Normativa Lettera Circolare
 Numero Prot. n. DCPST/A4/RS/115
 Data 24/1/2005
  Prevenzione incendi nelle attività a rischio di incidente rilevante soggette alla presentazione del rapporto di sicurezza (art. 8 del D.Lgs. 334/99).

MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA RISCHI INDUSTRIALI




Alle Direzioni Regionali ed Interregionali dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - LORO SEDI
Ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco - LORO SEDI
e, per conoscenza: Alle Prefetture - U.T.G. - LORO SEDI
e alle Questure - LORO SEDI

Oggetto: Prevenzione incendi nelle attività a rischio di incidente rilevante soggette alla presentazione del rapporto di sicurezza (art. 8 del D.Lgs. 334/99).

Sono pervenuti alcuni quesiti in merito alle procedure di prevenzioni incendi nelle attività a rischio di incidente rilevante soggette alla presentazione del rapporto di sicurezza (art. 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334).
Al riguardo, si forniscono i seguenti chiarimenti per uniformità di indirizzo.
Il D.P.R. 10 giugno 2004, n. 200, recante “modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.577 (…)”, conferma l’attuale regime autorizzativo basato sul rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi (di seguito CPI) e specifica le competenze e responsabilità dei soggetti incaricati della progettazione, realizzazione e gestione dell’attività.
Per gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante soggetti ai controlli di prevenzione incendi, pertanto, il CPI attesta il rispetto della normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, fatti salvi gli obblighi e le responsabilità del gestore (cfr. art. 5 e art. 7 del D.Lgs. 334/99).
Per tali attività, il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio, che partecipa alle sedute del Comitato Tecnico Regionale di cui all’art. 19 del D.Lgs. 334/99 nonché alle Commissioni di accertamento sopralluogo di cui all’art. 4 del D.M. 19/03/2001, rilascia il CPI a valle della procedura di cui all’art. 21 del D.Lgs. 334/99, con le modalità ed i tempi indicati nello stesso D.M. 19/03/2001 (in G.U. n. 80 del 5/4/2001).
Tale decreto, all’art. 8, stabilisce che “le determinazioni espresse dal Comitato al termine dell’istruttoria di cui all’art. 21 del decreto legislativo sono comprensive delle valutazioni sulla adeguatezza delle misure alternative proposte dal gestore in deroga a specifiche norme di prevenzione incendi”.
La Commissione di accertamento sopralluogo, nominata dal Comitato e costituita da almeno tre componenti (dirigenti e/o funzionari dei Vigili del Fuoco, componenti del CTR ed esperti designati in analogia a quanto disposto dall’art. 14 del D.P.R. 577/82, funzionari di Pubblica Sicurezza designati ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 420/94 e della lettera circolare prot. DCPST/A4/RS/2600 dell’11 novembre 2004), ha il compito di verificare l’osservanza delle prescrizioni impartite dal Comitato nonché il rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione incendi (cfr. decreto 4 maggio 1998 nella sezione che stabilisce i criteri di progettazione antincendio in mancanza di specifiche regole tecniche).
La Commissione, qualora riscontrasse incompletezze o incongruità, riferirà al Comitato che ne terrà conto anche in relazione alle competenze in materia di controllo sugli stabilimenti in argomento evidenziate dal parere del Consiglio di Stato n. 3510 del 26/11/2003.

Si confida nella consueta, fattiva collaborazione.

IL CAPO DIPARTIMENTO
(MORCONE)