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Il
Presidente della Repubblica
Visti
gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128;
Vista la direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul
controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate
sostanze pericolose;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1998, n. 175,
e successive modifiche;
Vista la legge 19 maggio 1997, n. 137;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri adottata
nella riunione del 16 aprile 1999;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 23 luglio 1999;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro
dell'ambiente, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia
e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
della sanità, dell'interno, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e per gli affari regionali;
emana
il seguente decreto legislativo:
CAPO
I Principi generali
Art.
1
(Finalità)
1.
Il presente decreto detta disposizioni finalizzate a prevenire incidenti
rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose e a limitarne le
conseguenze per l'uomo e per l'ambiente.
2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di
Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme
fondamentali contenute nel presente decreto secondo le previsioni dei
rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
3. Le disposizioni del presente decreto recanti obblighi o adempimenti a
carico del gestore nei confronti delle regioni o degli organi regionali
si intendono riferite per le province autonome di Trento e di Bolzano,
alla provincia autonoma territorialmente competente; quelle che rinviano
a organi tecnici regionali o interregionali si intendono riferite agli
enti, agli organismi e alle strutture provinciali competenti secondo il
rispettivo ordinamento.
Art.
2
(Ambito di applicazione)
1.
Il presente decreto si applica agli stabilimenti in cui sono presenti
sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate
nell'allegato I.
2. Ai fini del presente decreto si intende per "presenza di
sostanze pericolose" la presenza di queste, reale o prevista, nello
stabilimento, ovvero quelle che si reputa possano essere generate, in
caso di perdita di controllo di un processo industriale, in quantità
uguale o superiore a quelle indicate nell'allegato I.
3. Agli stabilimenti industriali non rientranti tra quelli indicati al
comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5.
4. Salvo che non sia diversamente stabilito rimangono ferme le
disposizioni di cui ai seguenti decreti:
a) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 1989,
limitatamente agli articoli 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10;
b) decreto del Ministro dell'ambiente del 20 maggio 1991, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991, limitatamente agli
articoli 1, 3 e 4;
c) decreto dei Ministri dell'ambiente e della sanità 23 dicembre 1993,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 1994;
d) i criteri di cui all'allegato del decreto del Ministro dell'ambiente
13 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 3 luglio
1996;
e) decreto del Ministro dell'ambiente 15 maggio 1996, pubblicato nel
supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 155 del 4 luglio 1996;
f) decreto del Ministro dell'ambiente 15 maggio 1996, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 159 del 9 luglio 1996;
g) decreto del Ministro dell'ambiente 5 novembre 1997, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1998;
h) decreto del Ministro dell'ambiente 5 novembre 1997, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 1998;
i) decreto del Ministro dell'ambiente 16 marzo 1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 74 del 30 marzo 1998;
l) decreto del Ministro dell'ambiente 20 ottobre 1998, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 262 del 9 novembre
1998.
5. Le disposizioni di cui al presente decreto non pregiudicano
l'applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei
lavoratori sul luogo di lavoro.
Art.
3
(Definizioni)
1.
Ai fini del presente decreto si intende per:
a) "stabilimento", tutta l'area sottoposta al controllo di un
gestore, nella quale sono presenti sostanze pericolose all'interno di
uno o più impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o
connesse;
b) "impianto", un'unità tecnica all'interno di uno
stabilimento, in cui sono prodotte, utilizzate, manipolate o depositate
sostanze pericolose. Comprende tutte le apparecchiature, le strutture,
le condotte, i macchinari, gli utensili, le diramazioni ferroviarie
particolari, le banchine, i pontili che servono l'impianto, i moli, i
magazzini e le strutture analoghe, galleggianti o meno, necessari per il
funzionamento dell'impianto;
c) "deposito", la presenza di una certa quantità di sostanze
pericolose a scopo di immagazzinamento, deposito per custodia in
condizioni di sicurezza o stoccaggio;
d) "gestore", la persona fisica o giuridica che gestisce o
detiene lo stabilimento o l'impianto;
e) "sostanze pericolose", le sostanze, miscele o preparati
elencati nell'allegato I, parte I, o rispondenti ai criteri fissati
nell'allegato I, parte 2, che sono presenti come materie prime,
prodotti, sottoprodotti, residui o prodotti intermedi, ivi compresi
quelli che possono ragionevolmente ritenersi generati in caso di
incidente;
f) "incidente rilevante", un evento quale un'emissione, un
incendio o un'esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi
incontrollati che si verificano durante l'attività di uno stabilimento
di cui all'articolo 2, comma 1, e che dia luogo ad un pericolo grave,
immediato o differito, per la salute umana o per l'ambiente, all'interno
o all'esterno dello stabilimento, e in cui intervengano una o più
sostanze pericolose;
g) "pericolo", la proprietà intrinseca di una sostanza
pericolosa o della situazione fisica esistente in uno stabilimento di
provocare danni per la salute umana o per l'ambiente;
h) "rischio", la probabilità che un determinato evento si
verifichi in un dato periodo o in circostanze specifiche.
Art.
4
(Esclusioni)
1.
Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto:
a) gli stabilimenti, gli impianti o i depositi militari;
b) i pericoli connessi alle radiazioni ionizzanti;
c) il trasporto di sostanze pericolose e il deposito temporaneo
intermedio su strada, per idrovia interna e marittima o per via aerea;
d) il trasporto di sostanze pericolose in condotta, comprese le stazioni
di pompaggio, al di fuori degli stabilimenti di cui all'articolo 2,
comma 1;
e)
lo sfruttamento, ossia l'esplorazione, l'estrazione e il trattamento di
minerali in miniere, cave o mediante trivellazione, ad eccezione delle
operazioni di trattamento chimico o termico e del deposito ad esse
relativo che comportano l'impiego delle sostanze pericolose di cui
all'allegato I(*)
e-bis) l'esplorazione e lo sfruttamento off shore di minerali, compresi
gli idrocarburi(*);
f) le discariche di
rifiuti, ad eccezione degli impianti operativi di smaltimento degli
sterili, compresi i bacini e le dighe di raccolta degli sterili,
contenenti le sostanze pericolose di cui all'allegato I, in particolare
quando utilizzati in relazione alla lavorazione chimica e termica dei
minerali(*)
g) il trasporto di sostanze pericolose per ferrovia, nonché le soste
tecniche temporanee intermedie, dall'accettazione alla riconsegna delle
merci e le operazioni di composizione e scomposizione dei treni condotte
negli scali di smistamento ferroviario, ad eccezione degli scali merci
terminali di ferrovia di cui al comma 2;
h) gli scali merci terminali di ferrovia individuati secondo le
tipologie di cui all'allegato I del decreto del Ministro dell'ambiente
20 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 7
novembre 1998, che svolgono in modo non occasionale le attività ivi
menzionate, per i quali restano validi gli obblighi, gli adempimenti e i
termini di adeguamento di cui agli articoli 2, 3, 4 del citato decreto
20 ottobre 1998.
2. Gli scali merci terminali di ferrovie rientrano nella disciplina del
presente decreto:
a) quando svolgono attività di carico, scarico o travaso di sostanze
pericolose presenti in quantità uguale o superiore a quelle indicate
nell'allegato I nei o dai carri ferroviari sotto forma sfusa o in
recipienti o in colli fino a un volume massimo di 450 litri e a una
massa massima di 400 chilogrammi;
b) quando effettuano, in aree appositamente attrezzate, una specifica
attività di deposito, diversa da quella propria delle fasi di
trasporto, dall'accettazione alla riconsegna delle sostanze pericolose
presenti in quantità uguale o superiore a quelle indicate nell'allegato
I.
3. Nei porti industriai e petroliferi si applica la normativa del
presente decreto con gli adattamenti richiesti dalla peculiarità delle
attività portuali, definiti in un regolamento interministeriale da
adottarsi di concerto tra il Ministro dell'ambiente, quello dei
trasporti e della navigazione e quello della sanità e dell' interno (*)
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. Il regolamento dovrà garantire livelli di sicurezza
equivalenti a quelli stabiliti, in particolare specificando le modalità
del rapporto di sicurezza, del piano di emergenza e dei sistemi di
controllo. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento continuano
ad applicarsi, per i porti industriali e petroliferi e commerciali,
in cui sono presenti sostanze pericolose di cui all'articolo 2, comma
, le normative vigenti in materia di rischi industriali e di sicurezza.
(*)
NOTA:
(*) Commi così modificati dal Decreto legislativo n.238/2005 del 21
settembre 2005.
CAPO
II Adempimenti del gestore degli stabilimenti a rischio di incidenti
rilevanti
Art.
5
(Obblighi generali del gestore)
1. Il
gestore è tenuto a prendere tutte le misure idonee a prevenire gli
incidenti rilevanti e a limitarne le conseguenze per l'uomo e per
l'ambiente, nel rispetto dei principi del presente decreto e delle
normative vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e di
tutela della popolazione e dell'ambiente.
2. Il gestore degli stabilimenti industriali di cui all'allegato A in
cui sono presenti sostanze pericolose in quantità inferiori a quelle
indicate nell'allegato I, oltre a quanto previsto al comma 1, è altresì
tenuto a provvedere all'individuazione dei rischi di incidenti
rilevanti, integrando il documento di valutazione dei rischi di cui al
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed
integrazioni; all'adozione delle appropriate misure di sicurezza e
all'informazione, alla formazione, all'addestramento ed
all'equipaggiamento di coloro che lavorano in situ come previsto dal
decreto del Ministro dell'ambiente 16 marzo 1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 74 del 30 marzo 1998.
3) Abrogato(*)
NOTA:
(*) Comma così abrogato dall' articolo 2 del Decreto
legislativo
n.238/2005 del 21 settembre 2005.
Art.
6 (*)
(Notifica).
1.
