Normativa Decreto del Presidente della Repubblica
 Numero n. 128
 Data 9/4/1959
  Norme di polizia delle miniere e delle cave
  S.O.G.U. del 11/4/1959 n.87

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 4 marzo 1958, n. 198, che delega il Governo ad emanare norme in materia di polizia delle miniere e delle cave e per la riforma del Consiglio superiore delle miniere;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sentito il Consiglio superiore delle miniere;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con i Ministri per l'interno e per la grazia e giustizia;

Decreta:

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

CAMPO DI APPLICAZIONE

Art. 1

Le norme di polizia delle miniere e delle cave provvedono a tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori, ad assicurare il regolare svolgimento delle lavorazioni nel rispetto della sicurezza dei terzi e delle attività di preminente interesse generale ed a garantire il buon governo dei giacimenti minerari in quanto appartenenti al patrimonio dello Stato.

Tali norme si applicano:

a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;

b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie, esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca e delle concessioni;

c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni;

d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e lizzatura dei prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali.

Non sono soggetti alle disposizioni del presente decreto:

a) i lavori negli stabilimenti non compresi nel ciclo produttivo minerario aventi per oggetto la utilizzazione dei prodotti minerari;

b) le escavazioni di sabbie e ghiaie effettuate in base ad autorizzazione dei competenti organi dello Stato nell'alveo dei corsi d'acqua e nelle spiagge del mare e dei laghi, sempre che i giacimenti di tali sabbie e ghiaie non formino oggetto di permesso di ricerca o concessione ai sensi del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, modificato con la legge 7 novembre 1941, n. 1360.

Nulla è innovato circa la competenza del Ministero dell'interno in materia di tutela della pubblica incolumità ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento di esecuzione 6 maggio 1940, numero 635.

Art. 2

Nei lavori che si svolgono negli impianti di trattamento dei minerali e in quelli connessi con le miniere e con le cave, di cui all'ultimo capoverso dell'art. 1 della legge 4 marzo 1958, n. 198, nonché nei lavori che si svolgono nelle pertinenze delle miniere, di cui al comma c) dell'art. 1 del presente decreto, si applicano, ove non diversamente disposto, le norme emanate in esecuzione della legge 12 febbraio 1955, n. 51, contenente delega al potere esecutivo ad emanare norme generali e speciali in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro e successive aggiunte o modificazioni.

L'applicazione delle norme predette è di competenza del Ministero dell'industria e del commercio e le attribuzioni ivi demandate all'Ispettorato del lavoro sono devolute al Corpo delle miniere.

Art. 3

Per gli impianti installati nei sotterranei delle miniere e delle cave, qualora non sia diversamente disposto, si applicano le norme di cui:

a) al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, contenente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, limitatamente ai seguenti titoli, capi o articoli:

titolo III, capi I, II, con esclusione dell'art. 54, e III;

titolo IV, capo I, con esclusione degli articoli 84 e 94; capo V, limitatamente agli articoli 107, 108, 109, 110; capo VII e capo XIII, limitatamente all'art. 167;

titolo V, capo I, limitatamente agli articoli 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177 e 178;

titolo VI, capo IV;

titolo XI per quanto pertinente;

b) al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, contenente norme integrative di prevenzione degli infortuni sul lavoro, limitatamente al titolo IV e al titolo V, per quest'ultimo per quanto pertinente.

L'applicazione delle norme predette è di competenza del Ministero dell'industria e del commercio e le attribuzioni ivi demandate all'Ispettorato del lavoro sono devolute al Corpo delle miniere.

Capo II

COMPETENZA DELL'AUTORITA' MINERARIA

Art. 4

La vigilanza sull'applicazione delle norme del presente decreto spetta al Ministero dell'industria e del commercio che la esercita a mezzo dei prefetti e del Corpo delle miniere.

L'ingegnere capo del distretto minerario e l'ingegnere capo della sezione dell'ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia (che nel testo saranno indicati con la denominazione di "ingegnere capo") provvedono alle attività di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di tutela dell'igiene del lavoro negli impianti e nelle lavorazioni soggetti alle norme di polizia delle miniere, avvalendosi per le incombenze di ordine igienico-sanitario dei medici delle unità sanitarie locali di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni (1).

I sanitari suddetti non possono rifiutare la loro opera e gli Enti, da cui i sanitari stessi dipendono, sono tenuti ad agevolare all'ingegnere capo l'esecuzione dei compiti predetti.

(1) Comma così sostituito dall'art. 11, comma 1, L. 30 luglio 1990, n. 221.

Art. 5

Gli ingegneri ed i periti del Corpo delle miniere, i medici nell'espletamento dei compiti loro affidati ai sensi dell'articolo precedente, e, quando appositamente incaricati dal Ministro per l'industria ed il commercio, i geologi e i chimici del Corpo stesso hanno diritto di visitare le miniere e le cave. I direttori delle miniere e delle cave e il personale dipendente hanno l'obbligo di agevolare tali visite e, quando richiesti, devono fornire ai suddetti funzionari le notizie ed i dati necessari.

Gli ingegneri ed i periti del Corpo delle miniere, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite dal presente decreto, sono ufficiali di polizia giudiziaria.

Nell'esercizio delle loro funzioni gli ingegneri ed i periti del Corpo delle miniere hanno facoltà di richiedere l'assistenza della Forza pubblica.

Capo III

OBBLIGHI DEGLI IMPRENDITORI, DEI DIRETTORI, DEI CAPI SERVIZIO E DEI SORVEGLIANTI - OBBLIGHI DEI LAVORATORI

Art. 6 (*)

1. Il titolare deve nominare un direttore responsabile in possesso delle capacità e delle competenze necessarie all’esercizio di tale incarico sotto la cui responsabilità ricadono costantemente i luoghi di lavoro.

2. Spetta al direttore responsabile l’obbligo di osservare e far osservare le disposizioni normative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.

(*) Articolo così sostituito dall'art. 20, comma 1, D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624.

Art. 7

Gli imprenditori di miniere o di cave in quanto dirigano personalmente i lavori, i direttori, i capi servizio, i sorveglianti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, oltre ad attuare le misure di sicurezza previste dal presente decreto, devono:

a) rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza le norme essenziali di polizia mineraria mediante affissione, negli ambienti di lavoro, di estratti delle presenti norme e, quando non sia possibile l'affissione, con altri mezzi;

b) fornire, mantenere in buono stato, rinnovare e, quando ciò venga riconosciuto necessario dall'ingegnere capo, aggiornare con i progressi della tecnica i mezzi di protezione individuale previsti dal presente decreto;

c) disporre ed esigere che i lavoratori osservino le norme di sicurezza e facciano uso dei mezzi di protezione individuale messi a loro disposizione, adottando, quando ne abbiano i poteri, o proponendo i provvedimenti disciplinari del caso, fino al licenziamento in tronco, nei confronti dei lavoratori inadempienti.

Art. 8

La coltivazione delle miniere deve essere eseguita secondo le regole della tecnica in modo da non pregiudicare l'ulteriore sfruttamento del giacimento.

Qualora la coltivazione della miniera non venga condotta nei modi di cui al comma precedente, il Ministro per l'industria ed il commercio, su proposta dell'ingegnere capo, può imporre le prescrizioni del caso (1).

Ai fini anzidetti è in facoltà dell'ingegnere capo di prescrivere per determinate miniere la redazione di programmi anche poliennali.

(1) Comma così modificato dall'art. 103, comma 1, lett. f), D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624.

Art. 9

I lavoratori devono:

a) osservare, oltre le misure previste dal presente decreto, quelle disposte dai loro superiori ai fini della sicurezza collettiva e individuale;

b) in base agli ordini del direttore, usare con cura i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi protettivi e indossare gli indumenti di protezione e di lavoro prescritti;

c) segnalare al superiore più vicino le deficienze dei mezzi di sicurezza e di protezione ed ogni eventuale condizione di pericolo rilevata, con l'obbligo, in caso di urgenza e nell'ambito delle loro possibilità, di eliminare o ridurre dette deficienze o pericoli;

d) non rimuovere o modificare i dispositivi e gli altri mezzi di sicurezza e di protezione senza autorizzazione;

e) non compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che possano compromettere la sicurezza propria e di altri.

Capo IV

DELEGATI ALLA SICUREZZA ED ALL'IGIENE - SERVIZIO AZIENDALE DI SICUREZZA - COMITATO AZIENDALE PER LA SICUREZZA E L'IGIENE DEI LAVORI

Collegio dei delegati alla sicurezza ed all'igiene

Art. 10 (*)

Presso ogni miniera o cava che impieghi normalmente almeno 50 operai all'interno nel turno più numeroso, deve costituirsi un Collegio dei delegati alla sicurezza ed all'igiene col compito di coadiuvare la direzione per l'applicazione delle norme di sicurezza e di igiene attraverso segnalazioni intese a garantire l'incolumità e la salute dei lavoratori.

(*) Articolo soppresso dall'art. 103, comma 1, lett. a), D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624.

Art. 11 (*)

Il Collegio dei delegati alla sicurezza ed all'igiene è composto da tre dipendenti della miniera o cava, dei quali uno eletto dagli operai l'altro dagli impiegati tecnici della miniera o cava, mentre il terzo è nominato dall'imprenditore.

Le elezioni sono effettuate con votazione diretta e segreta e con esclusione di deleghe.

I delegati alla sicurezza durano in carica due anni e possono essere confermati.

(*) Articolo soppresso dall'art. 103, comma 1, lett. a), D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624.

