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IL
MINISTRO DELL'AMBIENTE
di concerto con
I MINISTRI DELL'INTERNO, DELLA SANITA', DELL'INDUSTRIA, DEL
COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, con il quale è
stata recepita la direttiva 96/82/CE del Consiglio del 9 dicembre
1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con
determinate sostanze pericolose;
Visto in particolare l'art. 7, comma 3, del citato decreto legislativo
17 agosto 1999, n. 334, che prevede l'emanazione di linee guida per
l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza secondo le
indicazioni dell'allegato III;
Viste le determinazioni concordate in sede di Conferenza dei servizi
indetta, ai sensi dell'art. 15, comma 6, del citato decreto
legislativo n. 334/1999, in data 1° marzo 2000;
Acquisita, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del citato decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 334, l'intesa con la Conferenza
unificata prevista dall'art. 8 della legge 28 agosto 1997, n. 281;
Decreta:
Titolo
I Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti
Art.
1
Campo di applicazione
1. Il
presente decreto si applica agli stabilimenti di cui all'art.7 del
decreto legislativo n. 334 del 17 agosto 1999.
Art. 2
Documento sulla politica di prevenzione
1. Il
gestore degli stabilimenti di cui all'art. 1, deve redigere il
documento sulla politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, di
cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 334 del 17 agosto 1999, di
seguito indicato come "Documento", indicando, gli obiettivi
che intende perseguire nel campo della prevenzione e del controllo
degli incidenti rilevanti, per la salvaguardia dei lavoratori, della
popolazione e dell'ambiente, e che costituiscono, nel loro insieme, la
politica del gestore in materia.
2. Il gestore deve indicare nel documento i principi generali su cui
intende basare la politica di cui al comma 1, indicando, tra l'altro,
eventuali adesioni volontarie a normative tecniche, regolamenti,
accordi e iniziative, non richiesti da norme cogenti.
3. Il gestore deve riportare nel documento il proprio impegno a
realizzare, adottare e mantenere un sistema di gestione della
sicurezza, in attuazione a quanto richiesto dall'art. 7 del decreto
legislativo n. 334, del 17 agosto 1999, e in attuazione della politica
definita come ai commi 1 e 2.
4. Il gestore deve riportare nel documento l'articolazione del sistema
di gestione della sicurezza che intende adottare, con l'indicazione
dei principi e dei criteri a cui intende riferirsi nella sua
attuazione ed allegare il programma di attuazione dello stesso ed i
relativi tempi. Nella suddetta articolazione deve essere altresì
indicata l'elencazione dettagliata e la relativa descrizione delle
singole voci che costituiscono il sistema di gestione della sicurezza
e, qualora il gestore faccia riferimento a norme o guide tecniche
nazionali o internazionali, queste devono essere allegate
integralmente o per le parti effettivamente prese in considerazione.
Titolo
II Requisiti generali e struttura del sistema di gestione della
sicurezza
Art.
3
Requisiti generali
1. Il
sistema di gestione della sicurezza deve essere attuato dai gestori
degli stabilimenti di cui all'art. 1 al fine di assicurare il
raggiungimento degli obiettivi generali e dei principi di intervento
definiti nella politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, come
definita nel documento di cui all'art. 2, ed in particolare:
a) definire e documentare la politica, gli obiettivi e gli impegni da
essa stabiliti per la sicurezza;
b) assicurare che tale politica venga compresa, attuata e sostenuta a
tutti i livelli aziendali;
c) verificare il conseguimento degli obiettivi e fissare le relative
azioni correttive.
2. Il gestore, nella definizione, nell'attuazione, nella gestione,
nella verifica e nelle modifiche del sistema di gestione della
sicurezza, informa e consulta il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza, secondo le modalità già previste dal decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche.
Art. 4
Struttura
1. Il
sistema di gestione della sicurezza deve integrare la parte del
sistema di gestione generale che comprende struttura organizzativa,
responsabilità, prassi, procedure e risorse. In riferimento ad altre
parti del sistema di gestione generale, anche attinenti obiettivi
diversi, tra cui la qualità, la sicurezza e l'igiene sui luoghi di
lavoro, la protezione ambientale, il Sistema di gestione della
sicurezza può richiamare gli elementi in comune, ma deve contenere
esplicitamente tutti gli elementi relativi agli aspetti che riguardano
specificamente la determinazione e l'attuazione della politica di
prevenzione degli incidenti rilevanti.