Il gestore degli stabilimenti di cui all'art. 2, comma 1, oltre a quanto
disposto agli articoli 7 e 8, è obbligato a trasmettere al Ministero
dell'ambiente, alla regione, alla provincia, al comune, al prefetto; al
Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio; e al
Comitato tecnico regionale o interregionale del Corpo nazionale dei
Vigili del fuoco, di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, integrato ai sensi dell'art. 19 e
d'ora in avanti denominato Comitato, una notifica entro i seguenti
termini:
a) centottanta giorni prima dell'inizio della costruzione, per gli
stabilimenti nuovi;
b) entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
per gli stabilimenti preesistenti.
2. La notifica, sottoscritta nelle forme dell'autocertificazione con le
modalità e gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive
modifiche, deve contenere le seguenti informazioni:
a) il nome o la ragione sociale del gestore e l'indirizzo completo dello
stabilimento;
b) la sede o il domicilio del gestore, con l'indirizzo completo;
c) il nome o la funzione della persona responsabile dello stabilimento,
se diversa da quella di cui alla lettera a);
d) le notizie che consentano di individuare le sostanze pericolose o la
categoria di sostanze pericolose, la loro quantità e la loro forma
fisica;
e) l'attività, in corso o prevista, dell'impianto o del deposito;
f) l'ambiente immediatamente circostante lo stabilimento e, in
particolare, gli elementi che potrebbero causare un incidente rilevante
o aggravarne le conseguenze.
3. Il gestore degli stabilimenti che, per effetto di modifiche
all'allegato I, o per effetto di modifiche tecniche disposte con il
decreto di cui all'art. 15, comma 2, o per effetto di mutamento della
classificazione di sostanze pericolose rientrano nel campo di
applicazione del presente decreto deve espletare i prescritti
adempimenti entro un anno dalla data di entrata in vigore delle suddette
modifiche ovvero entro il termine stabilito dalla disciplina di
recepimento delle relative disposizioni comunitarie.
4. In caso di chiusura definitiva dell'impianto o del deposito, ovvero
nel caso di aumento significativo della quantità e di modifica
significativa della natura o dello stato fisico delle sostanze
pericolose presenti, o di modifica dei processi che le impiegano, o di
modifica dello stabilimento o dell'impianto che potrebbe costituire
aggravio del preesistente livello di rischio ai sensi del decreto di cui
all'art. 10, nonché di variazioni delle informazioni di cui al comma 2,
il gestore aggiorna tempestivamente, nelle forme
dell'autocertificazione, la notifica di cui al comma 1 e la scheda di
cui all'allegato V.
5. Il gestore, unitamente alla notifica di cui al comma 2, invia al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, alla regione,
alla provincia, al sindaco, al prefetto, al Comitato, nonché al Comando
provinciale dei Vigili del fuoco, competenti per territorio, le
informazioni di cui all'allegato V.
6. Il gestore degli stabilimenti di cui all'art. 2, comma 1, può
allegare alla notifica di cui al comma 2 le certificazioni o
autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale e
di sicurezza e quanto altro eventualmente predisposto in base a
regolamenti comu-nitari volontari, come ad esempio il Regolamento (CEE)
1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993, sull'adesione volontaria
delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di
ecogestione e audit. e norme tecniche internazionali.
6-bis. Il gestore di un nuovo stabilimento ovvero il gestore che ha
realizzato modifiche con aggravio del preesistente livello di rischio
ovvero modifiche tali da comportare obblighi diversi per lo stabilimento
stesso ai sensi del presente decreto, previo conseguimento delle
previste autorizzazioni, prima dell'avvio delle attività ne dà
comunicazione ai destinatari della notifica di cui al comma 1.
NOTA:
(*) Articolo modificato nei commi dal Decreto Legislativo n.238/2005
del 21 settembre 2005.
Art.
7
(Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti)
1. Al fine
di promuovere costanti miglioramenti della sicurezza e garantire un
elevato livello di protezione dell'uomo e dell'ambiente con mezzi,
strutture e sistemi di gestione appropriati, il gestore degli
stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 1, deve redigere, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un documento
che definisce la propria politica di prevenzione degli incidenti
rilevanti, allegando allo stesso il programma adottato per l'attuazione
del sistema di gestione della sicurezza.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
i gestori degli stabilimenti esistenti alla data di entrata in vigore
del presente decreto devono attuare il sistema di gestione della
sicurezza, previa consultazione del rappresentante della sicurezza di
cui al decreto legislativo n. 626 del 1994, e successive modifiche,
secondo quanto previsto dall'allegato III.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri
dell'interno, della sanità e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza unificata prevista
dall'articolo 8 della legge 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
linee guida per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza
secondo le indicazioni dell'allegato III alle quali il gestore degli
stabilimenti di cui al comma 1 deve adeguarsi entro il termine previsto
per il primo riesame, successivo all'emanazione del predetto decreto,
del documento di cui al comma 1.
4. Il documento di cui al comma 1 deve essere depositato presso lo
stabilimento e riesaminato ogni due anni sulla base delle linee guida
definite con i decreti previsti al comma 3; esso resta a disposizione
delle autorità competenti di cui agli articoli 21 e 25.
5. Il gestore di nuovi stabilimenti adempie a quanto stabilito dal comma
2 contestualmente all'inizio dell'attività.
Art.
8
(Rapporto di sicurezza)
1.
Per gli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità
uguali o superiori a quelle indicate nell'allegato I, parti 1 e 2,
colonna 3, il gestore è tenuto a redigere un rapporto di sicurezza.
2. Il rapporto di sicurezza di cui il documento previsto all'articolo 7,
comma 1, è parte integrante, deve evidenziare che:
a) è stato adottato il sistema di gestione della sicurezza;
b) i pericoli di incidente rilevante sono stati individuati e sono state
adottate le misure necessarie per prevenirli e per limitarne le
conseguente per l'uomo e per l'ambiente;
c) la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione di
qualsiasi impianto, deposito, attrezzatura e infrastruttura, connessi
con il funzionamento dello stabilimento, che hanno un rapporto con i
pericoli di incidente rilevante nello stesso, sono sufficientemente
sicuri e affidabili; per gli stabilimenti di cui all'articolo 14, comma
6, anche le misure complementari ivi previste;
d) sono stati predisposti i piani d'emergenza interni e sono stati
forniti all'autorità competente di cui all'articolo 20 gli elementi
utili per l'elaborazione del piano d'emergenza esterno al fine di
prendere le misure necessarie in caso di incidente rilevante.
3. Il rapporto di
sicurezza di cui al comma 1 contiene almeno i dati di cui all'allegato
II ed indica, tra l'altro, il nome delle organizzazioni partecipanti
alla stesura del rapporto. Il rapporto di sicurezza contiene inoltre
l'inventario aggiornato delle sostanze pericolose presenti nello
stabilimento, nonché le informazioni che possono consentire di prendere
decisioni in merito all'insediamento di nuovi stabilimenti o alla
costruzione di insediamenti attorno agli stabilimenti già esistenti(*)
4. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i
Ministri dell'interno, della sanità e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentita la Conferenza Stato-regioni, sono definiti,
secondo le indicazioni dell'allegato II e tenuto conto di quanto già
previsto nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 marzo
1989, i criteri, i dati e le informazioni per la redazione del rapporto
di sicurezza (*), comma 3, i criteri per l'adozione di iniziative
specifiche in relazione ai diversi tipi di incidenti, nonché i criteri
di valutazione del rapporto medesimo; fino all'emanazione di tali
decreti valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai
decreti ministeriali emanati ai sensi dell'articolo 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive
modifiche.
5. Al fine di semplificare le procedure e purché ricorrano tutti i
requisiti prescritti dal presente articolo, rapporti di sicurezza
analoghi o parti di essi, predisposti in attuazione di altre norme di
legge o di regolamenti comunitari, possono essere utilizzati per
costituire il rapporto di sicurezza.
6. Il rapporto di sicurezza è inviato all'autorità competente preposta
alla valutazione dello stesso così come previsto all'articolo 21, entro
i seguenti termini:
a) per gli stabilimenti nuovi, prima dell'inizio dell'attività;
b) per gli stabilimenti esistenti, entro un anno dalla data di entrata
in vigore del presente decreto;
c) per gli stabilimenti preesistenti, non soggetti alle disposizioni del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988, entro
due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
d) in occasione del riesame periodico di cui al comma 7, lettere a) e
b).
7. Il gestore fermo restando l'obbligo di riesame biennale di cui
all'articolo 7, comma 4, deve riesaminare il rapporto di sicurezza:
a) almeno ogni cinque anni;
b) nei casi previsti dall'articolo 10;
c) in qualsiasi altro momento, a richiesta del Ministero dell'ambiente,
eventualmente su segnalazione della regione interessata, qualora fatti
nuovi lo giustifichino, o in considerazione delle nuove conoscenze
tecniche in materia di sicurezza derivanti dall'analisi degli incidenti,
o, in misura del possibile, dei semincidenti o dei nuovi sviluppi delle
conoscenze nel campo della valutazione dei pericoli o a seguito di
modifiche legislative o delle modifiche degli allegati previste
all'articolo 15, comma 2.
8. Il gestore deve comunicare immediatamente alle autorità di cui al
comma 6 se il riesame del rapporto di sicurezza di cui al comma 7
comporti o meno una modifica dello stesso.
9. Ai fini dell'esercizio della facoltà di cui all'articolo 22, comma
2, il gestore predispone una versione del rapporto di sicurezza, priva
delle informazioni riservate, da trasmettere alla regione
territorialmente competente ai fini dell'accessibilità al pubblico.
10. Il Ministero dell'ambiente, quando il gestore comprova che
determinate sostanze presenti nello stabilimento o che una qualsiasi
parte dello stabilimento stesso si trovano in condizioni tali da non
poter creare alcun pericolo di incidente rilevante, dispone, in
conformità ai criteri di cui all'allegato VII, la limitazione delle
informazioni che devono figurare nel rapporto di sicurezza alla
prevenzione dei rimanenti pericoli di incidenti rilevanti e alla
limitazione delle loro conseguenze per l'uomo e per l'ambiente, dandone
comunicazione alle autorità destinatarie del rapporto di sicurezza.
11. Il Ministero dell'ambiente trasmette alla Commissione europea
l'elenco degli stabilimenti di cui al comma 10 e le motivazioni della
limitazione delle informazioni.