Art. 12 (*)

Ogni delegato alla sicurezza ed all'igiene deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) età non inferiore ai 30 anni;

b) essere almeno operaio qualificato;

c) anzianità di almeno sette anni nelle lavorazioni minerarie in sotterraneo;

d) anzianità di almeno tre anni nella miniera o nella cava dove esplica le sue mansioni, tranne il caso di miniera o di cava di più recente apertura;

e) sapere correttamente leggere e scrivere.

Se tra i dipendenti della miniera e della cava mancano persone in possesso dei requisiti sopra elencati, si procede ugualmente alle elezioni e alla designazione, dandone però atto nei relativi verbali.

(*) Articolo soppresso dall'art. 103, comma 1, lett. a), D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624.

Art. 13 (*)

Entro dieci giorni dall'avvenuta elezione devono essere comunicati al Distretto minerario i nomi dei delegati eletti e di quello designato dall'imprenditore e devono essere trasmessi gli atti relativi alle elezioni.

L'ingegnere capo procede al riscontro degli atti relativi alle elezioni e, riconosciutili regolari, provvede alla convalida dei delegati, sempre che essi siano in possesso dei requisiti stabiliti.

(*) Articolo soppresso dall'art. 103, comma 1, lett. a), D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624.

Art. 14 (*)

I delegati alla sicurezza ed all'igiene hanno il diritto di essere esonerati dal lavoro, ogni settimana, per una intera giornata lavorativa, al fine di potersi dedicare collegialmente alla visita di lavori ed installazioni nell'ambito della miniera o cava.

Durante l'esplicazione delle loro funzioni i delegati alla sicurezza ed all'igiene hanno diritto alla retribuzione da loro normalmente percepita.

(*) Articolo soppresso dall'art. 103, comma 1, lett. a), D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624.

Art. 15 (*)

Il Collegio dei delegati alla sicurezza ed all'igiene, quando riconosca in atto una violazione alle norme del presente decreto o in genere manchevolezze o deficienze suscettibili di dar luogo a situazione di pericolo nei lavori o negli impianti, le segnala al direttore mediante annotazioni su registro.

Le segnalazioni del Collegio sono effettuate a maggioranza, con annotazione del parere dell'eventuale dissenziente.

Il registro è tenuto, a cura della direzione, nel luogo stesso della miniera o cava, a disposizione del Collegio dei delegati, del Comitato consultivo di cui all'art. 19 del presente decreto, dell'ingegnere capo e dei funzionari del Distretto minerario.

Entro il termine di tre giorni il direttore, o chi ne fa le veci, appone il suo visto in calce alla segnalazione dei delegati, unitamente ad una sommaria indicazione delle eventuali misure adottate.

I delegati o i componenti il Comitato consultivo di cui all'art. 19 hanno diritto di conferire con il funzionario del Distretto minerario in visita ispettiva alla miniera o alla cava.

(*) Articolo soppresso dall'art. 103, comma 1, lett. a), D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624.

Art. 16 (*)

L'ingegnere capo od i funzionari del Distretto minerario, prima di effettuare le visite ispettive nella miniera o nella cava, prendono visione del registro delle segnalazioni. Dell'avvenuto esame delle segnalazioni è presa nota sul registro.

(*) Articolo soppresso dall'art. 103, comma 1, lett. a), D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624.

Art. 17 (*)

La tutela dei componenti del Collegio è assicurata da contratti collettivi da stipularsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

(*) Articolo soppresso dall'art. 103, comma 1, lett. a), D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624.

Servizio di sicurezza aziendale

Art. 18 (*)

Nelle miniere o nelle cave di cui all'art. 10, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, deve essere costituito un servizio o ufficio di sicurezza aziendale, dipendente direttamente dal direttore ed avente per compito lo studio e l'elaborazione delle misure di sicurezza che la direzione intende disporre ed il controllo della retta applicazione di quelle già disposte.

(*) Articolo soppresso dall'art. 103, comma 1, lett. a), D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624.

Comitato aziendale per la sicurezza

Art. 19 (*)

Nelle miniere o nelle cave indicate all'art. 10 deve essere costituito un Comitato consultivo aziendale per la sicurezza e l'igiene dei lavori avente funzioni di organo consultivo della direzione.

Il Comitato è presieduto dal direttore e ne fanno parte, in ogni caso, il capo del servizio di sicurezza aziendale, il sanitario del servizio medico ed i delegati alla sicurezza ed all'igiene.

I verbali delle riunioni devono essere esibiti ad ogni richiesta dell'ingegnere capo e dei funzionari del Distretto minerario.

Il regolamento interno specifica la composizione del Comitato, la durata in carica dei suoi membri e la procedura dei lavori.

(*) Articolo soppresso dall'art. 103, comma 1, lett. a), D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624.

Capo V

ADDESTRAMENTO - ORARIO DI LAVORO - RETRIBUZIONE

Addestramento dei lavoratori

Art. 20

Gli imprenditori di miniere o di cave devono favorire la formazione professionale delle maestranze come elemento di rilevante importanza ai fini della sicurezza del lavoro.

A tal fine essi sono tenuti a collaborare con gli organi dello Stato e con gli appositi Enti pubblici per lo sviluppo dell'istruzione professionale e per l'addestramento dei lavoratori dipendenti.

Art. 21

E' fatto obbligo di impiegare in posti che comportino autonomia di determinazione o di esecuzione soltanto lavoratori che abbiano una formazione appropriata, che sappiano correntemente leggere e scrivere e che abbiano pratica sufficiente.

Orario di lavoro

Art. 22

I contratti collettivi di lavoro devono informarsi al principio che per le lavorazioni in sotterraneo la distribuzione dell'orario normale di lavoro sia fissata nel modo più appropriato per facilitare il lavoro stesso, diminuire la fatica e migliorare il recupero delle forze durante il riposo.

Retribuzione

Art. 23

I contratti collettivi di lavoro devono informarsi al principio che i salari ad incentivo per lavori in sotterraneo siano determinati in modo da impedire che lo sforzo per conseguire eventuali maggiorazioni sia tale da indurre il lavoratore a non tenere nel massimo conto le esigenze della sicurezza collettiva ed individuale.

Titolo II

DENUNCE DI ESERCIZIO - PIANI DEI LAVORI - PROGRAMMI - DISCIPLINA INTERNA DEL LAVORO - INFORTUNI

Capo I

DENUNCE DI ESERCIZIO

Art. 24 (*)

1. I lavori che hanno luogo nelle attività estrattive devono essere denunciate all’autorità di vigilanza competente almeno otto giorni prima dell’inizio o della ripresa.

2. La denuncia è fatta dal titolare o da un suo procuratore con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e deve indicare, per ogni luogo di lavoro:

a) gli estremi del titolo minerario o dell’autorizzazione di cava;

b) l’ubicazione dei lavori e se questi sono a cielo aperto o in sotterraneo;

c) il nome, cognome e domicilio del direttore responsabile;

d) il nome, cognome e domicilio dei sorveglianti dei lavori, per ciascun turno.

3. Nel caso di società regolarmente costituite deve essere indicato il legale rappresentante.

4. Il titolare deve comunicare il proprio domicilio o eleggere un domicilio speciale.

(*) Articolo così sostituito dall'art. 20, comma 11, D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624.

Art. 25 (*)

1. Le variazioni che si verificano per il direttore responsabile e per i sorveglianti debbono essere denunciate entro 8 giorni all’autorità di vigilanza competente.

2. Le sostituzioni temporanee dei sorveglianti di durata inferiore a 40 giorni non sono soggette a denuncia ma debbono risultare da un ordine di servizio del titolare o del direttore responsabile.

(*) Articolo così sostituito dall'art. 20, comma 12, D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624.

Art. 26 (*)

1. Le qualifiche attribuite al direttore responsabile e ai sorveglianti soggetti alla denuncia debbono risultare accettate dai singoli interessati mediante controfirma apposta all’atto di denuncia.

(*) Articolo così sostituito dall'art. 20, comma 13, D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624.

Art. 27 (*)

1. In tutte le attività estrattive il direttore responsabile deve essere laureato in ingegneria ed abilitato all’esercizio della professione.

2. Nelle attività estrattive, per i luoghi di lavoro che impiegano complessivamente fino a 15 addetti nel turno più numeroso, il direttore responsabile può essere in possesso di diploma universitario in Ingegneria Ambiente-Risorse o equipollente, o di diploma di perito minerario industriale o equipollente.

3. Nelle attività di cui al comma 2, con l’esclusione di quelle condotte mediante perforazione, può anche essere nominato direttore responsabile chi disponga di diploma in discipline tecniche industriali, purché in possesso di formazione specifica nel settore di cui è responsabile, acquisita a seguito della frequenza e del superamento di corsi.

4. Con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 26 del decreto legislativo n. 626 del 1994, sono definiti i contenuti e la durata dei corsi di cui al comma 3.

(*) Articolo così sostituito dall'art. 20, comma 2, D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624.

Disposizioni relative alle cave

Art. 28 (*)

1. Per le attività estrattive relative a minerali di seconda categoria la denuncia di esercizio di cui all’articolo 24 e eventuali variazioni di cui all’articolo 25 sono trasmesse anche al Comune ove i lavori si svolgono mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Quando la cava sia tenuta in esercizio da persone non regolarmente costituite in società, deve essere nominato un rappresentante ai fini del presente decreto e di tutti i rapporti in genere con l’autorità mineraria.

Qualora gli interessati non vi abbiano provveduto l’Ingegnere capo fissa un termine di tre mesi. In caso di mancato adempimento si applica la procedura prevista dall’articolo 28, comma 3, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443.

(*) Articolo così sostituito dall'art. 20, comma 14, D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624.

Art. 29

Le qualifiche attribuite al personale direttivo e sorvegliante delle cave soggetto alla denuncia devono risultare accettate dai singoli interessati mediante controfirma apposta all'atto di denuncia.

