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MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA
CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA RISCHI INDUSTRIALI
Alle Direzioni Regionali ed Interregionali dei Vigili del Fuoco, del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - LORO SEDI
Ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco - LORO SEDI
e, per conoscenza: Alle Prefetture - U.T.G. - LORO SEDI
e alle Questure - LORO SEDI
Oggetto: Prevenzione incendi nelle attività a rischio di incidente
rilevante soggette alla presentazione del rapporto di sicurezza (art. 8
del D.Lgs. 334/99).
Sono pervenuti alcuni quesiti in merito alle procedure di prevenzioni
incendi nelle attività a rischio di incidente rilevante soggette alla
presentazione del rapporto di sicurezza (art. 8 del decreto legislativo
17 agosto 1999, n. 334).
Al riguardo, si forniscono i seguenti chiarimenti per uniformità di
indirizzo.
Il D.P.R. 10 giugno 2004, n. 200, recante “modifiche al decreto del
Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.577 (…)”, conferma
l’attuale regime autorizzativo basato sul rilascio del Certificato di
Prevenzione Incendi (di seguito CPI) e specifica le competenze e
responsabilità dei soggetti incaricati della progettazione,
realizzazione e gestione dell’attività.
Per gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante soggetti ai
controlli di prevenzione incendi, pertanto, il CPI attesta il rispetto
della normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di
sicurezza antincendio, fatti salvi gli obblighi e le responsabilità del
gestore (cfr. art. 5 e art. 7 del D.Lgs. 334/99).
Per tali attività, il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco
competente per territorio, che partecipa alle sedute del Comitato
Tecnico Regionale di cui all’art. 19 del D.Lgs. 334/99 nonché alle
Commissioni di accertamento sopralluogo di cui all’art. 4 del D.M.
19/03/2001, rilascia il CPI a valle della procedura di cui all’art. 21
del D.Lgs. 334/99, con le modalità ed i tempi indicati nello stesso
D.M. 19/03/2001 (in G.U. n. 80 del 5/4/2001).
Tale decreto, all’art. 8, stabilisce che “le determinazioni espresse
dal Comitato al termine dell’istruttoria di cui all’art. 21 del
decreto legislativo sono comprensive delle valutazioni sulla adeguatezza
delle misure alternative proposte dal gestore in deroga a specifiche
norme di prevenzione incendi”.
La Commissione di accertamento sopralluogo, nominata dal Comitato e
costituita da almeno tre componenti (dirigenti e/o funzionari dei Vigili
del Fuoco, componenti del CTR ed esperti designati in analogia a quanto
disposto dall’art. 14 del D.P.R. 577/82, funzionari di Pubblica
Sicurezza designati ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 420/94 e della
lettera circolare prot. DCPST/A4/RS/2600 dell’11 novembre 2004), ha il
compito di verificare l’osservanza delle prescrizioni impartite dal
Comitato nonché il rispetto della normativa vigente in materia di
prevenzione incendi (cfr. decreto 4 maggio 1998 nella sezione che
stabilisce i criteri di progettazione antincendio in mancanza di
specifiche regole tecniche).
La Commissione, qualora riscontrasse incompletezze o incongruità,
riferirà al Comitato che ne terrà conto anche in relazione alle
competenze in materia di controllo sugli stabilimenti in argomento
evidenziate dal parere del Consiglio di Stato n. 3510 del 26/11/2003.
Si confida nella consueta, fattiva collaborazione.
IL CAPO DIPARTIMENTO
(MORCONE)
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