n. 155 (in G.U.
1/8/2005, n. 177).
Art.
2 (1)
Permessi di soggiorno a fini investigativi
1.
Anche fuori dei casi di cui al capo II del decreto-legge 15 gennaio 1991,
n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e
successive modificazioni, e di cui all'articolo 18 del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, (( . . . )) di seguito denominato: "decreto legislativo n.
286 del 1998", e in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del
decreto legislativo n. 286 del 1998, quando, nel corso di operazioni di
polizia, di indagini o di un procedimento relativi a delitti commessi per
finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine
democratico, vi è l'esigenza di garantire la permanenza nel territorio
dello Stato dello straniero che abbia offerto all'autorità giudiziaria o
agli organi di polizia una collaborazione avente le caratteristiche di cui
al comma 3 dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 8 del 1991, (( il
questore, autonomamente o su segnalazione dei responsabili di livello
almeno provinciale delle Forze di polizia ovvero dei direttori dei Servizi
informativi e di sicurezza, ovvero quando ne è richiesto dal procuratore
della Repubblica )), rilascia allo straniero uno speciale permesso di
soggiorno, di durata annuale e rinnovabile per eguali periodi.
2.
Con la segnalazione di cui al comma 1 sono comunicati al questore gli
elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con
particolare riferimento alla rilevanza del contributo offerto dallo
straniero.
3.
Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo può
essere rinnovato per motivi di giustizia o di sicurezza pubblica. Esso è
revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso,
segnalate dal Procuratore della Repubblica, dagli altri organi di cui al
comma 1 o comunque accertate dal questore, ovvero quando vengono meno le
altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.
4.
Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le
disposizioni dei commi 5 e 6 dell'articolo 18 del decreto legislativo n.
286 del 1998.
5.
Quando la collaborazione offerta ha avuto straordinaria rilevanza per la
prevenzione nel territorio dello Stato di attentati terroristici alla vita
o all'incolumità delle persone o per la concreta riduzione delle
conseguenze dannose o pericolose degli attentati stessi (( ovvero per
identificare i responsabili di atti di terrorismo )), allo straniero può
essere concessa (( con le stesse modalità di cui al comma 1 )) la carta
di soggiorno, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 9 del
decreto legislativo n. 286 del 1998.
Nota:
(1) Così modificato dalla Legge di conversione, con modificazioni, 31
luglio 2005, n. 155 (in G.U. 1/8/2005, n. 177).
Art.
3 (1)
Nuove
norme in materia di espulsioni degli stranieri per
motivi di prevenzione del terrorismo
1.
Oltre a quanto previsto dagli articoli 9, comma 5, e (( 13, comma 1 )),
del decreto legislativo n. 286 del 1998 (( il Ministro dell'interno o, su
sua delega, il prefetto può disporre )) l'espulsione dello straniero
appartenente ad una delle categorie di cui all'articolo 18 della legge 22
maggio 1975, n. 152, o nei cui confronti vi sono fondati motivi di
ritenere che la sua permanenza nel territorio dello Stato possa in
qualsiasi modo agevolare organizzazioni o attività terroristiche, anche
internazionali.
2.
Nei casi di cui al comma 1, l'espulsione è eseguita immediatamente, salvo
che si tratti di persona detenuta, anche in deroga alle disposizioni del
comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998,
concernenti l'esecuzione dell'espulsione dello straniero sottoposto a
procedimento penale, e di quelle di cui al comma 5-bis del medesimo
articolo 13. Ugualmente si procede nei casi di espulsione di cui al comma
1 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998.
3.
Il prefetto può altresì omettere, sospendere o revocare il provvedimento
di espulsione di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n.
286 del 1998, informando preventivamente il Ministro dell'interno, quando
sussistono le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno di cui
all'articolo 2 (( del presente decreto )), ovvero quando sia necessario
per l'acquisizione di notizie concernenti la prevenzione di attività
terroristiche, ovvero per la prosecuzione delle indagini o delle attività
informative dirette alla individuazione o alla cattura dei responsabili
dei delitti commessi con finalità di terrorismo.
4.
