Normativa Decreto Legislativo
 Numero n. 7
 Data 2/1/1997
  Recepimento della direttiva 93/15/CEE relativa alla armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, ed, in particolare, gli articoli 1, 3 e 57;
Visti gli articoli 6 e 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
Vista la direttiva 93/15/CEE, del Consiglio del 5 aprile 1993, concernente l'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile;
Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
Viste le raccomandazioni delle Nazioni Unite relative al trasporto delle merci pericolose;
Vista la Convenzione internazionale di Bruxelles, del 1° luglio 1969, relativa al reciproco riconoscimento delle punzonature di prova delle armi da fuoco portatili, ratificata con legge 12 dicembre 1973, n. 993;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 dicembre 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno, della difesa e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;

 

EMANA
il seguente decreto-legislativo

  Note alle premesse
– L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di princìpi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
– L'art. 87 della Costituzione conferisce tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
– La legge 22 febbraio 1994, n. 146, reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1993. Gli articoli 1, 3 e 57 così recitano:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). – 1. Il Governo è delegato ad emanare entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A.
2. Se per effetto di direttive notificate nel secondo semestre dell'anno di cui al comma 1 la disciplina risultante da direttive comprese nell'elenco è modificata, senza che siano introdotte nuove norme di principio, la scadenza del termine è prorogata di sei mesi.
3. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie congiuntamente ai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia e di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro, se non proponenti.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono adottati.
5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo può emanare disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi da essa fissati, con la procedura indicata nei commi 3 e 4».
"4. Se la legge comunitaria lo dispone, prima dell'emanazione del regolamento, lo schema di decreto è sottoposto al parere delle Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per materia, che dovranno esprimersi nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere"».
a) prevedere il divieto di introduzione nel territorio nazionale di esplosivi o di manutenzioni provenienti da altri Stati della Comunità europea che non soddisfino i requisiti della direttiva;
b) prevedere che la licenza di cui all'art. 9 della direttiva sia rilasciata dal prefetto della provincia di destinazione in armonia con le disposizioni della direttiva stessa;
c) prevedere che ciascuna operazione di trasferimento di esplosivi o di munizioni verso altri Stati della Comunità europea sia soggetta, per la parte di transito sul territorio nazionale, ad autorizzazione del prefetto della provincia di partenza, in armonia con le disposizioni vigenti in materia e con le disposizioni della direttiva;
d) prevedere che, oltre a quanto stabilito dagli articoli 39 e 40 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, il prefetto competente per territorio possa sospendere i trasferimenti di esplosivi o munizioni, o imporre particolari prescrizioni, conformemente all'art. 11 della direttiva;
e) prevedere che il registro delle operazioni giornaliere, di cui all'art. 55 del citato testo unico, approvato con regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni, sia conservato per un periodo di cinque anni anche dopo la cessazione dell'attività;
f) prevedere che il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni necessarie alla produzione, al trasporto ed al trasferimento degli esplosivi o munizioni per usi civili, fatti salvi i requisiti soggettivi previsti dalle leggi vigenti, sia subordinato alla verifica dei requisiti essenziali di sicurezza elencati dall'allegato I della direttiva;
g) disciplinare la domanda ed il procedimento di accertamento della conformità degli esplosivi ai requisiti di sicurezza elencati dall'allegato I della direttiva nel rispetto delle prescrizioni di cui agli allegati II e III della direttiva medesima;
h) prevedere che gli esami e le verifiche tecniche necessari all'accertamento dei requisiti di sicurezza siano effettuati con le modalità stabilite dal decreto di cui alla lettera r);
i) prevedere che il riconoscimento e la classificazione degli esplosivi ai sensi dell'art. 53, del citato testo unico, approvato con regio decreto n. 773 del 1931, siano subordinati all'esito dell'accertamento previsto alla lettera h) del presente comma;
l) prevedere una disposizione transitoria per l'applicazione del principio di cui alla lettera i) anche agli esplosivi già riconosciuti e classificati alla data di entrata in vigore del decreto legislativo;
m) prevedere che non siano consentiti la detenzione, la vendita, il trasporto ed il trasferimento di esplosivi non muniti dalla marcatura CE di conformità, la quale deve corrispondere al modello, previsto dall'allegato IV della direttiva e dovrà essere apposta nei modi indicati dall'art. 7 della direttiva medesima;
n) prevedere che, nel caso in cui non venga riconosciuta la conformità dell'esplosivo ai requisiti di sicurezza previsti dalla direttiva, il richiedente possa chiedere alla stessa autorità il riesame della domanda;
o) prevedere la possibilità che, con provvedimento del Ministro dell'interno, siano adottate le misure di cui all'art. 8 della direttiva nei confronti degli esplosivi che, pur muniti di marcatura CE di conformità e impiegati conformemente alla propria destinazione, risultino pericolosi per la sicurezza;
p) prevedere l'obbligo che gli esplosivi siano conformi alle prescrizioni delle Convenzioni internazionali in materia, ratificate e rese esecutive in Italia, nonché l'adozione di misure idonee a rafforzare la prevenzione e la repressione del traffico illecito e dell'impiego di esplosivi per commettere gravi delitti;
q) armonizzare le norme di recepimento con le disposizioni vigenti in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per gli usi civili;
r) prevedere che, con decreti del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, delle finanze e della difesa, siano dettate le disposizioni di esecuzione del decreto legislativo, nonché quelle per il conseguente adeguamento di disposizioni regolamentari vigenti;
s) prevedere che con decreto del Ministro dell'interno siano dettate le norme per assicurare lo scambio di informazioni di cui all'art. 12 della direttiva».
– La legge 6 febbraio 1996, n. 52, reca disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994. Gli articoli 6 e 47 così recitano:
«Art. 6 (Delega al Governo per il completamento dell'attuazione delle leggi 19 febbraio 1992, n. 142, e 22 febbraio 1994, n. 146 e attuazione delle direttive 89/392/CEE e 91/368/CEE. – 1. Il termine di cui all'art. 1, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, per quanto attiene all'attuazione delle direttive di cui agli articoli 20, 26, 28 limitatamente alle direttive 92/65/CEE e 92/118/CEE, 33, 37, 38 e 57 della legge medesima, è sostituito dal termine di cui all'art. 1, comma 1, della presente legge.
2. Il termine di cui all'art. 6, comma 5 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, è sostituito dal termine di cui all'art. 1, comma 1, della presente legge limitatamente all'attuazione della direttiva di cui all'art. 45 della legge 19 febbraio 1992, n. 142.
3. I termini di cui all'art. 34, comma 2, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, sono differiti di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvo per quanto concerne le direttive 92/57/CEE e 92/58/CEE, per l'attuazione delle quali dovrà provvedersi con decreto legislativo da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I decreti per l'attuazione delle direttive di cui al presente comma sono sottoposti al parere delle commissioni parlamentari competenti per materia.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è autorizzato ad attuare in via regolamentare, a norma dell'art. 3, comma 1, lettera c), e dell'art. 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e successive modificazioni, le direttive 89/392/CEE del Consiglio del 14 giugno 1989 e 91/368/CEE del Consiglio del 20 giugno 1991, previa consultazione delle commissioni parlamentari competenti, ai sensi del comma 4 del predetto art. 4 e applicando anche il disposto dell'art. 5, comma 1, della medesima legge».
«Art. 47 (Procedure di certificazione e/o attestazione finalizzate alla marcatura CE). – 1. Le spese relative alle procedure di certificazione e/o attestazione per l'apposizione della marcatura CE, previste dalla normativa comunitaria, sono a carico del fabbricante o del suo rappresentante stabilito nell'Unione europea.
2. Le spese relative all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di cui al comma 1 sono a carico dei richiedenti. Le spese relative ai successivi controlli sugli organismi autorizzati sono a carico di tutti gli organismi autorizzati per la medesima tipologia dei prodotti. I controlli possono avvenire anche mediante l'esame a campione dei prodotti certificati.
3. I proventi derivanti dalle attività di cui al comma 1, se effettuate da organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, e dell'attività di cui al comma 2, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati con decreto del Ministro del tesoro, agli stati di previsione dei Ministri interessati sui capitoli destinati al funzionamento dei servizi preposti, per lo svolgimento delle attività di cui ai citati commi e per l'effettuazione dei controlli successivi sul mercato che possono essere effettuati dalle autorità competenti mediante l'acquisizione temporanea a titolo gratuito dei prodotti presso i produttori, i distributori ed i rivenditori.
4. Con uno o più decreti dei Ministri competenti per materia, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate ed aggiornate, almeno ogni due anni, le tariffe per le attività autorizzative di cui al comma 2 e per le attività di cui al comma 1 se effettuate da organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, nonché le modalità di riscossione delle tariffe stesse e dei proventi a copertura delle spese relative ai controlli di cui al comma 2. Con gli stessi decreti sono altresì determinate le modalità di erogazione dei compensi dovuti, in base alla vigente normativa, al personale dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato addetto alle attività di cui ai medesimi commi 1 e 2, nonché le modalità per l'acquisizione a titolo gratuito e la successiva eventuale restituzione dei prodotti ai fini dei controlli sul mercato effettuati dalle amministrazioni vigilanti nell'ambito dei poteri attribuiti dalla normativa vigente. L'effettuazione dei controlli dei prodotti sul mercato, come disciplinati dal presente comma, non deve comportare ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.
5. Con l'entrata in vigore dei decreti applicativi del presente articolo, sono abrogate le disposizioni incompatibili emanate in attuazione di direttive comunitarie in materia di certificazione CE.
6. In sede di prima applicazione, il decreto di cui al comma 4 è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».
– La direttiva 93/15/CEE è pubblicata in G.U.C.E. n. L 121 del 15 maggio 1993.
– Il R.D. 18 giugno 1931, n. 773, reca approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
– La legge 12 dicembre 1973 n. 993, reca la ratifica della convenzione internazionale di Bruxelles del 1° luglio 1969.

