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IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la
legge 12 febbraio 1955, n. 51, che delega al Governo l'emanazione di
norme generali e speciali in materia di prevenzione infortuni e di
igiene del lavoro;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.
547, contenente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
TITOLO
I DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO UNICO
Art.
1
Funzione integrativa delle norme
Le norme
di prevenzione degli infortuni sul lavoro contenute nel presente
decreto sono integrative di quelle generali emanate con il decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.
Art. 2
Campo di applicazione
Sono soggette alle norme del presente decreto le attività
previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1955, n. 547, con le esclusioni previste dal successivo art. 2.
Alle norme
suddette sono soggetti i datori di lavoro, i dirigenti, i preposti ed
i lavoratori, nonchè i costruttori ed i commercianti indicati
rispettivamente negli articoli 4, 5 e 6 nell'art. 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.
Art. 3
Applicazione delle norme
Anche per
le norme del presente decreto si applicano le disposizioni contenute
nei capi I, II e IV del titolo XII del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.
TITOLO
II PRODUZIONE ED IMPIEGO DEGLI ESPLOSIVI
Capo I DISPOSIZIONI GENERALI
Art.
4
Campo di applicazione
Le imprese
che provvedono alla fabbricazione, alla manipolazione, al recupero,
alla conservazione, alla distribuzione, al trasporto o alla
utilizzazione di esplosivi devono applicare le norme del presente
titolo.
Restano ferme le disposizioni contenute nel testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
e quelle del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni.
Art. 5
Età minima dei lavoratori
Ai lavori
indicati nel primo comma dell'art. 4 non possono essere adibiti i
minori di anni 18.
Capo
II DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA PRODUZIONE DEGLI ESPLOSIVI
Art.
6
Suddivisione dei laboratori e protezione dei posti di lavoro
Le singole operazioni di fabbricazione e manipolazione degli esplosivi
devono di norma essere eseguite in laboratori distinti ed isolati, in
relazione alla loro pericolosità.
I lavoratori che effettuano operazioni presentanti rischi specifici
devono essere protetti con mezzi e attrezzature atti a salvaguardarne
l'integrità fisica ed in particolare:
a) mediante la difesa dei singoli posti di lavoro e dei lavoratori con
schermi di sicurezza e con l'adozione di dispositivi atti a ridurre il
pericolo;
b) con l'adozione di congegni di nota efficacia che consentano di
effettuare le lavorazioni a distanza di sicurezza;
c) con l'effettuazione di lavorazioni in blinda o a distanza,
comandate da posizioni di sicurezza, nel caso di lavorazioni di
maggior pericolo quali la fresatura degli esplosivi, lo smontaggio e
il taglio dei proiettili, il petrinaggio meccanico e la molazzatura.
Art. 7
Protezioni individuali
I
lavoratori, appena entrati negli stabilimenti di fabbricazione,
manipolazione o deposito di materie esplodenti, devono indossare
appositi indumenti e calzature di lavoro, che devono essere loro
forniti dalla impresa.
Le calzature devono essere prive di chiodi, punte od altri elementi di
ferro o di acciaio. Negli indumenti di lavoro non devono esservi
bottoni, fibbie o chiusure di metallo.
Gli addetti a lavorazioni, che comportino particolari rischi, quale la
laminazione delle polveri, devono essere protetti con appositi
indumenti.
E' vietato portare coltelli, chiavi, anelli o qualsiasi altro oggetto
di metallo.
Nei reparti in cui è necessario, le lavoratrici devono raccogliere i
capelli in cuffia.
I preposti hanno l'obbligo di controllare ed assicurare l'osservanza
delle norme contenute nei comma precedenti.
Art. 8
Pavimenti
I pavimenti dei locali di lavoro, esclusi quelli destinati a depositi,
devono avere requisiti rispondenti alle caratteristiche dell'esplosivo
trattato; in particolare devono essere senza fessure, di facile
pulizia e lavaggio nonchè privi di elementi di ferro o di acciaio
affioranti.
Qualora la natura della lavorazione lo richieda, devono essere
predisposti rivestimenti a graticci.
I pavimenti devono essere raccordati alle pareti lungo i bordi.
Art. 9
Trasporto dei semilavorati
I mezzi e
le attrezzature occorrenti per il trasporto dei prodotti esplodenti
nel passaggio da una fase all'altra della lavorazione e nel corso
delle lavorazioni stesse, devono avere requisiti che tengano conto del
grado di sensibilità e delle caratteristiche dell'esplosivo nella
fase in cui si trova. Essi devono essere di facile pulizia e di sicuro
maneggio.
Art. 10
Eliminazione dei cascami
I cascami
devono essere incendiati, distrutti o inertizzati da lavoratori
appositamente incaricati e sotto la sorveglianza di persona
competente.
Art. 11
Revisioni periodiche
I locali,
le macchine e le attrezzature in attività devono essere sottoposti a
periodiche revisioni e pulizie secondo disposizioni della direzione
affisse in modo visibile in ogni locale.
Art. 12
Lavori di riparazione, manutenzione e demolizione
Nell'interno dei locali pericolosi è vietato effettuare lavori di
riparazione, manutenzione e demolizione all'edificio, al macchinario e
agli impianti senza ordine della direzione.
Prima dell'inizio dei lavori indicati al primo comma devono:
a) essere trasportati al deposito tutti gli esplosivi e i loro
componenti;
b) essere bonificate accuratamente le parti del locale, del
macchinario e degli organi in corrispondenza dei punti in cui devono
essere eseguiti le riparazioni o gli smontaggi, sotto la diretta
sorveglianza di persona competente.