Contro i decreti di espulsione di cui al comma 1 è ammesso ricorso al
tribunale amministrativo competente per territorio. (( Il ricorso
giurisdizionale in nessun caso può sospendere l'esecuzione del
provvedimento. ))
((
4-bis. Nei confronti dei provvedimenti di espulsione, di cui al comma 1,
adottati dal Ministro dell'interno, o su sua delega, non è ammessa la
sospensione dell'esecuzione in sede giurisdizionale ai sensi dell'articolo
21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, o
dell'articolo 36 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642. ))
5.
Quando nel corso dell'esame dei ricorsi di cui al comma 4 e di quelli di
cui all'articolo 13, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998 la
decisione dipende dalla cognizione di atti per i quali sussiste il segreto
d'indagine o il segreto di Stato, il procedimento è sospeso fino a quando
l'atto o i contenuti essenziali dello stesso non possono essere comunicati
al tribunale amministrativo. Qualora la sospensione si protragga per un
tempo superiore a due anni, il tribunale amministrativo può fissare un
termine entro il quale l'amministrazione è tenuta a produrre nuovi
elementi per la decisione o a revocare il provvedimento impugnato. Decorso
il predetto termine, il tribunale amministrativo decide allo stato degli
atti.
6.
Le disposizioni di cui ai commi 2 e 5 si applicano fino al 31 dicembre
2007.
7.
All'articolo 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998, il comma 3-sexies
è (( abrogato. ))
Nota:
(1) Così modificato dalla Legge di conversione, con modificazioni, 31
luglio 2005, n. 155 (in G.U. 1/8/2005, n. 177).
Art.
4 (1)
Nuove
norme per il potenziamento dell'attività informativa
1.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri può delegare i direttori dei
Servizi informativi e di sicurezza di cui agli articoli 4 e 6 della legge
24 ottobre 1977, n. 801, a richiedere l'autorizzazione per svolgere le
attività di cui all'articolo 226 delle (( norme )) di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, (( di cui al
)) decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, quando siano ritenute
indispensabili per la prevenzione di attività terroristiche o di
eversione dell'ordinamento costituzionale.
((
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è richiesta al procuratore generale
presso la corte di appello del distretto in cui si trova il soggetto da
sottoporre a controllo ovvero, nel caso in cui non sia determinabile, del
distretto in cui sono emerse le esigenze di prevenzione. Si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5
dell'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271. ))
Nota:
(1) Così modificato dalla Legge di conversione, con modificazioni, 31
luglio 2005, n. 155 (in G.U. 1/8/2005, n. 177).
Art.
5.
Unità antiterrorismo
1.
Per le esigenze connesse alle indagini di polizia giudiziaria conseguenti
ai delitti di terrorismo di rilevante gravità, il Ministro dell'interno
costituisce apposite unità investigative interforze, formate da esperti
ufficiali e agenti di polizia giudiziaria delle Forze di polizia,
individuati secondo criteri di specifica competenza tecnico-professionale,
definendo le risorse, i mezzi e le altre attrezzature occorrenti,
nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili.
2.
Quando procede a indagini per delitti di cui al comma 1, il pubblico
ministero si avvale di regola delle Unità investigative interforze di cui
al medesimo comma.
Art.
6 (1)
Nuove
norme sui dati del traffico telefonico e telematico
1.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al
31 dicembre 2007, è sospesa l'applicazione delle disposizioni di legge,
di regolamento o dell'autorità amministrativa che prescrivono o
consentono la cancellazione dei dati del traffico telefonico o telematico,
anche se non soggetti a fatturazione, e gli stessi, esclusi comunque i
contenuti delle comunicazioni e limitatamente alle informazioni che
consentono la tracciabilità (( degli accessi, nonché, qualora
disponibili, dei servizi )), debbono essere conservati fino al 31 dicembre
2007 dai fornitori di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio
di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, fatte salve le
disposizioni vigenti che prevedono un periodo di conservazione ulteriore.
I dati del traffico conservati oltre i limiti previsti dall'articolo 132
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, possono essere utilizzati
esclusivamente per le finalità del presente decreto, salvo l'esercizio
dell'azione penale per i reati comunque perseguibili.
2.
