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IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87
della Costituzione;
Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, ed, in particolare, gli
articoli 1, 3 e 57;
Visti gli articoli 6 e 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
Vista la direttiva 93/15/CEE, del Consiglio del 5 aprile 1993,
concernente l'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione
sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile;
Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
Viste le raccomandazioni delle Nazioni Unite relative al trasporto delle
merci pericolose;
Vista la Convenzione internazionale di Bruxelles, del 1° luglio 1969,
relativa al reciproco riconoscimento delle punzonature di prova delle
armi da fuoco portatili, ratificata con legge 12 dicembre 1973, n. 993;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 dicembre 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri
dell'interno, della difesa e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di
grazia e giustizia e del tesoro;
EMANA
il seguente decreto-legislativo
Note alle premesse
– L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo
dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può
avvenire se non con determinazione di princìpi e criteri direttivi e
soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
– L'art. 87 della Costituzione conferisce tra l'altro, al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti
aventi valore di legge ed i regolamenti.
– La legge 22 febbraio 1994, n. 146, reca disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunità europee – legge comunitaria 1993. Gli articoli 1, 3 e 57 così
recitano:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).
– 1. Il Governo è delegato ad emanare entro il termine di un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti
legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle
direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A.
2. Se per effetto di direttive notificate nel secondo semestre dell'anno
di cui al comma 1 la disciplina risultante da direttive comprese
nell'elenco è modificata, senza che siano introdotte nuove norme di
principio, la scadenza del termine è prorogata di sei mesi.
3. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per il
coordinamento delle politiche comunitarie congiuntamente ai Ministri con
competenza istituzionale prevalente per la materia e di concerto con i
Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro, se non
proponenti.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive
comprese nell'elenco di cui all'allegato B, a seguito di deliberazione
preliminare del Consiglio dei Ministri, sono trasmessi alla Camera dei
deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso,
entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle
Commissioni competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono
adottati.
5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il Governo può emanare disposizioni integrative e correttive, nel
rispetto dei princìpi e criteri direttivi da essa fissati, con la
procedura indicata nei commi 3 e 4».
"4. Se la legge comunitaria lo dispone, prima dell'emanazione del
regolamento, lo schema di decreto è sottoposto al parere delle
Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica competenti per materia, che dovranno esprimersi nel termine
di quaranta giorni dalla comunicazione. Decorso tale termine, i decreti
sono emanati anche in mancanza di detto parere"».
a) prevedere il divieto di introduzione nel territorio nazionale di
esplosivi o di manutenzioni provenienti da altri Stati della Comunità
europea che non soddisfino i requisiti della direttiva;
b) prevedere che la licenza di cui all'art. 9 della direttiva sia
rilasciata dal prefetto della provincia di destinazione in armonia con
le disposizioni della direttiva stessa;
c) prevedere che ciascuna operazione di trasferimento di esplosivi o di
munizioni verso altri Stati della Comunità europea sia soggetta, per la
parte di transito sul territorio nazionale, ad autorizzazione del
prefetto della provincia di partenza, in armonia con le disposizioni
vigenti in materia e con le disposizioni della direttiva;
d) prevedere che, oltre a quanto stabilito dagli articoli 39 e 40 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, per gravi motivi di ordine e di
sicurezza pubblica, il prefetto competente per territorio possa
sospendere i trasferimenti di esplosivi o munizioni, o imporre
particolari prescrizioni, conformemente all'art. 11 della direttiva;
e) prevedere che il registro delle operazioni giornaliere, di cui
all'art. 55 del citato testo unico, approvato con regio decreto n. 773
del 1931, e successive modificazioni, sia conservato per un periodo di
cinque anni anche dopo la cessazione dell'attività;
f) prevedere che il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni
necessarie alla produzione, al trasporto ed al trasferimento degli
esplosivi o munizioni per usi civili, fatti salvi i requisiti soggettivi
previsti dalle leggi vigenti, sia subordinato alla verifica dei
requisiti essenziali di sicurezza elencati dall'allegato I della
direttiva;
g) disciplinare la domanda ed il procedimento di accertamento della
conformità degli esplosivi ai requisiti di sicurezza elencati
dall'allegato I della direttiva nel rispetto delle prescrizioni di cui
agli allegati II e III della direttiva medesima;
h) prevedere che gli esami e le verifiche tecniche necessari
all'accertamento dei requisiti di sicurezza siano effettuati con le
modalità stabilite dal decreto di cui alla lettera r);
i) prevedere che il riconoscimento e la classificazione degli esplosivi
ai sensi dell'art. 53, del citato testo unico, approvato con regio
decreto n. 773 del 1931, siano subordinati all'esito dell'accertamento
previsto alla lettera h) del presente comma;
l) prevedere una disposizione transitoria per l'applicazione del
principio di cui alla lettera i) anche agli esplosivi già riconosciuti
e classificati alla data di entrata in vigore del decreto legislativo;
m) prevedere che non siano consentiti la detenzione, la vendita, il
trasporto ed il trasferimento di esplosivi non muniti dalla marcatura CE
di conformità, la quale deve corrispondere al modello, previsto
dall'allegato IV della direttiva e dovrà essere apposta nei modi
indicati dall'art. 7 della direttiva medesima;
n) prevedere che, nel caso in cui non venga riconosciuta la conformità
dell'esplosivo ai requisiti di sicurezza previsti dalla direttiva, il
richiedente possa chiedere alla stessa autorità il riesame della
domanda;
o) prevedere la possibilità che, con provvedimento del Ministro
dell'interno, siano adottate le misure di cui all'art. 8 della direttiva
nei confronti degli esplosivi che, pur muniti di marcatura CE di
conformità e impiegati conformemente alla propria destinazione,
risultino pericolosi per la sicurezza;
p) prevedere l'obbligo che gli esplosivi siano conformi alle
prescrizioni delle Convenzioni internazionali in materia, ratificate e
rese esecutive in Italia, nonché l'adozione di misure idonee a
rafforzare la prevenzione e la repressione del traffico illecito e
dell'impiego di esplosivi per commettere gravi delitti;
q) armonizzare le norme di recepimento con le disposizioni vigenti in
materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per gli
usi civili;
r) prevedere che, con decreti del Ministro dell'interno, di concerto con
i Ministri di grazia e giustizia, delle finanze e della difesa, siano
dettate le disposizioni di esecuzione del decreto legislativo, nonché
quelle per il conseguente adeguamento di disposizioni regolamentari
vigenti;
s) prevedere che con decreto del Ministro dell'interno siano dettate le
norme per assicurare lo scambio di informazioni di cui all'art. 12 della
direttiva».