Art. 1

1. Ai fini del presente decreto si intendono per esplosivi le materie e gli oggetti elencati nell'allegato I.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato si provvede all'adeguamento dell'allegato I in conformità delle raccomandazioni delle Nazioni Unite relative al trasporto delle merci pericolose.
3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
a) agli esplosivi e alle munizioni destinati ad essere utilizzati dalle Forze armate e di polizia;
b) agli articoli pirotecnici;
c) alle munizioni per uso civile, salvo quanto previsto agli articoli 10, 11 e 12.
4. Le disposizioni del presente decreto non ostano all'applicazione delle convenzioni internazionali in materia, ratificate e rese esecutive in Italia, nonché all'adozione di misure idonee a rafforzare la prevenzione e la repressione del traffico illecito e dell'impiego di esplosivi per la commissione di reati.

Art. 2

1. Gli esplosivi per uso civile devono soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza previsti dall'allegato II.
2. È vietato detenere, utilizzare, porre in vendita o cedere a qualsiasi titolo, trasportare, importare od esportare esplosivi per uso civile che sono privi della marcatura CE e che non hanno superato la valutazione di conformità di cui all'allegato V.
3. Le procedure di valutazione di conformità degli esplosivi sono:
a) per gli esplosivi prodotti in serie, l'esame effettuato con le modalità indicate nell'allegato V, lettera A, nonché la valutazione della conformità al tipo oggetto di tale esame, secondo una delle procedure, a scelta del fabbricante o dell'importatore da uno Stato non appartenente alla Unione europea, tra quelle indicate alle lettere B), C, D) ed E) dell'allegato V;
b) per gli esplosivi da realizzare in produzione unica, la verifica effettuata con le modalità indicate nell'allegato V, lettera F).
4. All'attestato di esame e la valutazione della conformità di cui all'allegato V sostituiscono per gli esplosivi per uso civile il riconoscimento e la classificazione di cui all'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 .