All'articolo 55, comma 7, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,
le parole: (( "al momento dell'attivazione del servizio" )) sono
sostituite dalle seguenti: "prima dell'attivazione del servizio, al
momento della consegna o messa a disposizione della occorrente scheda
elettronica (S.I.M.). Le predette imprese adottano tutte le necessarie
misure affinché venga garantita l'acquisizione dei dati anagrafici
riportati su un documento di identità, nonché del tipo, del numero e
della riproduzione del documento presentato dall'acquirente ed assicurano
il corretto trattamento dei dati acquisiti".
3.
All'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole:
"al traffico telefonico", sono inserite
le seguenti: ", inclusi quelli concernenti le chiamate senza
risposta,";
b) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: ", mentre, per
le medesime finalità, i dati relativi al traffico telematico,
esclusi
comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati dal
fornitore per sei mesi";
c) al comma 2, dopo le parole: "al
traffico telefonico", sono inserite
le seguenti: ", inclusi quelli concernenti le chiamate senza
risposta,";
d) al comma 2, dopo le parole: "per ulteriori
ventiquattro mesi", sono
inserite le seguenti: "e quelli relativi al traffico telematico,
esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati
per ulteriori sei mesi";
e) al comma 3, le parole: "giudice su
istanza del pubblico ministero o"
sono sostituite dalle seguenti: "pubblico ministero anche su
istanza";
(( f) dopo il comma 4 è inserito il seguente: "4-bis.
Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere
che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini,
il pubblico ministero dispone la acquisizione dei dati relativi
al traffico telefonico con decreto motivato che è comunicato
immediatamente, e comunque non oltre ventiquattro ore, al
giudice competente per il rilascio dell'autorizzazione in via
ordinaria.
Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide
sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico
ministero non è convalidato nel termine stabilito, i dati
acquisiti non possono essere utilizzati.". ))
4.
Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con i Ministri interessati, (( sentito il Garante
per la protezione dei dati personali, )) sono definiti le modalità ed i
tempi di attuazione della previsione (( di cui al comma 3, lettere a), b),
c) e d), del presente articolo )) anche in relazione alla determinazione e
allocazione dei relativi costi, con esclusione, comunque, di oneri per il
bilancio dello Stato.
Nota:
(1) Così modificato
dalla
Legge di conversione, con modificazioni, 31 luglio 2005, n. 155 (in G.U.
1/8/2005, n. 177).
Art.
7 (1)
Integrazione della disciplina amministrativa degli esercizi pubblici
di telefonia e internet
((
1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31
dicembre 2007, chiunque intende aprire un pubblico esercizio o un circolo
privato di qualsiasi specie, nel quale sono posti a disposizione del
pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le
comunicazioni anche telematiche, deve chiederne la licenza al questore. La
licenza non è richiesta nel caso di sola installazione di telefoni
pubblici a pagamento, abilitati esclusivamente alla telefonia vocale. ))
2.
Per coloro che già esercitano le attività di cui al comma 1, la licenza
deve essere richiesta entro (( sessanta )) giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
3.
La licenza si intende rilasciata trascorsi sessanta giorni dall'inoltro
della domanda. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni dei capi
III e IV del titolo I e del capo II del titolo III del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, nonché le disposizioni vigenti in materia di sorvegliabilità dei
locali adibiti a pubblici esercizi. Restano ferme le disposizioni di cui
al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (( , nonché le
attribuzioni degli enti locali in materia. ))
4.
Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle
comunicazioni e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentito
il Garante per la protezione dei dati personali, da adottarsi entro
quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sono stabilite le misure che il titolare o il
gestore di un esercizio in cui si svolgono le attività di cui al comma 1
è tenuto ad osservare per il monitoraggio delle operazioni dell'utente e
per l'archiviazione dei relativi dati, anche in deroga a quanto previsto
dal comma 1 dell'articolo 122 e dal comma 3 dell'articolo 123 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché le misure di preventiva
acquisizione di dati anagrafici riportati su un documento di identità dei
soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per
comunicazioni telematiche ovvero punti di accesso ad Internet utilizzando
tecnologia senza fili.
5.
Fatte salve le modalità di accesso ai dati previste dal codice di
procedura penale e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il
controllo sull'osservanza del decreto (( di cui al comma 4 )) e l'accesso
ai relativi dati sono effettuati dall'organo del Ministero dell'interno
preposto ai servizi di polizia postale e delle comunicazioni.
