|
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 ed 87 della Costituzione;
Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25;
Vista la direttiva 96/35/CE del Consiglio del 3 giugno 1996, relativa
alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti
per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via
navigabile di merci pericolose;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni ed integrazioni, con il quale è stato emanato il nuovo
codice della strada;
Visto il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, di attuazione
delle direttive 96/49/CE e 96/87/CE, relative al trasporto di merci
pericolose per ferrovia;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in
data 4 settembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 1996, e successive
modificazioni ed integrazioni, di attuazione della direttiva 94/55/CE
relativa alle norme per il trasporto su strada delle merci pericolose;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 gennaio 2000;
Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e dei
trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, dell'interno, della giustizia e del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini
del presente decreto si intende per:
a) "impresa": una o più persone fisiche, una persona
giuridica con o senza fini di lucro, una associazione senza personalità
giuridica con o senza fini di lucro, che effettuano il trasporto, il
carico o lo scarico di merci pericolose;
b) "capo dell'impresa": il titolare od il legale
rappresentante dell'impresa;
c) "consulente per la sicurezza dei trasporti di merci
pericolose", in appresso denominato "consulente": ogni
persona designata dal capo dell'impresa per svolgere i compiti ed
esercitare le funzioni definite all'articolo 4 ed in possesso del
certificato di cui all'articolo 5;
d) "merci pericolose": le merci definite come tali
nell'allegato A al decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 4 settembre 1996 e successivi aggiornamenti, per i
trasporti su strada, e nell'allegato al decreto legislativo 13 gennaio
1999, n .41, e successivi aggiornamenti, per i trasporti per ferrovia
Art. 2
Campo di applicazione
1. Salvo
quanto previsto al comma 2, le disposizioni del presente decreto si
applicano alle imprese che effettuano operazioni di trasporto di merci
pericolose su strada, per ferrovia o per via navigabile interna,
oppure operazioni di carico e scarico connesse a tali trasporti
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
a) alle attività di cui al comma 1 effettuate con mezzi di trasporto
di proprietà delle Forze armate o delle Forze di polizia ovvero con
mezzi di trasporto impiegati sotto la responsabilità delle stesse;
b) alle attività di cui al comma 1 effettuate per vie navigabili
interne nazionali non collegate alle vie navigabili interne degli
altri Stati dell'Unione europea.
Art. 3
Obblighi del capo dell'impresa
1. Al fine
di garantire un'efficace prevenzione dei rischi inerenti le operazioni
di cui all'articolo 2, comma 1, il capo dell'impresa nomina, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
uno o più consulenti in possesso del certificato di formazione
professionale di cui al presente decreto
2. Può essere consulente lo stesso capo dell'impresa ovvero un
dipendente dell'impresa ovvero una persona esterna a quest'ultima. Le
funzioni del consulente, adattate all'attività dell'impresa, sono
definite all'articolo 4
3. Il capo dell'impresa comunica all'ufficio provinciale della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione competente per
territorio la nomina del o dei propri consulenti, indicandone le
complete generalità
4. Il capo dell'impresa conserva la relazione di cui all'articolo 4,
comma 1, per cinque anni e, su richiesta, la mette a disposizione
dell'ufficio di cui al comma 3
5. La responsabilità sull'osservanza, da parte dell'impresa, delle
norme in materia di trasporto di merci pericolose e del loro carico e
scarico è del capo dell'impresa stessa
6. Sono esentate dall'obbligo di nominare il consulente:
a) le imprese esercenti le attività di cui all'articolo 2, comma 1,
riguardanti trasporti su strada di quantitativi limitati, per ogni
unità di trasporto, al di sotto dei limiti definiti dai marginali
10010 e 10011 dell'allegato B al decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione 4 settembre 1996 e successivi aggiornamenti;
b) le imprese esercenti le attività di cui al comma 1 definite dal
Ministro dei trasporti e della navigazione, con decreto da adottarsi
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, quando i trasporti di merci pericolose, o le operazioni di
carico o scarico ad essi connesse, non siano effettuati a titolo di
attività principale od accessoria dell'impresa, ma vengano effettuati
occasionalmente, in ambito esclusivamente nazionale e le merci
trattate presentino un grado di pericolosità o di inquinamento minimi
Art. 4
Obblighi del consulente
1. Il
consulente, in seguito alla verifica delle prassi e delle procedure
indicate nell'allegato I, redige una relazione nella quale, per