Art. 30

Nel caso di variazioni del personale dirigente o sorvegliante, ovvero del domicilio dell'imprenditore, se ne deve fare denuncia al Comune nel termine di otto giorni.

Art. 31

Su richiesta dell'ingegnere capo devono essere esibiti i titoli e i documenti comprovanti la capacità tecnica delle persone alle quali è affidata la direzione e la sorveglianza dei lavori della cava.

Art. 32

Il sindaco trasmette al Distretto minerario, annualmente ed entro il primo mese dell'anno, l'elenco delle cave attive nel Comune con l'indicazione del proprietario, dell'imprenditore e della località dei lavori e, per le cave di nuova apertura, della data della denuncia di esercizio.

Capo II

PIANI DEI LAVORI

Obbligo della compilazione dei piani

Art. 33

Per ogni miniera o cava sotterranea devono essere compilati e tenuti aggiornati i piani topografici dei lavori. In tali piani, oltre alle gallerie, ai fornelli e ai cantieri di coltivazione, devono essere riportati tutti gli elementi significativi per la coltivazione e la sicurezza (1).

Tale obbligo è esteso alle lavorazioni a cielo aperto quando ai fini della sicurezza esso sia riconosciuto necessario dall'ingegnere capo.

In caso di inadempienza l'ingegnere capo prefigge un termine per la compilazione o l'aggiornamento dei piani. Trascorso inutilmente il termine suddetto, il prefetto, su proposta dell'ingegnere capo e sentiti gli interessati, può vietare in tutto o in parte la continuazione dei lavori.

(1) Comma così modificato dall'art. 53, comma 1, D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624.

Modalità per la compilazione dei piani

Art. 34

La rappresentazione dei lavori sui piani deve essere fatta a mezzo di proiezioni orizzontali quotate e di proiezioni e sezioni verticali.

Le proiezioni orizzontali debbono avere una quadratura con lati di 10 cm., uno dei quali deve essere orientato al nord astronomico.

Sui piani debbono essere rappresentati i pozzi, le discenderie e in generale tutte le vie sotterranee, i lavori di coltivazione in corso e le aree già coltivate, le perforazioni con le relative quote. Inoltre debbono essere indicati:

a) l'andamento del giacimento e la natura dei terreni nei quali sono eseguiti i lavori;

b) l'ubicazione dei depositi interni di esplosivi, di locomotive e di combustibili liquidi;

c) i circuiti di ventilazione con la direzione e la portata delle correnti principali e derivate, la posizione dei ventilatori e i dispositivi per la distribuzione e la regolazione dell'aria e gli eventuali sbarramenti di isolamento;

d) il tracciato della rete principale di distribuzione dell'energia elettrica, l'ubicazione delle cabine di trasformazione e quella degli impianti fissi più importanti;

e) le opere contro gli incendi e le venute d'acqua, la posizione degli impianti di estrazione, degli impianti di eduzione e distribuzione dell'acqua e di compressione dell'aria, nonché le relative condotte;

f) i depositi in sotterraneo di attrezzature di sicurezza, oltre che di indumenti e mezzi di protezione;

g) le costruzioni a giorno sovrastanti ai lavori o prossime ai medesimi, le vie esistenti alla superficie e i corsi d'acqua, nonché i limiti della miniera o della proprietà della cava.

Gli elementi di cui all'elencazione precedente sono riportati, ove necessario, in copie del piano topografico generale.

Art. 35

I piani sono redatti in scala di 1:500. Tuttavia sono consentiti piani d'insieme redatti in scala non inferiore a 1:2000 purché accompagnati dai piani speciali dei cantieri di lavoro nella scala di 1:500.

Art. 36

I piani sono conservati in luogo della miniera o della cava accessibile in ogni tempo e, a richiesta, sono esibiti ai funzionari del Corpo delle miniere. Altro esemplare completo di riserva degli stessi piani è conservato in diverso sito della miniera o della cava e deve essere prontamente reperibile.

Sui piani medesimi gli avanzamenti sono tenuti al corrente mensilmente. Sono altresì indicate le vie sotterranee abbandonate, i cantieri incendiati nonché le opere eseguite per regolare la ventilazione e per assicurare la protezione dalle acque o dagli incendi.

Art. 37

Entro il mese di marzo di ogni anno, è consegnata al Distretto minerario una copia dei piani topografici aggiornati fino al 31 dicembre precedente con la firma del direttore e del topografo e può essere ritirata la copia depositata l'anno precedente, purché i lavori rappresentati in questa siano riprodotti nel nuovo piano.

In caso di nuovo esercizio la copia dei piani deve essere consegnata al Distretto minerario entro sei mesi dall'inizio dei lavori.

Piani di miniere o cave confinanti

Art. 38

Quando i lavori sono suscettibili di arrecare pericolo ad una miniera o cava confinante, l'ingegnere capo può prescrivere che venga eseguito un piano unico da un topografo scelto d'accordo tra le parti, fissando un termine per la presentazione del piano.

In caso di mancato accordo tra le parti e comunque scaduto inutilmente il termine, l'ingegnere capo con provvedimento definitivo procede alla nomina del topografo ripartendo tra gli interessati l'onere della spesa.

Piani di miniere o cave abbandonate

Art. 39

Prima della cessazione o della sospensione dell'esercizio di una miniera o cava sotterranea, i piani aggiornati dei lavori devono essere consegnati al Distretto minerario.

A cura dell'imprenditore il sotterraneo deve essere tenuto in normale manutenzione e accessibile fino a che il Distretto minerario, nel termine di un mese dal ricevimento dei piani, non ne abbia constatata la rispondenza.

Visione dei piani

Art. 40

I Distretti minerari lasciano prender copia o visione dei piani soltanto ai proprietari ed esercenti in genere delle cave, ai permissionari e concessionari delle miniere e loro procuratori, ed inoltre a chiunque ne abbia avuto mandato dall'autorità giudiziaria.

Quando sia cessata la concessione o scaduto il permesso di ricerca i piani delle miniere possono essere esaminati da chiunque ne faccia motivata richiesta al Distretto minerario.

Capo III

PROGRAMMI GENERALI DEI LAVORI

E DELLE COLTIVAZIONI NELLE MINIERE

Art. 41

Devono essere presentati al Distretto minerario i programmi generali dei lavori e delle coltivazioni da eseguire nelle miniere per periodi almeno annuali, con indicazione di tutti gli elementi utili alla loro valutazione dal punto di vista della sicurezza.

Art. 42

I piani illustrativi dei programmi devono contenere i riferimenti ai piani topografici e di ventilazione presentati al Distretto minerario e rappresentare la configurazione topografica del sotterraneo conseguente alla esecuzione dei lavori e delle coltivazioni progettate. Essi devono altresì indicare le vie sotterranee, comprese quelle di comunicazione con la superficie, e i circuiti di aerazione principali.

Art. 43

Dalla relazione e dai piani allegati al programma deve risultare:

a) la produzione annua prevista;

b) gli effettivi massimi di impiego nel sotterraneo, previsti per il turno più numeroso;

c) le misure preventive contro gli incendi ed il piano di lotta per combatterli;

d) l'organizzazione dei vari mezzi e servizi della miniera per la ventilazione, i trasporti, la circolazione del personale e l'impiego degli esplosivi.

La presentazione al Distretto minerario dei suddetti programmi deve essere effettuata non oltre il mese di settembre che precede il periodo cui il programma si riferisce.

I programmi relativi alla difesa antincendi sono comunicati dal Distretto minerario al comando del Corpo dei vigili del fuoco competente per territorio.

Entro il successivo mese di dicembre l'ingegnere capo segnala, quando occorra, le deficienze di sicurezza riscontrate nei programmi ed invita ad apportarvi le modifiche opportune assegnando un termine non superiore a due mesi.

Qualora l'ingegnere capo non ravvisi inconvenienti per la sicurezza dalla realizzazione dei programmi di lavoro esibiti, ne dà comunicazione entro lo stesso termine.

Trascorso il termine assegnato ogni ulteriore modifica di rilievo al programma deve essere comunicata un mese prima al Distretto minerario.

L'ingegnere capo può, nel termine previsto dal comma precedente, vietare tali modifiche, ove lo giudichi necessario ai fini della sicurezza.

I programmi di che trattasi sono impegnativi per l'attuazione delle misure, delle opere, dei lavori e per l'organizzazione dei servizi di sicurezza.

Capo IV

DISCIPLINA INTERNA DEL LAVORO

Requisiti per l'impiego del personale

Art. 44

E' vietato impiegare per i lavori in sotterraneo persone che non sappiano correntemente leggere e scrivere.

Possono tuttavia essere assunti o mantenuti in servizio coloro che abbiano già prestato servizio in lavorazioni sotterranee per almeno due anni, all'entrata in vigore del presente decreto. Tale requisito è attestato con documentazione scritta.

Accesso ai lavori

Art. 45

E' vietato ammettere al lavoro in sotterraneo operai che fino a 50 anni di età non siano stati precedentemente addetti a lavori analoghi.

E' vietato impiegare in qualità di sorveglianti, di capi squadra, di addetti alla distribuzione degli esplosivi, di addetti alle macchine principali di estrazione e di ricevitori alle stazioni dei pozzi persone di età inferiore ai 25 anni.

Art. 46

L'accesso ai lavori ed agli impianti delle miniere e delle cave è vietato al pubblico a mezzo di recinti o di appositi avvisi.

Gli estranei ai lavori non possono accedere alle miniere e cave o negli impianti connessi senza autorizzazione della direzione e senza essere accompagnati da persona all'uopo incaricata.

Art. 47

E' vietato trattenersi nei sotterranei di una miniera o cava al personale che ha ultimato il proprio turno di lavoro nonché a persone comunque inoperose, salvo autorizzazione della direzione.