Nota:
(1) Così modificato dalla Legge di conversione, con modificazioni, 31
luglio 2005, n. 155 (in G.U. 1/8/2005, n. 177).
Art. 7-bis
(1)
((
Sicurezza telematica ))
((
1. Ferme restando le competenze dei Servizi informativi e di sicurezza, di
cui agli articoli 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, l'organo del
Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi
di telecomunicazione assicura i servizi di protezione informatica delle
infrastrutture critiche informatizzate di interesse nazionale individuate
con decreto del Ministro dell'interno, operando mediante collegamenti
telematici definiti con apposite convenzioni con i responsabili delle
strutture interessate.
2.
Per le finalità di cui al comma 1 e per la prevenzione e repressione
delle attività terroristiche o di agevolazione del terrorismo condotte
con i mezzi informatici, gli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti
all'organo di cui al comma 1 possono svolgere le attività di cui
all'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438, e
quelle di cui all'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento
e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, anche a richiesta o in collaborazione
con gli organi di polizia giudiziaria ivi indicati. ))
Nota:
(1) Così modificato dalla Legge di conversione, con modificazioni, 31
luglio 2005, n. 155 (in G.U. 1/8/2005, n. 177).
Art.
8 (1)
Integrazione della disciplina amministrativa e delle attività
concernenti l'uso di esplosivi
1.
Oltre a quanto previsto dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dal relativo regolamento
di esecuzione, (( di cui al )) regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, il
Ministro dell'interno, per specifiche esigenze di pubblica sicurezza o per
la prevenzione di gravi reati, può disporre, con proprio decreto,
speciali limiti o condizioni all'importazione, commercializzazione,
trasporto e impiego di detonatori ad accensione elettrica a bassa e media
intensità e degli altri esplosivi di 2ª e 3ª categoria.
2.
Le limitazioni o condizioni di cui al comma 1 possono essere disposte
anche in attuazione di deliberazioni dei competenti organi internazionali
o di intese internazionali cui l'Italia abbia aderito.
3.
All'articolo 163, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e previo
nulla osta del questore della provincia in cui l'interessato risiede, che
può essere negato o revocato quando ricorrono le circostanze di carattere
personale previste per il diniego o la revoca delle autorizzazioni di
polizia in materia di armi.".
4.
La revoca del nulla osta (( disposta ai sensi dell'articolo 163, comma 2,
lettera e), del decreto legislativo n. 112 del 1998, come modificato dal
comma 3 del presente articolo, )) è comunicata al comune che ha
rilasciato la licenza e comporta il suo immediato ritiro.
5.
Dopo l'articolo 2 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, è inserito il
seguente:
"Art. 2-bis. 1. Chiunque fuori dei casi consentiti da
disposizioni di legge o di regolamento addestra taluno o fornisce
istruzioni (( in qualsiasi forma, anche anonima, o per via telematica ))
sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da guerra,
di aggressivi chimici o di sostanze batteriologiche nocive o pericolose e
di altri congegni micidiali è punito, salvo che il fatto costituisca più
grave reato, con la reclusione da uno a sei anni.".
Nota:
(1) Così modificato dalla Legge di conversione, con modificazioni, 31
luglio 2005, n. 155 (in G.U. 1/8/2005, n. 177).
Art.
9 (1)
Integrazione della disciplina amministrativa dell'attività di volo
1.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 731 del codice della
navigazione, dalla legge 2 aprile 1968, n. 518, dalla legge 25 marzo 1985,
n. 106, e dalle altre disposizioni di legge o di regolamento concernenti
le attività di volo, esclusi i voli commerciali, ed il conseguimento o
rinnovo dei relativi brevetti, attestati o altre forme di certificazione,
ovvero licenze o altre abilitazioni aeronautiche, il Ministro dell'interno
può disporre, con proprio decreto, che, per ragioni di sicurezza, il
rilascio dei titoli abilitativi civili comunque denominati e l'ammissione
alle attività di addestramento pratico siano subordinati per un periodo
determinato, non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, al nulla
osta preventivo del questore, volto a verificare l'insussistenza, nei
confronti degli interessati, di controindicazioni agli effetti della
tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e della sicurezza dello
Stato.