Art. 3

1. Il Ministero dell'intero – Dipartimento della pubblica sicurezza, notifica alla Commissione dell'Unione europea e alle autorità competenti degli altri Stati membri gli organismi, d'ora in avanti denominati , autorizzati ad espletare le procedure di valutazione della conformità di cui al presente decreto, i compiti specifici per i quali ciascuno di essi è stato autorizzato, nonché il numero di identificazione attribuito dalla medesima Commissione.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a centri e laboratori appartenenti ad amministrazioni dello Stato, ad istituti universitari o di ricerca o a privati, aventi i requisiti di cui all'allegato III. Il medesimo decreto autorizza ciascun organismo al rilascio dell'attestato di esame e all'espletamento di tutte o di alcune delle procedure di valutazione di cui all'allegato V, lettera B), C), D), E) ed F). La relativa istanza è presentata al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, corredata dalla documentazione comprovante l'avvenuto adempimento degli oneri di cui all'articolo 47, comma 2, della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

Art. 4

1. Il Ministero dell'interno si avvale di un comitato tecnico per vigilare sull'attività degli organismi notificati.
2. Il comitato, istituito presso il Ministero dell'interno è composto da: un presidente, con qualifica non inferiore a prefetto o a dirigente generale di pubblica sicurezza, due rappresentanti del Ministero dell'interno, due rappresentanti del Ministero della difesa, due rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e tre esperti in materia di esplosivi, anche estranei alla pubblica amministrazione. I componenti appartenenti ad amministrazioni dello Stato sono designati dalle rispettive amministrazioni fra i funzionari o gli ufficiali di qualifica non superiore a dirigente superiore o grado corrispondente.
3. Il presidente e i componenti del comitato sono nominati con decreto del Ministro dell'interno, durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati non più di una volta. Per ciascun componente effettivo è nominato un supplente. Le modalità di convocazione e di funzionamento del comitato sono stabilite con il regolamento di esecuzione di cui all'articolo 14.
4. Salvi gli ulteriori adempimenti previsti per ciascuna procedura di valutazione della conformità, il comitato può richiedere ad ogni organismo notificato copia della documentazione relativa agli accertamenti eseguiti ed ogni ulteriore notizia o informazione occorrente.
5. Il comitato, nel riscontrare che l'organismo notificato non soddisfa più i requisiti richiesti o nell'accertare gravi irregolarità nello svolgimento delle procedure di valutazione di conformità degli esplosivi, ne informa il Ministro dell'interno, il quale provvede con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al ritiro dell'autorizzazione a svolgere i compiti di organismo notificato e può disporre, con propria ordinanza, la sospensione immediata delle procedure di valutazione di conformità per le quali l'organismo era stato autorizzato. Del ritiro o della sospensione dell'autorizzazione viene data immediata notizia agli altri Stati membri ed alla Commissione dell'Unione europea.

Art. 5

1. La marcatura CE di conformità deve corrispondere al modello previsto dall'allegato IV e deve essere apposta dal fabbricante in modo visibile, facilmente leggibile ed indelebile sugli esplosivi o su una targa di identificazione fissata su di essi, avente caratteristiche tali da non poter essere riutilizzata.
2. Con le stesse modalità si provvede all'apposizione sugli esplosivi del contrassegno di identificazione dell'organismo notificato che ha autorizzato l'apposizione della marcatura CE.
3. È vietato apporre sugli esplosivi marchi o iscrizioni ingannevoli o comunque tali da ridurre la visibilità, la riconoscibilità e la leggibilità della marcatura CE di conformità e del contrassegno di identificazione dell'organismo notificato.
4. La violazione dei divieti di cui al comma 3 equivale alla mancata apposizione dei marchi e delle iscrizioni.

Art. 6

1. Il fabbricante o il suo rappresentante devono conservare, per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto, copia degli attestati di esame , delle eventuali integrazioni e della relativa documentazione tecnica, nonché la documentazione, relativa alle valutazioni di conformità superate, prescritta nell'allegato V, lettere B), C), D) ed E).
2. Qualora i soggetti di cui al comma 1 non siano residenti nell'Unione europea, l'obbligo di cui al comma 1 incombe su colui che importa gli esplosivi in vista di una loro utilizzazione o cessione a qualsiasi titolo nel territorio comunitario.
3. Al secondo comma dell'art. 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza è aggiunta alla fine la seguente frase.

Art. 7

1. Alle procedure relative all'esame e alle procedure di valutazione di cui all'allegato V, a quelle finalizzate all'autorizzazione degli organismi notificati, alla vigilanza sugli stessi, nonché all'effettuazione dei controlli sui prodotti, si applicano le disposizioni dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1966, n. 52.