2. Il sistema di gestione della sicurezza deve essere strutturato in
modo da definire, per le varie fasi di vita dell'impianto e con
riferimento agli elementi definiti all'art. 5, come minimo, quanto
segue:
a) politica e conduzione aziendale per la sicurezza;
b) organizzazione tecnica, amministrativa e delle risorse umane;
c) pianificazione delle attività interessate, ivi comprese
l'assegnazione delle risorse e la documentazione;
d) misura delle prestazioni conseguite in materia di sicurezza a
fronte di criteri specificati;
e) verifica e riesame delle prestazioni, ivi incluse le verifiche
ispettive (safety audit).
3. La struttura generale del sistema di gestione della sicurezza,
cosi' come definito al comma 2, deve rispondere allo stato dell'arte
in materia. In particolare, i requisiti stabiliti dalla norma UNI
10617 ovvero, per gli aspetti attinenti alla prevenzione degli
incidenti rilevanti, dalle norme della serie ISO 9000 o da quelle
della serie ISO 14000 o dal regolamento (CEE) 1836/93, si intendono
corrispondere al detto stato dell'arte.
Titolo
III Contenuti tecnici del sistema di gestione della sicurezza
Art.
5
Elementi fondamentali
Il Sistema
di gestione della sicurezza, strutturato così come richiesto negli
articoli 3 e 4, deve farsi carico delle seguenti gestioni, secondo
quanto specificato negli articoli da 6 a 12:
a) organizzazione e personale;
b) identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti;
c) controllo operativo;
d) modifiche e progettazione;
e) pianificazione di emergenza;
f) controllo delle prestazioni;
g) controllo e revisione.
Art. 6
Organizzazione e personale
1. Il
sistema di gestione della sicurezza, anche attraverso l'allocazione
delle risorse necessarie, deve farsi carico della gestione,
dell'organizzazione e del personale, al fine di garantire un livello
di sicurezza compatibile con la realtà in cui opera lo stabilimento,
così come, in particolare, definito nel documento e richiesto sia
dalle norme legislative e dalle regole tecniche, sia dalle valutazioni
e determinazioni espresse dalle autorità competenti. Esso deve,
inoltre, stabilire gli standard e le norme tecniche a livello
aziendale aggiuntivi, necessari a consentire la completa
razionalizzazione in materia di prevenzione e di controllo delle
prestazioni.
2. Il sistema di gestione della sicurezza deve riflettere l'impegno
globale all'interno dell'azienda, dall'alta direzione fino agli
operatori, e la cultura di sicurezza dell'organizzazione, così come
definiti nel documento, e come appare dall'allocazione di risorse e
dall'assegnazione di responsabilità.
3. Il sistema di gestione della sicurezza deve individuare le
posizioni chiave ad ogni livello dell'organizzazione, definendo
univocamente ed esplicitamente ruoli, compiti, responsabilità,
autorità e disponibilità di risorse. Esso deve, inoltre, definire le
interfacce tra le posizioni chiave, tra queste e l'alta direzione e
tutto il personale coinvolto in attività rilevanti ai fini della
sicurezza, anche attraverso il rappresentante dei lavoratori.
4. Il sistema di gestione della sicurezza, anche in riferimento al
decreto del Ministero dell'ambiente del 16 marzo 1998, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 30 marzo 1998, deve definire i
requisiti minimi di formazione, informazione e addestramento per tutto
il personale coinvolto in attività rilevanti ai fini della sicurezza,
proprio o di terzi, fisso od occasionale, e garantire la disponibilità
e l'impiego del relativo equipaggiamento di protezione. Esso deve,
inoltre, definire le attività necessarie al raggiungimento e al
mantenimento di tali requisiti, anche in termini di qualificazione
professionale e di capacità operative; queste devono essere
assicurate anche mediante l'idoneità dell'interfaccia tra operatore e
impianto.