((
2. Il Ministro dell'interno, per gravi motivi di ordine e sicurezza
pubblica, può altresì disporre che l'attività di volo che ha luogo,
origine o destinazione nel territorio dello Stato, da parte di chi sia già
in possesso di titoli abilitanti all'esercizio dell'attività di volo
rilasciati da organismi esteri o internazionali riconosciuti
dall'ordinamento nazionale, sia subordinata al rilascio di nulla osta da
parte del questore del luogo in cui l'attività stessa è svolta in via
prevalente o ha origine o destinazione. ))
3.
Il rifiuto del nulla osta, il suo ritiro o il mancato rinnovo dello
stesso, per il venir meno dei requisiti che ne hanno consentito il
rilascio, comporta il ritiro degli attestati, delle licenze, delle
abilitazioni, delle autorizzazioni e di ogni altro titolo previsto
dall'ordinamento per l'esercizio delle attività di volo, nonché
l'inefficacia nel territorio dello Stato di analoghi titoli rilasciati in
altri Paesi.
Nota:
(1) Così modificato dalla Legge di conversione, con modificazioni, 31
luglio 2005, n. 155 (in G.U. 1/8/2005, n. 177).
Art.
10 (1)
Nuove norme sull'identificazione personale
1.
All'articolo 349 del codice di procedura penale, dopo il comma 2, è
inserito il seguente:
"2-bis. Se gli accertamenti indicati dal comma
2 comportano (( il prelievo di capelli o saliva )) e manca il consenso
dell'interessato, la polizia giudiziaria procede al prelievo coattivo nel
rispetto della dignità personale del soggetto, previa autorizzazione
scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, del pubblico
ministero.".
2.
All'articolo 349, comma 4, del codice di procedura penale, dopo le parole:
"non oltre le dodici ore", sono aggiunte le seguenti:
"ovvero, previo avviso anche orale al pubblico ministero, non oltre
le ventiquattro ore, nel caso che l'identificazione risulti
particolarmente complessa oppure occorra l'assistenza dell'autorità
consolare o di un interprete (( , ed in tal caso con facoltà per il
soggetto di chiedere di avvisare un familiare o un convivente ))".
3.
All'articolo 495, quarto comma, n. 2, del codice penale, dopo le parole:
"da un imputato all'autorità giudiziaria", sono inserite le
seguenti: "o da una persona sottoposta ad indagini alla stessa
autorità o alla polizia giudiziaria delegata alle indagini".
4.
Dopo l'articolo 497 del codice penale è inserito il seguente: "Art.
497-bis. (( Possesso )) e fabbricazione di documenti di identificazione
falsi. Chiunque è trovato in possesso di un documento falso valido per
l'espatrio è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena di
cui al primo comma è aumentata da un terzo alla metà per chi fabbrica o
comunque forma il documento falso, ovvero lo detiene fuori dei casi di uso
personale.".
((
4-bis. Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n.
152, è sostituito dal seguente: "Il contravventore è punito con
l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da 1.000 a 2.000 euro".
4-ter.
Al comma 3 dell'articolo 354 del codice di procedura penale, è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: "Se gli accertamenti comportano il
prelievo di materiale biologico, si osservano le disposizioni del comma
2-bis dell'articolo 349".
4-quater.
Le disposizioni di cui al comma 2-bis dell'articolo 349 del codice di
procedura penale si osservano anche per le procedure di identificazione di
cui all'articolo 11 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. ))
Nota:
(1) Così modificato dalla Legge di conversione, con modificazioni, 31
luglio 2005, n. 155 (in G.U. 1/8/2005, n. 177).
Art.
11.
Permesso
di soggiorno elettronico
1.
Il comma 8 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 286 del 1998 è
sostituito dal seguente:
"8.
Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all'articolo 9
sono rilasciati mediante utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata con
caratteristiche anticontraffazione conformi ai modelli da approvare con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per
l'innovazione e le tecnologie, in attuazione del regolamento (CE) n.
1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, riguardante l'adozione di un
modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di
Paesi terzi. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno rilasciati
in conformità ai predetti modelli recano inoltre i dati personali
previsti, per la carta di identità e gli altri documenti elettronici,
dall'articolo 36 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.".
2.
Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non possono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Art.
12.
Verifica delle identità e dei precedenti giudiziari dell'imputato
1.