Gli apparecchi ed i recipienti impiegati nella lavorazione degli
esplosivi, prima di essere portati alla riparazione, devono essere
inertizzati.
Art. 13
Misure contro l'elettricità statica
Precauzioni
devono essere adottate contro l'accumulazione di elettricità statica
in vicinanza di materie infiammabili ed esplodenti, secondo i casi e
le esigenze della lavorazione, favorendo anche la dispersione delle
cariche elettrostatiche con collegamenti a terra.
Mezzi idonei devono essere adottati, e i lavoratori hanno l'obbligo di
farne uso, per evitare possibilità di scariche dovute all'elettricità
statica eventualmente accumulatasi sui lavoratori addetti alla
manipolazione di esplosivi particolarmente sensibili al manifestarsi
di tali fenomeni.
Nelle lavorazioni di cui al comma precedente è vietato l'uso di
indumenti di lavoro formati con fibre facilmente elettrizzabili, salvo
i casi in cui per le particolari lavorazioni i predetti indumenti
debbano essere formati con fibre di lana.
Art. 14
Misure anticendi
Negli
stabilimenti di produzione, di manipolazione e di deposito degli
esplosivi devono essere installati apparecchi di allarme e
segnalazioni anticendi; gli apparecchi di allarme devono poter essere
azionati anche a mano.
I vari reparti devono essere collegati telefonicamente con la
direzione e con il servizio antincendi.
Il personale incaricato della estinzione degli incendi deve essere
periodicamente esercitato.
Art. 15
Trafilatura e taglio
Le presse
idrauliche per la trafilatura a caldo degli esplosivi di lancio devono
essere installate in appositi locali; i lavoratori addetti devono
essere efficacemente protetti da apposite blindature.
Le presse, le calandre e le taglierine per la produzione di piastre
devono essere provviste di apparecchi automatici per l'estinzione
della fiamma.
Art. 16
Molazzatura
Le molazze
per la molazzatura di esplosivi devono essere comandate soltanto da
posizioni protette, senza la presenza di persone nel locale e devono
essere provviste di dispositivi atti ad impedire la caduta della mola
nella vasca durante le operazioni di carico e scarico.
Art. 17
Granitura e lucidatura della polvere nera
Le
operazioni di granitura e lucidatura della polvere nera devono essere
comandate da posizioni protette senza la presenza di persone nel
locale.
Art. 18
Lavorazione a caldo degli esplosivi
Quando
l'esplosivo venga riscaldato, come nel caso di fusione del tritolo e
miscele, di paraffinatura delle cartucce di dinamite:
a) devono essere usati come mezzo scaldante esclusivamente l'acqua od
il vapore;
b) gli apparecchi con serpentina percorsa da vapore o camicia di
vapore devono essere adoperati solo nei casi richiesti dalla natura
dell'esplosivo da fondere.
In tale ipotesi la temperatura massima del mezzo scaldante deve essere
limitata, nel caso di vapore, da un gruppo "valvola di
riduzione-valvola di sicurezza" applicato tra il generatore di
vapore ed il recipiente e da una valvola di sicurezza applicata sul
corpo scaldante del recipiente, che limiti la temperatura entro valori
compatibili con la natura dell'esplosivo. Le valvole devono essere di
tipo regolamentare e mantenute in perfette condizioni di regolazione e
di efficienza. Nel riscaldamento ad acqua calda il recipiente
contenente l'acqua deve essere provvisto di tubo di scarico libero ed
essere costruito e collocato in modo che la temperatura dell'acqua non
possa, in ogni caso, superare i 100 gradi centigradi;
c) l'afflusso del mezzo scaldante al dispositivo di riscaldamento
dell'esplosivo deve essere regolabile, bloccato su una posizione
massima, in relazione alla natura della lavorazione;
d) il recipiente nel quale si effettua il riscaldamento dell'esplosivo
deve essere provvisto di doppia serie di strumenti di controllo della
temperatura e, se del caso, della pressione.
E' fatto divieto di immettere vapore sull'esplosivo o nelle lance che
iniettano acqua calda nei proiettili per il recupero dell'esplosivo a
mezzo di fusione.
Art. 19
Affissione di istruzioni e cartelli
Nei locali
in cui si producono, si manipolano e si conservano esplosivi, come
pure nei vari reparti dei cantieri di scaricamento proiettili, devono
essere affissi cartelli indicanti:
a) le disposizioni da adottarsi in caso di allarme o di incidente;
b) le modalità da seguirsi nelle operazioni affidate ai lavoratori e
che implichino responsabilità, quali la sorveglianza di reazioni,
l'esecuzione di lavori che comportano pericolo;
c) il numero massimo dei lavoratori ammesso nel reparto;
d) il
quantitativo massimo di esplosivo ammesso nel reparto;
e) eventuali altre disposizioni che interessino la sicurezza dei
lavoratori presenti.
Capo
III IMPIEGO DEGLI ESPLOSIVI
Art.
20
Scelta degli esplosivi
La scelta
degli esplosivi per il loro impiego deve essere fatta tenendo presente
la rispondenza del tipo di esplosivo alla natura dei lavori da
eseguire.
Art. 21
Istruzioni sull'uso degli esplosivi
Il datore
di lavoro deve fornire ai lavoratori addetti alla custodia,
manipolazione ed uso degli esplosivi istruzioni scritte sulla loro
conservazione e sulle cautele particolari da adottare nell'impiego dei
vari tipi usati nel cantiere.
Le principali norme devono essere riportate in cartelli affissi alle
porte dei depositi ed ai posti di confezionamento delle cariche.