Controllo della presenza degli operai

Art. 48

L'elenco delle persone che al momento si trovano al lavoro in una miniera o cava deve essere esibito ad ogni richiesta dei funzionari del Corpo delle miniere.

Art. 49

Avuto riguardo alle caratteristiche del sotterraneo ed al numero degli operai presenti, il direttore fissa il numero minimo di sorveglianti che per ogni turno di lavoro devono essere presenti e reperibili nel sotterraneo.

Art. 50

Per ogni turno di lavoro, i cantieri in cui sono occupati operai devono essere ispezionati almeno una volta dal sorvegliante.

Al termine di ogni turno il sorvegliante ha l'obbligo di accertare, prima di allontanarsi dalla miniera o cava, che nessun suo dipendente sia rimasto in sotterraneo senza autorizzazione.

Regolamento interno

Art. 51 (*)

Nelle miniere o cave ove siano addetti in totale più di 50 operai e comunque in quelle che presentano particolari pericoli o complessità riconosciuti dall'ingegnere capo, deve essere redatto un regolamento interno contenente le disposizioni particolari per l'applicazione del presente decreto.

Il regolamento predetto è sottoposto all'approvazione dell'ingegnere capo e distribuito agli interessati.

Copia di esso deve essere consultabile in luogo frequentato dagli operai.

(*) Articolo soppresso dall'art. 103, comma 1, lett. c), D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624.

Registro delle prescrizioni

Art. 52

Il direttore deve conservare in originale i provvedimenti del prefetto e dell'ingegnere capo curandone la trascrizione in registro da tenersi sul posto di lavoro.

Capo V

INFORTUNI

Denuncia degli infortuni e dei pericoli di danno

Art. 53 (*)

I lavoratori sono tenuti a segnalare al più presto alla direzione ogni infortunio, anche se di piccola entità, loro occorso in occasione del lavoro.

(*) Articolo soppresso dall'art. 103, comma 1, lett. a), D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624.

Art. 54 (*)

Il direttore denuncia al Distretto minerario ogni infortunio avvenuto nelle miniere, nelle cave o negli impianti che abbia causato ad una o più persone la morte o lesioni guaribili in un tempo superiore a trenta giorni.

La denuncia deve essere fatta entro due giorni e deve essere corredata da certificato medico.

Se si tratta di infortunio mortale la denuncia deve essere fatta per telegrafo entro 24 ore.

Se, contrariamente alla prognosi iniziale, un infortunato non sia guarito in trenta giorni, deve essere fatta denuncia al Distretto minerario entro la settimana successiva con documentazione medica. La denuncia è accompagnata da una relazione sulle cause e circostanze dell'infortunio.

Debbono essere altresì comunicati al Distretto minerario tutti gli infortuni causati da emanazioni di gas infiammabili, tossici o altrimenti nocivi, da accensione o scoppio di gas o di polveri, da fuochi, incendi o da allagamenti.

Dei detti incidenti deve darsi comunicazione anche al comando del Corpo dei vigili del fuoco.

Deve essere data comunicazione al Distretto minerario di qualsiasi fatto o manifestazione sospetta che metta in pericolo la sicurezza delle persone o dei giacimenti. Il Distretto minerario dispone per gli opportuni accertamenti.

(*) Articolo soppresso dall'art. 103, comma 1, lett. a), D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624.

Inchiesta sugli infortuni

Art. 55 (*)

Il funzionario del Corpo delle miniere incaricato della constatazione di un infortunio accerta, assistito dal comandante del Corpo dei vigili del fuoco o da un ispettore da lui delegato, le circostanze che lo hanno determinato, raccoglie le testimonianze e redige processo verbale che è sottoscritto dal direttore o da chi ne fa le veci e dai testimoni sentiti.

Il verbale, completato con una relazione sulle cause dell'infortunio redatta dallo stesso funzionario verbalizzante, viene trasmesso a cura dell'ingegnere capo all'autorità giudiziaria ed al prefetto.

(*) Articolo soppresso dall'art. 103, comma 1, lett. a), D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624.

Art. 56 (*)

Senza pregiudizio dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria e dell'autorità di pubblica sicurezza, lo stato delle cose nel luogo di un infortunio non può essere mutato fino all'arrivo del funzionario del Corpo delle miniere, salvo il caso di pericolo per la sicurezza delle persone o della lavorazione.

(*) Articolo soppresso dall'art. 103, comma 1, lett. a), D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624.

Registrazione e statistica degli infortuni

Art. 57 (*)

Entro i primi cinque giorni di ogni mese la direzione della miniera o della cava trasmette al Distretto minerario un prospetto riassuntivo degli infortuni verificatisi nel mese precedente che abbiano causato lesioni guaribili oltre i tre giorni. Tale prospetto deve essere trasmesso anche se negativo.

(*) Articolo soppresso dall'art. 103, comma 1, lett. a), D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624.

Art. 58 (*)

Presso ogni miniera o cava è tenuto un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni occorsi ai lavoratori dipendenti, compreso il personale dirigente e sorvegliante, che comportino una assenza dal lavoro superiore ai tre giorni, incluso quello dell'evento.

In detto registro sono indicati il nome, cognome e qualifica dell'infortunato, la causa e le circostanze dell'infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro.

Il registro infortuni è tenuto a disposizione dei funzionari del Corpo delle miniere sul luogo del lavoro.

(*) Articolo soppresso dall'art. 103, comma 1, lett. a), D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624.

Art. 59 (*)

Il Ministero dell'industria e del commercio provvede alla rilevazione, elaborazione e pubblicazione di statistiche degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali dei lavoratori delle miniere e delle cave.

Sono comunicate al Distretto minerario, nei termini e con le modalità stabilite dal Ministero dell'industria e del commercio, le malattie professionali verificatesi, nonché ogni elemento ritenuto necessario allo studio del fenomeno infortunistico nelle miniere e nelle cave.

(*) Articolo soppresso dall'art. 103, comma 1, lett. a), D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624.

Titolo III

RICERCA E COLTIVAZIONE MEDIANTE PERFORAZIONI

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Approvazione dei programmi di perforazione

Denunce

Art. 60

I titolari di permesso di prospezione, di permesso di ricerca o di concessione di coltivazione per idrocarburi liquidi e gassosi nonché per fluidi geotermici o gas diversi dagli idrocarburi, prima dell’inizio di ogni perforazione superiore a 200 m di profondità sono tenuti ad inviare all’autorità di vigilanza competente, per l’autorizzazione alla perforazione, il relativo programma, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (1).

Il programma di perforazione contiene le previsioni sulla profondità da raggiungere, l'indicazione dell'impianto di trivellazione da impiegare, della forza motrice prevista, del programma di tubaggio e di ogni altro elemento di rilievo per l'esecuzione dell'opera. Esso è corredato da un piano topografico in scala non minore a 1:2.000 con l'indicazione della denominazione che contraddistingue il pozzo, delle coordinate geografiche relative all'ubicazione e della quota della perforazione.

Analoga istanza è inoltrata all'ingegnere capo del Distretto minerario nel caso di perforazione per vapori endogeni, gas diversi dagli idrocarburi ed acque termali o minerali, per profondità superiori a 200 m (2).

Tali obblighi non sussistono per le perforazioni per scopi geofisici, salvo il disposto dell'art. 66.

La Sezione dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi o il Distretto minerario, nell'ambito delle rispettive competenze, per ragioni di tutela del giacimento o per altri motivi di sicurezza, può prescrivere che sia variata l'ubicazione della perforazione.

Trascorsi quindici giorni dalla data di spedizione della istanza senza che gli uffici competenti abbiano comunicato le proprie decisioni, il programma di perforazione si intende approvato.

(1) Comma così sostituito dall'art. 65, comma 1, D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624.
(2) Comma soppresso dall'art. 103, comma 1, lett. c), D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624.

Art. 61

Quando si intenda effettuare una perforazione meccanica per sostanze minerali solide a profondità superiore a 200 m. deve esserne fatta preventiva denunzia al Distretto minerario.

La denuncia è accompagnata da un piano topografico e da un'esposizione del programma della perforazione.

Distanza delle perforazioni

Art. 62

Sono subordinate ad autorizzazione del prefetto le perforazioni per ricerca o coltivazione di sostanze minerali diverse dagli idrocarburi liquidi o gassosi, dai vapori endogeni o dai gas non idrocarburi da eseguirsi a distanze, misurate in senso orizzontale, minori di:

a) 10 m.:

da strade di uso pubblico non carrozzabili;

da luoghi cinti da muro destinati ad uso pubblico;

b) 20 m.:

da strade di uso pubblico carrozzabili, autostrade o tramvie;

da elettrodotti, linee telegrafiche e telefoniche e da teleferiche;

da edifici pubblici e da edifici privati non disabitati;

da ferrovie;

da opere di difesa dei corsi d'acqua, da dighe, da sorgenti ed acquedotti;

da oleodotti e gasdotti;

da costruzioni dichiarate monumenti nazionali.

 

Art. 63

Sono subordinate ad autorizzazione del prefetto le perforazioni per ricerca o coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, di vapori endogeni e di gas diversi dagli idrocarburi, da effettuarsi a distanze minori di:

a) 30 m.:

nei casi di cui alla lettera a) del precedente articolo;

b) 50 m.:

nei casi di cui alla lettera b) del precedente articolo, salvo che per le opere di difesa dei corsi d'acqua;

c) 100 m.:

dalle opere di difesa dei corsi d'acqua.

Art. 64

Le autorizzazioni di cui agli articoli 62 e 63 sono concesse caso per caso, quando le esigenze della sicurezza lo consentano, con decreto del prefetto, sentito l'Ufficio minerario competente e, quando occorra, gli altri organi interessati dello Stato, la Provincia e i Comuni interessati.