Dopo l'articolo 66 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
"Art.
66-bis. Verifica dei procedimenti a carico dell'imputato
1.
In ogni stato e grado del procedimento, quando risulta che la persona
sottoposta alle indagini o l'imputato è stato segnalato, anche sotto
diverso nome, all'autorità giudiziaria quale autore di un reato commesso
antecedentemente o successivamente a quello per il quale si procede, sono
eseguite le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente ai fini
dell'applicazione della legge penale.".
Art.
13.
Nuove
disposizioni in materia di arresto e di fermo
1.
All'articolo 380, comma 2, lettera i), del codice di procedura penale, le
parole: "non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci
anni" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore nel minimo
a quattro anni o nel massimo a dieci anni".
2.
All'articolo 381, comma 2, del codice di procedura penale è aggiunta, in
fine, la seguente lettera:
"m-bis)
fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso
previsti dall'articolo 497-bis del codice penale.".
2.
All'articolo 384 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o di un
delitto commesso per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di
eversione dell'ordine democratico";
b)
al comma 3, le parole: "specifici elementi che rendano fondato il
pericolo che l'indiziato sia per darsi alla fuga" sono sostituite
dalle seguenti: "specifici elementi, quali il possesso di documenti
falsi, che rendano fondato il pericolo che l'indiziato sia per darsi alla
fuga".
Art.
14.
Nuove norme in materia di misure di prevenzione
1.
Il comma 2 dell'articolo 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"2.
Se l'inosservanza riguarda gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla
sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, si applica
la pena della reclusione da uno a cinque anni ed è consentito l'arresto
anche fuori dei casi di flagranza.".
2.
Il primo comma dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e
successive modificazioni, è abrogato.
3.
All'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis.
Quando non vi è stato il preventivo avviso e la persona risulti
definitivamente condannata per un delitto non colposo, con la
notificazione della proposta il questore può imporre all'interessato il
divieto di cui all'articolo 4, quarto comma, della legge 27 dicembre 1956,
n. 1423; si applicano le disposizioni dei commi quarto, ultimo periodo, e
quinto del medesimo articolo 4.".
4.
L'articolo 5 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art.
5.
1.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 della legge 27 dicembre
1956, n. 1423, quando l'inosservanza concerne l'allontanamento abusivo dal
luogo in cui è disposto l'obbligo del soggiorno, la pena è della
reclusione da due a cinque anni.".
5.
All'articolo 7 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni, il secondo comma è sostituito dal seguente:
"In
ogni caso si procede d'ufficio e quando i delitti di cui al primo comma,
per i quali è consentito l'arresto in flagranza, sono commessi da persone
sottoposte alla misura di prevenzione, la polizia giudiziaria può
procedere all'arresto anche fuori dei casi di flagranza.".
6.
Nel decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431, e successive modificazioni, dopo
l'articolo 1 è inserito il seguente:
"Art.
1-bis.
Congelamento dei beni
1.
Quando sulla base delle informazioni acquisite a norma dell'articolo 1
sussistono sufficienti elementi per formulare al Comitato per le sanzioni
delle Nazioni Unite o ad altro organismo internazionale competente
proposte per disporre il congelamento di fondi o di risorse economiche,
quali definiti dal regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27
maggio 2002, e successive modificazioni, e sussiste il rischio che i fondi
o le risorse possano essere, nel frattempo, dispersi, occultati o
utilizzati per il finanziamento di attività terroristiche, il presidente
del Comitato di sicurezza finanziaria ne fa segnalazione al procuratore
della Repubblica competente ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 maggio
1965, n. 575.".
7.
All'articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e successive
modificazioni, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:
"Le
disposizioni di cui al primo comma, anche in deroga all'articolo 14 della
legge 19 marzo 1990, n. 55, e quelle dell'articolo 22 della presente legge
possono essere altresì applicate alle persone fisiche e giuridiche
segnalate al Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite, o ad altro
organismo internazionale competente per disporre il congelamento di fondi
o di risorse economiche, quando vi sono fondati elementi per ritenere che
i fondi o le risorse possano essere dispersi, occultati o utilizzati per
il finanziamento di organizzazioni o attività terroristiche, anche
internazionali.".
Art.