Art. 22
Trasporto degli esplosivi nell'interno dei cantieri
Gli
esplosivi devono essere trasportati negli involucri originali, in
cassette chiuse con chiavistelli o in contenitori idonei, tenendo
separati gli esplosivi dalle micce e dalle capsule detonanti.
Il trasporto a braccia degli esplosivi ai luoghi di impiego deve
essere attuato a mezzo di solide cassette munite di coperchio
chiudibile con chiavistello, distinte sia nelle dimensioni che nella
dicitura per gli esplosivi e per i detonanti.
Il trasporto degli esplosivi e dei detonanti deve avvenire in tempi
diversi oppure per mezzo di lavoratori diversi, i quali non possono
essere muniti di lampade a fiamma.
Gli esplosivi trasportati su veicoli devono essere contenuti in
imballaggi idonei, stabilmente collocati.
I mezzi di trasporto devono essere costruiti in modo da impedire la
caduta di scintille o di elementi brucianti sulle casse o sui
recipienti contenenti gli esplosivi.
E' vietato l'impiego di mezzi di trasporto che diano luogo a
produzione di scintille o fiamme, salvo efficaci protezioni.
Art. 23
Disgelamento e asciugamento delle cartucce
Il
disgelamento degli esplosivi deve essere effettuato possibilmente di
giorno, sotto la direzione di un sorvegliante ed in posti isolati, a
conveniente distanza dai luoghi dove si eseguono altri lavori.
Il disgelamento degli esplosivi deve essere eseguito esclusivamente in
recipienti riscaldati bagnomaria, evitando il contatto dell'acqua con
gli esplosivi.
E' vietato operare il disgelamento degli esplosivi esponendoli al
fuoco o alle fiamme oppure collocandoli su fornelli accesi o
riscaldati o portandoli sulla persona.
Le dinamiti congelate non devono essere tagliate, perforate, divise,
radunate, compresse, battute o in altro modo sollecitate con corpi
duri.
Art. 24
Dinamiti alterate
Le dinamiti alterate, sciolte o in cartucce, quando emanano odore acre
o vapori rutilanti o si presentano fortemente trasudate, non devono
essere usate ma distrutte al più presto possibile.
La distruzione deve essere fatta, da lavoratori appositamente
incaricati e sotto la vigilanza di persona competente, bruciando
l'esplosivo per piccole quantità, disponendolo a strisce o in
cartucce aperte ai due capi messe una di seguito all'altra.
L'accensione deve essere fatta ad uno degli estremi con un miccia a
lenta combustione o di lunghezza sufficiente in modo che dopo
l'accensione della miccia, il lavoratore possa mettersi al sicuro.
E' vietato l'uso di detonanti.
La distruzione deve essere fatta all'aperto, in luogo isolato e non
pietroso, al quale sia con opportune segnalazioni interdetto
l'avvicinamento di persone. Essa deve essere eseguita in modo da
evitare danni nel caso che la dinamite, anzichè bruciare, esploda.
Art. 25
Distribuzione degli esplosivi per l'impiego
La consegna degli esplosivi deve essere effettuata dal consegnatario
ai lavoratori incaricati del ritiro in misura non eccedente il
fabbisogno giornaliero per i lavori in corso. E' vietata la consegna
di esplosivi avariati, dei quali non si deve far uso nelle mine.
La distribuzione degli esplosivi ritirati deve essere effettuata
immediatamente prima del caricamento delle mine ed in misura non
eccedente il fabbisogno di ogni singola squadra. E' vietata la
consegna di dinamiti congelate.
La dinamite e gli altri esplosivi congeneri devono essere consegnati
in cartucce, i cui involucri devono essere integri.
Gli inneschi devono essere consegnati nel numero strettamente
necessario e solamente in appositi contenitori.
L'esplosivo non adoperato deve essere in ogni caso restituito dai
lavoratori alla persona incaricata prima di abbandonare il lavoro.
Art. 26
Innescamento delle cartucce
L'innescamento delle cartucce (preparazione delle smorze) deve essere
eseguito nel seguente modo:
1) l'accoppiamento miccia-detonatore deve essere fatto a distanza di
sicurezza.
Per fissare la miccia alla capsula di innesco si deve far uso
esclusivamente di pinze o tenaglie, le quali non possono essere
composte di elementi di ferro o di acciaio. E' vietato schiacciare la
capsula di innesco con i denti;
2) l'applicazione dei detonatori alle cartucce deve esser fatta sulla
fronte di sparo a misura del loro impiego e a distanza di sicurezza da
quantitativi anche piccoli di esplosivi.
Le cartucce innescate devono essere di mano in mano introdotte nei
fori da mina, evitando in ogni caso il loro accumulo.
Art. 27
Licenza per il mestiere del fochino
Le
operazioni di:
a) disgelamento delle dinamiti;
b) confezionamento ed innesco delle cariche e caricamento dei fori da
mina;
c) brillamento delle mine, sia a fuoco che elettrico;
d) eliminazione delle cariche inesplose;
devono essere effettuate esclusivamente da personale munito di
speciale licenza, da rilasciarsi, su parere favorevole della
Commissione tecnica provinciale per gli esplosivi, dal Prefetto previo
accertamento del possesso dei requisiti soggettivi di idoneità da
parte del richiedente all'esercizio del predetto mestiere.
La Commissione, di cui al comma precedente, è integrata da due
ispettori del lavoro, di cui uno laureato in ingegneria e uno in
medicina.
La Commissione deve accertare nel candidato il possesso:
a) dei requisiti fisici indispensabili (vista, udito, funzionalità
degli arti);
b) della capacità intellettuale e della cultura generale
indispensabili;
c) delle cognizioni proprie del mestiere;
d) della conoscenza delle norme di sicurezza e di legge riguardanti
l'impiego degli esplosivi nei lavori da mina.