Art. 8

1. Gli esplosivi per uso civile possono essere introdotti nel territorio nazionale da uno Stato membro dell'Unione europea, previa autorizzazione del prefetto della provincia di destinazione, ovvero della provincia di ingresso ove si tratti di mero transito verso un altro Stato membro dell'Unione europea.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata al destinatario, che sia provvisto delle vigenti autorizzazioni per l'acquisto ed il deposito degli esplosivi, quando sussistono i presupposti, le condizioni e i requisiti di cui all'articolo 2.
3. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 deve contenere:
a) le generalità e la residenza o sede del destinatario e della persona o ente che fornisce gli esplosivi;
b) l'indirizzo del luogo di destinazione degli esplosivi;
c) la specie, il numero e la quantità degli esplosivi che formano oggetto del trasferimento, compreso il numero di identificazione delle Nazioni unite;
d) le indicazioni relative all'attestato di esame e alle valutazioni di conformità riguardanti gli esplosivi oggetto del trasferimento;
e) le modalità del trasferimento e l'itinerario;
f) le date previste di partenza e di arrivo;
g) il punto di entrata nello Stato e, ove si tratti di mero transito, quello di uscita;
h) gli estremi dei titoli abilitanti l'acquisto e il deposito degli esplosivi.
4. L'autorizzazione deve accompagnare gli esplosivi fino a destinazione e deve essere esibita ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.
5. Entro i due giorni lavorativi successivi alla data dell'arrivo, il titolare dell'autorizzazione o un suo rappresentante ne danno comunicazione all'ufficio di pubblica sicurezza del luogo di destinazione e, su richiesta di quest'ultimo, esibiscono copia della medesima. Nel caso in cui gli esplosivi siano soltanto transitati nel territorio nazionale, il titolare della relativa autorizzazione o un suo rappresentante ne danno comunicazione alla stessa prefettura che l'ha rilasciata entro cinque giorni dalla data del transito.

Art. 9

1. Gli esplosivi per uso civile possono essere trasferiti verso un altro Stato membro dell'Unione europea previa autorizzazione dell'autorità competente del luogo di destinazione e di apposito nulla osta del prefetto del luogo ove si trovano gli esplosivi.
2. Il nulla osta viene rilasciato quando sussistono i presupposti, le condizioni e i requisiti di cui all'articolo 2 del presente decreto, nonché quelli previsti per il rilascio della licenza di trasporto di cui all'articolo 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
3. Nel nulla osta devono essere indicati gli estremi dell'autorizzazione di cui al comma 1.
4. L'autorizzazione e il nulla osta devono accompagnare gli esplosivi durante il trasporto nel territorio nazionale e devono essere esibiti ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.

Art. 10

1. L'introduzione nel territorio dello Stato di munizioni per uso civile provenienti da un altro Stato membro dell'Unione europea è subordinata ad autorizzazione delle competenti autorità dello Stato di partenza, previo apposito nulla osta del prefetto della provincia di destinazione.
2. Il nulla osta di cui al comma 1 è rilasciato quando sussistono le condizioni ed i requisiti soggettivi richiesti per il rilascio della licenza di cui all'articolo 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. 3. La domanda per il rilascio del nulla osta di cui al comma 1 deve contenere le indicazioni previste dall'articolo 11, comma 3, del presente decreto legislativo.
4. L'autorizzazione ed il nulla osta di cui al comma 1 devono accompagnare le munizioni fino al luogo di destinazione e devono essere esibite ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

Art. 11

1. Il trasferimento di munizioni per uso civile verso un altro Stato membro dell'Unione europea è subordinato ad apposita autorizzazione del prefetto della provincia di partenza.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 viene rilasciata quando sussistono i presupposti, le condizioni e i requisiti previsti per il rilascio della licenza di trasporto, di cui all'articolo 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché, ove prevista, quando è stata rilasciata l'autorizzazione della competente autorità nazionale dello Stato di destinazione.
3. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 deve contenere:
a) le generalità e la residenza o sede del venditore o cedente e dell'acquirente o cessionario oppure, eventualmente, del proprietario;
b) l'indirizzo del luogo di partenza e di quello in cui verranno spedite le munizioni;
c) la specie e la quantità di munizioni che fanno parte della spedizione o del trasporto;
d) i dati che consentono l'identificazione delle munizioni nonché l'indicazione che esse hanno formato oggetto di controllo in base alle disposizioni della convenzione 1° luglio 1969 relativa al reciproco riconoscimento delle punzonature di prova delle armi da fuoco portatili;
e) l'indicazione del mezzo di trasferimento;
f) la data di partenza e la data prevista per l'arrivo.
4. Le informazioni di cui al comma 3, lettere e) ed f), non devono essere fornite in caso di trasferimento tra armaioli.
5. L'autorizzazione deve accompagnare le munizioni fino a destinazione e deve essere esibita ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.

(*) Per l'art. 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza vedi nota all'art. 9.
– La convenzione 1° luglio 1969 è la Convenzione internazionale di Bruxelles ratificata con la legge n. 993/1973 indicata nelle note alle premesse.

Art. 12

1. Oltre a quanto stabilito dagli articoli 39 e 40 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, il prefetto competente per territorio può, con ordinanza motivata, sospendere i trasferimenti di esplosivi o munizioni od imporre particolari prescrizioni per prevenire la detenzione o l'uso illecito di detto materiale.
2. Il Ministro dell'interno può in qualsiasi momento disporre la sospensione della fabbricazione, il divieto di vendita o cessione a qualsiasi titolo, nonché la consegna per essere custoditi in depositi a cura dell'autorità di pubblica sicurezza o militare, degli esplosivi per uso civile che, pur muniti della marcatura CE di conformità ed impiegati conformemente alla loro destinazione, risultino pericolosi per la sicurezza o l'incolumità pubblica.

Art. 13

1. Salvo quanto espressamente previsto dal presente decreto legislativo e dalle relative disposizioni di attuazione restano ferme le vigenti disposizioni penali e di pubblica sicurezza.
2. Il fabbricante o il suo rappresentante o l'importatore nel territorio dello Stato che viola l'obbligo di conservazione di cui all'articolo 6 è punito con l'arresto da venti giorni a tre mesi e con l'ammenda fino a lire duecentomila.