15 (1)
Nuove
fattispecie di delitto in materia di terrorismo
1.
Dopo l'articolo 270-ter del codice penale sono inseriti i seguenti:
"(( Art. 270-quater. )) (Arruolamento con finalità di terrorismo
anche internazionale). - Chiunque, al di fuori dei casi di cui
all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di ((
atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con
finalità di terrorismo )), anche se rivolti contro uno Stato estero,
un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione
da sette a quindici anni.
(( Art. 270-quinquies. )) (Addestramento ad
attività con finalità di terrorismo anche internazionale). - Chiunque,
al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque
fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi,
di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche
nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il
compimento di (( atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici
essenziali, con finalità di terrorismo )), anche se rivolti contro uno
Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con
la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei
confronti della persona addestrata.
(( Art. 270-sexies (Condotte con
finalità di terrorismo). - 1. Sono considerate con finalità di
terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono
arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e
sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i
poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi
dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture
politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o
di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite
terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o
altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia". ))
((
1-bis. All'articolo 414 del codice penale, dopo il terzo comma è aggiunto
il seguente: "Fuori dei casi di cui all'articolo 302, se
l'istigazione o l'apologia di cui ai commi precedenti riguarda delitti di
terrorismo o crimini contro l'umanità la pena è aumentata della metà".
))
Nota:
(1) Così modificato dalla Legge di conversione, con modificazioni, 31
luglio 2005, n. 155 (in G.U. 1/8/2005, n. 177).
Art.
16 (1)
((
ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 31 LUGLIO 2005, N. 155 ))
Nota:
(1) Così modificato dalla Legge di conversione, con modificazioni, 31
luglio 2005, n. 155 (in G.U. 1/8/2005, n. 177).
Art.
17 (1)
Norme sull'impiego della polizia giudiziaria
1.
All'articolo 148 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Nei
procedimenti con detenuti
ed in quelli davanti al tribunale del riesame il giudice può
disporre che, in caso di urgenza, le notificazioni siano eseguite
dalla Polizia penitenziaria del luogo in cui i destinatari
sono detenuti, con l'osservanza delle norme del presente
titolo.";
b) il comma 2-ter è abrogato.
2.
All'articolo 151 del codice di procedura penale il comma 1 è sostituito
dal seguente:
"1. Le notificazioni di atti del pubblico ministero nel
corso delle indagini preliminari sono eseguite dall'ufficiale giudiziario,
ovvero dalla polizia giudiziaria nei soli casi di atti di indagine o
provvedimenti che la stessa polizia giudiziaria è delegata a compiere o
è tenuta ad eseguire.".
3.
All'articolo 59, comma 3, del codice di procedura penale, dopo le parole:
"Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono tenuti a
eseguire i compiti a essi affidati" sono inserite le seguenti:
"inerenti alle funzioni di cui all'articolo 55, comma 1".
4.
Al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) all'articolo 20 la rubrica è sostituita dalla seguente:
"Citazione
a giudizio" e il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1.
Il pubblico ministero cita l'imputato davanti al giudice di pace.";
b) all'articolo 20, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
"3.
La citazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal
pubblico
ministero o dall'assistente giudiziario.
4.
La citazione è notificata, a cura dell'ufficiale giudiziario,
all'imputato,
al suo difensore e alla parte offesa almeno trenta giorni
prima della data dell'udienza. (( PERIODO SOPPRESSO DALLA L.
31 LUGLIO 2005, N. 155. ))";
c) all'articolo 49, la rubrica è
sostituita dalla seguente: "Citazione
a giudizio";
d) all'articolo 50, comma 1, la lettera a) è sostituita
dalla seguente:
"a)
nell'udienza dibattimentale, da uditori giudiziari, da vice procuratori
onorari addetti all'ufficio, da personale in quiescenza
da non più di due anni che nei cinque anni precedenti abbia
svolto le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, o da
laureati
in giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola
biennale di specializzazione per le professioni legali di cui
all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n.
398;".
5.
All'articolo 72, primo comma,(( dell'ordinamento giudiziario, di cui al
regio decreto )) 30 gennaio 1941, n. 12, la lettera a) è sostituita dalla
seguente: "a) nell'udienza dibattimentale, da uditori giudiziari, da
vice procuratori onorari addetti all'ufficio, da personale in quiescenza
da non più di due anni che nei cinque anni precedenti abbia svolto le
funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, o da laureati in
giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola biennale di
specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del
decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;".