Gli aspiranti alla licenza devono far pervenire alla Prefattura
competente, una domanda in carta libera specificante l'oggetto della
richiesta, le generalità del richiedente, il domicilio o recapito.
All'esame gli aspiranti devono esibire il libretto di lavoro e gli
eventuali documenti del lavoro prestato.
A datare dal 1° luglio 1958, potranno essere incaricati delle
mansioni indicate nel primo comma del presente articolo soltanto i
fochini muniti di licenza. Fino al 30
giugno 1960, i fochini che dimostrano di aver esercitato il mestiere
ininterrottamente da tre anni, possono ottenere la licenza senza esame.
Art. 28
Micce
Le micce, prima di essere applicate ai detonatori, devono essere
accuratamente esaminate per accertare la loro integrità. Esse devono
essere tagliate in lunghezza tale che il lavoratore adibito
all'accensione abbia il tempo necessario per mettersi al sicuro.
Nei luoghi umidi si devono usare micce incatramate; per le mine
subacquee o praticate in terreni acquitrinosi devono essere impiegate
micce ad involucro impermeabile.
Periodicamente devono essere controllate la velocità di combustione
della miccia e le caratteristiche del dardo.
Art. 29
Caricamento delle mine
I fori da
mina devono essere caricati immediatamente prima del brillamento.
Durante dette operazioni, sul luogo di impiego devono essere tenuti
soltanto i quantitativi d'esplosivo e di detonatori o di cartucce
innescate indispensabili a garantire la continuità delle operazioni.
Durante le operazioni di caricamento delle mine deve essere presente
soltanto il personale addettovi.
E' vietato annodare le micce fra loro o in matasse o comunque piegarle
con piccoli raggi di curvatura o sottoporle a trazione, torsione o
compressione.
E' vietato utilizzare, per nuove mine, canne o fori da mina
preesistenti.
L'intasamento o borraggio deve essere fatto con materie prive di
granelli o noduli quarzosi, piritosi o metallici.
Le cartucce di esplosivo devono essere spinte nei fori da mina
soltanto mediante bacchette di legno.
Le cartucce a polvere, da adoperare nei luoghi umidi, devono essere a
doppia impermeabilizzazione.
Le cartucce innescate e non utilizzate devono essere separate
dall'innesco.
Art. 30
Detonatori elettrici
I detonatori elettrici che presentano deformazioni, anomalie o
deterioramenti, anche lievi, devono essere scartati e distrutti.
Il trasporto dei detonatori elettrici deve essere effettuato con le
modalità indicate nell'art. 22; le cassette devono essere suddivise
in scomparti, per tenere distinti i detonatori stessi per numero di
ritardo.
In una stessa volata non devono essere impiegati detonatori
provenienti da fabbriche diverse.
Art. 31
Isolamento e controllo dei circuiti elettrici di brillamento
I conduttori dei detonatori elettrici non devono essere sottoposti
a sforzi di trazione durante e dopo i collegamenti.
Si deve evitare che parti nude dei conduttori vengano a contatto con
le parti rocciose e si trovino immerse nell'acqua. Le giunzioni dei
conduttori, a mano a mano che vengono effettuate, devono essere
rivestite con isolante.
Il collegamento finale dei conduttori capilinea al tratto di circuito
principale deve essere eseguito da un solo operaio, previo
allontanamento degli altri lavoratori
Il collegamento del circuito principale alla fonte di energia deve
costituire l'ultima operazione immediatamente prima del brillamento.
Il controllo del circuito deve essere effettuato con apposito
ohmmetro; in sotterraneo devono essere sempre disponibili due
ohmmetri, di cui uno di riserva.
Nel caso che, a caricamento completato, venga riscontrata la non
continuità del circuito e l'inconveniente risieda nel difettoso
funzionamento di uno o più detonatori, non si deve procedere alla
loro rimozione scaricando a mano le relative mine; solo nel caso che
se ne possa togliere facilmente l'intasamento, si può aggiungere una
nuova cartuccia innescata nell'interno della canna, inserendola nel
circuito; ove l'intasamento non possa essere tolto senza pericolo, i
detonatori difettosi devono essere esclusi dal circuito. Se a
volata partita si accerti che le mine con detonatore difettoso non
sono esplose, si deve procedere come indicato nell'art. 37.
Art. 32
Fonti di energia per il brillamento elettrico
Per il brillamento elettrico delle mine è vietato l'uso della
corrente di linea.
Gli esploditori portatili a magnete devono essere muniti di un
dispositivo a chiave asportabile o di altro equivalente, senza il
quale il circuito di accensione non possa essere inserito. Gli
apparecchi esploditori e di controllo devono essere a tenuta stagna.
Gli esploditori portatili a batteria di pile o di accumulatori devono
essere posti in cassetta chiusa e devono essere provvisti di uno
speciale contatto a ritorno automatico per realizzare la connessione
fra batteria e conduttori d'accensione con chiave di comando
asportabile. La connessione deve poter avvenire soltanto esercitando
sul contatto una pressione e deve immediatamente interrompersi
automaticamente.
Le chiavi di comando degli esploditori di cui al secondo e terzo comma
devono essere tenute costantemente in custodia dal lavoratore
incaricato dei collegamenti e della verifica del circuito.
I dispositivi di comando dei contatti e gli eventuali apparecchi di
controllo devono essere contenuti in custodia a tenuta stagna.
Art. 33
Precauzioni per il brillamento elettrico
E' vietato l'impiego dell'accensione elettrica ogni qualvolta siano in
corso temporali entro un raggio di 10 Km. dal posto di brillamento
delle mine.