Art. 14

1. Con decreto del Ministro dell'interno, di concetto con i Ministri di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entra in vigore del presente decreto, è adottato il regolamento di esecuzione, recante in particolare l'adeguamento delle disposizioni regolamentari vigenti alle categorie di rischio, alle definizioni e ai criteri di classificazione degli esplosivi previsti dalle raccomandazioni delle Nazioni Unite relative al trasporto delle merci pericolose.
2. Con lo stesso decreto sono disciplinate le modalità di esecuzione delle verifiche tecniche e degli esami necessari all'accertamento, da parte degli organismi notificati, della sussistenza dei requisiti di sicurezza di cui all'allegato II.

Art. 15

1. Allo scambio delle informazioni relative all'applicazione del presente decreto con gli Stati membri dell'Unione europea provvede il Ministero dell'interno.

Art. 16

1. Gli esplosivi per uso civile, riconosciuti e classificati ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 14, possono essere prodotti, detenuti, utilizzati, posti in vendita o ceduti a qualsiasi titolo, trasportati, importati o esportati fino al 31 dicembre 2002.

Allegato I (*)

ELENCO DELLE MATERIE E DEGLI OGGETTI ESPLODENTI
Riferimento "UN Recomendations on transport of dangerous goods(doc.ST/SG7/AC.10/1/Rev.12/2001)