ciascuna operazione relativa all'attività dell'impresa, indica le
eventuali modifiche procedurali ovvero strutturali necessarie per
l'osservanza delle norme in materia di trasporto, di carico e scarico
di merci pericolose nonché per lo svolgimento dell'attività
dell'impresa in condizioni ottimali di sicurezza
2. Il consulente redige la relazione di cui al comma 1 annualmente e
ogni qualvolta intervengano eventi modificativi delle prassi e delle
procedure poste alla base della relazione stessa ovvero delle norme in
materia di trasporto, carico e scarico di merci pericolose
3. Il consulente consegna la relazione di cui al comma 1 al capo
dell'impresa
4. Quando nel corso di un trasporto ovvero di una operazione di carico
o scarico si sia verificato un incidente che abbia recato pregiudizio
alle persone, ai beni o all'ambiente, il consulente, dopo aver
raccolto tutte le informazioni utili, provvede alla redazione di una
relazione d'incidente
5. La relazione di cui al comma 4 è trasmessa al capo dell'impresa e,
per il tramite degli uffici provinciali della motorizzazione civile e
dei trasporti in concessione, al Ministero dei trasporti e della
navigazione - Dipartimento dei trasporti terrestri
Art. 5
Qualificazione dei consulenti
1. Il
consulente deve avere una conoscenza sufficiente dei rischi inerenti
il trasporto e le operazioni di carico e scarico di merci pericolose e
delle disposizioni normative vigenti in materia, nonché dei compiti
definiti nell'allegato I, e deve possedere un certificato di
formazione professionale rilasciato dal Ministero dei trasporti e
della navigazione - Dipartimento dei trasporti terrestri, a seguito
del superamento di un apposito esame
2. L'esame di cui al comma 1 deve riguardare le materie di cui
all'allegato II, ovvero, qualora il candidato intenda conseguire il
certificato di formazione professionale limitatamente a determinati
tipi di merci pericolose o a determinate modalità di trasporto, solo
le materie di cui alle seguenti classi di merci:
a) classe 1 (esplosivi);
b) classe 2 (gas);
c) classe 7 (materie radioattive);
d) classi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 e 9 (solidi e
liquidi);
e) numeri UN 1202, 1203, 1223 (prodotti petroliferi)
3. Il certificato di formazione professionale è conforme al modello
di cui all'allegato III e deve indicare chiaramente la tipologia di
merci pericolose e le modalità di trasporto per le quali è stato
rilasciato
4. Il certificato di cui al comma 3 è valido per un periodo di cinque
anni ed è rinnovato periodicamente ogni cinque anni se il titolare,
nel corso dell'anno immediatamente precedente il termine di ciascun
quinquennio, ha superato una prova di controllo volta ad accertare sia
il permanere delle conoscenze di cui ai commi 1 e 2, sia
l'acquisizione della conoscenza delle eventuali modifiche ed
integrazioni intervenute in materia
5. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con decreto, da
adottarsi in sede di prima attuazione entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, individua il numero e la
composizione delle commissioni di esame, nonché i requisiti e le
modalità di nomina dei relativi componenti. Limitatamente alle
modalità di svolgimento dell'esame di cui al comma 1 si applicano,
ove compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni
6. Le spese per la partecipazione agli esami di cui al comma 1 e alla
prova di controllo di cui al comma 4, quelle relative al rilascio ed
al rinnovo dei certificati di formazione professionale, nonché quelle
per il funzionamento delle commissioni esaminatrici e le indennità da
corrispondere ai componenti delle commissioni medesime sono a carico
dei candidati. Le somme relative sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposita
unità previsionale del Ministero dei trasporti e della navigazione
7. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, da adottarsi entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinati gli
importi dei diritti da versare ai sensi del comma 6 e le relative
modalità di versamento; per la determinazione della misura dei
compensi a favore dei componenti delle commissioni si applicano le
disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 23 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10
giugno 1995
8. Il certificato di formazione professionale rilasciato dall'autorità
competente di uno Stato membro dell'Unione europea conformemente
all'allegato III è valido per l'esercizio dell'attività di
consulente in Italia
Art. 6
Sanzioni
1. Il capo
dell'impresa che viola le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1,
è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire tremilioni
a lire diciottomilioni
2. Il capo dell'impresa che viola le disposizioni di cui all'articolo
3, commi 3 e 4, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
lire unmilione a lire seimilioni
3. Il consulente che viola le disposizioni di cui all'articolo 4,
commi 1, 2 e 4, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
lire due milioni a lire dodicimilioni.