– La legge 6 febbraio 1996, n. 52, reca disposizioni per l'adempimento
degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità
europee - legge comunitaria 1994. Gli articoli 6 e 47 così recitano:
«Art. 6 (Delega al Governo per il completamento dell'attuazione delle
leggi 19 febbraio 1992, n. 142, e 22 febbraio 1994, n. 146 e attuazione
delle direttive 89/392/CEE e 91/368/CEE. – 1. Il termine di cui
all'art. 1, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, per quanto
attiene all'attuazione delle direttive di cui agli articoli 20, 26, 28
limitatamente alle direttive 92/65/CEE e 92/118/CEE, 33, 37, 38 e 57
della legge medesima, è sostituito dal termine di cui all'art. 1, comma
1, della presente legge.
2. Il termine di cui all'art. 6, comma 5 della legge 22 febbraio 1994,
n. 146, è sostituito dal termine di cui all'art. 1, comma 1, della
presente legge limitatamente all'attuazione della direttiva di cui
all'art. 45 della legge 19 febbraio 1992, n. 142.
3. I termini di cui all'art. 34, comma 2, della legge 22 febbraio 1994,
n. 146, sono differiti di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge, salvo per quanto concerne le direttive
92/57/CEE e 92/58/CEE, per l'attuazione delle quali dovrà provvedersi
con decreto legislativo da emanare entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge. I decreti per l'attuazione delle
direttive di cui al presente comma sono sottoposti al parere delle
commissioni parlamentari competenti per materia.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il Governo è autorizzato ad attuare in via regolamentare, a norma
dell'art. 3, comma 1, lettera c), e dell'art. 4 della legge 9 marzo
1989, n. 86, e successive modificazioni, le direttive 89/392/CEE del
Consiglio del 14 giugno 1989 e 91/368/CEE del Consiglio del 20 giugno
1991, previa consultazione delle commissioni parlamentari competenti, ai
sensi del comma 4 del predetto art. 4 e applicando anche il disposto
dell'art. 5, comma 1, della medesima legge».
«Art. 47 (Procedure di certificazione e/o attestazione finalizzate alla
marcatura CE). – 1. Le spese relative alle procedure di certificazione
e/o attestazione per l'apposizione della marcatura CE, previste dalla
normativa comunitaria, sono a carico del fabbricante o del suo
rappresentante stabilito nell'Unione europea.
2. Le spese relative all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le
procedure di cui al comma 1 sono a carico dei richiedenti. Le spese
relative ai successivi controlli sugli organismi autorizzati sono a
carico di tutti gli organismi autorizzati per la medesima tipologia dei
prodotti. I controlli possono avvenire anche mediante l'esame a campione
dei prodotti certificati.
3. I proventi derivanti dalle attività di cui al comma 1, se effettuate
da organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, e
dell'attività di cui al comma 2, sono versati all'entrata del bilancio
dello Stato per essere successivamente riassegnati con decreto del
Ministro del tesoro, agli stati di previsione dei Ministri interessati
sui capitoli destinati al funzionamento dei servizi preposti, per lo
svolgimento delle attività di cui ai citati commi e per l'effettuazione
dei controlli successivi sul mercato che possono essere effettuati dalle
autorità competenti mediante l'acquisizione temporanea a titolo
gratuito dei prodotti presso i produttori, i distributori ed i
rivenditori.
4. Con uno o più decreti dei Ministri competenti per materia, di
concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate ed aggiornate,
almeno ogni due anni, le tariffe per le attività autorizzative di cui
al comma 2 e per le attività di cui al comma 1 se effettuate da organi
dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, sulla base dei
costi effettivi dei servizi resi, nonché le modalità di riscossione
delle tariffe stesse e dei proventi a copertura delle spese relative ai
controlli di cui al comma 2. Con gli stessi decreti sono altresì
determinate le modalità di erogazione dei compensi dovuti, in base alla
vigente normativa, al personale dell'amministrazione centrale o
periferica dello Stato addetto alle attività di cui ai medesimi commi 1
e 2, nonché le modalità per l'acquisizione a titolo gratuito e la
successiva eventuale restituzione dei prodotti ai fini dei controlli sul
mercato effettuati dalle amministrazioni vigilanti nell'ambito dei
poteri attribuiti dalla normativa vigente. L'effettuazione dei controlli
dei prodotti sul mercato, come disciplinati dal presente comma, non deve
comportare ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.
5. Con l'entrata in vigore dei decreti applicativi del presente
articolo, sono abrogate le disposizioni incompatibili emanate in
attuazione di direttive comunitarie in materia di certificazione CE.
6. In sede di prima applicazione, il decreto di cui al comma 4 è
emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge».
– La direttiva 93/15/CEE è pubblicata in G.U.C.E. n. L 121 del 15
maggio 1993.
– Il R.D. 18 giugno 1931, n. 773, reca approvazione del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza.
– La legge 12 dicembre 1973 n. 993, reca la ratifica della convenzione
internazionale di Bruxelles del 1° luglio 1969.
Art. 1
1. Ai fini del presente
decreto si intendono per esplosivi le materie e gli oggetti elencati
nell'allegato I.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato si provvede
all'adeguamento dell'allegato I in conformità delle raccomandazioni
delle Nazioni Unite relative al trasporto delle merci pericolose.
3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
a) agli esplosivi e alle munizioni destinati ad essere utilizzati dalle
Forze armate e di polizia;
b) agli articoli pirotecnici;
c) alle munizioni per uso civile, salvo quanto previsto agli articoli
10, 11 e 12.
4. Le disposizioni del presente decreto non ostano all'applicazione
delle convenzioni internazionali in materia, ratificate e rese esecutive
in Italia, nonché all'adozione di misure idonee a rafforzare la
prevenzione e la repressione del traffico illecito e dell'impiego di
esplosivi per la commissione di reati.
Art. 2
1. Gli esplosivi per uso
civile devono soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza previsti
dall'allegato II.
2. È vietato detenere, utilizzare, porre in vendita o cedere a
qualsiasi titolo, trasportare, importare od esportare esplosivi per uso
civile che sono privi della marcatura CE e che non hanno superato la
valutazione di conformità di cui all'allegato V.
3. Le procedure di valutazione di conformità degli esplosivi sono:
a) per gli esplosivi prodotti in serie, l'esame effettuato con le
modalità indicate nell'allegato V, lettera A, nonché la valutazione
della conformità al tipo oggetto di tale esame, secondo una delle
procedure, a scelta del fabbricante o dell'importatore da uno Stato non
appartenente alla Unione europea, tra quelle indicate alle lettere B),
C, D) ed E) dell'allegato V;
b) per gli esplosivi da realizzare in produzione unica, la verifica
effettuata con le modalità indicate nell'allegato V, lettera F).