L'autorizzazione a perforare a distanza minore di 100 m. dalle opere di difesa dei corsi d'acqua può essere accordata solo quando si tratti di perforazione da eseguire tra l'argine ed il corso d'acqua e comunque per distanze non inferiori a 30 m.

La distanza della perforazione dalle opere elencate nell'art. 63 non deve risultare inferiore all'altezza della torre di perforazione.

Il decreto di autorizzazione impone il versamento di una cauzione per i danni ai quali la perforazione possa dar luogo.

Art. 65

Il prefetto, su proposta dell'Ufficio minerario competente e sentiti gli interessati, può disporre con decreto, in casi particolari, che le perforazioni siano eseguite a distanze maggiori di quelle previste dagli articoli 62 e 63, quando riconosca che esse siano insufficienti ai fini della sicurezza.

Art. 66

Per le perforazioni a scopo di indagini geosismiche nelle quali sono impiegate cariche di esplosivo superiori a 100 kg., si applicano le disposizioni di cui all'art. 60.

Fuori dell'area di un permesso o di una concessione non possono essere eseguite perforazioni senza autorizzazione del prefetto.

Il prefetto provvede, in via definitiva, sentito l'Ufficio minerario competente e, se del caso, altri organi dello Stato, nonché la Provincia ed i Comuni interessati, dando le opportune prescrizioni ai fini della sicurezza.

Giornale di sonda

Art. 67

Per ogni perforazione di cui agli articoli 60 e 61 è tenuto un giornale di sonda nel quale sono annotati giornalmente il diametro del foro, gli avanzamenti conseguiti, la natura dei terreni attraversati, le tubazioni di rivestimento poste in opera, le chiusure d'acqua e ogni altra operazione eventualmente eseguita e le manifestazioni incontrate, anche se trattasi di sostanze diverse da quelle per le quali è eseguita la perforazione. Nel giornale di sonda deve essere registrato ogni incidente di perforazione occorso.

I campioni delle rocce attraversate e delle sostanze minerali incontrate debbono essere conservati fino alla fine della perforazione e non possono essere distrutti o dispersi prima di sei mesi dal termine della trivellazione senza autorizzazione del competente Ufficio minerario.

Il giornale di sonda ed una parte di ciascun campione debbono, a richiesta, essere messi a disposizione del predetto Ufficio minerario.

Chiusura delle falde acquifere

Art. 68

Nelle perforazioni per ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, vapori endogeni e gas diversi dagli idrocarburi, acque termali e minerali, i fluidi diversi da quelli ricercati o coltivati devono essere isolati nei loro orizzonti.

Almeno 48 ore prima di procedere ad operazioni di chiusura delle acque, il direttore ne dà avviso all'Ufficio minerario competente.

Manifestazioni di idrocarburi o vapori

Art. 69

Il rinvenimento di idrocarburi o di sostanze minerali e fonti di energia, fra quelle indicate nel secondo comma dell'art. 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 e successive modificazioni, deve essere denunciato al competente Ufficio minerario entro quindici giorni, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'Ufficio predetto impartisce in via definitiva le prescrizioni dirette a contenere i fluidi nei loro orizzonti prima che venga rimosso l'impianto di perforazione e recuperate anche parzialmente le tubazioni di rivestimento.

Ultimazione delle perforazioni

Art. 70

Entro trenta giorni dall'ultimazione della perforazione deve essere inviato all'Ufficio minerario competente il profilo geologico del foro corredato da grafici e notizie relative alle operazioni eseguite ed ai risultati ottenuti.

Perforazioni all'interno dei sotterranei

Art. 71

Le norme del presente capo non si applicano alle perforazioni eseguite all'interno dei sotterranei delle miniere o delle cave.

Tuttavia deve essere data notizia al Distretto minerario delle caratteristiche delle perforazioni, dei terreni attraversati e dei risultati ottenuti.

Alle perforazioni di lunghezza superiore ai 100 m. si applicano le disposizioni dell'art. 67.

Torre o antenna di perforazione

Art. 72 (*)

1. Una tabella indicante la portata nominale della torre di perforazione deve essere apposta sul piano sonda. Nel documento di sicurezza e di salute devono essere indicati i provvedimenti necessari affinché l’operatore all’argano possa conoscere in ogni momento il tiro massimo applicabile.

2. Il datore di lavoro determina i sistemi e tipi di protezione dalle cadute dei lavoratori operanti su scale, piani e luoghi strutturalmente particolari della torre di perforazione, che garantiscano una protezione efficace in tutte le condizioni di lavoro.

3. In particolare, il piano sonda deve essere protetto con balaustre fisse, tranne sulle aperture che danno sul parco tubi e in corrispondenza degli scivoli di emergenza, dove devono essere apposte protezioni amovibili a seconda delle esigenze di lavoro.

4. L’impianto deve essere comunque dotato di dispositivi per la pronta discesa del pontista in condizioni di sicurezza in caso di emergenza, quali un cavo di discesa. In tal caso, non devono essere frapposti ostacoli lungo il percorso del cavo fino al punto d’arrivo, che deve essere tenuto sgombro da materiali o altro.

5. Le misure di prevenzione di cui ai commi precedenti sono riportate nel documento di sicurezza e di salute.

6. La torre di perforazione deve essere collegata elettricamente a terra.

(*) Articolo così sostituito dall'art. 65, comma 2, D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624.

Motori

Art. 73

I tubi di scappamento dei motori a combustione interna devono essere prolungati fino a portare lo scarico del gas all'esterno della tettoia di ricovero del macchinario e in ogni caso ad almeno 10 m dal foro di sonda. Essi devono essere muniti di dispositivo tagliafiamma.

Le condotte di aspirazione devono essere munite di dispositivi di sicurezza contro ritorni di fiamma.

Art. 74 (*)

I serbatoi per deposito di carburante non devono essere ubicati a meno di 30 m dal centro del pozzo né a meno di 20 m dagli scappamenti dei motori e dai gruppi elettrogeni. Distanze minori, su richiesta motivata del titolare, possono essere consentite dall’autorità di vigilanza purché siano adottate misure di sicurezza equivalenti.

(*) Articolo così modificato dall'art. 82, comma 1, D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624.

Installazioni elettriche e di illuminazione

Art. 75 (*)

Le installazioni elettriche e di illuminazione poste entro trenta metri dal centro del pozzo devono essere di tipo antideflagrante.

(*) Articolo soppresso dall'art. 103, comma 1, lett. c), D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624.

Art. 76

In ogni cantiere deve trovarsi a conveniente distanza dal foro un interruttore generale che tolga tensione all'intero impianto elettrico al servizio della perforazione.

Le linee che alimentano i dispositivi contro le eruzioni libere non devono essere comandate dal suddetto interruttore.

Art. 77

All'illuminazione deve provvedersi mediante impianto elettrico.

Tuttavia, nel caso di cantieri di produzione, quando lo consenta la sicurezza delle persone e delle cose, la Sezione dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi può con proprio provvedimento consentire l'illuminazione a gas o con altri sistemi (1).

Devono essere disponibili lampade elettriche portatili di sicurezza in numero almeno pari a quello degli operai presenti nel turno.

(1) Comma soppresso dall'art. 103, comma 1, lett. c), D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624.

Circolazione del fango nelle perforazioni rotary

Art. 78

Le vasche di circolazione del fango devono essere direttamente accessibili sia dal piazzale sia dal piano di sonda.

Art. 79

L'impianto di circolazione deve disporre di almeno due pompe per il fango.

In caso di avarie che comportino la circolazione con l’uso di una sola pompa, le operazioni di perforazione possono proseguire solo per pozzi di sviluppo qualora la conoscenza delle condizioni stratigrafiche e giacimentologiche, in base a quanto specificato nel documento di sicurezza e di salute e nel programma di perforazione, permetta di escludere ogni rischio derivante dall’eventuale arresto accidentale della pompa attiva; in tal caso il datore di lavoro ne dà comunicazione all’autorità di vigilanza competente (1).

La vasca di circolazione del fango connessa con l'aspirazione delle pompe deve essere munita di indicatore di livello.

(1) Comma così sostituito dall'art. 69, comma 1, D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624.

Art. 80

Le installazioni devono essere eseguite in modo da consentire la degassazione e la correzione del fango senza interrompere la circolazione.

Art. 81

In cantiere devono essere predisposte riserve di fango in quantità pari almeno al 50 per cento di quella contenuta nel pozzo.

Devono altresì essere disponibili acqua e materiali in modo da assicurare l'eventuale sostituzione completa del fango in circolazione.

Art. 82 (*)

1. Il titolare prevede:

a) le misure di controllo del fango e a testa pozzo in riferimento alle diverse situazioni operative;

b) i provvedimenti di sicurezza in caso di comportamenti anomali del pozzo, con l’indicazione del personale incaricato di attuare le procedure;

c) un piano di emergenza per far fronte ad avvenute eruzioni di fluidi di strato indicando modalità di intervento, mezzi da coinvolgere, servizi e personale da utilizzare.

2. Il direttore responsabile in caso di avvenuta eruzione ne dà immediata comunicazione all’autorità di protezione civile e all’autorità di vigilanza. L’autorità di protezione civile provvede al coordinamento delle operazioni necessarie a fronteggiare l’evento con riferimento alla tutela della pubblica incolumità, avvalendosi dell’autorità di vigilanza per gli interventi di natura tecnica necessari alla messa in sicurezza del luogo di lavoro interessato ed alla ripresa del controllo del pozzo.

(*) Articolo così sostituito dall'art. 66, comma 2, D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624.