4. Il consulente che viola le disposizioni di cui all'articolo 4,
commi 3 e 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
lire unmilione a lire seimilioni
5. La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni del presente
decreto è affidata agli uffici provinciali della motorizzazione
civile e dei trasporti in concessione
6. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4, sono irrogate dal
prefetto
Art. 7
Disposizioni transitorie e finali
1. I
titolari o dipendenti di imprese con sede sul territorio nazionale i
quali attestino, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di
aver di fatto assolto, nel periodo antecedente alla data di entrata in
vigore del presente decreto, alla funzione equivalente a quella
prevista per il consulente, possono richiedere al Ministero dei
trasporti e della navigazione il rilascio di un certificato
provvisorio che consentirà di continuare ad assolvere la funzione di
consulente esclusivamente presso l'impresa di cui essi sono titolari o
dipendenti
2. I titolari del certificato provvisorio, entro diciotto mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, devono conseguire il
certificato di formazione professionale di cui all'articolo 5,
presentando la relativa domanda con le modalità ed entro i termini
fissati ai sensi del comma 5 dello stesso articolo
3. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e di
salute dei lavoratori durante il lavoro
Allegato I
ELENCO
DELLE MANSIONI DEL CONSULENTE DI CUI ALL'ARTICOLO 5, COMMA 1
I compiti
del consulente comprendono in particolare l'esame delle seguenti
prassi e procedure relative alle attività dell'impresa riguardanti il
trasporto di merci pericolose e le operazioni di carico e scarico di
tali merci:
le procedure volte a far rispettare le norme in materia di
identificazione delle merci pericolose trasportate;
le prassi dell'impresa per quanto concerne la considerazione, all'atto
dell'acquisto dei mezzi di trasporto, di qualsiasi particolare
esigenza relativa alle merci pericolose trasportate;
le procedure di verifica del materiale utilizzato per il trasporto di
merci pericolose o per le operazioni di carico o scarico;
il possesso, da parte del personale interessato dell'impresa, di
un'adeguata formazione nei rispettivi fascicoli personali;
l'applicazione di procedure d'urgenza adeguate agli eventuali
incidenti o eventi imprevisti che possano pregiudicare la sicurezza
durante il trasporto di merci pericolose o le operazioni di carico o
scarico;
il ricorso ad analisi e, se necessario, la redazione di relazioni
sugli incidenti, gli eventi imprevisti o le infrazioni gravi
constatate nel corso del trasporto delle merci pericolose o durante le
operazioni di carico o scarico;
l'attuazione di misure appropriate per evitare la ripetizione di
incidenti, eventi imprevisti o infrazioni gravi;
la considerazione delle disposizioni legislative e delle particolari
esigenze relative al trasporto di merci pericolose, per quanto
concerne la scelta e l'utilizzo di subfornitori o altri interessati;
la verifica che il personale incaricato del trasporto di merci
pericolose oppure del carico o dello scarico di tali merci disponga
delle procedure di esecuzione e di istruzioni dettagliate;
l'avvio di azioni di sensibilizzazione ai rischi connessi al trasporto
di merci pericolose o al carico o scarico di tali merci;
l'istituzione di procedure di verifica volte a garantire la presenza,
a bordo dei mezzi di trasporto, dei documenti e delle attrezzature di
sicurezza che devono accompagnare il trasporto e la loro conformità
alle normative;
l'istituzione di procedure di verifica dell'osservanza delle norme
relative alle operazioni di carico e scarico
Allegato
II
ELENCO DELLE MATERIE DI CUI ALL'ARTICOLO 5, COMMA 2
Le conoscenze da verificare ai fini del rilascio del certificato
devono vertere almeno sulle seguenti materie:
I. Le misure generali di prevenzione e di sicurezza, quali:
conoscenza dei tipi di conseguenze che possono essere provocate da un
incidente che coinvolge merci pericolose;