4. All'attestato di esame e la valutazione della conformità di cui
all'allegato V sostituiscono per gli esplosivi per uso civile il
riconoscimento e la classificazione di cui all'articolo 53 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18
giugno 1931, n. 773 .
Art. 3
1. Il Ministero
dell'intero – Dipartimento della pubblica sicurezza, notifica alla
Commissione dell'Unione europea e alle autorità competenti degli altri
Stati membri gli organismi, d'ora in avanti denominati , autorizzati ad
espletare le procedure di valutazione della conformità di cui al
presente decreto, i compiti specifici per i quali ciascuno di essi è
stato autorizzato, nonché il numero di identificazione attribuito dalla
medesima Commissione.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, a centri e laboratori appartenenti ad
amministrazioni dello Stato, ad istituti universitari o di ricerca o a
privati, aventi i requisiti di cui all'allegato III. Il medesimo decreto
autorizza ciascun organismo al rilascio dell'attestato di esame e
all'espletamento di tutte o di alcune delle procedure di valutazione di
cui all'allegato V, lettera B), C), D), E) ed F). La relativa istanza è
presentata al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica
sicurezza, corredata dalla documentazione comprovante l'avvenuto
adempimento degli oneri di cui all'articolo 47, comma 2, della legge 6
febbraio 1996, n. 52.
Art. 4
1. Il Ministero
dell'interno si avvale di un comitato tecnico per vigilare sull'attività
degli organismi notificati.
2. Il comitato, istituito presso il Ministero dell'interno è composto
da: un presidente, con qualifica non inferiore a prefetto o a dirigente
generale di pubblica sicurezza, due rappresentanti del Ministero
dell'interno, due rappresentanti del Ministero della difesa, due
rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e tre esperti in materia di esplosivi, anche estranei
alla pubblica amministrazione. I componenti appartenenti ad
amministrazioni dello Stato sono designati dalle rispettive
amministrazioni fra i funzionari o gli ufficiali di qualifica non
superiore a dirigente superiore o grado corrispondente.
3. Il presidente e i componenti del comitato sono nominati con decreto
del Ministro dell'interno, durano in carica cinque anni e possono essere
riconfermati non più di una volta. Per ciascun componente effettivo è
nominato un supplente. Le modalità di convocazione e di funzionamento
del comitato sono stabilite con il regolamento di esecuzione di cui
all'articolo 14.
4. Salvi gli ulteriori adempimenti previsti per ciascuna procedura di
valutazione della conformità, il comitato può richiedere ad ogni
organismo notificato copia della documentazione relativa agli
accertamenti eseguiti ed ogni ulteriore notizia o informazione
occorrente.
5. Il comitato, nel riscontrare che l'organismo notificato non soddisfa
più i requisiti richiesti o nell'accertare gravi irregolarità nello
svolgimento delle procedure di valutazione di conformità degli
esplosivi, ne informa il Ministro dell'interno, il quale provvede con
proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, al ritiro dell'autorizzazione a svolgere i
compiti di organismo notificato e può disporre, con propria ordinanza,
la sospensione immediata delle procedure di valutazione di conformità
per le quali l'organismo era stato autorizzato. Del ritiro o della
sospensione dell'autorizzazione viene data immediata notizia agli altri
Stati membri ed alla Commissione dell'Unione europea.
Art. 5
1. La marcatura CE di
conformità deve corrispondere al modello previsto dall'allegato IV e
deve essere apposta dal fabbricante in modo visibile, facilmente
leggibile ed indelebile sugli esplosivi o su una targa di
identificazione fissata su di essi, avente caratteristiche tali da non
poter essere riutilizzata.
2. Con le stesse modalità si provvede all'apposizione sugli esplosivi
del contrassegno di identificazione dell'organismo notificato che ha
autorizzato l'apposizione della marcatura CE.
3. È vietato apporre sugli esplosivi marchi o iscrizioni ingannevoli o
comunque tali da ridurre la visibilità, la riconoscibilità e la
leggibilità della marcatura CE di conformità e del contrassegno di
identificazione dell'organismo notificato.
4. La violazione dei divieti di cui al comma 3 equivale alla mancata
apposizione dei marchi e delle iscrizioni.
Art. 6
1. Il fabbricante o il suo
rappresentante devono conservare, per almeno dieci anni dall'ultima data
di fabbricazione del prodotto, copia degli attestati di esame , delle
eventuali integrazioni e della relativa documentazione tecnica, nonché
la documentazione, relativa alle valutazioni di conformità superate,
prescritta nell'allegato V, lettere B), C), D) ed E).
2. Qualora i soggetti di cui al comma 1 non siano residenti nell'Unione
europea, l'obbligo di cui al comma 1 incombe su colui che importa gli
esplosivi in vista di una loro utilizzazione o cessione a qualsiasi
titolo nel territorio comunitario.
3. Al secondo comma dell'art. 55 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza è aggiunta alla fine la seguente frase.
Art. 7
1. Alle procedure relative
all'esame e alle procedure di valutazione di cui all'allegato V, a
quelle finalizzate all'autorizzazione degli organismi notificati, alla
vigilanza sugli stessi, nonché all'effettuazione dei controlli sui
prodotti, si applicano le disposizioni dell'articolo 47 della legge 6
febbraio 1966, n. 52.
Art. 8
1. Gli esplosivi per uso
civile possono essere introdotti nel territorio nazionale da uno Stato
membro dell'Unione europea, previa autorizzazione del prefetto della
provincia di destinazione, ovvero della provincia di ingresso ove si
tratti di mero transito verso un altro Stato membro dell'Unione europea.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata al destinatario, che
sia provvisto delle vigenti autorizzazioni per l'acquisto ed il deposito
degli esplosivi, quando sussistono i presupposti, le condizioni e i
requisiti di cui all'articolo 2.
3. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 deve
contenere:
a) le generalità e la residenza o sede del destinatario e della persona
o ente che fornisce gli esplosivi;
b) l'indirizzo del luogo di destinazione degli esplosivi;
c) la specie, il numero e la quantità degli esplosivi che formano
oggetto del trasferimento, compreso il numero di identificazione delle
Nazioni unite;
d) le indicazioni relative all'attestato di esame e alle valutazioni di
conformità riguardanti gli esplosivi oggetto del trasferimento;
e) le modalità del trasferimento e l'itinerario;
f) le date previste di partenza e di arrivo;
g) il punto di entrata nello Stato e, ove si tratti di mero transito,
quello di uscita;
h) gli estremi dei titoli abilitanti l'acquisto e il deposito degli
esplosivi.
4. L'autorizzazione deve accompagnare gli esplosivi fino a destinazione
e deve essere esibita ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di
pubblica sicurezza.