NOTA:
(*) Commi così modificati dal Decreto Legislativo n.238/2005
del 21 settembre 2005.
Art.
9
(Nuovi stabilimenti: rapporti di sicurezza)
1.
Chiunque intende realizzare uno degli stabilimenti di cui all'art. 8,
comma 1, prima di dare inizio alla costruzione degli impianti, oltre a
tutte le autorizzazioni previste dalla legislazione vigente, deve
ottenere il nulla osta di fattibilità di cui all'art. 21, comma 3; a
tal fine, fa pervenire all'autorità di cui all'art. 21, comma 1, un
rapporto preliminare di sicurezza. La concessione edilizia non può
essere rilasciata in mancanza del nulla osta di fattibilità.
2. Prima di dare inizio all'attività, il gestore, al fine di ottenere
il parere tecnico conclusivo, presenta all'autorità di cui all'art. 21,
comma 1, il rapporto di sicurezza, integrando eventualmente quello
preliminare.
3. Abrogato (*)
4. Abrogato (*)
NOTA:
(*) Commi così abrogati dal Decreto Legislativo n.238/2005
del 21 settembre 2005.
Art.
10
(Modifiche di uno stabilimento)
1.
Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della
sanità, dell'interno e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto sono individuate le modifiche di impianti e
di depositi, di processi industriali, della natura o dei quantitativi di
sostanze pericolose che potrebbero costituire aggravio del preesistente
livello di rischio.
2. Il gestore deve, secondo le procedure e i termini fissati nel decreto
di cui al comma 1:
a) riesaminare e, se necessario, modificare la politica di prevenzione
degli incidenti rilevanti, i sistemi di gestione nonché le procedure di
cui agli articoli 6 e 8 e trasmettere alle autorità competenti tutte le
informazioni utili;
b) riesaminare e, se necessario, modificare il rapporto di sicurezza e
trasmettere alle autorità competenti tutte le informazioni utili prima
di procedere alle modifiche, secondo le procedure previste dall'articolo
9, per i nuovi stabilimenti;
c) comunicare la modifica all'autorità competente in materia di
valutazione di impatto ambientale, che si deve pronunciare entro un
mese, ai fini della verifica di assoggettabilità alla procedura
prevista per tale valutazione.
Art.
11
(Piano di emergenza interno)
1.
Per tutti gli stabilimenti soggetti alle disposizioni dell'articolo 8 il
gestore è tenuto a predisporre,
previa consultazione del personale che lavora nello stabilimento, ivi
compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine,(*)il
piano di emergenza interno da adottare nello stabilimento nei seguenti
termini:
a) per gli stabilimenti nuovi, prima di iniziare l'attività;
b) per gli stabilimenti esistenti, non ancora soggetti al decreto
del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988, entro due anni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto;
c) per gli altri stabilimenti preesistenti già assoggettati alla
disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 175
del 1988
entro tre mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
2. Il piano di emergenza interno deve contenere almeno le informazioni
di cui all'allegato IV, punto 1, ed è predisposto allo scopo di:
a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli
effetti e limitarne i danni per l'uomo, per l'ambiente e per le cose;
b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere l'uomo e
l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;
c) informare adeguatamente i lavoratori e le autorità locali
competenti;
d) provvedere al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un
incidente rilevante.
3. Il piano di emergenza interno deve essere riesaminato, sperimentato
e, se necessario, riveduto ed aggiornato dal gestore, previa
consultazione del personale che lavora nello stabilimento, ivi compreso
il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine(*) ad
intervalli appropriati, e, comunque, non superiori a tre anni. La
revisione deve tenere conto dei cambiamenti avvenuti nello
stabilimento e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle
nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidente
rilevante.
4. Il gestore deve trasmettere al prefetto e alla provincia, entro gli
stessi termini di cui al comma 1, tutte le informazioni utili per
l'elaborazione del piano di emergenza di cui all'articolo 20 secondo la
rispettiva competenza.
5. Il Ministro dell'ambiente provvede, con regolamento da adottarsi ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge del 23 agosto 1988, n. 400,
a disciplinare le forme di consultazione, di cui ai commi 1 e 3, del
personale che lavora
nello stabilimento, ivi
compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine(*).
NOTA:
(*) Commi così modificati dal Decreto Legislativo n.238/2005
del 21 settembre 2005.
Art.
12
(Effetto domino)
1.
In attesa di quanto previsto dall'articolo 72 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, sentiti la regione interessata e il Comitato, in base alle
informazioni ricevute dai gestori a norma dell'articolo 6 e
dell'articolo 8, individua gli stabilimenti tra quelli di cui
all'articolo 2, comma 1, per i quali la probabilità o la possibilità o
le conseguenze di un incidente rilevante possono essere maggiori a causa
del luogo, della vicinanza degli stabilimenti stessi e dell'inventario
delle sostanze pericolose presenti in essi(*)
2. I gestori degli stabilimenti di cui al comma 1 devono trasmettere al
prefetto e alla provincia entro quattro mesi dall'individuazione del
possibile effetto domino, le informazioni necessarie per gli adempimenti
di competenza di cui all'articolo 20.
2-bis. I gestori
degli stabilimenti di cui al comma 1 devono:
a) scambiarsi le informazioni necessarie per consentire di riesaminare
e, eventualmente, modificare, in considerazione della natura e
dell'entità del pericolo globale di incidente rilevante, i rispettivi
sistemi di gestione della sicurezza, i rapporti di sicurezza, i piani di
emergenza interni e la diffusione delle informazioni alla popolazione;
b) cooperare nella trasmissione delle informazioni all'autorità
competente per la predisposizione dei piani di emergenza esterni.(**)
2-ter. Il Comitato, in attesa dell'attuazione di quanto previsto
dall'articolo 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, accerta
che:
a) avvenga lo scambio, fra i gestori, delle informazioni di cui al comma
2-bis, lettera a);
b) i gestori cooperino nella trasmissione delle informazioni di cui al
comma 2-bis, lettera b.(**)
NOTE:
(*) Comma così sostituito dal Decreto Legislativo n.238/2005
del 21 settembre 2005.
(**) Commi così inseriti dal Decreto Legislativo n.238/2005 del
21 settembre 2005
Art.
13
(Aree ad elevata concentrazione di stabilimenti)
1.
In attesa di quanto previsto dall'articolo 72 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, il Ministero dell'ambiente, sentita la regione
interessata e il Comitato:
a) individua le aree ad elevata concentrazione di stabilimenti sulla
base dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 2 e sulla base
delle informazioni di cui all'articolo 12, comma 2;
b) coordina fra tutti i gestori degli stabilimenti soggetti agli
obblighi di cui agli articoli 6 e 8, presenti nell'area, avvalendosi del
Comitato:
1) lo scambio delle informazioni necessarie per accertare la natura e
l'entità del pericolo globale di incidenti rilevanti ed acquisisce e
fornisce ai gestori stessi ogni altra informazione utile ai fini della
valutazione dei rischi dell'area, compresi studi di sicurezza relativi
agli altri stabilimenti esistenti nell'area in cui sono presenti
sostanze pericolose;
2) la predisposizione, da parte dei gestori degli stabilimenti soggetti
agli obblighi di cui agli articoli 6 e 8, anche mediante consorzio, di
uno studio di sicurezza integrato dell'area, aggiornato nei tempi e con
le modalità di cui all'articolo 8, comma 6;
c) predispone nelle aree di cui alla lettera a), anche sulla base delle
indicazioni contenute nello studio di sicurezza integrato di cui al
comma 1, lettera b) numero 2), un piano di intervento nel quale sono
individuate le misure urgenti atte a ridurre o eliminare i fattori di
rischio.
2. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i
Ministri dell'interno, della sanità e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sono
stabiliti:
a) i criteri per l'individuazione e la perimetrazione delle aree ad
elevata concentrazione di stabilimenti pericolosi nelle quali il
possibile effetto domino coinvolga gruppi di stabilimenti;
b) le procedure per lo scambio delle informazioni fra i gestori e per la
predisposizione e la valutazione dello studio di sicurezza integrato;
c) le procedure per la diffusione delle informazioni alla popolazione;
d) le linee guida per la predisposizione dei piani d'intervento di cui
al comma 1, lettera c).
Art.
14
(Controllo dell'urbanizzazione)
1. Entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il
Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con i Ministri dell'interno,
dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con la
Conferenza Stato-regioni, stabilisce, per le zone interessate da
stabilimenti a rischio di incidente rilevante che rientrano nel campo di
applicazione del presente decreto, requisiti minimi di sicurezza in
materia di pianificazione territoriale, con riferimento alla
destinazione e utilizzazione dei suoli che tengano conto della necessità
di mantenere le opportune distanze tra stabilimenti e zone residenziali
nonché degli obiettivi di prevenire gli incidenti rilevanti o di
limitarne le conseguenze, per:
a) insediamenti di stabilimenti nuovi;
b) modifiche degli stabilimenti di cui all'articolo 10, comma 1;
c) nuovi insediamenti o infrastrutture attorno agli stabilimenti
esistenti, quali ad esempio, vie di comunicazione, luoghi frequentati
dal pubblico, zone residenziali, qualora l'ubicazione o l'insediamento o
l'infrastruttura possono aggravare il rischio o le conseguenze di un
incidente rilevante.
2. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1, all'emanazione
del decreto provvede, entro i successivi tre mesi, il Presidente del
Consiglio dei Ministri.
3. Entro tre mesi dall'adozione del decreto di cui al comma 1 o di
quello di cui al comma 2, gli enti territoriali apportano, ove
necessario, le varianti ai piani territoriali di coordinamento
provinciale e agli strumenti urbanistici. La variante è approvata in
base alle procedure individuate dall'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447. Trasporto il
termine di cui sopra senza che sia stata adottata la variante, la
concessione o l'autorizzazione per gli interventi di cui al comma 1,
lettere a), b) e c), sono rilasciate qualora il progetto sia conforme ai
requisiti di sicurezza previsti dai decreti di cui al comma 1 o al comma
2, previo parere tecnico dell'autorità competente di cui all'articolo
21, comma 1, sui rischi connessi alla presenza dello stabilimento,
basato sullo studio del caso specifico o su criteri generali.