Attrezzature contro le eruzioni libere negli impianti rotary

Art. 83 (*)

1. Le attrezzature di sicurezza contro le eruzioni libere devono constare di dispositivi atti ad operare la chiusura del pozzo in ogni condizione operativa.

2. Per le attività di perforazione per idrocarburi, deve essere previsto in particolare il montaggio di un sistema a ganasce trancianti con dispositivo di comando doppio, nonché le relative modalità di azionamento.

3. I comandi, oltre che sul piano sonda, devono essere dislocati lungo una delle vie di fuga o in altro luogo opportuno stabilito dal titolare.

4. Ciascun impianto di perforazione deve essere corredato di tali attrezzature, le quali devono essere poste in opera previa cementazione dalla tubazione di ancoraggio. Durante le manovre della batteria di aste, della tubazione di rivestimento, di attrezzi o di altri apparecchi, devono essere disponibili sul piano sonda teste di chiusura per le aste o per le tubazioni di manovra.

5. L’eventuale linea elettrica per l’azionamento delle attrezzature contro le eruzioni deve essere collegata anche all’impianto elettrico di emergenza, ove esistente.

(*) Articolo così sostituito dall'art. 66, comma 3, D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624.

Art. 84

Le attrezzature di sicurezza contro le eruzioni libere devono essere munite di dispositivi di azionamento servo-meccanico o, consentendolo il congegno meccanico, di dispositivi per l'azionamento a mano.

I comandi devono essere ubicati in punti facilmente accessibili e quelli a mano devono essere rapidamente azionabili.

Il quadro dei comandi per l'azionamento servo-meccanico deve chiaramente recare la dicitura di "aperto" o "chiuso" di ciascuna leva o valvola di manovra.

L'eventuale linea elettrica per l'azionamento delle attrezzature di sicurezza deve essere indipendente da ogni altro circuito.

Art. 85 (*)

1. Le attrezzature di sicurezza contro le eruzioni libere e le relative linee devono essere sottoposte a prove di tenuta dopo la loro installazione secondo modalità stabilite dal titolare. I risultati sono annotati sul giornale di sonda.

2. Le attrezzature di cui al comma 1 sono sottoposte a periodiche manutenzioni e revisioni per verificarne lo stato di usura e deterioramento.

3. In ogni caso tale controllo deve essere eseguito prima della messa in posto in ogni nuovo luogo di lavoro. Gli esiti sono annotati nel giornale di sonda.

(*) Articolo così sostituito dall'art. 66, comma 4, D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624.

Art. 86

Almeno tre persone della squadra di turno devono essere in grado di manovrare i dispositivi per l'azionamento delle attrezzature di sicurezza.

Manovre negli impianti rotary

Art. 87

Durante le manovre della batteria di aste, della tubazione di rivestimento, di attrezzi o di altri apparecchi, devono essere disponibili sul piano di sonda teste di chiusura per le aste o per le tubazioni in manovra.

Cementazioni

Art. 88

La cementazione della tubazione di ancoraggio deve essere effettuata fino alla superficie.

Art. 89 (*)

1. Devono essere eseguite prove o controlli sulla riuscita delle cementazioni delle tubazioni di rivestimento, secondo le modalità stabilite nel documento di sicurezza e di salute; il metodo impiegato ed i risultati ottenuti sono annotati sul giornale di sonda.

(*) Articolo così sostituito dall'art. 68, comma 1, D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624.

Art. 90

Prima di perforare i tappi di cementazione delle tubazioni di rivestimento, deve essere effettuata una prova a pressione dopo il montaggio dell'attrezzatura di sicurezza contro le eruzioni libere.

Protezione individuale

Art. 91

Il personale in servizio nel cantiere deve sempre fare uso dell'elmetto e, quando occorra, di calzature, guanti, occhiali, maschere e indumenti adatti alle particolari condizioni di lavoro.

Art. 92

Sul piano di sonda devono trovarsi soltanto gli operai addetti alle operazioni in corso.

Il pontista, durante il lavoro sul ballatoio, deve far uso di cintura di sicurezza.

All'inizio di un "tiro" per svincolo di aste o tubazioni bloccate deve rimanere sulla sonda soltanto chi effettua la manovra dell'argano ed eventualmente un aiutante.

Art. 93

Il personale di sonda qualificato deve essere sottoposto a visite mediche semestrali per accettarne la particolare idoneità psicofisica. I referti relativi devono essere esibiti ad ogni richiesta della Sezione dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi.

Provvedimenti contro gli incendi

Art. 94

Nell’intorno dei pozzi e nei luoghi ove la valutazione dei rischi abbia evidenziato la possibilità di accumulo di gas, ed in ogni caso entro le aree pericolose è vietato accendere fuochi, usare lampade a fiamma libera, fumare e portare fiammiferi o altri mezzi di accensione e tenere accumuli di materiali combustibili (1).

I divieti predetti debbono essere resi manifesti mediante avvisi da affiggere in luoghi ben visibili.

Qualora si tratti di pozzo di produzione munito di gabbia metallica di protezione, la competente Sezione dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi può consentire di ridurre fino alla metà la distanza di cui al primo comma (2).

Le operazioni indispensabili all'esecuzione ed all'esercizio del pozzo che comportino l'impiego di fiamme, quali saldature, tagli e simili, sono consentite con le modalità stabilite per iscritto dal datore di lavoro; durante tali lavori deve essere sempre disponibile sul posto un estintore (3).

(1) Comma così modificato dall'art. 81, comma 1, D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624.
(2) Comma soppresso dall'art. 103, comma 1, lett. c), D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624.
(3) Comma così modificato dall'art. 81, comma 2, D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624.

 

Sorveglianza

Art. 95 (*)

Ogni impianto di perforazione deve essere dotato di almeno cinque estintori di tipo e potenzialità riconosciuti adeguati dalla Sezione dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi in relazione all'uso specifico cui sono destinati.

Ogni pozzo in produzione deve essere dotato di almeno due estintori.

La direzione del cantiere deve curare l'addestramento del personale addetto ai pozzi sull'uso degli estintori e sulla lotta contro gli incendi.

(*) Articolo soppresso dall'art. 103, comma 1, lett. c), D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624.

Serbatoi di miniera

Art. 96

Il progetto dell'impianto destinato alla raccolta ed allo smistamento degli idrocarburi direttamente provenienti dai campi di produzione è sottoposto all'approvazione della Sezione dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi.

Il progetto è approvato con provvedimento definitivo se riconosciuto adeguato alle esigenze della sicurezza ed a quelle inerenti alla produzione dei pozzi serviti.

L'obbligo della presentazione del progetto non sussiste per i serbatoi isolati di capacità non superiore ai 20 metri cubi per i liquidi e 10 metri cubi per i gas.

Art. 97

E' vietato depositare gli idrocarburi liquidi rinvenuti in scavi in terra non rivestiti e in recipienti suscettibili di perdite, fughe ed evaporazioni che possono determinare incendi.

Art. 98

E' vietato accedere all'interno dei serbatoi prima che gli stessi siano stati completamente vuotati, isolati dalle condutture e bonificati.

Le operazioni predette sono eseguite sotto la sorveglianza di personale responsabile.

Comunicazioni

Art. 99

Sono tenuti a disposizione della Sezione dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi, ed a richiesta trasmessi in copia, i diagrammi rilevati nei pozzi per idrocarburi, nonché, e fino al termine della perforazione, insieme con i campioni di idrocarburi, anche quelli delle acque di strato ottenuti durante le prove.

I risultati delle analisi sono comunicati alla Sezione dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi.

Art. 100

Deve essere dato avviso immediato alla Sezione dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi delle eruzioni libere o degli incidenti di perforazione che mettano in pericolo i lavori, nonché degli incendi ai pozzi o serbatoi.

Analogo obbligo sussiste in caso di incidenti di perforazione e di ogni altro evento che possa provocare sostanziali modifiche nello svolgimento dei lavori.

Art. 101

Quando sia ultimata la perforazione deve esserne data comunicazione entro 30 giorni alla Sezione dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi con la specificazione dei risultati.

Dell'inizio della produzione deve essere data preventiva comunicazione alla predetta Sezione.

Coltivazione dei giacimenti

Art. 102

La coltivazione deve essere condotta secondo i dettami della buona tecnica per quanto riguarda l'ubicazione e lo spaziamento dei pozzi, l'utilizzazione dell'energia del giacimento e l'estrazione, eventualmente anche con l'applicazione di metodi di recupero secondario, per conseguire la tutela del giacimento ed il maggiore recupero finale compatibile con l'esigenza economica.

Dispersioni

Art. 103

Si devono adottare accorgimenti atti ad impedire la dispersione sul terreno di olio, acqua salata, fluido di circolazione, residui e spurghi di serbatoio e lo scarico non necessario dei gas nell'atmosfera.

E' fatto altresì divieto di scaricare prodotti o residui infiammabili in corsi d'acqua, specchi di acqua e su pubbliche strade.

Titolo IV

ESCAVAZIONI A CIELO APERTO E SOTTERRANEE

Capo I

DISTANZE - AUTORIZZAZIONI - CAUZIONE

Art. 104

Senza autorizzazione del prefetto sono vietati gli scavi a cielo aperto per ricerca o estrazione di sostanze minerali a distanze minori di:

a) 10 m.:

da strade di uso pubblico non carrozzabili;

da luoghi cinti da muro destinati ad uso pubblico;

b) 20 m.:

da strade di uso pubblico carrozzabili, autostrade e tramvie;

da corsi d'acqua senza opere di difesa;

da sostegni o da cavi interrati di elettrodotti, di linee telefoniche o telegrafiche o da sostegni di teleferiche che non siano ad uso esclusivo delle escavazioni predette;

da edifici pubblici e da edifici privati non disabitati;

c) 50 m.:

da ferrovie;

da opere di difesa dei corsi d'acqua, da sorgenti, acquedotti e relativi serbatoi;

da oleodotti e gasdotti;

da costruzioni dichiarate monumenti nazionali.