5. Entro i due giorni lavorativi successivi alla data dell'arrivo, il
titolare dell'autorizzazione o un suo rappresentante ne danno
comunicazione all'ufficio di pubblica sicurezza del luogo di
destinazione e, su richiesta di quest'ultimo, esibiscono copia della
medesima. Nel caso in cui gli esplosivi siano soltanto transitati nel
territorio nazionale, il titolare della relativa autorizzazione o un suo
rappresentante ne danno comunicazione alla stessa prefettura che l'ha
rilasciata entro cinque giorni dalla data del transito.
Art. 9
1. Gli esplosivi per uso
civile possono essere trasferiti verso un altro Stato membro dell'Unione
europea previa autorizzazione dell'autorità competente del luogo di
destinazione e di apposito nulla osta del prefetto del luogo ove si
trovano gli esplosivi.
2. Il nulla osta viene rilasciato quando sussistono i presupposti, le
condizioni e i requisiti di cui all'articolo 2 del presente decreto,
nonché quelli previsti per il rilascio della licenza di trasporto di
cui all'articolo 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
3. Nel nulla osta devono essere indicati gli estremi dell'autorizzazione
di cui al comma 1.
4. L'autorizzazione e il nulla osta devono accompagnare gli esplosivi
durante il trasporto nel territorio nazionale e devono essere esibiti ad
ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.
Art. 10
1. L'introduzione nel
territorio dello Stato di munizioni per uso civile provenienti da un
altro Stato membro dell'Unione europea è subordinata ad autorizzazione
delle competenti autorità dello Stato di partenza, previo apposito
nulla osta del prefetto della provincia di destinazione.
2. Il nulla osta di cui al comma 1 è rilasciato quando sussistono le
condizioni ed i requisiti soggettivi richiesti per il rilascio della
licenza di cui all'articolo 54 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza. 3. La domanda per il rilascio del nulla osta di cui al comma
1 deve contenere le indicazioni previste dall'articolo 11, comma 3, del
presente decreto legislativo.
4. L'autorizzazione ed il nulla osta di cui al comma 1 devono
accompagnare le munizioni fino al luogo di destinazione e devono essere
esibite ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica
sicurezza.
Art. 11
1. Il trasferimento di
munizioni per uso civile verso un altro Stato membro dell'Unione europea
è subordinato ad apposita autorizzazione del prefetto della provincia
di partenza.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 viene rilasciata quando sussistono
i presupposti, le condizioni e i requisiti previsti per il rilascio
della licenza di trasporto, di cui all'articolo 47 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, nonché, ove prevista, quando è stata
rilasciata l'autorizzazione della competente autorità nazionale dello
Stato di destinazione.
3. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 deve
contenere:
a) le generalità e la residenza o sede del venditore o cedente e
dell'acquirente o cessionario oppure, eventualmente, del proprietario;
b) l'indirizzo del luogo di partenza e di quello in cui verranno spedite
le munizioni;
c) la specie e la quantità di munizioni che fanno parte della
spedizione o del trasporto;
d) i dati che consentono l'identificazione delle munizioni nonché
l'indicazione che esse hanno formato oggetto di controllo in base alle
disposizioni della convenzione 1° luglio 1969 relativa al reciproco
riconoscimento delle punzonature di prova delle armi da fuoco portatili;
e) l'indicazione del mezzo di trasferimento;
f) la data di partenza e la data prevista per l'arrivo.
4. Le informazioni di cui al comma 3, lettere e) ed f), non devono
essere fornite in caso di trasferimento tra armaioli.
5. L'autorizzazione deve accompagnare le munizioni fino a destinazione e
deve essere esibita ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di
pubblica sicurezza.
(*) Per l'art. 47 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza vedi nota all'art. 9.
– La convenzione 1° luglio 1969 è la Convenzione internazionale di
Bruxelles ratificata con la legge n. 993/1973 indicata nelle note alle
premesse.
Art. 12
1. Oltre a quanto
stabilito dagli articoli 39 e 40 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, il
prefetto competente per territorio può, con ordinanza motivata,
sospendere i trasferimenti di esplosivi o munizioni od imporre
particolari prescrizioni per prevenire la detenzione o l'uso illecito di
detto materiale.
2. Il Ministro dell'interno può in qualsiasi momento disporre la
sospensione della fabbricazione, il divieto di vendita o cessione a
qualsiasi titolo, nonché la consegna per essere custoditi in depositi a
cura dell'autorità di pubblica sicurezza o militare, degli esplosivi
per uso civile che, pur muniti della marcatura CE di conformità ed
impiegati conformemente alla loro destinazione, risultino pericolosi per
la sicurezza o l'incolumità pubblica.
Art. 13
1. Salvo quanto
espressamente previsto dal presente decreto legislativo e dalle relative
disposizioni di attuazione restano ferme le vigenti disposizioni penali
e di pubblica sicurezza.
2. Il fabbricante o il suo rappresentante o l'importatore nel territorio
dello Stato che viola l'obbligo di conservazione di cui all'articolo 6
è punito con l'arresto da venti giorni a tre mesi e con l'ammenda fino
a lire duecentomila.
Art. 14
1. Con decreto del
Ministro dell'interno, di concetto con i Ministri di grazia e giustizia,
delle finanze, della difesa e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entra
in vigore del presente decreto, è adottato il regolamento di
esecuzione, recante in particolare l'adeguamento delle disposizioni
regolamentari vigenti alle categorie di rischio, alle definizioni e ai
criteri di classificazione degli esplosivi previsti dalle
raccomandazioni delle Nazioni Unite relative al trasporto delle merci
pericolose.
2. Con lo stesso decreto sono disciplinate le modalità di esecuzione
delle verifiche tecniche e degli esami necessari all'accertamento, da
parte degli organismi notificati, della sussistenza dei requisiti di
sicurezza di cui all'allegato II.
Art. 15
1. Allo scambio delle
informazioni relative all'applicazione del presente decreto con gli
Stati membri dell'Unione europea provvede il Ministero dell'interno.
Art. 16
1. Gli esplosivi per uso
civile, riconosciuti e classificati ai sensi dell'articolo 53 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 14, possono essere
prodotti, detenuti, utilizzati, posti in vendita o ceduti a qualsiasi
titolo, trasportati, importati o esportati fino al 31 dicembre 2002.