4. Decorsi i termini di cui ai commi, 1 e 2 senza che siano stati
adottati i provvedimenti ivi previsti, la concessione o l'autorizzazione
per gli interventi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono
rilasciate, previa valutazione favorevole dell'autorità competente di
cui all'articolo 21, comma 1, in ordine alla compatibilità della
localizzazione degli interventi con le esigenze di sicurezza.
5. Sono fatte salve le concessione edilizie già rilasciate alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
6. In caso di stabilimenti esistenti ubicati vicino a zone frequentate
dal pubblico, zone residenziali e zone di particolare interesse naturale
il gestore deve, altresì, adottare misure tecniche complementari per
contenere i rischi per le persone e per l'ambiente, utilizzando le
migliori tecniche disponibili. A tal fine il Comune invita il gestore di
tali stabilimenti a trasmettere, entro tre mesi, all'autorità
competente di cui all'articolo 21, comma 1, le misure che intende
adottare; tali misure vengono esaminate dalla stessa autorità
nell'ambito dell'istruttoria di cui all'articolo 21.
CAPO
III Competenze
Art.
15
(Funzioni del Ministero dell'ambiente)
1.
Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i
Ministri dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e della sanità, d'intesa con la Conferenza unificata, sono stabiliti le
norme tecniche di sicurezza per la prevenzione di rischi di incidenti
rilevanti, le modalità con le quali il gestore deve procedere
all'individuazione di tali rischi, all'adozione delle appropriate misure
di sicurezza, all'informazione, all'addestramento e all'equipaggiamento
di coloro che lavorano in situ, i criteri di valutazione dei rapporti di
sicurezza, i criteri di riferimento per l'adozione di iniziative
specifiche in relazione ai diversi tipi di incidente, nonché i criteri
per l'individuazione delle modifiche alle attività industriali che
possono avere implicazioni per i rischi di incidenti rilevanti; fino
all'emanazione di tali decreti valgono, in quanto applicabili, le
disposizioni di cui ai decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art.
12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e
successive modifiche.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, previa comunicazione al
Ministero della sanità, al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza unificata, ogni qualvolta
la nuova direttiva preveda poteri discrezionali per il proprio
recepimento.(*)
3. Il Ministero dell'ambiente:
a) comunica agli Stati membri relativamente agli stabilimenti di cui
all'art. 8 vicini al loro territorio nei quali possa verificarsi un
incidente rilevante con effetti transfrontalieri tutte le informazioni
utili perché lo Stato membro possa applicare tutte le misure connesse
ai piani di emergenza interni ed esterni e all'urbanizzazione;
b) informa tempestivamente la Commissione europea sugli incidenti
rilevanti verificatisi sul territorio nazionale e che rispondano ai
criteri riportati nell'allegato VI, parte I, e comunica, non appena
disponibili, le informazioni che figurano nell'allegato VI, parte II;
c) presenta alla Commissione europea una relazione triennale secondo la
procedura prevista dalla direttiva 91/692/CEE, del Consiglio, del 23
dicembre 1991, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle
relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti
l'ambiente, per gli stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli
articoli 6 e 8;
c-bis) comunica alla Commissione europea il nome e la ragione sociale
del gestore, l'indirizzo degli stabilimenti soggetti all'art. 2, comma
1, nonché informazioni sulle attività dei suddetti stabilimenti.(**)
4. Il Ministero dell'ambiente predispone e aggiorna, nei limiti delle
risorse finanziarie previste dalla legislazione vigente avvalendosi
dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA),
l'inventario degli stabilimenti suscettibili di causare incidenti
rilevanti e la banca dati sugli esiti di valutazione dei rapporti di
sicurezza e dei sistemi di gestione della sicurezza.
5. Il Ministero dell'ambiente, per lo svolgimento dei compiti previsti
dal presente decreto, può avvalersi anche della segreteria tecnica già
ivi istituita presso il Servizio inquinamento atmosferico e acustico e
per le industrie a rischio.
6. Il Ministro dell'ambiente, per la predisposizione delle norme
tecniche di attuazione previste dal presente decreto, può convocare, ai
sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, una conferenza
di servizi con la partecipazione, a fini esclusivamente consultivi, di
un rappresentante per ciascuno degli organi tecnici previsti
all'articolo 17, di due rappresentanti delle associazioni degli
industriali nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di un rappresentante delle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative e di un rappresentante delle associazioni
ambientali di interesse nazionale riconosciute tali ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
NOTE:
(*) Comma così sostituito dal Decreto Legislativo n.238/2005 del 21
settembre 2005.
(**) Commi così inseriti dal Decreto Legislativo n.238/2005 del
21 settembre 2005
Art.
16
(Funzioni d'indirizzo)
1.
Su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri
dell'interno, della sanità e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato sono adottati atti di indirizzo e coordinamento ai
sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, al fine di
stabilire criteri uniformi:
a) per l'individuazione dell'effetto domino di cui all'articolo 12;
b) per l'individuazione delle aree ad elevata concentrazione di cui
all'articolo 13;
c) relativi alle misure di controllo di cui all'articolo 25;
d) diretti alla semplificazione e allo snellimento dei procedimenti per
l'elaborazione dei provvedimenti discendenti dall'istruttoria tecnica di
cui all'articolo 21.
Art.
17
(Organi tecnici)
1.
Ai fini dell'applicazione del presente decreto i ministeri competenti si
avvalgono, in relazione alle specifiche competenze, dell'ANPA,
dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (Ispesl),
dell'Istituto superiore di sanità (ISS) e del Corpo nazionale dei
Vigili del fuoco (CNVVF) i quali, nell'ambito delle ordinarie
disponibilità dei propri bilanci, possono elaborare e promuovere anche
programmi di formazione in materia di rischi di incidenti rilevanti.
2. L'Ispesl armonizza il procedimento di omologazione degli impianti, ai
sensi della legge 12 agosto 1982, n. 597, in cui sono presenti le
sostanze dell'allegato I, parte I e II, con le norme tecniche del
presente decreto in materia di sicurezza.
Art.
18
(Competenze della Regione)
1. La
regione disciplina, ai sensi dell'articolo 72 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, l'esercizio delle competenze amministrative in
materia di incidenti rilevanti. A tal fine la regione:
a) individua le autorità competenti titolari delle funzioni
amministrative e dei provvedimenti discendenti dall'istruttoria tecnica
e stabilisce le modalità per l'adozione degli stessi, prevedendo la
semplificazione dei procedimenti ed il raccordo con il procedimento di
valutazione di impatto ambientale;
b) definisce le modalità per il coordinamento dei soggetti che
procedono all'istruttoria tecnica, raccordando le funzioni dell'Arpa con
quelle del comitato tecnico regionale di cui all'articolo 20 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e degli altri
organismi tecnici coinvolti nell'istruttoria, nonché, nel rispetto di
quanto previsto all'articolo 25, le modalità per l'esercizio della
vigilanza e del controllo;
c) definisce le procedure per l'adozione degli interventi di
salvaguardia dell'ambiente e del territorio in relazione alla presenza
di stabilimenti a rischio di incidente rilevante.
c-bis) fornisce al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio tutte le
informazioni necessarie per le comunicazioni di cui all'articolo 15,
comma 3, lettere c) e c-bis), nonché per l'aggiornamento della banca
dati di cui all'articolo 15, comma 4, anche attraverso le procedure e
gli standard di cui all'articolo 6-quater del decreto-legge 12 ottobre
2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre
2000, n. 365.(***)
NOTA:
(***) Lettera aggiunta dal dal Decreto Legislativo n.238/2005 del 21
settembre 2005
Art.
19
(Composizione e funzionamento del Comitato tecnico regionale o interregionale)
1. Fino
all'emanazione da parte delle regioni della disciplina di cui
all'articolo 18, il comitato tecnico regionale, di cui all'articolo 20
del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577,
provvede a svolgere le istruttorie per gli stabilimenti soggetti alla
presentazione del rapporto di sicurezza ai sensi dell'articolo 8 e a
formulare le relative conclusioni con le modalità previste all'articolo
21.
2. Ai fini dell'espletamento dei compiti previsti dal comma 1 il
Comitato è integrato, nei limiti delle risorse finanziarie previste
dalla legislazione vigente, dal comandante provinciale dei Vigili del
fuoco competente per territorio, ove non sia già componente, nonché da
soggetti dotati di specifica competenza nel settore e, precisamente:
a) due rappresentanti dell'Agenzia regionale per la protezione
dell'Ambiente territorialmente competente, ove costituita;
b) due rappresentanti del dipartimento periferico dell'Ispesl
territorialmente competente;
c) un rappresentante della regione territorialmente competente;
d) un rappresentante della provincia territorialmente competente.
3. Per ogni componente titolare è nominato un supplente.
4. Il Comitato è costituito validamente con la presenza dei due terzi
dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.
5. Il Comitato può avvalersi del supporto tecnico-scientifico di enti e
istituzioni pubbliche competenti.
CAPO
IV Procedure
Art.
20
(Piano di emergenza esterno)
1. Per
gli stabilimenti di cui all'articolo 8, al fine di limitare gli effetti
dannosi derivanti da incidenti rilevanti, sulla scorta delle
informazioni fornite dal gestore ai sensi degli articoli 11 e 12, delle
conclusioni dell'istruttoria, ove disponibili, delle linee guida
previste dal comma 4, nonché delle eventuali valutazioni formulate dal
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei
Ministri – il prefetto, d'intesa con le regioni e gli enti locali
interessati, previa consultazione della popolazione e nell'ambito delle
disponibilità finanziarie previste dalla legislazione vigente,
predispone il piano di emergenza esterno allo stabilimento e
ne coordina l'attuazione. Il piano è comunicato al Ministero
dell'ambiente, ai sindaci, alla regione e alla provincia competenti per
territorio, al Ministero dell'interno ed al Dipartimento della
protezione civile. Nella comunicazione al Ministero dell'ambiente devono
essere segnalati anche gli stabilimenti di cui all'articolo 15, comma 3,
lettera a).