Le distanze predette s'intendono misurate in senso orizzontale dal ciglio superiore dell'escavazione.

Art. 105

L'autorizzazione è accordata con decreto, quando le condizioni di sicurezza lo consentano, sentito l'ingegnere capo ed altri organi interessati dello Stato, la Provincia ed i Comuni.

Art. 106

Il prefetto, su proposta dell'ingegnere capo e sentiti gli interessati, può disporre con decreto che gli scavi siano mantenuti a distanze superiori a quelle indicate nell'art. 104, nei limiti riconosciuti appropriati alle esigenze della sicurezza in rapporto alle caratteristiche dei terreni e dei luoghi.

Analoga misura può essere adottata dal prefetto su istanza delle pubbliche Amministrazioni o di privati sentito il Distretto minerario e gli interessati.

Art. 107

Le lavorazioni sotterranee devono essere condotte in modo da non compromettere la sicurezza di:

ponti e viadotti di strade carrozzabili, di autostrade e tramvie;

ferrovie adibite al trasporto di persone;

opere di difesa rigide dei corsi d'acqua, dighe di ritenuta;

edifici pubblici ed edifici privati non disabitati;

costruzioni dichiarate monumenti nazionali;

sostegni di elettrodotti a tensione pari o superiore a 10.000 V;

acquedotti destinati al servizio pubblico e relative opere di difesa e serbatoi;

oleodotti e gasdotti;

altre opere di riconosciuto interesse pubblico o il cui danno possa mettere in pericolo l'incolumità delle persone.

Art. 108

Nei confronti delle opere di cui all'articolo precedente non possono eseguirsi senza l'autorizzazione del prefetto coltivazioni minerarie in sotterraneo a distanze inferiori:

al doppio della differenza di quota tra i lavori di coltivazione e le opere da tutelare, quando si tratti di terreni sciolti o compressibili, quali argille, sabbie e simili;

ai due terzi della suddetta differenza di quota nel caso di terreni costituiti da rocce lapidee.

L'autorizzazione è accordata con decreto secondo le modalità e le condizioni citate all'art. 105.

Art. 109

Il disposto dell'articolo precedente non si applica alle escavazioni per gallerie, pozzi e fornelli singoli né si applica quando si tratti di terreni costituiti da roccia lapidea e lo spessore verticale della parte coltivata sia ovunque inferiore a 1/20 della profondità nel caso di coltivazione senza ripiena o ad 1/4 della profondità nel caso di coltivazione con ripiena.

Art. 110

Il prefetto, su proposta dell'ingegnere capo e sentiti gli interessati, quando abbia fondati motivi di ritenere che le distanze stabilite dall'art. 108 non siano sufficienti a tutelare la sicurezza delle opere di cui all'art. 107, può, in casi particolari, disporre con suo decreto che le distanze stesse siano aumentate nei limiti riconosciuti appropriati alle esigenze della sicurezza in rapporto alle caratteristiche dei terreni e dei luoghi.

Art. 111

Le pubbliche Amministrazioni ed i privati che abbiano fondati motivi di ritenere che gli scavi in sotterraneo per estrazione di sostanze minerali, ancorché eseguiti nel rispetto delle distanze stabilite dal presente decreto, possano arrecare rilevante pregiudizio a luoghi ed opere diversi da quelli di cui all'art. 107, possono chiedere che il prefetto prescriva le necessarie distanze. Il prefetto provvede con decreto sentiti il Distretto minerario e gli interessati.

Art. 112

In caso di inosservanza del disposto degli articoli 104 e 107 l'ingegnere capo può ordinare la sospensione dei lavori.

Analogamente l'ingegnere capo dispone in caso di danni arrecati ai luoghi ed alle opere di cui all'art. 104 nonostante l'osservanza delle distanze prescritte dal presente decreto.

Art. 113

Per il risarcimento dei danni che potrebbero derivare dai lavori a cielo aperto o in sotterraneo, il prefetto, sentiti l'ingegnere capo e gli interessati, può imporre una cauzione.

Ogni contestazione nella misura della cauzione è decisa dall'autorità giudiziaria.

Quando è stata imposta una cauzione, il versamento relativo è condizione necessaria per l'inizio e la ripresa dei lavori sospesi.

Capo II

ESCAVAZIONI A CIELO APERTO

Ripari

Art. 114

Gli scavi delle lavorazioni a cielo aperto che presentano pericoli per la sicurezza delle persone o del traffico debbono essere protetti con ripari collocati alla distanza di almeno un metro dal ciglio superiore dello scavo stesso e ciò anche all'atto della sospensione o dell'abbandono dei lavori.

Se la zona in cui si trovano gli scavi è molto estesa e poco frequentata è sufficiente disporre nei luoghi che vi adducono cartelli ammonitori.

Nel caso di cave, quando l'imprenditore non abbia adempiuto alla norma del precedente comma e la cava sia tornata in disponibilità del proprietario, questi deve provvedere, salvi i diritti di rivalsa.

Piazzali

Art. 115

Ogni escavazione a cielo aperto deve essere provvista di un adeguato piazzale. Tale obbligo non sussiste durante la fase di apertura della cava, o quando trattasi di coltivazioni ad imbuto.

Art. 116

Il piazzale deve essere tenuto sgombro da ogni materiale per un'ampiezza tale da consentire l'immediato allontanamento del personale in caso di pericolo.

I treni di vagoncini stazionanti parallelamente alle fronti di abbattimento debbono presentare, a distanza non maggiore di 10 m., passaggi liberi per vie di scampo al personale.

Ispezioni alle fronti

Art. 117

Prima dell'inizio di ogni turno di lavoro, nonché successivamente allo sparo delle mine o a forte pioggia o a disgelo, le fronti interessate dai lavori devono essere ispezionate dal personale di sorveglianza per accertare che non sussistano pericoli.

Terreni di copertura

Art. 118

La coltivazione dei materiali utili si può effettuare soltanto quando i terreni di copertura che costituiscono motivo di pericolo siano stati asportati per una distanza non inferiore a 1,50 m. dal ciglio della fronte di abbattimento dei materiali utili.

Tale distanza deve essere adeguatamente aumentata se l'altezza e la possibilità di franamenti delle materie di copertura lo rendano necessario.

L'asportazione delle materie di copertura, qualora non sia eseguita con mezzi meccanici, è fatta con tagli dall'alto in basso, a scarpata o, se occorre, a gradini.

Fronti di abbattimento

Art. 119

E' vietato tenere a strapiombo le fronti di escavazione.

Quando le stratificazioni o le naturali fratture della roccia rendano gli strapiombi inevitabili, o quando la natura della roccia renda comunque malsicuro il fronte di cava, la coltivazione deve essere condotta procedendo dall'alto in basso con gradini di alzata riconosciuta idonea dall'ingegnere capo, oppure con l'impiego di altri mezzi atti ad evitare ogni pericolo e riconosciuti idonei dallo stesso ingegnere capo.

Lavori su fronti ripide

Art. 120

Coloro che sono addetti o accedono a lavori sul ciglio di cava o su fronti inclinate più di 40° devono assicurarsi a mezzo di cinture, o bretelle o con altro sistema idoneo, ad una fune a sua volta assicurata saldamente.

Nelle stesse lavorazioni gli addetti devono portare l'elmetto.

Escavazioni meccaniche

Art. 121

Qualora si impieghino escavatrici meccaniche poste al piede del fronte di scavo, l'altezza del fronte stesso non deve superare il limite a cui possono giungere gli organi dell'escavatrice.

L'ingegnere capo può consentire che il limite suddetto sia superato quando, per l'idoneità dei mezzi impiegati, la sicurezza sia ugualmente tutelata.

In tal caso l'imprenditore deve disporre una recinzione in modo che nessuno possa avvicinarsi al ciglio dello scavo.

Prima che l'escavatrice sia messa in moto si deve dare un segnale acustico e gli operai non devono trattenersi entro il raggio d'azione degli organi in movimento.

Escavazioni limitrofe

Art. 122

Nelle escavazioni a cielo aperto i diaframmi eventualmente lasciati fra due lavorazioni contigue, anche se effettuate da imprenditori diversi, devono avere spessore sufficiente a resistere alle spinte del materiale che eventualmente fosse accumulato a ridosso degli stessi diaframmi.

Se due escavazioni condotte da differenti imprenditori avanzano l'una verso l'altra pervenendo ad un diaframma che non offra sufficiente garanzia di stabilità, l'ingegnere capo può ordinare che tale diaframma sia abbattuto mediante lavori disposti in comune.

Art. 123

Se il piazzale di un'escavazione è sovrastante a quello di un'altra, i lavori debbono essere condotti in modo da impedire la caduta accidentale di materiali nell'escavazione sottostante.

Qualora si tratti di imprese diverse debbono essere presi accordi per regolare lo sparo delle mine.

Quando le misure adottate non soddisfino alle esigenze della sicurezza, l'ingegnere capo impone, in via definitiva, prescrizioni in proposito.

Sparo delle mine ordinarie

Art. 124

Lo sparo delle mine deve essere eseguito in modo da non determinare pericoli per le persone o danni alle cose.

Quando i lavori siano prossimi ad abitazioni, strade ad intenso traffico o a terreni coltivati, devono essere adottate misure per impedire il lancio di materiali a distanza.

Art. 125 (*)

Prima dello sparo delle mine debbono essere prese le precauzioni necessarie per la sicurezza degli operai e delle persone che si trovano nei luoghi circostanti.