Allegato I (*)
ELENCO
DELLE MATERIE E DEGLI OGGETTI ESPLODENTI
Riferimento "UN Recomendations on transport of dangerous goods(doc.ST/SG7/AC.10/1/Rev.12/2001)
| Numero di
identificazione |
Denominazione
della materia o dell'oggetto |
Codice di
classificazione |
| 0004 |
Picrato di ainnionio, secco o
umidificato con meno del 10% (massa) di acqua |
1.1 D |
| 0005 |
Munizioni con carica di scoppio |
1.1 F |
| 0006 |
Munizioni con carica di scoppio |
1 1 E |
| 0007 |
Munizimi con carica di scoppio |
1.2 F |
| 0009 |
Munizioni incendiarie con o senza
carica di dispersione, di espulsione o propulsiva |
1.2 G |
| 0010 |
Munizioni incendiarie con o senza
carica di dispersione, di espulsione o propulsiva |
1.3 G |
| 0012 |
Cartucce a proiettile inerte per
armi o cartucce per anni di picco calibro |
1.4 S |
| 0014 |
Cartucce a salve per armi o
cartucce a salve per armi di piccolo calibro |
1.4 S |
| 0015 |
Munizioni fumogene con o senza
carica di dispersione, di espulsione o propulsiva |
1.2 G |
| 0016 |
Munizioni fumogene con o senza
carica di dispersione, di espulsione o propulsiva |
1.3 G |
| 0018 |
Munizioni lacrimogene con carica
di. dispersione, di espulsione o propulsiva |
1.2 G |
| 0019 |
Munizioni lacrimogene con carica
di. dispersione, di espulsione o propulsiva |
1.3 G |
| 0020 |
Munizioni tossiche con carica di
dispersione, di espulsione o propulsiva |
1.2 K |
| 0021 |
Munizioni tossiche con carica di
dispersione, di espulsione o propulsiva |
1.3 K |
| 0027 |
Polvere nera sotto forma di grani
o polverino |
1.1 D |
| 0028 |
Polvere nera compressa o polvere
nera in compresse |
1.1 D |
| 0029 |
Detonatori da mina non elettrici |
1.1 B |
| 0030 |
Detonatori da mina eletrici |
1 1 B |
| 0033 |
Bombe con carica di scoppio |
1 1 F |
| 0034 |
Bombe con carica di scoppio |
1.1 D |
| 0035 |
Bombe con carica di scoppio |
1.2 D |
| 0037 |
Bombe foto-illuminanti |
1 1 F |
| 0038 |
Bombe foto-illuminanti |
1.1 D |
| 0039 |
Bombe foto-illuminanti |
1.2 G |
| 0042 |
Cariche di rinforzo senza
detonatore |
1 1 D |
| 0043 |
Cariche di dispersione |
1.1 D |
| 0044 |
Capsule innescanti a percussione |
1.4 S |
| 0048 |
Cariche di demolizione |
1.1 D |
| 0049 |
Cartucce illuminanti |
1.1 G |
| 0050 |
Cartucce illuminanti |
1.3 G |
| 0054 |
Cartucce da segnalazione |
1.3 G |
| 0055 |
Bossoli di cartucce vuoti con
capsule innescanti |
1.4 S |
| 0056 |
Cariche di profondità |
1.1 D |
| 0059 |
Cariche cave senza detonatore per
attività industriali |
1.1 D |
| 0060 |
Cariche di collegamento esplosive |
1.1 D |
| 0065 |
Miccia detonante flessibile |
1.1 D |
| 0066 |
Miccia a combustione rapida |
1.4 G |
| 0070 |
Dispositivi taglia-cavi |
1.4 S |
| 0072 |
Ciclotrimetilentrinitroammina (ciclonite,
esogene, RDX, T4), umidificata con almeno il 15% (massa) di acqua |
1.1 D |
| 0073 |
Detonatori per munizioni |
1.1 B |
| 0074 |
Diazodinitrofenolo, umidificato
con almeno il 40% (massa) di acqua (o di una miscela di alcool e
acqua) |
1.1 A |
| 0075 |
Dinitrato di dietilenglicol
desensibilizzato con almeno il 25% (massa) di flemmatizzante non
volatile insolubile in acqua |
1.1 D |
| 0076 |
Dinitrofenolo secco o umidificato
con meno del 15% (massa) di acqua |
1.1 D |
| 0077 |
Dinitrofenolati dei metalli
alcalini, secchi o umidificati con meno del 15% (massa) di acqua |
1.3 C |
| 0078 |
Dinitroresorcinolo secco o
umidificato con meno del 15% (massa) di acqua |
1.1 D |
| 0079 |
Esanitrodiferifiammina (dipicrilammina,
esile) |
1.1 D |
| 0081 |
Esplosivo di tipo A |
1.1 D |
| 0082 |
Esplosivo di tipo B |
1.1 D |
| 0083 |
Esplosivo di tipo C |
1.1 D |
| 0084 |
Esplosivo di tipo D |
1.1 D |
| 0092 |
Dispositivi illuminanti di
superficie |
1.3 G |
| 0093 |
Dispositivi illuminanti aerei |
1.3 G |
| 0094 |
Polvere illuminante |
1.1 G |
| 0099 |
Cariche esplosive di fratturazione
per pozzi petroliferi senza detonatore |
1.1 D |
| 0101 |
Miccia istantanea non detonante |
1.3 G |
| 0102 |
Miccia detonante a involucro
metallico |
1.2 D |
| 0103 |
Miccia di accensione a
rivestimento metallico |
1.4 G |
| 0104 |
Miccia detonante a carica ridotta
con rivestimento metallico |
1.4 D |
| 0105 |
Miccia a lenta combustione, di
sicurezza |
1.4 S |
| 0106 |
Spolette detonanti |
1.1 B |
| 0107 |
Spolette detonanti |
1.2 B |
| 0110 |
Granate da esercitazione a mano o
per fucile |
1.4 S |
| 0113 |
Guanil nitrosamminoguanilidene
idrazina, umidificata con almeno il 30% (massa) di acqua |
1.1 A |
| 0114 |
Guanil
nitrosamminoguanil-tetrazene (tetrazene), umidificato con almeno
il 30% (massa) di acqua (o di una miscela di alcool e acqua) |
1.1 A |
| 0118 |
Esolite (Esotolo) secca o
umidificata con meno del 15% (massa) di acqua |
1.1 D |
| 0121 |
Accenditorì |
1.1 G |
| 0124 |
Fucili per pozzi petroliferi,
caricati, senza detonatore |
1.1 D |
| 0129 |
Azoturo di piombo, umidificato con
almeno il 20% (massa) di acqua (o di una miscela di alcool e
acqua) |
1.1 A |
| 0130 |
Stifnato di piombo (trinitroresorcinato
di piombo), umidificato con almeno il 30% (massa) di acqua (o di