2. Il piano di cui al comma 1 deve essere elaborato tenendo conto almeno
delle indicazioni di cui all'allegato IV, punto 2, ed essere elaborati
allo scopo di:
a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli
effetti e limitarne i danni per l'uomo, per l'ambiente e per i beni;
b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere l'uomo, e
l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti, in particolare
mediante la cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso con
l'organizzazione di protezione civile;(*)
c) informare adeguatamente la popolazione e le autorità locali
competenti;
d) provvedere sulla base delle disposizioni vigenti al ripristino e al
disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.
3. Il piano di cui al comma 1 deve essere riesaminato, sperimentato e,
se necessario riveduto ed aggiornato previa consultazione della
popolazione, nei limiti delle risorse previste dalla legislazione
vigente, dal prefetto ad intervalli appropriati e, comunque, non
superiori a tre anni. La revisione deve tenere conto dei cambiamenti
avvenuti negli stabilimenti e nei servizi di emergenza, dei progressi
tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in
caso di incidenti rilevanti; della revisione del piano viene data
comunicazione al Ministero dell'ambiente.
4. Il Dipartimento della protezione civile stabilisce, d'intesa con la
Conferenza unificata, per le finalità di cui alla legge 24 febbraio
1992, n. 225, le linee guida per la predisposizione del piano di
emergenza esterna, provvisorio o definitivo, e per la relativa
informazione alla popolazione, ferme restando le attribuzioni delle
amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali e locali definite
dalla vigente legislazione, il Dipartimento della protezione civile
verifica che l'attivazione del piano avvenga in maniera tempestiva da
parte dei soggetti competenti qualora accada un incidente rilevante o un
evento incontrollato di natura tale che si possa ragionevolmente
prevedere che provochi un incidente rilevante.
4-bis. Le linee guida di cui al comma 4 sono aggiornate dal Dipartimento
di protezione civile, d'intesa con la Conferenza unificata, ad
intervalli appropriati comunque non superiori a cinque anni.
L'aggiornamento deve tenere conto dei cambiamenti normativi e delle
esigenze evidenziate dall'analisi dei piani di emergenza esterna
esistenti.(**)
5. Per le aree ad elevata concentrazione di cui all'art. 13, il
prefetto, d'intesa con la regione e gli enti locali interessati, redige
anche il piano di emergenza esterno dell'area interessata; fino
all'emanazione del nuovo piano di emergenza esterno vale quello già
emanato in precedenza.
6. Il Ministro dell'ambiente provvede a disciplinare, con regolamento da
adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge del 23 agosto
1988, n. 400, le forme di consultazione della popolazione sui piani di
cui al comma 1.
6-bis. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche
agli stabilimento di cui all'art. 6, qualora non assoggettati a tali
disposizioni a norma dell'art. 8. Il piano di emergenza esterno è
redatto sulla scorta delle informazioni di cui al medesimo art. 6 e
all'art. 12.(**)
7. Le disposizioni del presente articolo restano in vigore fino
all'attuazione dell'art. 72 del citato decreto legislativo n. 112 del
1998, fatta eccezione per le procedure di adozione e aggiornamento di
cui ai commi 4 e 4-bis.(*)
NOTE:
(*) Comma
così sostituito dal Decreto Legislativo n.238/2005 del 21
settembre 2005.
(**) Comma così inseriti dal Decreto Legislativo n.238/2005 del
21 settembre 2005
Art.
21
(Procedura per la
valutazione del rapporto di sicurezza)
-
1. Il Comitato provvede, fino all'emanazione da parte delle regioni
della specifica disciplina prevista dall'art. 18, a svolgere le
istruttorie per gli stabilimenti soggetti alla presentazione del
rapporto di sicurezza ai sensi dell'art. 8 e adotta altresì il
provvedimento conclusivo.
2. Per gli stabilimenti esistenti il Comitato, ricevuto il rapporto di
sicurezza, avvia l'istruttoria e, esaminato il rapporto di sicurezza,
esprime le valutazioni di propria competenza entro il termine di quattro
mesi dall'avvio dell'istruttoria, termine comprensivo dei necessari
sopralluoghi ed ispezioni, fatte salve le sospensioni necessarie
all'acquisizione di informazioni supplementari, che non possono essere
comunque superiori a due mesi. Nell'atto che conclude l'istruttoria
vengono indicate le valutazioni tecniche finali, le eventuali
prescrizioni integrative e, qualora le misure adottate dal gestore per
la prevenzione e la riduzione di incidenti rilevanti siano nettamente
insufficienti, viene prevista la limitazione o il divieto di esercizio.
3. Per i nuovi stabilimenti o per le modifiche individuate con il
decreto di cui all'art. 10, il Comitato avvia l'istruttoria all'atto del
ricevimento del rapporto preliminare di sicurezza. Il Comitato,
esaminato il rapporto preliminare di sicurezza, effettuati i
sopralluoghi eventualmente ritenuti necessari, rilascia il nulla osta di
fattibilità, eventualmente condizionato ovvero, qualora l'esame del
rapporto preliminare abbia rilevato gravi carenze per quanto riguarda la
sicurezza, formula la proposta di divieto di costruzione, entro quattro
mesi dal ricevimento del rapporto preliminare di sicurezza, fatte salve
le sospensioni necessarie all'acquisizione di informazioni
supplementari, non superiori comunque a due mesi. A seguito del rilascio
del nulla osta di fattibilità il gestore trasmette al Comitato il
rapporto definitivo di sicurezza relativo al progetto particolareggiato.
Il Comitato, esaminato il rapporto definitivo di sicurezza, esprime il
parere tecnico conclusivo entro quattro mesi dal ricevimento del
rapporto di sicurezza, comprensivo dei necessari sopralluoghi ed
ispezioni. Nell'atto che conclude l'istruttoria vengono indicate le
valutazioni tecniche finali, le proposte di eventuali prescrizioni
integrative e, qualora le misure che il gestore intende adottare per la
prevenzione e la riduzione di incidenti rilevanti risultino nettamente
inadeguate ovvero non siano state fornite le informazioni richieste, è
previsto il divieto di inizio di attività.(*)
4. Gli atti adottati dal Comitato ai sensi dei commi 2 e 3 vengono
trasmessi al Ministero dell'ambiente, al Ministero dell'interno, alla
regione, al prefetto, al sindaco, nonché, per l'applicazione della
normativa antincendi, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco
competente per territorio.
5. Il gestore dello stabilimento partecipa, anche a mezzo di un tecnico
di sua fiducia, all'istruttoria tecnica prevista dal presente decreto.
La partecipazione può avvenire attraverso l'accesso agli atti del
procedimento, la presentazione di eventuali osservazioni scritte e
documentazioni integrative, la presenza in caso di ispezioni o
sopralluoghi nello stabilimento. Qualora ritenuto necessario dal
Comitato, il gestore può essere chiamato a partecipare alle riunioni
del Comitato stesso.
5-bis. Le istruttorie di cui ai commi 2 e 3 comprendono sopralluoghi
tesi a garantire che i dati e le informazioni contenuti nel rapporto di
sicurezza descrivano fedelmente la situazione dello stabilimento.(**)
NOTE:
(*) Comma
così sostituito dal Decreto Legislativo n.238/2005 del 21
settembre 2005.
(**) Comma così inserito dal Decreto Legislativo n.238/2005 del
21 settembre 2005
Art.
22
(Informazioni sulle misure di sicurezza)
1.
Le informazioni e i dati relativi agli stabilimenti raccolti dalle
autorità pubbliche in applicazione del presente decreto possono essere
utilizzati solo per gli scopi per i quali sono stati richiesti.
2. La regione provvede affinché il rapporto di sicurezza di cui
all'art. 8 e lo studio di sicurezza integrato di cui all'art. 13, comma
1, lettera b), numero 2), siano accessibili alla popolazione
interessata. Il gestore può chiedere alla regione di non diffondere le
parti del rapporto che contengono informazioni riservate di carattere
industriale, commerciale o personale o che si riferiscono alla pubblica
sicurezza o alla difesa nazionale. In tali casi la regione mette a
disposizione della popolazione la versione del rapporto di sicurezza di
cui all'art. 8, comma 9.(*)
3. È vietata la diffusione dei dati e delle informazioni riservate di
cui al comma 2, da parte di chiunque ne venga a conoscenza per motivi
attinenti al suo ufficio.
4. Il comune, ove è localizzato lo stabilimento soggetto a notifica
porta tempestivamente a conoscenza della popolazione le informazioni
fornite dal gestore ai sensi dell'art. 6, comma 5, eventualmente rese
maggiormente comprensibili, fermo restando che tali informazioni
dovranno includere almeno i contenuti minimi riportati nelle sezioni 1,
2, 3, 4, 5, 6 e 7 della scheda informativa di cui all'allegato V.
5. Le notizie di cui al comma 4 sono fornite d'ufficio, nei limiti delle
risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nella
forma più idonea, a ogni persona ed a ogni struttura frequentata dal
pubblico che possono essere colpite da un incidente rilevante
verificatosi in uno degli stabilimenti di cui all'art. 2. Tali notizie
sono pubblicate almeno ogni cinque anni e, per gli stabilimenti di cui
all'art. 8, devono essere aggiornate dal sindaco sulla base dei
provvedimenti di cui all'art. 21.(**)
6. Le informazioni sulle misure di sicurezza da adottare e sulle norme
di comportamento da osservare in caso di incidente sono comunque fornite
dal comune alle persone che possono essere coinvolte in caso di
incidente rilevante verificatosi in uno degli stabilimenti soggetti al
presente decreto. Tali informazioni sono riesaminate ogni tre anni e, se
del caso, ridiffuse e aggiornate almeno ogni volta che intervenga una
modifica in conformità all'art. 10. Esse devono essere permanentemente
a disposizione del pubblico. L'intervallo massimo di ridiffusione delle
informazioni alla popolazione non può, in nessun caso, essere superiore
a cinque anni.
NOTE:
(*) Comma così sostituito
dal Decreto Legislativo n.238/2005 del 21 settembre 2005.