Nel caso che il temporale sopravvenga durante la fase di caricamento,
l'operazione deve essere sospesa ed i lavoratori devono essere
allontanati dal fronte di lavoro.
E' comunque vietato impiegare il brillamento elettrico delle mine
quando linee elettriche o telefoniche, condutture o funi metalliche o
binari si estendano a meno di 30 metri dal punto in cui il circuito
dei reofori degli inneschi elettrici si connetta alla linea di
collegamento con l'esploditore.
Art. 34
Segnale di accensione
L'accensione delle mine deve essere preannunciata con segnale di
tromba dal capo squadra minatore o da un lavoratore appositamente
incaricato.
Esso deve dare tempestivamente ad alta voce l'avvertimento di
ritirarsi per tutti coloro che si trovano nelle vicinanze.
Art. 35
Accensione delle mine
Le mine devono essere normalmente fatte esplodere nei periodi di
riposo tra una muta e l'altra dei lavoratori oppure in ore
prestabilite, in modo che sia facilitata l'adozione delle necessarie
cautele.
Detto obbligo si estende anche ai cantieri attigui, quando in essi
sussista pericolo per effetto dell'esplosione. I dirigenti di questi
cantieri devono essere tempestivamente avvertiti.
Quando sia necessario devono essere prestabiliti posti nei quali i
lavoratori possono mettersi al sicuro. Nella escavazione dei pozzi si
devono stabilire, ove sia necessario, solidi impalcati di tramezzo e
agevoli scale per il pronto allontanamento dell'operaio accenditore.
Art. 36
Tempo di attesa dopo lo sparo
E' vietato
accedere al luogo di sparo prima che siano trascorsi almeno quindici
minuti dall'ultimo colpo.
Detto limite può essere ridotto a dieci minuti quando si tratti di
mine in luogo aperto.
Quando sia accertato od esista il dubbio che una o più mine non siano
esplose, non si deve accedere alla fronte di lavoro prima che siano
trascorsi almeno trenta minuti dall'ultimo colpo. I tempi suddetti
devono essere misurati dal caposquadra minatore. Il ritorno dei
lavoratori alla fronte di sparo deve avvenire dopo segnale acustico
dato dal caposquadra.
Art. 37
Mine inesplose
La mina
mancata non deve essere scaricata.
Si può provocarne l'esplosione con una cartuccia sovrapposta alla
prima, soltanto se può essere tolto facilmente l'intasamento senza
far uso di strumenti di ferro o di acciaio e senza urti con corpi
duri. Quando non sia possibile, si deve praticare un'altra mina
lateralmente a quella inesplosa per procurarne lo scoppio, non
dovendosi lasciare abbandonate mine cariche inesplose.
Il nuovo foro deve essere praticato in modo da non incontrare il foro
che contiene la carica inesplosa.
Art. 38
Misure di sicurezza dopo lo sparo
Trascorsi
i tempi di sicurezza indicati nell'art. 36, il caposquadra minatore,
con i lavoratori strettamente necessari, deve provvedere:
a) al disgaggio di sicurezza;
b) all'accurata ispezione della fronte di sparo per individuare le
eventuali mine non esplose;
c) all'accertamento della eventuale esistenza di residui di esplosivo
nei fondelli.
Nel caso di mine inesplose, e ove non sia rintracciabile la mina
gravida sulla fronte e sia perciò presumibile l'avvenuta asportazione
della stessa, si devono ricercarne attentamente i frammenti nel
materiale abbattuto. In tal caso la rimozione del materiale deve
essere effettuata con cautela.
E' vietato scaricare l'esplosivo di cui sia stata accertata
l'esistenza nei fondelli residui: esso deve essere fatto esplodere
mediante una carica sovrapposta. I fondelli residui devono essere
accuratamente ricercati e messi in evidenza con appositi segnali
indicatori affinchè siano evitati nella perforazione di nuovi fori.
I nuovi fori devono essere aperti parallelamente ed a sufficiente
distanza dai fondelli residui.
TITOLO
III COLLAUDI
Capo I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Art.
39
Campo di applicazione
Nella
esecuzione di prove di collaudo di impianti, di macchinari e loro
parti, che presentano pericolo di scoppio, incendio, disintegrazione,
sviluppo di gas o vapori tossici ed emanazioni radioattive, si
applicano le norme del presente titolo.
Si considerano macchinari, oltre le macchine propriamente dette, anche
le apparecchiature meccaniche, elettriche e magnetiche, i recipienti e
le tubazioni.
Le norme del presente titolo possono non essere applicate, quando le
prove di collaudo siano eseguite:
a) su macchinario assoggettato a collaudi e verifiche ai sensi di
leggi o regolamenti speciali, salvo che possano intervenire reazioni
chimiche incontrollate;
b) su macchinario di normale costruzione, per il quale gli elementi di
calcolo e la sicurezza di funzionamento siano già acquisiti nella
pratica tecnica.
Art. 40
Definizione di collaudo
Sono
considerati collaudi:
a) le prove eseguite per controllare le rispondenze del funzionamento
degli impianti o dei macchinari ai risultati di studi o progetti
ovvero alle clausole dei contratti di fornitura;
b) le prove eseguite su parti essenziali degli impianti o dei
macchinari nel corso delle operazioni di montaggio;
c) le prove eseguite dopo i lavori di riparazione che comportino lo
smontaggio e la sostituzione di parti od elementi essenziali;
d) le prove eseguite per l'impiego e la elaborazione di nuove sostanze
su impianti o macchinari già esistenti;
e) le prove sperimentali che ingenerino nel materiale sollecitazioni
superiori a quelle del normale esercizio.