Art. 7
Identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti
1. Il
sistema di gestione della sicurezza deve prevedere le procedure per
l'identificazione dei pericoli e la valutazione dei rischi di
incidente rilevante e l'adozione delle misure per la riduzione del
rischio, assicurando la loro corretta applicazione e il mantenimento
nel tempo della loro efficacia.
2. Le attività di identificazione e valutazione, di cui al comma 1,
devono essere condotte sia in termini di probabilità, sia di gravità,
e documentate nell'ambito di un'analisi di sicurezza espletata secondo
lo stato dell'arte, sia per le condizioni normali di esercizio, sia
per le condizioni anomale e per ogni fase di vita dell'impianto. Per
gli stabilimenti soggetti all'art. 8 del decreto legislativo n. 334
del 17 agosto 1999, esse devono essere condotte secondo quanto
stabilito dai decreti di cui al comma 4 dello stesso articolo. In ogni
caso, le attività devono rendere disponibili le informazioni
necessarie per la verifica del rispetto dei requisiti minimi di
sicurezza in materia di pianificazione territoriale, di cui all'art.
14, comma 1, del decreto legislativo n. 334 del 17 agosto 1999.
L'espletamento di tali attività deve permettere la valutazione
dell'idoneità delle misure di sicurezza adottate, individuare le
possibili aree di miglioramento, fornire i termini di sorgente per la
pianificazione di emergenza interna ed esterna e costituire la base
per le attività di informazione, formazione e addestramento, di cui
al citato decreto del Ministero dell'ambiente del 16 marzo 1998. 3. Il
sistema di gestione della sicurezza deve fissare i criteri e requisiti
di sicurezza, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi generali,
cosi' come definiti nel documento, e degli obiettivi specifici, a
fronte dei singoli rischi individuati. Le misure per la riduzione del
rischio, di cui al comma 1, devono essere individuate, realizzate e
adottate ai fini del raggiungimento e mantenimento di tali obiettivi.
4. Le attività, di cui al comma 1, devono essere aggiornate
periodicamente, in occasione di modifiche, ai sensi dell'art. 10 del
decreto legislativo n. 334 del 17 agosto 1999, e qualora intervengano
nuove conoscenze tecniche in materia di sicurezza, interne o esterne
all'organizzazione, anche derivanti dall'esperienza operativa o
dall'analisi di incidenti, quasi incidenti e anomalie di
funzionamento.
Art. 8
Controllo operativo
1. Il
sistema di gestione della sicurezza deve prevedere la predisposizione,
l'adozione e l'aggiornamento di specifiche procedure e istruzioni per
il controllo operativo del processo e di tutte le attività dello
stabilimento rilevanti ai fini della sicurezza. Le procedure e
istruzioni devono riguardare almeno la gestione della documentazione,
le procedure operative, le procedure di manutenzione e di ispezione,
l'approvvigionamento e le verifiche di preavviamento.
2. La gestione della documentazione deve permettere la diffusione,
l'aggiornamento e la conservazione di quanto necessario ad assicurare
un'appropriata conoscenza del processo, degli impianti e degli aspetti
operativi e gestionali, con particolare riguardo all'esercizio e
manutenzione, alla gestione delle modifiche di impianto e
all'esperienza operativa maturata. Essa deve rispondere, inoltre, alle
richieste normative di registrazione e conservazione di determinati
documenti di progetto e di esercizio ed essere idonea al controllo
delle prestazioni e al riesame della politica e del sistema di
gestione.
3. Le procedure operative devono riguardare la conduzione e il
controllo del funzionamento degli impianti in condizioni normali di
esercizio, in condizioni anomale e di emergenza, tenendo in debito
conto i fattori umani, al fine di assicurare la funzionalità delle
interfacce fra operatori, processo e impianti. Per mantenere la
conformità con le reali prestazioni degli impianti, esse devono
essere aggiornate in tutte le fasi di vita dell'impianto, dal
preavviamento allo smantellamento finale.