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Numero di identificazione Denominazione della materia o dell'oggetto Codice di classificazione
0004 Picrato di ainnionio, secco o umidificato con meno del 10% (massa) di acqua 1.1 D
0005 Munizioni con carica di scoppio 1.1 F
0006 Munizioni con carica di scoppio 1 1 E
0007 Munizimi con carica di scoppio 1.2 F
0009 Munizioni incendiarie con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva 1.2 G
0010 Munizioni incendiarie con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva 1.3 G
0012 Cartucce a proiettile inerte per armi o cartucce per anni di picco calibro 1.4 S
0014 Cartucce a salve per armi o cartucce a salve per armi di piccolo calibro 1.4 S
0015 Munizioni fumogene con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva 1.2 G
0016 Munizioni fumogene con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva 1.3 G
0018 Munizioni lacrimogene con carica di. dispersione, di espulsione o propulsiva 1.2 G
0019 Munizioni lacrimogene con carica di. dispersione, di espulsione o propulsiva 1.3 G
0020 Munizioni tossiche con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva 1.2 K
0021 Munizioni tossiche con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva 1.3 K
0027 Polvere nera sotto forma di grani o polverino 1.1 D
0028 Polvere nera compressa o polvere nera in compresse 1.1 D
0029 Detonatori da mina non elettrici 1.1 B
0030 Detonatori da mina eletrici 1 1 B
0033 Bombe con carica di scoppio 1 1 F
0034 Bombe con carica di scoppio 1.1 D
0035 Bombe con carica di scoppio 1.2 D
0037 Bombe foto-illuminanti 1 1 F
0038 Bombe foto-illuminanti 1.1 D
0039 Bombe foto-illuminanti 1.2 G
0042 Cariche di rinforzo senza detonatore 1 1 D
0043 Cariche di dispersione 1.1 D
0044 Capsule innescanti a percussione 1.4 S
0048 Cariche di demolizione 1.1 D
0049 Cartucce illuminanti 1.1 G
0050 Cartucce illuminanti 1.3 G
0054 Cartucce da segnalazione 1.3 G
0055 Bossoli di cartucce vuoti con capsule innescanti 1.4 S
0056 Cariche di profondità 1.1 D
0059 Cariche cave senza detonatore per attività industriali 1.1 D
0060 Cariche di collegamento esplosive 1.1 D
0065 Miccia detonante flessibile 1.1 D
0066 Miccia a combustione rapida 1.4 G
0070 Dispositivi taglia-cavi 1.4 S
0072 Ciclotrimetilentrinitroammina (ciclonite, esogene, RDX, T4), umidificata con almeno il 15% (massa) di acqua 1.1 D
0073 Detonatori per munizioni 1.1 B
0074 Diazodinitrofenolo, umidificato con almeno il 40% (massa) di acqua (o di una miscela di alcool e acqua) 1.1 A
0075 Dinitrato di dietilenglicol desensibilizzato con almeno il 25% (massa) di flemmatizzante non volatile insolubile in acqua 1.1 D
0076 Dinitrofenolo secco o umidificato con meno del 15% (massa) di acqua 1.1 D
0077 Dinitrofenolati dei metalli alcalini, secchi o umidificati con meno del 15% (massa) di acqua 1.3 C
0078 Dinitroresorcinolo secco o umidificato con meno del 15% (massa) di acqua 1.1 D
0079 Esanitrodiferifiammina (dipicrilammina, esile) 1.1 D
0081 Esplosivo di tipo A 1.1 D
0082 Esplosivo di tipo B 1.1 D
0083 Esplosivo di tipo C 1.1 D
0084 Esplosivo di tipo D 1.1 D
0092 Dispositivi illuminanti di superficie 1.3 G
0093 Dispositivi illuminanti aerei 1.3 G
0094 Polvere illuminante 1.1 G
0099 Cariche esplosive di fratturazione per pozzi petroliferi senza detonatore 1.1 D
0101 Miccia istantanea non detonante 1.3 G
0102 Miccia detonante a involucro metallico 1.2 D
0103 Miccia di accensione a rivestimento metallico 1.4 G
0104 Miccia detonante a carica ridotta con rivestimento metallico 1.4 D
0105 Miccia a lenta combustione, di sicurezza 1.4 S
0106 Spolette detonanti 1.1 B
0107 Spolette detonanti 1.2 B
0110 Granate da esercitazione a mano o per fucile 1.4 S
0113 Guanil nitrosamminoguanilidene idrazina, umidificata con almeno il 30% (massa) di acqua 1.1 A
0114 Guanil nitrosamminoguanil-tetrazene (tetrazene), umidificato con almeno il 30% (massa) di acqua (o di una miscela di alcool e acqua) 1.1 A
0118 Esolite (Esotolo) secca o umidificata con meno del 15% (massa) di acqua 1.1 D
0121 Accenditorì 1.1 G
0124 Fucili per pozzi petroliferi, caricati, senza detonatore 1.1 D
0129 Azoturo di piombo, umidificato con almeno il 20% (massa) di acqua (o di una miscela di alcool e acqua) 1.1 A
0130 Stifnato di piombo (trinitroresorcinato di piombo), umidificato con almeno il 30% (massa) di acqua (o di una miscela di alcool e acqua) 1.1 A
0131 Accenditori per miccia di sicurezza 1.4 S
0132 Sali metallici deflagranti di derivati nitrati aromatici, n.a.s. 1.3 C
0133 Esanitrato di mannitolo (nitromannite) umidificato con almeno il 40% (massa) di acqua (o di una miscela di alcool e acqua) 1.1 D
0135 Fulminato di mercurio, umidificato con almeno il 30% (massa) di acqua (o di una miscela di alcool e acqua) 1.1 A
0136 Mine con carica di scoppio 1.1 F
0137 Mine con carica di scoppio 1.1 D
0138 Mine con carica di scoppio 1.2 D
0143 Nitroglicerina desensibilizzata con almeno il 40% (massa) di flemmatizzante non volatile insolubile in acqua 1.1 D
0144 Nitroglicerina in soluzione alcolica con più dell'1% ma al massimo il 10% di nitroglicerina 1.1 D
0146 Nitroamido secco o umidificato con meno del 20% (massa) di acqua 1.1 D
0147 Nitrourea 1.1 D
0150 Tetranitrato di pentaeritrite (tetrainato di pentaeritrolo, pentrite, PETN) umidificato con almeno il 25% (massa) di acqua, o desensibilizzato con almeno il 15% (massa) di flemmatizzante 1.1 D
0151 Pentolite secca o umidificata con meno del 15% (massa) di acqua 1.1 D
0153 Trinitroanilina (picrammide) 1.1 D
0154 Trinitrofenolo (acido picrico, melignite) secco o umidificato con meno del 30% (massa) di acqua 1.1 D
0155 Trinitroclorobenzene (cloruro di picrile) 1.1 D
0159 Galletta umidificata con almeno il 25% (massa) di acqua 1.3 C
0160 Polvere senza fumo 1.1 C
0161 Polvere senza fumo 1.3 C