una miscela di alcool e acqua) |
1.1 A |
| 0131 |
Accenditori per miccia di
sicurezza |
1.4 S |
| 0132 |
Sali metallici deflagranti di
derivati nitrati aromatici, n.a.s. |
1.3 C |
| 0133 |
Esanitrato di mannitolo (nitromannite)
umidificato con almeno il 40% (massa) di acqua (o di una miscela
di alcool e acqua) |
1.1 D |
| 0135 |
Fulminato di mercurio, umidificato
con almeno il 30% (massa) di acqua (o di una miscela di alcool e
acqua) |
1.1 A |
| 0136 |
Mine con carica di scoppio |
1.1 F |
| 0137 |
Mine con carica di scoppio |
1.1 D |
| 0138 |
Mine con carica di scoppio |
1.2 D |
| 0143 |
Nitroglicerina desensibilizzata
con almeno il 40% (massa) di flemmatizzante non volatile
insolubile in acqua |
1.1 D |
| 0144 |
Nitroglicerina in soluzione
alcolica con più dell'1% ma al massimo il 10% di nitroglicerina |
1.1 D |
| 0146 |
Nitroamido secco o umidificato con
meno del 20% (massa) di acqua |
1.1 D |
| 0147 |
Nitrourea |
1.1 D |
| 0150 |
Tetranitrato di pentaeritrite (tetrainato
di pentaeritrolo, pentrite, PETN) umidificato con almeno il 25%
(massa) di acqua, o desensibilizzato con almeno il 15% (massa) di
flemmatizzante |
1.1 D |
| 0151 |
Pentolite secca o umidificata con
meno del 15% (massa) di acqua |
1.1 D |
| 0153 |
Trinitroanilina (picrammide) |
1.1 D |
| 0154 |
Trinitrofenolo (acido picrico,
melignite) secco o umidificato con meno del 30% (massa) di acqua |
1.1 D |
| 0155 |
Trinitroclorobenzene (cloruro di
picrile) |
1.1 D |
| 0159 |
Galletta umidificata con almeno il
25% (massa) di acqua |
1.3 C |
| 0160 |
Polvere senza fumo |
1.1 C |
| 0161 |
Polvere senza fumo |
1.3 C |
| 0167 |
Proiettili con carica di scoppio |
1.1 F |
| 0168 |
Proiettili con carica di scoppio |
1.1 D |
| 0169 |
Proiettili con carica di scoppio |
1.2 D |
| 0171 |
Munizioni illuminanti con o senza
carica di dispersione, di espulsione o propulsiva |
1.2 G |
| 0173 |
Dispositivi di sgancio |
1.4S |
| 0174 |
Rivetti esplosivi |
1.4 S |
| 0180 |
Razzi con carica di scoppio |
1.1 F |
| 0181 |
Razzi con carica di scoppio |
1.1 E |
| 0182 |
Razzi con carica di scoppio |
1.2 E |
| 0183 |
Razzi a testa inerte |
1.3 C |
| 0186 |
Motori per razzi |
1.3 C |
| 0190 |
Esplosivi, campioni, diversi da
esplosivo primario |
- |
| 0191 |
Artifizi da segnalazione a mano |
1.4 G |
| 0192 |
Petardi per ferrovia |
1.1 G |
| 0193 |
Petardi per ferrovia |
1.4 S |
| 0194 |
Segnali di pericolo per navi |
1.1 G |
| 0195 |
Segnali di pericolo per navi |
1.3 G |
| 0196 |
Segnali fumogeni |
1.1 G |
| 0197 |
Segnali fumogeni |
1.4 G |
| 0204 |
Cariche esplosive di scandaglio |
1.2 F |
| 0207 |
Tetranitroanilina |
1.1 D |
| 0208 |
Trinitrofenilmetilnitroammina (tetrile) |
1.1 D |
| 0209 |
Trinitroluene (tritolo, tolite,
TNT) secco o umidificato con meno del 30% (massa) di acqua |
1.1 D |
| 0212 |
Traccianti per munizioni |
1.3 G |
| 0213 |
Trinitroanisolo |
1.1 D |
| 0214 |
Trinitrobenzene secco o
umidificato con meno del 30% (massa) di acqua |
1.1 D |
| 0215 |
Acido trinitrobenzoico secco o
umidificato con meno del 30% (massa) di acqua |
1.1 D |
| 0216 |
Trinitro-m-cresolo |
1.1 D |
| 0217 |
Trinitronaftalene |
1.1 D |
| 0218 |
Trinitrofenetolo |
1.1 D |
| 0219 |
Trinitroresorcinolo (trinitroresorcina,
acido stifnico) secco o umidificato con meno del 20% (massa) di
acqua (o di una miscela di alcool e acqua) |
1.1 D |
| 0220 |
Nitrato di urea secco o
umidificato con meno del 20% (massa) di acqua |
1.1 D |
| 0221 |
Teste di guerra per siluri con
carica di scoppio |
1.1 D |
| 0222 |
Nitrato di ammonio contenente più
dello 0,2% di materia combustibile(ivi comprese le materie
organiche espresse in carbonio equivalente), ad esclusione di ogni
altra materia |
1.1 D |
| 0223 |
Fertilizzanti a base di nitrato
ammonico aventi una sensibilità superiore a quella del nitrato di
ammonio contenente lo 0,2% di materia combustibile (ivi comprese
le materie organiche espresse in carbonio equivalente), ad
esclusione di ogni altra materia |
1.1 D |
| 0224 |
Azoturo di bario, secco o
umidificato con meno del 50% (massa) di acqua |
1.1 A |
| 0225 |
Carica di rinforzo con detonatore |
1.1 B |
| 0226 |
Ciclotetrametilentetranitroammina
(ottogene, HMX) umidificata con almeno il 15% (massa) di acqua |
1.1 D |
| 0234 |
Dinitro-o-cresato di sodio secco o
umidificato con meno del 15% (massa) di acqua |
1.3 C |
| 0235 |
Picrammato di sodio secco o
umidificato con meno del 20% (massa) di acqua |
1.3 C |
| 0236 |
Picrammato di zirconio secco o
umidificato con meno del 20% (massa) di acqua |
1.3 C |
| 0237 |
Cariche detonanti lineari a
sezione profilata, flessibili |
1.4 D |
| 0238 |
Razzi lancia sagole |
1.2 G |
| 0240 |
Razzi lancia sagole |
1.3 G |
| 0241 |
Esplosivo di tipo E |
1.1 D |
| 0242 |
Cariche di lancio per cannone |
1.3 C |
| 0243 |
Munizioni incendiarie al fosforo
bianco con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva |
1.2 H |
| 0244 |
Munizioni incendiarie al fosforo
bianco con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva |
1.3 H |
| 0245 |