4. I criteri e le procedure di manutenzione, ispezione e verifica
devono essere predisposti in modo da garantire l'affidabilità e
disponibilità prevista per ogni parte dell'impianto, rilevante ai
fini della sicurezza, in congruenza con quanto assunto a base delle
valutazioni di cui all'art. 7. Le attività devono essere
opportunamente autorizzate e documentate, anche attraverso specifici
sistemi di permessi di lavoro e accesso.
5. L'approvvigionamento di apparecchiature, materiali e servizi,
rilevanti ai fini della sicurezza, deve essere effettuato mediante
criteri, procedure e verifiche che garantiscano la rispondenza ai
requisiti di sicurezza minimi di legge e in congruenza con quanto
assunto a base delle valutazioni di cui all'art. 7, anche attraverso
l'esecuzione di verifiche di preavviamento.
Art. 9
Gestione delle modifiche
1. Il
sistema di gestione della sicurezza deve prevedere l'adozione e
l'applicazione di procedure per garantire una corretta gestione delle
modifiche degli impianti esistenti e della progettazione degli
impianti o parti di impianto nuovi. Qualunque variazione, permanente o
temporanea, agli impianti e relativi sistemi o componenti, ai
parametri di processo, all'organizzazione o alle procedure deve essere
esaminata al fine di stabilirne l'eventuale influenza sulla sicurezza
del processo e, in caso affermativo, gestita come modifica.
Un limite temporale massimo deve essere fissato per le modifiche
temporanee.
2. Le modifiche devono essere pianificate e valutate ai fini della
sicurezza, assicurando il mantenimento dei criteri e requisiti di
sicurezza fissati e il rispetto di quanto previsto in materia dalla
normativa vigente e, in particolare, dall'art. 10 del decreto
legislativo n. 334 del 17 agosto 1999. Le attività di riesame della
sicurezza devono essere pianificate e correlate allo sviluppo del
progetto della modifica o dell'impianto nuovo in tutte le sue fasi
realizzative, dalla progettazione concettuale, alla messa in marcia e
collaudo finale.
3. Le modifiche devono essere soggette a meccanismi di approvazione,
subordinati all'esito di procedure di controllo degli interventi
realizzati, e documentate, anche in riferimento al riesame della
progettazione e delle valutazioni di sicurezza, all'aggiornamento
della documentazione e al riesame dei fabbisogni formativi e di
addestramento del personale coinvolto a qualunque titolo dalla
modifica apportata.
Art. 10
Pianificazione di emergenza
1. Il
sistema di gestione della sicurezza, in relazione alla possibilità di
accadimento di un incidente rilevante, deve assicurare la gestione
dell'emergenza interna, in termini di:
a) contenimento e controllo dell'incidente al fine di rendere minimi
gli effetti, e limitazione dei danni alle persone, all'ambiente e
all'impianto;
b) messa in opera delle misure necessarie per la protezione degli
addetti e dell'ambiente e dagli effetti dell'incidente rilevante;
c) comunicazione delle necessarie informazioni alla popolazione, ai
servizi di emergenza ed alle autorità locali competenti;
d) provvedimenti che consentano l'agibilità del sito e dell'ambiente
ai fini degli interventi dopo l'incidente rilevante e del successivo
ripristino.
2. Le misure di protezione e di intervento per controllare e contenere
le conseguenze di un incidente devono essere individuate sulla base
delle informazioni e dei risultati delle analisi dei termini di
sorgente e degli scenari incidentali, cosi come previste nelle attività
di valutazione dei rischi, di cui all'art. 7. A tal fine, devono
essere valutate le conseguenze dei possibili incidenti rilevanti, sia
sugli impianti, sia sul personale, sulla popolazione esterna e
sull'ambiente, per individuare gli elementi che consentano
l'elaborazione del piano di emergenza, sia interno, sia esterno.
3. L'insieme degli elementi attinenti alle misure di protezione e di
intervento a seguito di incidenti rilevanti deve essere specificamente
pianificato (Piano di emergenza interno), in modo da integrarsi con il
piano di emergenza generale di stabilimento e, in particolare, con le
parti relative alla sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro e alla
protezione dell'ambiente.