(**) Comma così sostituito dal Decreto Legislativo n.238/2005
del 21 settembre 2005
Art.
23
(Consultazione della popolazione)
1. La
popolazione interessata deve essere messa in grado di esprimere il
proprio parere nei casi di:
a) elaborazione dei progetti relativi a nuovi stabilimenti di cui
all'articolo 9;
b) modifiche di cui all'articolo 10, quando tali modifiche sono soggette
alle disposizioni in materia di pianificazione del territorio prevista
dal presente decreto;
c) creazione di nuovi insediamenti e infrastrutture attorno agli
stabilimenti esistenti.
2. Il parere di cui al comma 1 è espresso nell'ambito del procedimento
di formazione dello strumento urbanistico o del procedimento di
valutazione di impatto ambientale con le modalità stabilite dalle
regioni o dal Ministro dell'ambiente, secondo le rispettive competenze,
che possono prevedere la possibilità di utilizzare la conferenza di
servizi con la partecipazione dei rappresentanti istituzionali, delle
imprese, dei lavoratori e della società civile, qualora si ravvisi la
necessità di comporre conflitti in ordine alla costruzione di nuovi
stabilimenti, alla delocalizzazione di impianti nonché alla
urbanizzazione del territorio.
Art.
24
(Accadimento di incidente rilevante)
1.
Al verificarsi di un incidente rilevante, il gestore è tenuto a:
a) adottare le misure previste dal piano di emergenza di cui
all'articolo 11;
b) informare il prefetto, il sindaco, il comando provinciale dei Vigili
del fuoco, il presidente della giunta regionale e il presidente
dell'amministrazione provinciale comunicando, non appena ne venga a
conoscenza:
1) le circostanze dell'incidente;
2) le sostanze pericolose presenti;
3) i dati disponibili per valutare le conseguenze dell'incidente per
l'uomo e per l'ambiente;
4) le misure di emergenza adottate;
5) le informazioni sulle misure previste per limitare gli effetti
dell'incidente a medio e lungo termine ed evitare che esso si riproduca;
c) aggiornare le informazioni fornite, qualora da indagini più
approfondite emergessero nuovi elementi che modificano le precedenti
informazioni o le conclusioni tratte.
2. Il prefetto informa immediatamente i Ministri dell'ambiente,
dell'interno e il Dipartimento della protezione civile nonché i
prefetti delle province limitrofe che potrebbero essere interessate
dagli effetti dell'evento e dispone per l'attuazione del piano di
emergenza esterna; le spese relative agli interventi effettuati sono
poste a carico del gestore, anche in via di rivalsa, e sono fatte salve
le misure assicurative stipulate.
3. Il Ministro dell'ambiente, non appena possibile, predispone un
sopralluogo ai fini della comunicazione alla Commissione europea delle
informazioni di cui all'articolo 15, comma 3, lettera
b).
3-bis. Il personale che effettua il sopralluogo può accedere a
qualsiasi settore degli stabilimenti, richiedere i documenti ritenuti
necessari e quelli indispensabili per la relazione di fine sopralluogo.(**)
NOTA:
(**) Comma così inserito dal Decreto Legislativo n.238/2005 del
21 settembre 2005
Art.
25
(Misure di controllo)
1.
Le misure di controllo, effettuate ai fini dell'applicazione del
presente decreto, sulla base delle disponibilità finanziarie previste
dalla legislazione vigente, oltre a quelle espletate nell'ambito delle
procedure di cui all'articolo 21, consistono in verifiche ispettive al
fine di accertare adeguatezza della politica di prevenzione degli
incidenti rilevanti posta in atto dal gestore e dei relativi sistemi di
gestione della sicurezza.
1-bis. Le verifiche
ispettive di cui al comma 1 sono svolte al fine di consentire un esame
pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di
gestione applicati nello stabilimento, per garantire che il gestore
possa comprovare di:
a) aver adottato misure adeguate, tenuto conto delle attività
esercitate nello stabilimento, per prevenire qualsiasi incidente
rilevante;
b) disporre dei mezzi sufficienti a limitare le conseguenze di incidenti
rilevanti all'interno ed all'esterno del sito;
c) non avere modificato la situazione dello stabilimento rispetto ai
dati e alle informazioni contenuti nell'ultimo rapporto di sicurezza
presentato.(**)
2. La verifiche ispettive di cui al comma 1 sono effettuate, sulla base
delle disponibilità finanziarie previste dalla legislazione vigente,
dalla regione; in attesa dell'attuazione del procedimento previsto
dall'articolo 72 del decreto legislativo n. 112 del 1998, quelle
relative agli stabilimenti di cui all'articolo 8 sono disposte ai sensi
del decreto del Ministro dell'ambiente 5 novembre 1997, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 1998.
3. Le verifiche ispettive di cui al comma 1 sono svolte sulla base dei
criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto
con i Ministri dell'interno, della sanità e dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni,
da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e sono effettuate indipendentemente dal ricevimento del rapporto
di sicurezza o di altri rapporti e devono essere concepite in modo da
consentire un esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici,
organizzativi e di gestione applicati nello stabilimento.
4. Il sistema delle misure di controllo di cui al presente articolo
comporta che:
a) tutti gli stabilimenti sono sottoposti a un programma di controllo
con una periodicità stabilita in base a una valutazione sistematica dei
pericoli associati agli incidenti rilevanti in uno specifico
stabilimento e almeno annualmente per gli stabilimenti soggetti alla
presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8;
b) dopo ogni controllo deve essere redatta una relazione e data notizia
al Ministero dell'ambiente;
c) i risultati dei controlli possono essere valutati in collaborazione
con la direzione dello stabilimento entro un termine stabilito
dall'autorità di controllo.
5. Il personale che effettua il controllo può chiedere al gestore tute
le informazioni supplementari che servono per effettuare un'adeguata
valutazione della possibilità di incidenti rilevanti, per stabilire le
probabilità o l'entità dell'aggravarsi delle conseguenze di un
incidente rilevante, anche al fine della predisposizione del piano di
emergenza esterno.
6. Ferme restando le misure di controllo di cui al comma 1, il Ministero
dell'ambiente può disporre ispezioni negli stabilimenti di cui
all'articolo 2, comma 1, ai sensi del citato decreto 5 novembre 1997,
usufruendo delle disponibilità finanziarie previste dalla legislazione
vigente.
NOTA:
(**) Comma così inserito dal Decreto Legislativo n.238/2005 del
21 settembre 2005
Art.
26
(Procedure semplificate)
1.
Fino all'attuazione dell'articolo 72 del citato decreto legislativo n.
112 del 1998, per gli stabilimenti soggetti alla presentazione del
rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 e per quelli interessati
alle modifiche con aggravio del rischio di incidente rilevante di cui
all'articolo 10, la documentazione tecnica presentata per l'espletamento
della procedura di cui all'articolo 21 viene esaminata dal Comitato, le
cui conclusioni vengono acquisite dal Comando provinciale dei Vigili del
fuoco competente per territorio ai fini del rilascio del certificato di
prevenzione incendi di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le
procedure semplificate di prevenzione incendi per gli stabilimenti di
cui al comma 1; fino all'emanazione di tale decreto si applicano, in
quanto compatibili, le procedure di cui al decreto del Ministro
dell'interno 30 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114
del 19 maggio 1998.
3. Gli atti conclusivi dei procedimenti di valutazione del rapporto di
sicurezza sono trasmessi dall'autorità di cui all'articolo 21, comma 1,
agli organi competenti perché ne tengano conto, in particolare,
nell'ambito delle procedure relative alle istruttorie tecniche previste:
a) dalla legge 8 luglio 1986, n. 349, dalla legge 28 febbraio 1992, n.
220, e dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto
ambientale;
b) dal regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla
legge 8 febbraio 1934, n. 367, e dal decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 420;
c) dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 15
febbraio 1952, n. 328;
d) dal regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, e dal regio decreto 18
giugno 1931, n. 773;
e) dall'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo
1956, n. 303;
f) dall'articolo 216 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
g) dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni e integrazioni;
h) dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10.
CAPO
V Sanzioni, disposizioni transitorie e abrogazioni
Art.
27
(Sanzioni)
1.
Il gestore che omette di presentare la notifica di cui all'art. 6, comma
1, o il rapporto di sicurezza di cui all'art. 8 o di redigere il
documento di cui all'art. 7 entro i termini previsti, è punito con
l'arresto fino a un anno.
2. Il gestore che omette di presentare la scheda informativa di cui
all'art. 6, comma 5, è punito con l'arresto fino a tre mesi.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il gestore che non
pone in essere le prescrizioni indicate nel rapporto di sicurezza o
nelle eventuali misure integrative prescritte dall'autorità competente,
anche a seguito di controlli ai sensi dell'art. 25, o che non adempie
agli obblighi previsti dall'art. 24, comma 1, per il caso di accadimento
di incidente rilevante, è punito con l'arresto da sei mesi a tre
anni.(*)
4. Fatti salvi i casi di responsabilità penale, qualora si accerti che
non sia stato presentato il rapporto di sicurezza o che non siano
rispettate le misure di sicurezza previste nel rapporto o nelle
eventuali misure integrative prescritte dall'autorità competente, anche
a seguito di controlli ai sensi dell'art. 25, l'autorità preposta al
controllo diffida il gestore ad adottare le necessarie misure, dandogli
un termine non superiore a sessanta giorni, prorogabile in caso di
giustificati, comprovati motivi. In caso di mancata ottemperanza è
ordinata la sospensione dell'attività per il tempo necessario
all'adeguamento degli impianti alle prescrizioni indicate e, comunque,
per un periodo non superiore a sei mesi. Ove il gestore, anche dopo il
periodo di sospensione, continui a non adeguarsi alle prescrizioni
indicate l'autorità preposta al controllo ordina la chiusura dello
stabilimento o, ove possibile, di un singolo impianto di una parte di
esso.(*)
5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il gestore che non
attua il sistema di gestione di cui all'art. 7, comma 2, è punito con
l'arresto da tre mesi ad un anno.
