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Omissis
art. 33.
(Modifiche agli articoli 134 e 138 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza).
1. Al testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza di cui la regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 134, secondo comma, dopo le parole "cittadinanza
italiana" sono inserite le seguenti: " ovvero di uno Stato
membro dell'Unione europea ";
b) all'articolo 134, dopo il secondo comma è inserito il seguente:
" I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea possono
conseguire la licenza per prestare opera di vigilanza o custodia di beni
mobiliari o immobiliari alle stesse condizioni previste per i cittadini
italiani ";
c) all'articolo 138, primo comma, n. 1°, dopo le parole: "
cittadino italiano " sono aggiunte le seguenti: " o di uno
Stato membro dell'Unione europea ";
d) all'articolo 138, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
" Le guardie particolari giurate, cittadini di Stati membri
dell'Unione europea, possono conseguire la licenza di porto darmi
secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
527, e dal relativo regolamento di esecuzione, di cui al decreto del
Ministro dell'interno 30 ottobre 1996, n. 635. Si osservano, altresì,
le disposizioni degli articoli 71 e 256 del regolamento di esecuzione
del presente testo unico".
Nota: la legge regola l'esercizio di
attività di vigilanza da parte di cittadini comunitari.
La disposizione di cui alla lettera d) è assolutamente misteriosa perché
o si limita a ribadire quanto detto nella direttiva europea 527/92 ed
allora non vi era bisogno di scrivere nulla; oppure introduce delle
facilitazioni, ed allora avrebbe dovuto essere molto più chiara.
Secondo la direttiva europea il cittadino comunitario non italiano e non
residente in Italia deve essere munito della Carta Europea su cui sono
iscritte le armi che intende portare e l'accordo preventivo dell'autorità
italiana; poi il capo della polizia può rilasciare il permesso di porto
d'arma. Come si vede procedura complicata e praticamente non attuabile.
E se il cittadino comunitario risiede in Italia, allora egli deve essere
equiparato in tutto al cittadino italiano e non ha senso il richiamo
alla direttiva europea.
art. 34.
(Modifica all'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in
materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio).
1. Il comma 4 dell'articolo 4 della
legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:
" 4. La cattura per la cessione a fini di richiamo è consentita
solo per esemplari appartenenti alle seguenti specie: allodola, cesena,
tordo sassello, tordo bottaccio, merlo, pavoncella e colombaccio. Gli
esemplari appartenenti ad altre specie eventualmente catturati devono
essere inanellati ed immediatamente liberati ".
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