((
5-bis. Ai fini dell'applicazione dei commi 4 e 5, il personale in
quiescenza non può in nessun caso essere considerato quale richiamato in
servizio. ))
6.
Per i procedimenti relativi ai delitti previsti dall'articolo 407, comma
2, lettera a), numeri 1), 3) e 4), del codice di procedura penale non si
applicano le modificazioni recate dai commi 1, 2 e 3 (( del presente
articolo )) e rimane ferma la disciplina vigente alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
Nota:
(1) Così modificato
dalla
Legge di conversione, con modificazioni, 31 luglio 2005, n. 155 (in G.U.
1/8/2005, n. 177).
Art.
18 (1)
Servizi
di vigilanza che non richiedono l'impiego di personale delle forze di
polizia
1.
Ferme restando le attribuzioni e i compiti dell'autorità di pubblica
sicurezza, degli organi di polizia e delle altre autorità eventualmente
competenti, è consentito l'affidamento a guardie giurate dipendenti o ad
istituti di vigilanza privata dei servizi di sicurezza sussidiaria
nell'ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie e dei relativi mezzi di
trasporto e depositi, delle stazioni delle ferrovie metropolitane e dei
relativi mezzi di trasporto e depositi, nonché nell'ambito delle linee di
trasporto urbano, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di
pubbliche potestà o l'impiego di appartenenti alle Forze di polizia.
((
2. Il Ministro dell'interno, ai fini di cui al comma 1, stabilisce con
proprio decreto le condizioni e le modalità per l'affidamento dei servizi
predetti, nonché i requisiti dei soggetti concessionari, con particolare
riferimento all'addestramento del personale impiegato, alla disponibilità
di idonei mezzi di protezione individuale per il personale stesso, al
documentato e puntuale rispetto di ogni disposizione di legge o
regolamento in materia, incluse le caratteristiche funzionali delle
attrezzature tecniche di rilevazione eventualmente adoperate, così da
assicurare la contemporanea realizzazione delle esigenze di sicurezza e di
quelle del rispetto della dignità della persona. ))
3.
(( COMMA SOPPRESSO DALLA L. 31 LUGLIO 2005, N. 155 ))
((
3-bis. Per interventi a carico dello Stato per favorire l'attuazione del
presente articolo è istituito un fondo pari a 1.500.000 euro a decorrere
dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il
Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
Nota:
(1) Così modificato dalla Legge di conversione, con modificazioni, 31
luglio 2005, n. 155 (in G.U. 1/8/2005, n. 177).
Art. 18-bis (1)
((
Impiego della forza pubblica ))
((
1. Al comma 1 dell'articolo 19 della legge 26 marzo 2001, n. 128, dopo il
primo periodo è inserito il seguente: "In casi eccezionali di
necessità e urgenza si applicano le disposizioni dell'articolo 4 della
legge 22 maggio 1975, n. 152". ))
Nota:
(1) Così aggiunto dalla Legge di conversione, con modificazioni, 31
luglio 2005, n. 155 (in G.U. 1/8/2005, n. 177).
Art. 18-ter (1)
((
Misure per la sicurezza dei XX Giochi olimpici invernali ))
((
1. Al fine di implementare le misure di sicurezza dei siti olimpici in
occasione dei XX Giochi olimpici invernali Torino 2006, il Ministero
dell'interno dispone l'adozione da parte del Comitato organizzatore dei
Giochi stessi di idonee attrezzature di sicurezza attiva e passiva, atte a
prevenire turbamenti e atti contro la pubblica incolumità e ne garantisce
l'impiego attraverso le forze dell'ordine. Le attrezzature stesse saranno
acquisite dal Comitato sulla base delle prescrizioni del Ministero.
2.
Al fine di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 9,8 milioni di euro
per l'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. ))
Nota:
(1) Così aggiunto dalla Legge di conversione, con modificazioni, 31
luglio 2005, n. 155 (in G.U. 1/8/2005, n. 177).
Art.
19.
Entrata in vigore
1.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato
a Roma, addì 27 luglio 2005
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