0167 Proiettili con carica di scoppio 1.1 F
0168 Proiettili con carica di scoppio 1.1 D
0169 Proiettili con carica di scoppio 1.2 D
0171 Munizioni illuminanti con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva 1.2 G
0173 Dispositivi di sgancio 1.4S
0174 Rivetti esplosivi 1.4 S
0180 Razzi con carica di scoppio 1.1 F
0181 Razzi con carica di scoppio 1.1 E
0182 Razzi con carica di scoppio 1.2 E
0183 Razzi a testa inerte 1.3 C
0186 Motori per razzi 1.3 C
0190 Esplosivi, campioni, diversi da esplosivo primario -
0191 Artifizi da segnalazione a mano 1.4 G
0192 Petardi per ferrovia 1.1 G
0193 Petardi per ferrovia 1.4 S
0194 Segnali di pericolo per navi 1.1 G
0195 Segnali di pericolo per navi 1.3 G
0196 Segnali fumogeni 1.1 G
0197 Segnali fumogeni 1.4 G
0204 Cariche esplosive di scandaglio 1.2 F
0207 Tetranitroanilina 1.1 D
0208 Trinitrofenilmetilnitroammina (tetrile) 1.1 D
0209 Trinitroluene (tritolo, tolite, TNT) secco o umidificato con meno del 30% (massa) di acqua 1.1 D
0212 Traccianti per munizioni 1.3 G
0213 Trinitroanisolo 1.1 D
0214 Trinitrobenzene secco o umidificato con meno del 30% (massa) di acqua 1.1 D
0215 Acido trinitrobenzoico secco o umidificato con meno del 30% (massa) di acqua 1.1 D
0216 Trinitro-m-cresolo 1.1 D
0217 Trinitronaftalene 1.1 D
0218 Trinitrofenetolo 1.1 D
0219 Trinitroresorcinolo (trinitroresorcina, acido stifnico) secco o umidificato con meno del 20% (massa) di acqua (o di una miscela di alcool e acqua) 1.1 D
0220 Nitrato di urea secco o umidificato con meno del 20% (massa) di acqua 1.1 D
0221 Teste di guerra per siluri con carica di scoppio 1.1 D
0222 Nitrato di ammonio contenente più dello 0,2% di materia combustibile(ivi comprese le materie organiche espresse in carbonio equivalente), ad esclusione di ogni altra materia 1.1 D
0223 Fertilizzanti a base di nitrato ammonico aventi una sensibilità superiore a quella del nitrato di ammonio contenente lo 0,2% di materia combustibile (ivi comprese le materie organiche espresse in carbonio equivalente), ad esclusione di ogni altra materia 1.1 D
0224 Azoturo di bario, secco o umidificato con meno del 50% (massa) di acqua 1.1 A
0225 Carica di rinforzo con detonatore 1.1 B
0226 Ciclotetrametilentetranitroammina (ottogene, HMX) umidificata con almeno il 15% (massa) di acqua 1.1 D
0234 Dinitro-o-cresato di sodio secco o umidificato con meno del 15% (massa) di acqua 1.3 C
0235 Picrammato di sodio secco o umidificato con meno del 20% (massa) di acqua 1.3 C
0236 Picrammato di zirconio secco o umidificato con meno del 20% (massa) di acqua 1.3 C
0237 Cariche detonanti lineari a sezione profilata, flessibili 1.4 D
0238 Razzi lancia sagole 1.2 G
0240 Razzi lancia sagole 1.3 G
0241 Esplosivo di tipo E 1.1 D
0242 Cariche di lancio per cannone 1.3 C
0243 Munizioni incendiarie al fosforo bianco con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva 1.2 H
0244 Munizioni incendiarie al fosforo bianco con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva 1.3 H
0245 Munizioni fumogene al fosforo bianco con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva 1.2 H
0246 Munizioni fumogene al fosforo bianco con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva 1.3 H
0247 Munizioni incendiarie con liquido o gel, con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva 1.3 J
0248 Dispositivi idroattivi, con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva 1.2 L
0249 Dispositivi idroattivi, con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva 1.3 L
0250 Motori per razzi contenenti liquidi ipergolici, con o senza carica di espulsione 1.3 L
0254 Munizioni illuminanti con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva 1.3 G
0255 Detonatori da mina elettrici 1.4 B
0257 Spolette detonanti 1.4 B
0266 Ottolite secca o umidificata con meno del 15% (massa) di acqua 1.1 D
0267 Detonatori da mina non elettrici 1.4 B
0268 Cariche di rinforzo con detonatore 1.2 B
0271 Cariche propulsive 1.1 C
0272 Cariche propulsive 1.3 C
0275 Cartucce per piromeccanismi 1.3 C
0276 Cartucce per piromeccanismi 1.4 C
0277 Cartucce per pozzi petroliferi 1.3 C
0278 Cartucce per pozzi petroliferi 1.4 C
0279 Cariche di lancio per cannone 1.1 C
0280 Motori per razzi 1.1 C
0281 Motori per razzi 1.2 C
0282 Nitroguanidina (guanite, picrite, NIGU) secca o umidificata con meno del 20% (massa) di acqua 1.1 D
0283 Cariche di rinforzo senza detonatore 1.2 D
0284 Granate a mano o per fucile con carica di scoppio 1.1 D
0285 Granate a mano o per fucile con carica di scoppio 1.2 D
0286 Teste di guerra per razzi con carica di scoppio 1.1 D
0287 Teste di guerra per razzi con carica di scoppio 1.2 D
0288 Cariche detonanti lineari a sezione profilata. flessibili 1.1 D
0289 Miccia detonante flessibile 1.4 D
0290 Miccia detonante con rivestimento metallico 1.1 D
0291 Bombe con carica di scoppio 1.2 F
0292 Granate a mano o per fucile con carica di scoppio 1.1 F
0293 Granate a mano o per fucile con carica di scoppio 1.2 F
0294 Mine con carica di scoppio 1.2 F
0295 Razzi con carica di scoppio 1.2 F
0296 Cariche esplosive di scandaglio 1.1 F
0297 Munizioni illuminanti con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva 1.4 G
0299 Bombe foto-illuminanti 1.3 G
0300 Munizioni incendiarie con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva 1.4 G
0301 Munizioni lacrimogene con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva 1.4 G
0303 Munizioni fumogene con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva 1.4 G
0305 Polvere illuminante 1.3 G
0306 Traccianti per munizioni 1.4 G
0312 Cartucce da segnalazione 1.4 G
0313 Segnali fumogeni 1.2 G
0314 Accenditori 1.2 G
0315 Accenditori 1.3 G
0316 Spolette-accenditori 1.3 G
0317 Spolette-accenditori 1.4 G
0318 Granate da esercitazione a mano o per fucile 1.3 G
0319 Cannelli per artiglieria 1.3 G
0320 Cannelli per artiglieria 1.4 G