Munizioni fumogene al fosforo
bianco con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva |
1.2 H |
| 0246 |
Munizioni fumogene al fosforo
bianco con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva |
1.3 H |
| 0247 |
Munizioni incendiarie con liquido
o gel, con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva |
1.3 J |
| 0248 |
Dispositivi idroattivi, con carica
di dispersione, di espulsione o propulsiva |
1.2 L |
| 0249 |
Dispositivi idroattivi, con carica
di dispersione, di espulsione o propulsiva |
1.3 L |
| 0250 |
Motori per razzi contenenti
liquidi ipergolici, con o senza carica di espulsione |
1.3 L |
| 0254 |
Munizioni illuminanti con o senza
carica di dispersione, di espulsione o propulsiva |
1.3 G |
| 0255 |
Detonatori da mina elettrici |
1.4 B |
| 0257 |
Spolette detonanti |
1.4 B |
| 0266 |
Ottolite secca o umidificata con
meno del 15% (massa) di acqua |
1.1 D |
| 0267 |
Detonatori da mina non elettrici |
1.4 B |
| 0268 |
Cariche di rinforzo con detonatore |
1.2 B |
| 0271 |
Cariche propulsive |
1.1 C |
| 0272 |
Cariche propulsive |
1.3 C |
| 0275 |
Cartucce per piromeccanismi |
1.3 C |
| 0276 |
Cartucce per piromeccanismi |
1.4 C |
| 0277 |
Cartucce per pozzi petroliferi |
1.3 C |
| 0278 |
Cartucce per pozzi petroliferi |
1.4 C |
| 0279 |
Cariche di lancio per cannone |
1.1 C |
| 0280 |
Motori per razzi |
1.1 C |
| 0281 |
Motori per razzi |
1.2 C |
| 0282 |
Nitroguanidina (guanite, picrite,
NIGU) secca o umidificata con meno del 20% (massa) di acqua |
1.1 D |
| 0283 |
Cariche di rinforzo senza
detonatore |
1.2 D |
| 0284 |
Granate a mano o per fucile con
carica di scoppio |
1.1 D |
| 0285 |
Granate a mano o per fucile con
carica di scoppio |
1.2 D |
| 0286 |
Teste di guerra per razzi con
carica di scoppio |
1.1 D |
| 0287 |
Teste di guerra per razzi con
carica di scoppio |
1.2 D |
| 0288 |
Cariche detonanti lineari a
sezione profilata. flessibili |
1.1 D |
| 0289 |
Miccia detonante flessibile |
1.4 D |
| 0290 |
Miccia detonante con rivestimento
metallico |
1.1 D |
| 0291 |
Bombe con carica di scoppio |
1.2 F |
| 0292 |
Granate a mano o per fucile con
carica di scoppio |
1.1 F |
| 0293 |
Granate a mano o per fucile con
carica di scoppio |
1.2 F |
| 0294 |
Mine con carica di scoppio |
1.2 F |
| 0295 |
Razzi con carica di scoppio |
1.2 F |
| 0296 |
Cariche esplosive di scandaglio |
1.1 F |
| 0297 |
Munizioni illuminanti con o senza
carica di dispersione, di espulsione o propulsiva |
1.4 G |
| 0299 |
Bombe foto-illuminanti |
1.3 G |
| 0300 |
Munizioni incendiarie con o senza
carica di dispersione, di espulsione o propulsiva |
1.4 G |
| 0301 |
Munizioni lacrimogene con carica
di dispersione, di espulsione o propulsiva |
1.4 G |
| 0303 |
Munizioni fumogene con o senza
carica di dispersione, di espulsione o propulsiva |
1.4 G |
| 0305 |
Polvere illuminante |
1.3 G |
| 0306 |
Traccianti per munizioni |
1.4 G |
| 0312 |
Cartucce da segnalazione |
1.4 G |
| 0313 |
Segnali fumogeni |
1.2 G |
| 0314 |
Accenditori |
1.2 G |
| 0315 |
Accenditori |
1.3 G |
| 0316 |
Spolette-accenditori |
1.3 G |
| 0317 |
Spolette-accenditori |
1.4 G |
| 0318 |
Granate da esercitazione a mano o
per fucile |
1.3 G |
| 0319 |
Cannelli per artiglieria |
1.3 G |
| 0320 |
Cannelli per artiglieria |
1.4 G |
| 0321 |
Munizioni con carica di scoppio |
1.2 E |
| 0322 |
Motori per razzi contenenti
liquidi ipergolici, con o senza carica di espulsione |
1.2 L |
| 0323 |
Cartucce per piromeccanismi |
1.4 S |
| 0324 |
Proiettili con carica di scoppio |
1.2 F |
| 0325 |
Accenditori |
1.4 G |
| 0326 |
Cartucce a salve |
1.1 C |
| 0327 |
Cartucce a salve per anni o
cartucce a salve per armi di piccolo calibro |
1.3 C |
| 0328 |
Cartucce con proiettile inerte per
anni1 |
1.2 C |
| 0329 |
Siluri con carica di scoppio |
1.1 E |
| 0330 |
Siluri con carica di scoppio |
1.1 F |
| 0331 |
Esplosivo da mina di tipo B |
1.5 D |
| 0332 |
Esplosivo da mina di tipo E |
1.5 D |
| 0333 |
Fuochi pirotecnici |
1.1 G |
| 0334 |
Fuochi pirotecnici |
1.2 G |
| 0335 |
Fuochi pirotecnici |
1.3 G |
| 0336 |
Fuochi pirotecnici |
1.4 G |
| 0337 |
Fuochi pirotecnici |
1.4S |
| 0338 |
Cartucce a salve per armi o
cartucce a salve per armi di piccolo calibro |
1.4 C |
| 0339 |
Cartucce con proiettile inerte per
anni o cartucce per armi di piccolo calibro |
1.4 C |
| 0340 |
Nitrocellulosa secca o umidificata
con meno del 25% (massa) di acqua (o alcool) |
1.1 D |
| 0341 |
Nitrocellulosa non modificata o
plastificata con meno del 18% (massa) di plastificante |
1.1 D |
| 0342 |
Nitrocellulosa umidificata con
almeno il 25% (massa) di alcool |
1.3 C |
| 0343 |
Nitrocellulosa plastificata cori
almeno il 18% (massa) di plastificante |
1.3 C |
| 0344 |
Proiettili con carica di scoppio |
1.4 D |
| 0345 |
Proiettili inerti con traccianti |
1.4 S |
| 0346 |
Proiettili con carica di
dispersione o di espulsione |
1.2 D |
| 0347 |
Proiettili con carica di
dispersione o di espulsione |
1.4 D |
| 0348 |
Munizioni con carica di scoppio |
1.4 F |
| 0349 |