4. Le procedure operative di emergenza, contenute nel piano di
emergenza interno, devono comprendere le descrizioni dettagliate delle
misure e dei dispositivi per la limitazione delle conseguenze di un
incidente rilevante, nonché delle apparecchiature di sicurezza, delle
risorse disponibili e dei sistemi di allarme. Esse devono, inoltre,
individuare il personale preposto all'attuazione delle misure stesse,
evidenziandone i diversi ruoli e responsabilità in merito al
trattamento dell'emergenza nelle sue varie fasi di allerta, allarme,
intervento, evacuazione, ripristino, relazioni esterne e supporto
all'attuazione delle misure adottate all'esterno.
5. Il piano di emergenza interno, oltre alle attività di
informazione, formazione e addestramento dei lavoratori e del
personale presente in situ, nonché la dotazione dell'equipaggiamento
di protezione individuale, come previsto dal citato decreto del
Ministero dell'ambiente del 16 marzo 1998, deve prevedere riesami ed
esercitazioni, generali o specifici, periodici o a fronte di modifiche
intercorse.
Art. 11
Controllo delle prestazioni
1. Il
sistema di gestione della sicurezza deve assicurare la verifica del
conseguimento degli obiettivi generali indicati nel documento e di
quelli specifici, a base delle valutazioni di sicurezza, di cui
all'art. 7, e la valutazione costante delle prestazioni, con
riferimento ai criteri e requisiti di sicurezza fissati. Il riscontro
di eventuali deviazioni deve portare all'individuazione e all'adozione
delle necessarie azioni correttive, la cui applicazione ed efficacia
devono essere, a loro volta, oggetto di verifica e riesame.
2. Il controllo delle prestazioni deve essere effettuato, in termini
continuativi, mediante riscontri sull'esercizio corrente degli
impianti e basato, mediante apposite procedure, almeno su:
a) valutazione degli incidenti, quasi incidenti e anomalie di
funzionamento occorse nello stabilimento o in impianti similari e
delle eventuali conseguenti azioni correttive;
b) esiti di prove e ispezioni dei componenti o sistemi d'impianto
critici ai fini della sicurezza;
c) valutazione di eventuali indicatori e del loro andamento;
d) valutazione dell'esperienza operativa acquisita, propria o in
situazioni similari;
e) verifica del mantenimento della funzionalità dell'organizzazione e
dei requisiti di qualificazione professionale e capacità operativa
degli addetti.
Art. 12
Controllo e revisione
1. Il
sistema di gestione della sicurezza deve prevedere l'adozione e
l'applicazione di procedure relative alla valutazione periodica e
sistematica della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e
dell'efficacia e adeguatezza del sistema di gestione della sicurezza,
in relazione agli obiettivi prefissati nel documento, alle
disposizioni di legge, a riferimenti e prassi accettate.
2. La valutazione periodica, documentata e sistematica, di cui al
comma 1, deve essere effettuata dal gestore, anche mediante verifiche
ispettive (safety audit), con verificatori interni e/o esterni, ai
fini di accertare:
a) l'idoneità del sistema di gestione della sicurezza e della sua
applicazione, in termini di struttura e di contenuti;
b) il mantenimento dei criteri e requisiti di sicurezza di impianti e
processi;
c) la conformità a leggi, norme, politica di sicurezza, standard e
prassi;
d) la necessità di azioni correttive e modalità di attuazione.
3. Le azioni correttive ritenute necessarie nell'ambito delle
valutazioni di cui al comma 2 a seguito di carenze riconosciute nella
politica di sicurezza o nel sistema di gestione della sicurezza devono
essere attuate in modo pianificato, documentato e controllato.
Art. 13
Grado di approfondimento
1. I
contenuti tecnici del Sistema di gestione della sicurezza, così come
definiti negli articoli da 6 a 12, devono essere conformi allo stato
dell'arte in materia, ed essere sviluppati con un grado di dettaglio
delle singole problematiche corrispondente all'effettiva pericolosità
dello stabilimento, così come indicato, tra l'altro, dall'assoggettabilità
o meno all'art. 8 del decreto legislativo n. 334 del 17 agosto 1999, e
alla complessità dell'organizzazione, così come indicato, tra
l'altro, dal numero di addetti e dalla presenza o meno di lavorazioni
di processo.
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