Art. 41
Applicazione delle norme di sicurezza, sorveglianza e responsabilità
Il costruttore o il committente, nel cui stabilimento è eseguito il
collaudo, deve sorvegliare, sotto la propria responsabilità e per
quanto di sua competenza, la regolare applicazione delle norme
contenute nel presente titolo.
Capo
II PROVE DI COLLAUDO
Art.
42
Persone presenti nelle prove
Alle prove
parziali o definitive di collaudo possono essere presenti soltanto le
persone direttamente interessate e quelle espressamente designate a
norma degli articoli seguenti.
Dette persone devono essere istruite sul lavoro da compiere, sui
pericoli cui sono esposte, sulle precauzioni da prendere per evitarli
e sulle operazioni da eseguire nel caso di condizioni di pericolo.
Nei locali e nei reparti in cui vengono eseguiti i collaudi deve
essere fatto divieto di ingresso ai non addetti ai collaudi stessi ed
ai lavori di produzione nei casi in cui è ammessa la continuazione
del lavoro a norma degli articoli 47 e 48.
Art. 43
Direzione del collaudo
Il
costruttore deve affidare la direzione del collaudo, quando questo
viene eseguito nel suo stabilimento, ad un tecnico qualificato.
Se il collaudo viene eseguito presso il committente, il costruttore o
il fornitore e il committente stesso devono scegliere un tecnico
qualificato, sotto la cui direzione devono avvenire le operazioni di
collaudo e alle cui istruzioni devono attenersi tutte le persone a
qualsiasi titolo presenti.
Art. 44
Notifiche tra costruttore o fornitore e committente
Il
costruttore o il fornitore e il committente devono concordare il
giorno o il periodo del collaudo.
Il fornitore o il costruttore e il committente devono notificarsi a
vicenda e prima dell'inizio delle prove, i nominativi e le qualifiche
professionali delle persone incaricate di effettuare, sotto la
direzione del tecnico indicato nell'articolo precedente, il collaudo
nonchè le eventuali sostituzioni o aggiunte.
Sia l'accordo di cui al primo comma che le notificazioni di cui al
secondo comma del presente articolo e la designazione di cui
all'articolo precedente, devono risultare da documentazione scritta.
Art. 45
Comunicazione dei rischi al committente
Il
costruttore o il fornitore deve comunicare al committente, prima del
collaudo, istruzioni precise sulla condotta e regolazione
dell'impianto o del macchinario e fargli conoscere i rischi noti ed i
mezzi per prevenirli ed attenuarli.
Art. 46
Collaudi eseguiti presso il costruttore
I collaudi eseguiti presso il costruttore devono essere fatti in
appositi locali. Ove occorra detti locali devono essere costruiti con
intelaiature in ferro o cemento armato e con pareti e coperture di
materiali leggeri e incombustibili.
Ove il rischio di esplosione sia molto grande e probabile quando
trattasi di impianti o di macchinari di nuova ideazione o dell'impiego
di nuove sostanze o miscele o per la lavorazione di esplosivi, deve
provvedersi ad opportuni ricoveri o blindaggi per gli addetti al
collaudo ed a comandi a distanza.
I locali di cui al comma precedente devono essere ubicati a
sufficiente distanza dagli altri locali di lavoro in modo da
escludere, per questi ultimi, ogni pericolo. La detta norma deve
essere seguita nel caso di collaudo in cui per difetto di
funzionamento possano prodursi nell'ambiente polveri, vapori o gas che
con l'aria formano miscele esplodenti. Ai
collaudi presso il costruttore, a seconda delle condizioni
contrattuali convenute, possono assistere dipendenti del committente a
ciò designati con la procedura di cui all'art. 44.
Art. 47
Tempo delle prove di collaudo
Il
collaudo presso il committente deve essere effettuato fuori
dell'orario di lavoro del reparto nel quale viene eseguito il collaudo
stesso; qualora non sia possibile, deve essere eseguito a reparto
sgombro.
In caso di continuità del lavoro, o quando il macchinario da
collaudare deve essere inserito negli impianti per la necessità del
ciclo di lavorazione, nel reparto, oltre agli addetti al collaudo,
possono permanere soltanto i lavoratori indispensabili alla continuità
del processo industriale. In tali casi il macchinario da collaudare
deve essere opportunamente circondato nelle parti pericolose da idonee
protezioni.
Qualora per la conformazione dello stabilimento in cui viene eseguito
il collaudo i pericoli di cui all'art. 39 si estendano ad altri
reparti, anche in questi devono essere adottate le misure di cui al
primo comma.
Art. 48
Collaudi dopo riparazioni
I
collaudi, di cui alla lettera c) dell'art. 40 del presente decreto,
effettuati dopo l'installazione presso il committente, di macchinario
pericoloso, devono essere eseguiti fuori dell'orario di lavoro del
reparto.
Ove ciò non sia possibile per le esigenze della continuità della
lavorazione, il reparto deve rimanere sgombro del personale,
normalmente occupato, per tutta la durata del collaudo, a meno che si
verifichino le condizioni di cui al secondo comma dell'articolo
precedente.
Art. 49
Collaudi effettuati la domenica
Le
operazioni di collaudo presso il committente che, a norma degli
articoli precedenti, devono essere eseguite fuori dell'orario di
lavoro possono avvenire anche nei giorni di domenica, fermo restando
il trattamento economico derivante dai contratti collettivi di lavoro.