conoscenza delle principali cause di incidenti
II. Le disposizioni relative al modo di trasporto utilizzato dalla
legislazione nazionale, dalle norme comunitarie, dalle convenzioni e
dagli accordi internazionali, in particolare per quanto riguarda:
1) la classificazione delle merci pericolose:
-
procedura di classificazione delle soluzioni e delle miscele;
-
struttura dell'enumerazione delle materie;
-
classi di merci pericolose e principi di classificazione;
-
natura delle materie e degli oggetti pericolosi trasportati;
-
proprietà fisico-chimiche e tossicologiche;
2) le condizioni generali di imballaggio, comprese le cisterne e i
contenitori:
-
tipi di imballaggi nonché codificazione e marcatura;
-
requisiti relativi agli imballaggi e prescrizioni riguardanti le prove
sugli imballaggi;
-
stato dell'imballaggio e controllo periodico;
3) le iscrizioni e le etichette di pericolo:
-
iscrizione sulle etichette di pericolo;
-
apposizione e eliminazione delle etichette di pericolo;
-
segnaletica e etichettatura;
4) le indicazioni che devono figurare nei documenti di trasporto:
-
informazioni contenute nei documenti di trasporto;
-
dichiarazione di conformità del mittente;
5) il modo di invio, le restrizioni di spedizione:
-
carico completo;
-
trasporto alla rinfusa;
-
trasporto in grandi recipienti per carichi sfusi;
-
trasporto in contenitori;
-
trasporto in cisterne fisse o amovibili;
6) il trasporto di persone;
7) i divieti e le precauzioni relativi al carico in comune;
8) la separazione dei materiali;
9) le limitazioni dei quantitativi trasportati ed i quantitativi
esentati;
10) il maneggio e la sistemazione del carico:
-
carico e scarico (tasso di riempimento);
-
sistemazione e separazione;
11) la pulizia e/o il degassamento prima del carico e dopo lo scarico;
12) l'equipaggio: formazione professionale;
13) i documenti di bordo:
-
documenti di trasporto;
-
consegne scritte;
-
certificato di autorizzazione del veicolo;
-
certificato di formazione per i conducenti di veicoli;
-
attestato di formazione per la navigazione interna;
-
copia di qualsiasi deroga;
-
altri documenti;
14) le consegne di sicurezza: applicazione delle istruzioni e
attrezzatura per la protezione del guidatore;
15) gli obblighi di sorveglianza: sosta e parcheggio;
16) le norme e le restrizioni esistenti in materia di circolazione o
di navigazione;
17) gli scarichi operativi o accidentali di sostanze inquinanti;
18) i requisiti relativi al materiale di trasporto
Allegato
III
MODELLO DI CERTIFICATO DI CUI ALL'ARTICOLO 5, COMMA 3
COMUNITÀ
EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA
CERTIFICATO CE DI FORMAZIONE PER I CONSULENTI PER LA SICUREZZA DEI
TRASPORTI DI MERCI PERICOLOSE (Direttiva 96/35/CE)
Certificato
n................................................................................
Segno distintivo dello Stato membro che rilascia il certificato:
(Stemma)
Cognome:
................................................................................
Nome completo:
........................................................................
Luogo e data di nascita:
.............................................................
Nazionalità:
..............................................................................
Firma del Titolare:
......................................................................
Valido fino al .... per le imprese di trasporto di merci pericolose,
nonché per le imprese che effettuano operazioni di carico o scarico
connesse a tale trasporto:
(..) Su strada, validità circoscritta alle merci:
(..) Per ferrovia, validità circoscritta alle merci:
(..) Per via navigabile, validità circoscritta alle merci:
Rilasciato da:
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
Dipartimento Trasporti Terrestri
Data: ..............................................
Firma: ............................................
Rinnovato fino al:
............................
Data:.............................................
Firma:............................................................................
|