6. Il gestore che non aggiorna, in conformità all'art. 10, il rapporto
di sicurezza di cui all'art. 8 o il documento di cui all'art. 7, comma
1, è punito con l'arresto fino a tre mesi.
7. Il gestore che non effettua tali adempimenti di cui all'art. 11,
all'art. 12, comma 2, e all'art. 14, comma 6, è tenuto al pagamento
della sanzione amministrativa pecuniaria da lire trenta milioni a lire
centottanta milioni.(*)
8. Alla violazione di cui all'art. 22, comma 3, si applica la pena
prevista all'art. 623 del codice penale.
NOTA:
(*) Comma così modificato dal Decreto Legislativo
n.238/2005 del 21 settembre 2005
Art.
28
(Norme transitorie)
1.
Per gli stabilimenti già autorizzati in base alla previgente normativa
e per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non
sia stata ultimata la costruzione, la notifica di cui all'articolo 6,
comma 1, deve essere trasmessa centoventi giorni prima dell'inizio
dell'attività.
2. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 25, comma 3, le
misure di controllo di cui all'articolo 25 sono effettuate conformemente
a quanto previsto dalle norme tecniche in materia riconosciute a livello
nazionale ed internazionale.
3. Fino all'emanazione dei decreti di cui all'articolo 8, comma 4, il
rapporto di sicurezza deve essere redatto in conformità alle
indicazioni di cui il citato decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 31 marzo 1989, integrato con gli ulteriori elementi di
cui all'allegato II. Per i nuovi stabilimenti o per le modifiche di
stabilimenti esistenti di cui all'articolo 10, fino all'emanazione dei
decreti di cui all'articolo 8, comma 4, il rapporto di sicurezza deve
essere formulato secondo le specificazioni contenute al punto 5
dell'allegato A al decreto del Ministro dell'interno 2 agosto 1984,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 6 settembre 1984, e
secondo la struttura di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989, utilizzando la corrispondenza
riportata nell'appendice allo stesso allegato, e integrato con gli
ulteriori elementi di cui all'allegato II.
4. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 10, si applicano
i criteri stabiliti nell'allegato al decreto del Ministro dell'ambiente
del 13 maggio 1996.
Art.
29
(Norme di salvaguardia)
1.
Dall'attuazione del presente decreto non debbono derivare maggiori oneri
o minori entrate a carico del bilancio dello Stato e, in relazione alle
previste istruttorie e controlli, i relativi oneri sono posti a carico
dei soggetti gestori.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono disciplinate
le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione
alle istruttorie ed ai controlli previsti dal presente decreto.
3. Per le istruttorie ed i controlli di competenza delle regioni e degli
enti locali, le somme derivanti dalle tariffe di cui al comma 2 sono
versate all'entrata dei rispettivi bilanci per essere riassegnate ai
pertinenti capitoli di spesa.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio, ai fini della riassegnazione delle somme di cui
alle tariffe del comma 2 alle apposite unità previsionali di base
relative ai controlli e alle istruttorie dei Ministeri interessati.
Art.
30
(Abrogazione di norme)
1. A
partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
abrogate le disposizioni incompatibili con il presente decreto ed, in
particolare:
a) il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1988, n. 175; ad
eccezione dell'articolo 20;
b) l'articolo 1, comma 1, lettera b) e commi 7 e 8, della legge 19
maggio 1997, n. 137.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
ALLEGATO
A
(articolo 5, comma 2)
1
- Stabilimenti per la produzione, la trasformazione o il trattamento di
sostanze chimiche organiche o inorganiche in cui vengono a tal fine
utilizzati, tra l'altro, i seguenti procedimenti:
alchilazione
amminazione con ammoniaca
carbonilazione
condensazione
deidrogenazione
esterificazione
alogenazione e produzione di alogeni
idrogenazione
idrolisi
ossidazione
polimerizzazione
solfonazione
desolfonazione, fabbricazione e trasformazione di derivati solforati
nitrazione e fabbricazione di derivati azotati
fabbricazione di derivati fosforati
formulazione di antiparassitari e di prodotti farmaceutici
distillazione
estrazione
solubilizzazione
miscelazione
2 - Stabilimenti per la distillazione o raffinazione, ovvero altre
successive trasformazioni del petrolio o dei prodotti petroliferi.
3 - Stabilimenti destinati all'eliminazione totale o parziale di
sostanze solide o liquide mediante combustione o decomposizione chimica.
4 - Stabilimenti per la produzione, la trasformazione o il trattamento
di gas energetici, per esempio gas di petrolio liquefatto, gas naturale
liquefatto e gas naturale di sintesi.
5 - Stabilimenti per la distillazione a secco di carbon fossile e
lignite.
6 - Stabilimenti per la produzione di metalli o metalloidi per via umida
o mediante energia elettrica.
ALLEGATO B (*)
(articolo 5, comma 3)
1
- Stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose del tipo:
molto tossiche
tossiche
infiammabili
facilmente infiammabili
capaci di esplodere
comburenti
cancerogene, limitatamente a quelle classificate contemporaneamente come
cancerogene e molto tossiche o cancerogene e tossiche.
2 - Le categorie di sostanze di cui al punto 1 sono quelle individuate,
in relazione alle corrispondenti frasi di rischio, dal decreto del
Ministro della sanità 28 gennaio 1992, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 29 febbraio 1992 e dal
decreto del Ministro della sanità 16 febbraio 1993, pubblicato nel
supplemento ordinario nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio
1993.
3 - I valori di soglia per le sostanze di cui al punto 1 sono quelli già
individuati ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 17 maggio 1998, n. 175, e successive modifiche e del decreto
del Ministro dell'Ambiente 1 febbraio 1996, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 52 del 2 marzo 1996.
NOTA:
Allegato abrogato dal Decreto Legislativo n.238/2005 del
21 settembre 2005
ALLEGATO I
(*/*)
(previsto dall'art. 18,
comma 1, che sostituisce l'allegato I al decreto legislativo n. 334
del 1999)
ALLEGATO II
Dati e informazioni minime che devono figurare
nel rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8
I. Informazioni sul sistema di gestione e
sull'organizzazione dello stabilimento in relazione alla prevenzione
degli incidenti rilevanti.
Queste informazioni devono tener conto degli elementi di cui
all'allegato III.
II. Descrizione dell'ambiente circostante lo stabilimento.
A. Descrizione del sito e del relativo ambiente, in particolare
posizione geografica, dati meteorologici, geologici, idrografici e, se
del caso, la sua storia.
B. Valutazione dell'ampiezza e della gravità delle conseguenze degli
incidenti rilevanti identificati, nonché piante, immagini o adeguata
cartografia delle zone suscettibili di essere colpite da siffatti
incidenti derivanti dallo stabilimento(*).
C. Descrizione delle zone in cui può verificarsi un incidente
rilevante.
III. Descrizione dell'impianto
A. Descrizione delle principali attività e produzioni delle parti
dello stabilimento importanti dal punto di vista della sicurezza,
delle fonti di rischio di incidenti rilevanti e delle condizioni in
cui tale incidente rilevante potrebbe prodursi, corredata di una
descrizione delle misure preventive previste.
B. Descrizione dei processi, in particolare delle modalità operative.
C. Descrizione delle sostanze pericolose:
1) l'inventario delle sostanze pericolose che include:
– identificazione delle sostanze pericolose: denominazione chimica,
numero CAS, denominazione secondo la nomenclatura dell'IUPAC;
– quantità massima di sostanze pericolose effettivamente presente o
possibile;
2) caratteristiche fisiche, chimiche, tossicologiche e indicazione dei
pericoli, sia immediati che differiti, per l'uomo o l'ambiente;
3) proprietà fisiche o chimiche in condizioni normali di utilizzo o
in condizioni anomale prevedibili.
IV. Identificazione e analisi dei rischi di incidenti e metodi di
prevenzione
A. Descrizione dettagliata dei possibili sviluppi di eventuali
incidenti rilevanti e delle loro probabilità o delle condizioni in
cui possono prodursi, corredata da una sintesi degli eventi che
possono svolgere un ruolo nel determinare tali sviluppi, con cause
interne o esterne all'impianto.
B. Valutazione dell'ampiezza e della gravità delle conseguenze degli
incidenti rilevanti identificati.
C. Descrizione dei parametri tecnici e delle attrezzature utilizzate
per garantire la sicurezza degli impianti.
V. Misure di protezione e di intervento per limitare le conseguenze
di un incidente
A. Descrizione dei dispositivi installati per limitare le conseguenze
di un incidente rilevante.
B. Organizzazione della procedura di allarme e di intervento.
C. Descrizione dei mezzi, interni o esterni, che possono essere
mobilitati.
D. Sintesi degli elementi di cui alle lettere A, B e C necessari per
l'elaborazione del piano di emergenza interno previsto all'articolo
11.