Art. 50
Protezioni contro pericoli di incendio e sostanze dannose
Nei locali dove vengono eseguiti i collaudi devono essere tenuti a
disposizione del personale addetto mezzi di pronto impiego contro gli
incendi e contro le sostanze dannose.
TITOLO
IV MOLE ABRASIVE
CAPO UNICO
Art.
51
Collaudo delle mole (*)
Nota:
(*) Articolo
abrogato dall'art. 8 della Legge 5 novembre 1990, n. 320. L'articolo 51
così recitava:
"Le mole abrasive artificiali di diametro non inferiore a 150 mm.
devono essere collaudate a cura del costruttore prima di essere messe
in commercio.
La velocità di collaudo a vuoto deve essere superiore a quella
massima di uso:
di almeno il 20% per le mole sottili per troncare;
di almeno il 25% per le mole la cui velocità massima di uso non
superi 25 m/s;
di almeno il 40% per tutte le altre mole."
Art. 52
Velocità massima di uso (*)
Nota:
(*) Articolo
abrogato dall'art. 8 della Legge 5 novembre 1990, n. 320. L'articolo
52 così recitava:
"Ogni mola
deve portare un'etichetta con l'indicazione del tipo, della qualità,
del diametro e della velocità massima di uso, espressa in numero di
giri al minuto primo (velocità angolare) riferita a mola nuova ed in
metri al minuto secondo (velocità periferica) nonché il nome e la
sede del costruttore. Per le mole di diametro non superiore a 50 mm.
è ammessa la sostituzione dell'etichetta con un cartellino di
accompagnamento anche cumulativo per gruppi di mole delle stesse
dimensioni e caratteristiche; detto cartellino di accompagnamento deve
indicare la velocità massima di uso espressa in numero di giri al
minuto primo, nonché il nome e la sede del costruttore. La velocità
da riportare nell'etichetta o nel cartellino, ai sensi del comma
precedente, deve essere esclusivamente indicata con la dizione "velocità
massima di uso". E' vietato far menzione delle velocità di collaudo."
TITOLO
V NORME PENALI E FINALI
CAPO UNICO
Art.
53
Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti
I datori
di lavoro e i dirigenti sono puniti:
a) con l'arresto da tre mesi a sei mesi o con l'ammenda da lire tre
milioni a lire otto milioni per la inosservanza delle norme di cui
agli articoli 6 secondo comma, 7 primo, secondo, terzo e quarto comma,
9, 13, 14 primo e secondo comma, 15, 16, 17, 18, 20, 23 primo e
secondo comma, 24 primo e secondo comma, 29 primo, secondo, terzo,
quinto, sesto, settimo, ottavo e nono comma, 30, 31 primo, secondo,
terzo, quarto, quinto e sesto comma, 32 primo, secondo, terzo e quinto
comma, 35, 34 primo comma, 35, 36 primo, secondo terzo comma, 37.
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un
milione a lire cinque milioni per la inosservanza delle norme di cui
agli articoli 5, 6 primo comma, 8, 10, 11, 14 terzo comma, 22, 24
quarto comma, 27 primo comma, 28 secondo e terzo comma;
c) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire
cinquecentomila a lire due milioni per la inosservanza delle norme di
cui agli articoli 19, 21, 52. (*)
Nota:
(*)
Articolo così modificato dal DL 19/12/1994 n. 758
"Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di
lavoro"
L'articolo 53 del DPR 19/3/1956 n. 302 così recitava:
"I datori di lavoro e i dirigenti sono puniti:
a) con l'ammenda da L. 1.000.000 a L. 1.500.000 per la inosservanza
delle norme di cui agli articoli 6 secondo comma, 7 primo, secondo,
terzo e quarto comma, 9, 13, 14 primo e secondo comma, 15, 16, 17, 18,
20, 23 primo e secondo comma, 24 primo e secondo comma, 29 primo,
secondo, terzo, quinto, sesto, settimo, ottavo e nono comma, 30, 31
primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, 32 primo,
secondo, terzo e quinto comma, 35, 34 primo comma, 35, 36 primo,
secondo terzo comma, 37. Nei casi di maggiore gravità, i trasgressori
sono puniti con l'arresto fino a tre mesi;
b) con l'ammenda da L. 500.000 a L. 1.000.000 per la inosservanza
delle norme di cui agli articoli 5, 6 primo comma, 8, 10, 11, 14 terzo
comma, 22, 24 quarto comma, 27 primo comma, 28 secondo e terzo comma;
c) con l'ammenda da L. 250.000 a L. 500.000 per la inosservanza delle
norme di cui agli articoli 19, 21, 52".
Art. 54
Contravvenzioni commesse dai costruttori e dai fornitori
I
costruttori e i fornitori sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre miloni
a lire otto milioni per la inosservanza delle norme di cui agli
articoli 43, 44, 45, 46 primo, secondo e terzo comma, 50.
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un
milione a lire cinque milioni per la inosservanza delle norme di cui
agli articoli 42 primo comma, 51, 52;
c) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire
cinquecentomila a lire due milioni per la inosservanza delle norme di
cui all'art. 42 secondo e terzo comma. (*)
Nota:
(*)
Articolo così modificato dal D.L. 19/12/1994, n.758 "Modificazione alla disciplina sanzionatoria in materia di
lavoro"
L'articolo n. 54 del DPR 19/3/56 n. 302 così recitava:
"I costruttori e i fornitori sono puniti:
a) con l'ammenda da L. 1.000.000 a L. 1.500.000 per la inosservanza
delle norme di cui agli articoli 43, 44, 45, 46 primo, secondo e terzo
comma, 50. Nei casi di maggiore gravità, i trasgressori sono puniti
con l'arresto fino a tre mesi;
b) con l'ammenda da L. 500.000 a L. 1.000.000 per la inosservanza
delle norme di cui agli articoli 42 primo comma, 51, 52;
c) con l'ammenda da L. 250.000 a L. 500.000 per la inosservanza delle
norme di cui all'art. 42 secondo e terzo comma".