0321 Munizioni con carica di scoppio 1.2 E
0322 Motori per razzi contenenti liquidi ipergolici, con o senza carica di espulsione 1.2 L
0323 Cartucce per piromeccanismi 1.4 S
0324 Proiettili con carica di scoppio 1.2 F
0325 Accenditori 1.4 G
0326 Cartucce a salve 1.1 C
0327 Cartucce a salve per anni o cartucce a salve per armi di piccolo calibro 1.3 C
0328 Cartucce con proiettile inerte per anni1 1.2 C
0329 Siluri con carica di scoppio 1.1 E
0330 Siluri con carica di scoppio 1.1 F
0331 Esplosivo da mina di tipo B 1.5 D
0332 Esplosivo da mina di tipo E 1.5 D
0333 Fuochi pirotecnici 1.1 G
0334 Fuochi pirotecnici 1.2 G
0335 Fuochi pirotecnici 1.3 G
0336 Fuochi pirotecnici 1.4 G
0337 Fuochi pirotecnici 1.4S
0338 Cartucce a salve per armi o cartucce a salve per armi di piccolo calibro 1.4 C
0339 Cartucce con proiettile inerte per anni o cartucce per armi di piccolo calibro 1.4 C
0340 Nitrocellulosa secca o umidificata con meno del 25% (massa) di acqua (o alcool) 1.1 D
0341 Nitrocellulosa non modificata o plastificata con meno del 18% (massa) di plastificante 1.1 D
0342 Nitrocellulosa umidificata con almeno il 25% (massa) di alcool 1.3 C
0343 Nitrocellulosa plastificata cori almeno il 18% (massa) di plastificante 1.3 C
0344 Proiettili con carica di scoppio 1.4 D
0345 Proiettili inerti con traccianti 1.4 S
0346 Proiettili con carica di dispersione o di espulsione 1.2 D
0347 Proiettili con carica di dispersione o di espulsione 1.4 D
0348 Munizioni con carica di scoppio 1.4 F
0349 Oggetti esplosivi, n.a.s. 1.4 S
0350 Oggetti esplosivi, n.a.s. 1.4 B
0351 Oggetti esplosivi, n.a.s. 1.4 C
0352 Oggetti esplosivi, n.a.s. 1.4 D
0353 Oggetti esplosivi, n.a.s. 1.4 G
0354 Oggetti esplosivi, n.a.s. 1.1 L
0355 Oggetti esplosivi, n.a.s. 1.2 L
0356 Oggetti esplosivi, n.a.s. 1.3 L
0357 Materie esplosive, n.a.s. 1.1 L
0358 Materie esplosive, n.a.s. 1.2 L
0359 Materie esplosive, n.a.s. 1.3 L
0360 Detonatori da mina, non elettrici, collegati con il proprio mezzo di accensione 1.1 B
0361 Detonatori da mina, non elettrici, collegati con il proprio mezzo di accensione 1.4 B
0362 Munizioni da esercitazione 1.4 G
0363 Munizioni per prove 1.4 G
0364 Detonatori per munizioni 1.2 B
0365 Detonatori per munizioni 1.4 B
0366 Detonatori per munizioni 1.4 S
0367 Spolette detonanti 1.4 S
0368 Spolette accenditori 1.4 S
0369 Teste di guerra per razzi con carica di scoppio 1.1 F
0370 Teste di guerra per razzi con carica di dispersione o di espulsione 1.4 D
0371 Teste di guerra per razzi con carica di dispersione o di espulsione 1.4 F
0372 Granate da esercitazione a mano o per fucile 1.2 G
0373 Artifizi da segnalazione a mano 1.4 S
0374 Cariche esplosive di scandaglio 1.1 D
0375 Cariche esplosive di scandaglio 1.2 D
0376 Cannelli per artiglieria 1.4 S
0377 Capsule innescanti a percussione 1.1 B
0378 Capsule innescanti a percussione 1.4 B
0379 Bossoli di cartucce vuoti con capsula innescante 1.4 C
0380 Oggetti piroforici 1.2 L
0381 Cartucce per piromeccanismi 1.2 C
0382 Componenti di catena esplosiva, n.a.s. 1.2 B
0383 Componenti di catena esplosiva, n.a.s. 1.4 B
0384 Componenti di catena esplosiva, n.a.s. 1.4 S
0385 5-Nitrobenzotriazolo 1.1 D
0386 Acido trinitrobenzensolfonico 1.1 D
0387 Trinitrofluorenone 1.1 D
0388 Miscela di trinitrotoluene (tritolo, tolite, TNT) con trinitrobenzene o con esanitrostilbene 1.1 D
0389 Miscele di trinitrotoluene (tritolo, tolite, TNT) con trinitrobenzene ed esanitrostilbene 1.1 D
0390 Tritonal 1.1 D
0391 Ciclotrimetilentrinitroanimina (esogeno, ciclonite, RDX, T4) in miscela con ciclotetrametilentrinitroarimiffia (ottogene, HNIX), umidificata con almeno il 15% (massa) di acqua, oppure desensibilizzata con almeno il 10% (massa) di flemmatizzante 1.1 D
0392 Esanitrostilbene (HNS) 1.1 D
0393 Esatonal colato 1.1 D
0394 Trinitroresorcinolo (acido stifnico) umidificato con almeno il 20% (massa) di acqua (o di una miscela di alcool e acqua) 1.1 D
0395 Motori per razzi a combustibile liquido 1.2 J
0396 Motori per razzi a combustibile liquido 1.3 J
0397 Razzi a propergolo liquido, con carica di scoppio 1.1 J
0398 Razzi a propergolo liquido con carica di scoppio 1.2 J
0399 Bombe contenenti un liquido infiammabile, con carica di scoppio 1.1 1
0400 Bombe contenenti un liquido infiammabile con carica di scoppio 1.2 J
0401 Solfuro di dipicrile secco o umidificato con meno del 10% (massa) di acqua 1.1 D
0402 Perclorato di ammonio 1.1 D
0403 Dispositivi illuminanti aerei 1.4 G
0404 Dispositivi illuminanti aerei 1.4S
0405 Cartucce da segnalazione 1.4S
0406 Dinitrosobenzene 1.3 C
0407 Acido- 1 -tetrazolacetico 1.4 C
0408 Spolette detonanti con dispositivi di sicurezza 1.1 D
0409 Spolette detonanti con dispositivi di sicurezza 1.2 D
0410 Spolette detonanti con dispositivi di sicurezza 1.4 D
0411 Tetranitrato di pentaeritrite (PETN, pentrite) con almeno il 7% (massa) di paraffina 1.1 D
0412 Munizioni con carica di scoppio 1.4 E
0413 Cartucce a salve per anni 1.2 C
0414 Cariche di lancio per cannoni 1.2 C
0415 Cariche propulsive 1.2 C
0417 Cartucce con proiettile inerte per anni o cartucce per armi di piccolo taglio 1.3 C
0418 Dispositivi illuminanti di superficie 1.1 G
0419 Dispositivi illuminanti di superficie 1.2 G
0420 Dispositivi illuminanti aerei 1.1 G
0421 Dispositivi illuminanti aerei 1.2 G
0424 Proiettili inerti con traccianti 1.3 G
0425 Proiettili inerti con traccianti 1.4 G
0426 Proiettili con carica di dispersione o di espulsione 1.2 F
0427 Proiettili con carica di dispersione o di espulsione 1.4 F
0428 Oggetti pirotecnici per uso tecnico 1.1 G
0429 Oggetti pirotecnici per uso tecnico 1.2 G
0430 Oggetti pirotecnici per uso tecnico 1.3 G
0431 Oggetti pirotecnici per uso tecnico 1.4 G
0432 Oggetti pirotecnici per uso tecnico 1.4S
0433 Galletta umidificata con almeno il 17% (massa) di alcool 1.1 C
0434