NOTA:
(*) Il Presente Allegato è stato modificato dal Decreto
Legislativo n. 238/2005 del 21 settembre 2005
ALLEGATO III (*)
Principi previsti all'articolo 7 e informazioni di
cui all'articolo 8, relativi al sistema di gestione e
all'organizzazione dello stabilimento ai fini della prevenzione degli
incidenti rilevanti
Ai fini dell'attuazione della politica di prevenzione degli incidenti
rilevanti e del sistema di gestione della sicurezza elaborati dal
gestore, si tiene conto dei seguenti elementi. Le disposizioni
enunciate nel documento di cui all'art. 7 dovrebbero essere
proporzionate ai pericoli di incidenti rilevanti presentati dallo
stabilimento:
a) la politica di prevenzione degli incidenti rilevanti dovrà essere
definita per iscritto e includere gli obiettivi generali e i principi
di intervento del gestore in merito al rispetto del controllo dei
pericoli di incidenti rilevanti;
b) il sistema di gestione della sicurezza dovrà integrare la parte
del sistema di gestione generale che comprende struttura
organizzativa, responsabilità, prassi, procedure, procedimenti e
risorse per la determinazione e l'attuazione della politica di
prevenzione degli incidenti rilevanti;
c) il sistema di gestione della sicurezza si fa carico delle seguenti
gestioni:
i) organizzazione e personale: ruoli e responsabilità del personale
addetto alla gestione dei rischi di incidente rilevante ad ogni
livello dell'organizzazione. Identificazione delle necessità in
materia di formazione del personale e relativa attuazione;
coinvolgimento dei dipendenti e del personale di imprese
subappaltatrici che lavorano nello stabilimento;
ii) identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti: adozione e
applicazione di procedure per l'identificazione sistematica dei
pericoli rilevanti derivanti dall'attività normale o anomala e
valutazione della relativa probabilità e gravità;
iii) controllo operativo: adozione e applicazione di procedure e
istruzioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza, inclusa la
manutenzione dell'impianto, dei processi, delle apparecchiature e le
fermate temporanee;
iv) gestione delle modifiche: adozione e applicazione di procedure per
la programmazione di modifiche da apportare agli impianti o depositi
esistenti o per la progettazione di nuovi impianti: processi o
depositi;
v) pianificazione di emergenza: adozione e attuazione delle procedure
per identificare le prevedibili situazioni di emergenza tramite
un'analisi sistematica, per elaborare, sperimentare e riesaminare i
piani di emergenza in modo da far fronte a tali situazioni di
emergenza, e per impartire una formazione specifica al personale
interessato. Tale formazione riguarda tutto il personale che lavora
nello stabilimento, compreso il personale interessato di imprese
subappaltatrici;
vi) controllo delle prestazioni: adozione e applicazione di procedure
per la valutazione costante dell'osservanza degli obiettivi fissati
dalla politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e dal sistema
di gestione della sicurezza adottati dal gestore e per la sorveglianza
e l'adozione di azioni correttive in caso di inosservanza. Le
procedure dovranno inglobare il sistema di notifica del gestore in
caso di incidenti rilevanti verificatisi o di quelli evitati per poco,
soprattutto se dovuti a carenze delle misure di protezione, la loro
analisi e azioni conseguenti intraprese sulla base dell'esperienza
acquisita;
vii) controllo e revisione: adozione e applicazione di procedure
relative alla valutazione periodica sistematica della politica di
prevenzione degli incidenti rilevanti e all'efficacia e
all'adeguatezza del sistema di gestione della sicurezza. Revisione
documentata, e relativo aggiornamento, dell'efficacia della politica
in questione e del sistema di gestione della sicurezza da parte della
direzione.
NOTA:
(*) Il Presente Allegato è stato modificato dal Decreto
Legislativo n. 238/2005 del 21 settembre 2005
ALLEGATO IV
Dati e informazioni che devono figurare nei piani di
emergenza
1. Piani di emergenza interni
a) Nome o funzione delle persone autorizzate ad attivare le
procedure di emergenza e della persona responsabile dell'applicazione
e del coordinamento delle misure di intervento all'interno del sito.
b) Nome o funzione della persona incaricata del collegamento con
l'autorità responsabile del piano di emergenza esterno.
c) Per situazioni o eventi prevedibili che potrebbero avere un ruolo
determinante nel causare un incidente rilevante, descrizione delle
misure da adottare per far fronte a tali situazioni o eventi e per
limitarne le conseguenze; la descrizione deve comprendere le
apparecchiature di sicurezza e le risorse disponibili.
d) Misure atte a limitare i pericoli per le persone presenti nel sito,
compresi sistemi di allarme e le norme di comportamento che le persone
devono osservare al momento dell'allarme.
e) Disposizioni per avvisare tempestivamente, in caso d'incidente,
l'autorità incaricata di attivare il piano di emergenza esterno, tipo
di informazione da fornire immediatamente e misure per la
comunicazione di informazioni più dettagliate appena disponibili.
f) Disposizioni adottate per formare il personale ai compiti che sarà
chiamato a svolgere e, se del caso, coordinamento di tale azione con i
servizi di emergenza esterni.
g) Disposizioni per coadiuvare l'esecuzione delle misure di intervento
adottate all'esterno del sito.
2. Piani di emergenza esterni
a) Nome o funzione delle persone autorizzate ad attivare le
procedure di emergenza e delle persone autorizzate a dirigere e
coordinare le misure di intervento adottate all'esterno del sito.
b) Disposizioni adottate per essere informati tempestivamente degli
eventuali incidenti: modalità di allarme e richiesta di soccorsi.
c) Misure di coordinamento delle risorse necessarie per l'attuazione
del piano di emergenza esterno.
d) Disposizioni adottate per fornire assistenza con le misure di
intervento adottate all'interno del sito.
e) Misure di intervento da adottare all'esterno del sito.
f) Disposizioni adottate per fornire alla popolazione informazioni
specifiche relative all'incidente e al comportamento da adottare.
g) Disposizioni intese a garantire che siano informati i servizi di
emergenza di altri Stati membri in caso di incidenti rilevanti che
potrebbero avere conseguenze al di là delle frontiere.
ALLEGATO V
Scheda di informazione sui rischi di incidente
rilevante per i cittadini ed i lavoratori
Sezione 1
| Nome della società |
....................................................
(ragione sociale) |
| Stabilimento/deposito
di |
.....................................................
(comune)
(provincia) |
| |
.....................................................
(indirizzo) |
| Portavoce della
Società (se diverso dal Responsabile) |
......................................................
(nome)
(cognome) |
| |
......................................................
(telefono)
(fax) |
La Società ha presentato la notifica prescritta dall'art. 6 del D.Lgs
|
° |
La Società ha presentato il Rapporto di Sicurezza prescritto dall'art. 8 del D.Lgs
|
° |
(*)
|
° |
| Responsabile dello
stabilimento |
......................................................
(nome)
(cognome) |
| |
.......................................................
(qualifica) |
Sezione
2
Indicazioni
e recapiti di amministrazioni, enti, istituti, uffici o
altri
pubblici, a livello nazionale e locale a cui si è comunicata
l'assoggettabilità alla presente normativa, o a cui è
possibile richiedere
informazioni in merito - da redigere a cura del gestre(*)
Sezione 3
Descrizione della/delle
attività svolta/svolte nello stabilimento/deposito
- SPECIFICARE L'EVENTUALE
SUDDIVISIONE IN IMPIANTI/DEPOSITI
- DESCRIZIONE DEL TERRITORIO CIRCOSTANTE (RICETTORI SENSIBILI: QUALI:
SCUOLE; OSPEDALI; UFFICI PUBBLICI; LUOGHI DI RITROVO, ECC.-,
ALTRI IMPIANTI INDUSTRIALE PRESENTI, ECC.), NEL RAGGIO DI
5 Km
- riportare una cartografia, in formato A3 secondo una adeguata scala,
che metta in rilievo i confini dello stabilimento e delle principali
aree produttive, logistiche e amministrative (*)
Sezione
4
Sostanze
e preparati soggetti al decreto legislativo n. 334/1999(*)
|
Numero CAS o altro indice
identificativo della sostanza/ preparato(*)
Nome comune o generico
|
Classificazione
di pericolo (*) |
Principali
caratteristiche di pericolosità (*) |
Max
quantità presente (t) |
| ................................... |
................................... |
................................... |
................................... |
| ................................... |
................................... |
................................... |
................................... |
| ................................... |
................................... |
................................... |
................................... |
(*) Riportare la classificazione di pericolo e le frasi di
rischio di cui al D.Lgs 52/97 e DM della Sanità 28.04.1997 e
successive modifiche e norme di attuazione.
Sezione
5
Natura
dei rischi di incidenti rilevanti
Informazioni
generali
| Incidente
(*) |
Sostanza
coinvolta |
| ................................... |
................................... |
| ................................... |
................................... |
| ................................... |
................................... |
(*) Incendio, esplosione, rilascio di sostanze pericolose.
Sezione
6
Tipo
di effetto per la popolazione e per l'ambiente
Es. intossicazione; malessere irraggiamento: onde d'urto (rottura vetri),
ecc.
Misure
di prevenzione e sicurezza adottate
Es. sistemi di allarme automatico e di arresto di sicurezza; serbatoi
di contenimento; barriere antincendio; ecc.
Sezione
7
| Il
PEE è stato redatto dall'Autorità competente? |
sì |
no |
| Le
informazioni debbono fare esplicito riferimento ai Piani di
emergenza interni di cui all'articolo 11 e ai Piani di
emergenza esterni di cui all'articolo 20 del presente
decreto. Qualora i Piani di emergenza esterni non siano
stati predisposti, il gestore dovrà riportare le
informazioni desunte dal Rapporto di sicurezza, ovvero dalla
pianificazione di emergenza di cui all'allegato III, lettera
c), punto v(*) |
|
|
| Mezzi
di segnalazione di incidenti (es. sirene, altoparlanti,
campane, ecc.) |
|
|
| Comportamento
da seguire (specificare i diversi comportamenti; in generale
é opportuno: non lasciare
l'abitazione, fermare la ventilazione, chiudere le finestre,
seguire le indicazioni date dalle autorità
competenti) |
|
|
| Mezzi
di comunicazione previsti (specificare
quali: es. radio locale, Tv locale, altoparlanti, ecc.) |
|
|
| Presidi
di pronto soccorso (es. interventi VV.FF., Protezione civile
e forze dell'ordine; allerta di autoambulanze ed ospedali; blocco e incanalamento
del traffico, ecc.) |
|
|
INFORMAZIONE PER LE AUTORITA' COMPETENTI SULLE
SOSTANZE ELENCATE NELLA SEZIONE 4
Sezione 8
| ..................................................................... |
Sostanza
..................................................................................... |
| ..................................................................... |
Codice
aziendale: .............................................. |
| |
Utilizzazione:
Materia prima
intermedio
prodotto finito
|
solvente
catalizzatore
altro |
| Identificazione |
|
Nome
chimico:
....................................................................................................
|
|
Nomi
commerciali:
....................................................................................................
|
|
Nomenclatura
Chemical Abstracts:
....................................................................................................
|
|
Numero
di registro CAS:
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Formula
bruta:
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Peso
molecolare:
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Formula
di scrittura:
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| Caratteristiche
chimico-fisiche |
| Stato
fisico:
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| Colore:
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