Art. 55
Contravvenzioni commesse dai committenti
I committenti sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da da lire tre
milioni a lire otto milioni per la inosservanza delle norme di cui
agli articoli 43 secondo comma, 44, 47, 48, 50;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un
milione a lire cinque milioni per la inosservanza delle norme di cui
all'art. 42 primo comma;
c) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire
cinquecentomila a lire due milioni per la inosservanza delle norme di
cui all'art. 42 secondo e terzo comma. (*)
Nota:
(*)
Articolo così modificato dal D.L. 19/12/1994, n. 758 "Modificazione alla disciplina sanzionatoria in materia di
lavoro"
L'articolo n. 55 del DPR 19/3/1956 n. 302 così recitava:
"I committenti sono puniti:
a) con l'ammenda da L. 1.000.000 a L. 1.500.000 per la inosservanza
delle norme di cui agli articoli 43 secondo comma, 44, 47, 48, 50. Nei
casi di maggiore gravità i trasgressori sono puniti con l'arresto
fino a tre mesi;
b) con l'ammenda da L. 500.000 a L. 1.000.000 per la inosservanza
delle norme di cui all'art. 42 primo comma;
c) con l'ammenda da L. 250.000 a L. 500.000 per la inosservanza delle
norme di cui all'art. 42 secondo e terzo comma".
Art. 56
Contravvenzioni commesse dai preposti
I preposti sono puniti:
a) con l'arresto da un mese a tre mesi o con l'ammenda da lire un
milione a lire quattro milioni per la inosservanza delle norme di cui
agli articoli 7 quarto e sesto comma, 10, 11, 12, 22 primo, secondo,
terzo e quarto comma, 23 primo, secondo e terzo comma, 24 primo,
secondo e terzo comma, 25 primo, secondo, terzo e quarto comma, 29
primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e nono comma, 30
primo e terzo comma, 31 primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto
comma, 32 primo e secondo comma, 33, 34, 35 terzo comma, 36, 37, 38.
b) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire
cinquecentomila a lire due milioni per la inosservanza delle norme di
cui agli articoli 24 quarto comma, 26, 28 primo comma. (*)
Nota:
(*)
Articolo così modificato dal D.L. 19/12/1994, n. 758 "Modificazione alla disciplina sanzionatoria in materia di
lavoro"
L'articolo n. 56 del DPR 19/3/1956 n. 302 così recitava:
"I preposti sono puniti:
a) con l'ammenda da L. 50.000 a L. 100.000 per la inosservanza delle
norme di cui agli articoli 7 quarto e sesto comma, 10, 11, 12, 22
primo, secondo, terzo e quarto comma, 23 primo, secondo e terzo comma,
24 primo, secondo e terzo comma, 25 primo, secondo, terzo e quarto
comma, 29 primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e nono
comma, 30 primo e terzo comma, 31 primo, secondo, terzo, quarto,
quinto e sesto comma, 32 primo e secondo comma, 33, 34, 35 terzo
comma, 36, 37, 38. Nei casi di maggiore gravità, i trasgressori sono
puniti con l'arresto fino a tre mesi;
b) con l'ammenda da L. 25000 a L. 50.000 per la inosservanza delle
norme di cui agli articoli 24 quarto comma, 26, 28 primo comma".
Art. 57
Contravvenzioni commesse dai lavoratori
I
lavoratori sono puniti:
a) con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila
a lire un milione cinquecentomila per la inosservanza delle norme di
cui agli articoli 7 primo, quarto e quinto comma, 10, 12, 13 secondo
comma, 22 primo e terzo comma, 23 terzo e quarto comma, 24 secondo e
terzo comma, 25 quinto comma, 29 quarto, sesto, settimo e nono comma,
31 primo, secondo e sesto comma, 32 quarto comma, 34, 36 primo,
secondo e quinto comma, 37 secondo e terzo comma, 38 secondo, quarto e
quinto comma.
b) con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire
decentomila a lire ottocentomila per la inosservanza delle norme di
cui agli articoli 24 quarto comma, 26, 28 primo comma. (*)
Nota:
(*)
Articolo così modificato dal D.L. 19/12/1994, n. 758 "Modificazione alla disciplina sanzionatoria in materia di
lavoro"
L'articolo n. 57 del DPR 19/3/1956 n. 302 così recitava:
"I preposti sono puniti:
I lavoratori sono puniti:
a) con l'ammenda da L. 12.000 a L. 25000 per la inosservanza delle
norme di cui agli articoli 7 primo, quarto e quinto comma, 10, 12, 13
secondo comma, 22 primo e terzo comma, 23 terzo e quarto comma, 24
secondo e terzo comma, 25 quinto comma, 29 quarto, sesto, settimo e
nono comma, 31 primo, secondo e sesto comma, 32 quarto comma, 34, 36
primo, secondo e quinto comma, 37 secondo e terzo comma, 38 secondo,
quarto e quinto comma. Nei casi di maggiore gravità, i trasgressori
sono puniti con l'arresto fino a tre mesi;
b) con l'ammenda da L. 5.000 a L. 12.500 per la inosservanza delle
norme di cui agli articoli 24 quarto comma, 26, 28 primo comma".
Art. 58
Decorrenza
Il
presente decreto entra in vigore il 1° maggio 1956.
La norma contenuta nell'art. 84 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è abrogata.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
Italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
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