Oggetti esplosivi, n.a.s. |
1.4 S |
| 0350 |
Oggetti esplosivi, n.a.s. |
1.4 B |
| 0351 |
Oggetti esplosivi, n.a.s. |
1.4 C |
| 0352 |
Oggetti esplosivi, n.a.s. |
1.4 D |
| 0353 |
Oggetti esplosivi, n.a.s. |
1.4 G |
| 0354 |
Oggetti esplosivi, n.a.s. |
1.1 L |
| 0355 |
Oggetti esplosivi, n.a.s. |
1.2 L |
| 0356 |
Oggetti esplosivi, n.a.s. |
1.3 L |
| 0357 |
Materie esplosive, n.a.s. |
1.1 L |
| 0358 |
Materie esplosive, n.a.s. |
1.2 L |
| 0359 |
Materie esplosive, n.a.s. |
1.3 L |
| 0360 |
Detonatori da mina, non elettrici,
collegati con il proprio mezzo di accensione |
1.1 B |
| 0361 |
Detonatori da mina, non elettrici,
collegati con il proprio mezzo di accensione |
1.4 B |
| 0362 |
Munizioni da esercitazione |
1.4 G |
| 0363 |
Munizioni per prove |
1.4 G |
| 0364 |
Detonatori per munizioni |
1.2 B |
| 0365 |
Detonatori per munizioni |
1.4 B |
| 0366 |
Detonatori per munizioni |
1.4 S |
| 0367 |
Spolette detonanti |
1.4 S |
| 0368 |
Spolette accenditori |
1.4 S |
| 0369 |
Teste di guerra per razzi con
carica di scoppio |
1.1 F |
| 0370 |
Teste di guerra per razzi con
carica di dispersione o di espulsione |
1.4 D |
| 0371 |
Teste di guerra per razzi con
carica di dispersione o di espulsione |
1.4 F |
| 0372 |
Granate da esercitazione a mano o
per fucile |
1.2 G |
| 0373 |
Artifizi da segnalazione a mano |
1.4 S |
| 0374 |
Cariche esplosive di scandaglio |
1.1 D |
| 0375 |
Cariche esplosive di scandaglio |
1.2 D |
| 0376 |
Cannelli per artiglieria |
1.4 S |
| 0377 |
Capsule innescanti a percussione |
1.1 B |
| 0378 |
Capsule innescanti a percussione |
1.4 B |
| 0379 |
Bossoli di cartucce vuoti con
capsula innescante |
1.4 C |
| 0380 |
Oggetti piroforici |
1.2 L |
| 0381 |
Cartucce per piromeccanismi |
1.2 C |
| 0382 |
Componenti di catena esplosiva,
n.a.s. |
1.2 B |
| 0383 |
Componenti di catena esplosiva,
n.a.s. |
1.4 B |
| 0384 |
Componenti di catena esplosiva,
n.a.s. |
1.4 S |
| 0385 |
5-Nitrobenzotriazolo |
1.1 D |
| 0386 |
Acido trinitrobenzensolfonico |
1.1 D |
| 0387 |
Trinitrofluorenone |
1.1 D |
| 0388 |
Miscela di trinitrotoluene
(tritolo, tolite, TNT) con trinitrobenzene o con esanitrostilbene |
1.1 D |
| 0389 |
Miscele di trinitrotoluene
(tritolo, tolite, TNT) con trinitrobenzene ed esanitrostilbene |
1.1 D |
| 0390 |
Tritonal |
1.1 D |
| 0391 |
Ciclotrimetilentrinitroanimina
(esogeno, ciclonite, RDX, T4) in miscela con
ciclotetrametilentrinitroarimiffia (ottogene, HNIX), umidificata
con almeno il 15% (massa) di acqua, oppure desensibilizzata con
almeno il 10% (massa) di flemmatizzante |
1.1 D |
| 0392 |
Esanitrostilbene (HNS) |
1.1 D |
| 0393 |
Esatonal colato |
1.1 D |
| 0394 |
Trinitroresorcinolo (acido
stifnico) umidificato con almeno il 20% (massa) di acqua (o di una
miscela di alcool e acqua) |
1.1 D |
| 0395 |
Motori per razzi a combustibile
liquido |
1.2 J |
| 0396 |
Motori per razzi a combustibile
liquido |
1.3 J |
| 0397 |
Razzi a propergolo liquido, con
carica di scoppio |
1.1 J |
| 0398 |
Razzi a propergolo liquido con
carica di scoppio |
1.2 J |
| 0399 |
Bombe contenenti un liquido
infiammabile, con carica di scoppio |
1.1 1 |
| 0400 |
Bombe contenenti un liquido
infiammabile con carica di scoppio |
1.2 J |
| 0401 |
Solfuro di dipicrile secco o
umidificato con meno del 10% (massa) di acqua |
1.1 D |
| 0402 |
Perclorato di ammonio |
1.1 D |
| 0403 |
Dispositivi illuminanti aerei |
1.4 G |
| 0404 |
Dispositivi illuminanti aerei |
1.4S |
| 0405 |
Cartucce da segnalazione |
1.4S |
| 0406 |
Dinitrosobenzene |
1.3 C |
| 0407 |
Acido- 1 -tetrazolacetico |
1.4 C |
| 0408 |
Spolette detonanti con dispositivi
di sicurezza |
1.1 D |
| 0409 |
Spolette detonanti con dispositivi
di sicurezza |
1.2 D |
| 0410 |
Spolette detonanti con dispositivi
di sicurezza |
1.4 D |
| 0411 |
Tetranitrato di pentaeritrite (PETN,
pentrite) con almeno il 7% (massa) di paraffina |
1.1 D |
| 0412 |
Munizioni con carica di scoppio |
1.4 E |
| 0413 |
Cartucce a salve per anni |
1.2 C |
| 0414 |
Cariche di lancio per cannoni |
1.2 C |
| 0415 |
Cariche propulsive |
1.2 C |
| 0417 |
Cartucce con proiettile inerte per
anni o cartucce per armi di piccolo taglio |
1.3 C |
| 0418 |
Dispositivi illuminanti di
superficie |
1.1 G |
| 0419 |
Dispositivi illuminanti di
superficie |
1.2 G |
| 0420 |
Dispositivi illuminanti aerei |
1.1 G |
| 0421 |
Dispositivi illuminanti aerei |
1.2 G |
| 0424 |
Proiettili inerti con traccianti |
1.3 G |
| 0425 |
Proiettili inerti con traccianti |
1.4 G |
| 0426 |
Proiettili con carica di
dispersione o di espulsione |
1.2 F |
| 0427 |
Proiettili con carica di
dispersione o di espulsione |
1.4 F |
| 0428 |
Oggetti pirotecnici per uso
tecnico |
1.1 G |
| 0429 |
Oggetti pirotecnici per uso
tecnico |
1.2 G |
| 0430 |
Oggetti pirotecnici per uso
tecnico |
1.3 G |
| 0431 |
Oggetti pirotecnici per uso
tecnico |
1.4 G |
| 0432 |
Oggetti pirotecnici per uso
tecnico |
1.4S |
| 0433 |
Galletta umidificata con almeno il
17% (massa) di alcool |
1.1 C |
| 0434 |
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