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IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli
76
e 87
della Costituzione;
Vista la legge 1° marzo
2002, n. 39, legge comunitaria per l'anno 2001, ed in particolare
l'articolo 21;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 31 gennaio 2003;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 giugno 2003;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i
Ministri dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, della
giustizia, della salute, delle attivitą produttive, per la funzione
pubblica e per gli affari regionali;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche al decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626
1. Al
comma 1, lettera e), dell'articolo
2 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
e successive modificazioni, le parole: «attitudini e capacitą
adeguate» sono sostituite dalle seguenti: «delle capacitą e dei
requisiti professionali di cui all'articolo 8-bis».
2. Al comma 2 dell'articolo
8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
e successive modificazioni, le parole: «di attitudini e capacitą
adeguate» sono sostituite dalle seguenti: «delle capacitą e dei
requisiti professionali di cui all'articolo 8-bis».
3. Al comma 8, dell'articolo
8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, le parole: «attitudini e capacitą adeguate» sono
sostituite dalle seguenti: «le capacitą e i requisiti professionali
di cui all'articolo 8-bis».
Art. 2
Inserimento dell'art. 8-bis dopo l'articolo 8 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626
1. Dopo
l'articolo 8 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni,
č inserito il seguente:
«Art.
8-bis
(Capacitą e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili
dei servizi di prevenzione e protezione interni oesterni). - 1. Le
capacitą ed i requisiti professionali dei responsabili e degli
addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni
devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di
lavoro e relativi alle attivitą lavorative.
2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al
comma 1, č necessario essere in possesso di un titolo di studio non
inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore ed essere
inoltre in possesso di un attestato di frequenza, con verifica
dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla
natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attivitą
lavorative. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono
individuati gli indirizzi ed i requisiti minimi dei corsi.
3. I corsi di formazione di cui al comma 2 sono organizzati dalle
regioni e province autonome, dalle universitą, dall'ISPESL,
dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dal
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile, dall'amministrazione della Difesa, dalla Scuola
superiore della pubblica amministrazione, dalle associazioni sindacali
dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli organismi paritetici.
Altri soggetti formatori possono essere individuati in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
4. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio
prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al comma 2, č
necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica
dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di
prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e
psico-sociale, di organizzazione e gestione delle attivitą tecnico
amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e direlazioni
sindacali.
5. I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e
protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo
indirizzi definiti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
con cadenza almeno quinquennale.
6. Coloro che sono in possesso di laurea triennale di "Ingegneria
della sicurezza e protezione" o di "Scienze della sicurezza
e protezione" o di "Tecnico della prevenzione nell'ambiente
e nei luoghi di lavoro" sono esonerati dalla frequenza ai corsi
di formazione di cui al comma 2.
7. Č fatto salvo l'articolo 10.
8. Gli organismi statali di formazione pubblici, previsti al comma 3,
organizzano i corsi di formazione secondo tariffe, determinate sulla
base del costo effettivo del servizio, da stabilire, con le relative
modalitą di versamento, con decreto del Ministro competente per
materia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
9. Le amministrazioni pubbliche di cui al presente decreto,
organizzano i corsi di formazione nei limiti delle risorse finanziarie
proprie o con le maggiori entrate derivanti dall'espletamento di dette
attivitą a carico dei partecipanti.
10. La partecipazione del personale delle pubbliche amministrazioni ai
corsi di formazione di cui al presente articolo č disposta nei limiti
delle risorse destinate dalla legislazione vigente alla formazione del
personale medesimo.».
Art. 3
Norma transitoria e clausola di cedevolezza
1. Possono svolgere l'attivitą di addetto o di responsabile del
servizio di prevenzione e protezione coloro che dimostrino di svolgere
l'attivitą medesima, professionalmente o alle dipendenze di un datore
di lavoro, da almeno sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. Tali soggetti sono tenuti a conseguire un attestato
di frequenza al corsi di formazione di cui all'articolo 2, primo
capoverso, comma 2, entro un anno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
2. Fino all'istituzione dei corsi di formazione di cui all'articolo 2,
primo capoverso, comma 2, possono svolgere l'attivitą di addetto o di
responsabile del servizio di prevenzione e protezione coloro che, in
possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione
secondaria superiore, abbiano frequentato corsi di formazione
organizzati da enti e organismi pubblici o da altri soggetti ritenuti
idonei dalle regioni. Tali corsi devono essere rispondenti ai
contenuti minimi di formazione di cui all'articolo
3 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del
Ministro della sanitą in data 16 gennaio 1997,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 1997.
3. In relazione a quanto disposto dall'articolo
117, quinto comma della Costituzione,
le norme del presente decreto afferenti a materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, che non abbiano ancora provveduto ad adeguarsi, con
riferimento al requisiti e capacitą dei responsabili e degli addetti
ai servizi di prevenzione e protezione, alla sentenza della Corte di
giustizia della Comunitą europea del 15 novembre 2001, nella causa n.
49/00, si applicano sino alla data di entrata in vigore della
normativa di adeguamento di ciascuna regione e provincia autonoma, nel
rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei
principi fondamentali desumibili dal presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarą inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
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