A mezzo di un primo segnale acustico ed attraverso appositi incaricati, prima che si proceda all'accensione delle mine, si devono avvertire gli operai e chiunque si trovi nelle vicinanze di allontanarsi o rifugiarsi in luoghi o dietro ripari predisposti.

Il fuochino, trascorso il tempo sufficiente al ricovero delle persone, dà un altro segnale acustico e quindi procede all'accensione delle mine.

I ripari non debbono essere abbandonati prima che sia dato il segnale di cessazione di pericolo.

Ognuno dei segnali predetti deve avere una caratteristica prestabilita.

(*) Articolo soppresso dall'art. 103, comma 1, lett. c), D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624.

 

Art. 126

Se nonostante le misure di cui all'art. 124 non è possibile impedire la caduta di materiali in luoghi di proprietà altrui, il prefetto, su proposta dell'ingegnere capo, valutati i preminenti interessi, può disporre che il tiro delle mine avvenga ugualmente. Il decreto stabilisce altresì le ore e le modalità dello sparo.

Durante le operazioni di brillamento è fatto divieto ai terzi di trattenersi fuori riparo nella zona di pericolo.

Quando occorra, il decreto dispone che la forza pubblica intervenga per assicurare l'allontanamento temporaneo delle persone dalla zona di pericolo e può imporre cauzione.

Mine in vicinanza di strade

Art. 127

Se lo sparo delle mine è effettuato in vicinanza di strade che possono essere raggiunte da proiezioni di materiali, debbono essere disposte, a ciascun estremo della zona pericolosa, persone munite di segnale rosso per sospendere il transito. Il tratto di strada interessato deve essere preventivamente fatto sgomberare.

Grandi mine e varate

Art. 128

Le mine a fornello, quelle a galleria ed anche quelle cilindriche che per dimensioni, disposizione e importanza della carica sono in grado di produrre varate, cioè distaccare una considerevole quantità di roccia non circoscritta da lavori preparatori destinati a regolare la azione delle mine e lo scarico dei materiali, non possono essere effettuate senza autorizzazione del prefetto il quale, sentito l'ingegnere capo, prescrive di volta in volta in via definitiva le opportune cautele.

L'autorizzazione non è necessaria quando si tratti di coltivazione ad imbuto.

Le stesse norme valgono per qualunque volata di mine suscettibile di distaccare presumibilmente un volume di oltre 5000 m3 di roccia in posto.

Il brillamento può essere effettuato soltanto dopo tempestivo pubblico avviso con manifesti murali da affiggersi a cura del direttore negli abitati e contenenti gli estremi del decreto prefettizio nonché le cautele prescritte.

Disgaggio

Art. 129

Dopo ogni volata di mine, il disgaggio e la rimozione dei materiali che presentino pericolo di distacco devono essere eseguiti prima di ogni altro lavoro ed impiegando attrezzi di adeguata lunghezza.

Manovra, taglio e riquadratura dei massi

Art. 130

La riquadratura dei massi deve essere eseguita in luoghi che abbiano un piano di appoggio stabile.

Art. 131

Durante la manovra, il taglio e la riquadratura dei blocchi è fatto divieto di introdursi negli spazi angusti adiacenti o di approssimarsi alle parti da separarsi mediante tagli a meno che una puntellatura o altra misura garantisca da pericolosi movimenti del masso o di parti di esso.

Discariche

Art. 132

Quando vengono gettati massi dai piazzali si devono prendere precauzioni affinché i massi stessi non cadano oltre i limiti del terreno destinato alla discarica. I limiti sono resi evidenti con appositi segnali.

Quando le precauzioni di cui sopra non siano sufficienti deve essere predisposto dal sorvegliante un servizio di vigilanza.

Denuncia di esercizio delle vie di lizza

Art. 133

Per ogni via di lizza dei materiali di cava l'imprenditore di lizzatura deve presentare al sindaco una denuncia di esercizio analoga a quella prescritta e regolata, per l'apertura delle cave, dall'art. 28 e successivi del presente decreto.

Lizzatura a mano

Art. 134

La lizzatura a mano deve essere eseguita con almeno tre funi di acciaio in modo che il carico sia sempre assicurato ad almeno due di esse. E' ammessa la lizzatura con due funi quando la pendenza non superi il trenta per cento.

L'uso di altri tipi di funi che possiedano requisiti di resistenza e flessibilità egualmente soddisfacenti è subordinato a preventiva autorizzazione dell'ingegnere capo il quale ne stabilisce le condizioni di impiego.

E' vietata la lizzatura dei massi su vie che abbiano pendenza superiore al cento per cento.

In casi particolari, per alcuni tratti, l'ingegnere capo può autorizzare la lizzatura con pendenze maggiori, prescrivendo le opportune cautele.

 

Art. 135

Il peso della "carica" nella lizzatura a mano con tre funi non deve essere superiore al valore indicato nella tabella allegata al presente decreto, in funzione dei carichi di rottura delle funi e delle pendenze delle vie di lizza.

I pesi massimi indicati si intendono per funi nuove e devono essere diminuiti, in relazione alla presumibile usura delle funi, per ogni fune in tensione che sia stata impiegata per una percorrenza complessiva superiore ai dieci chilometri, del cinque per cento per ogni dieci chilometri di uso.

Le funi devono essere poste fuori servizio quando risulti dai controlli che esse presentano un numero di fili rotti superiore al decimo del totale entro la lunghezza di due metri.

Le pendenze sono misurate nel tratto più inclinato delle vie di lizza. Nel caso che la pendenza massima di una via di lizza differisca sensibilmente dalla media e sia limitata a brevissimi tratti (balzi) è consentito per essi porre in funzione una quarta fune anziché limitare il peso della carica al valore previsto per la pendenza massima.

L'aggiunta di una quarta fune consente di accrescere del 50% i valori indicati nella tabella allegata al presente decreto.

Le funi debbono consentire una flessibilità sufficiente per l'avvolgimento sui "pioli" pari a quella di una fune con formazione di 180 fili, 7 anime tessili ed una resistenza del filo elementare di 150 kg/mm2.

Art. 136

Le operazioni di lizzatura devono essere eseguite sotto la diretta sorveglianza del capo lizza o del capo cava.

Lizzatura meccanica

Art. 137

Per la lizzatura meccanica eseguita con una sola fune a mezzo di argano, i pesi massimi ammissibili per la carica, a parità di resistenza della fune e di pendenza della via, sono la metà di quelli stabiliti per la lizzatura a mano nella tabella allegata.

Organi di attacco

Art. 138

Le staffe e i ganci metallici che collegano le funi alle braghe della carica debbono avere resistenza non minore di quella globale di tutte le funi che ad essi fanno capo ed essere tali da escludere la possibilità di apertura accidentale. Le braghe devono rispondere agli stessi requisiti.

Manutenzione delle vie di lizza

Art. 139

Il capo lizza deve curare il buono stato della via di lizza, dei pioli e delle basi e assicurarsi della efficienza del materiale impiegato.

Gli operai addetti alle vie di lizza debbono avvertire immediatamente il capo lizza di ogni imperfezione, insufficienza o guasto che riscontrino nel materiale adoperato.

Capo III

ESCAVAZIONI SOTTERRANEE

Uso dell'elmetto

Art. 140

Chiunque accede in sotterraneo deve essere provvisto e fare uso di elmetto per il tempo di permanenza.

Vie d'uscita

Art. 141

Ogni miniera o cava sotterranea deve essere progettata e realizzata in maniera tale che, in caso di inagibilità di una via di comunicazione con l’esterno, i lavoratori possano abbandonare il luogo di lavoro da altra via collegante il sotterraneo con l’esterno; tale disposizione non si applica ai lavori di tracciamento, preparazione e ricerca (1).

Qualora le due vie d'uscita siano costituite da pozzi di transito del personale, devono essere munite anche di scale.

I pozzi profondi più di cento metri, attraverso i quali si effettua il normale transito del personale, devono essere muniti di apparecchi di sollevamento atti al trasporto delle persone.

(1) Comma così sostituito dall'art. 54, comma 1, D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624.

Art. 142 (*)

Si può derogare dalla disposizione del primo comma dell'articolo precedente:

a) per i nuovi lavori, sino a quando non siano state fatte le comunicazioni fra le due uscite;

b) per le miniere o cave sotterranee, nelle quali non siano contemporaneamente occupati più di 20 operai, sempre che la via di uscita sia in roccia consistente e la stabilità della stessa via sia, per l'armamento impiegato, assicurata in ogni evenienza o sempre che non sia intervenuta diversa disposizione restrittiva dell'ingegnere capo;

c) per le miniere o cave comunicanti fra di loro, aventi ciascuna la propria via di uscita, che abbiano formato oggetto di convenzione per la ventilazione comune e il passaggio degli operai in caso di pericolo;

d) quando si verifichino circostanze eccezionali che determinino la temporanea impraticabilità di una delle vie di uscita.

La deroga di cui alla lettera d) è autorizzata dall'ingegnere capo, limitatamente al tempo necessario per il ripristino delle condizioni normali e comunque per durata non superiore a quattro mesi. In tal caso l'ingegnere capo prescrive in via definitiva le cautele necessarie e limita il numero degli operai da ammettere in sotterraneo.

(*) Articolo soppresso dall'art. 103, comma 1, lett. c), D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624.

Chiusura degli imbocchi

Art. 143

Le bocche a giorno delle vie sotterranee debbono essere munite di porte o cancelli. Quelle delle vie adibite alla circolazione del personale o ai trasporti debbono tenersi chiuse quando non vi sia personale nel sotterraneo; le altre debbono restare costantemente chiuse, ma in modo da potersi aprire dall'interno verso l'e