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DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO
PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA RISCHI INDUSTRIALI
Alle Direzioni Regionali ed Interregionali dei Vigili del Fuoco, del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - LORO SEDI
Ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco - LORO SEDI
e, per conoscenza:
Al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
Direzione Salvaguardia Ambientale
Via C. Colombo, 44 - 00147 ROMA
Al Ministero dell’Interno
– Gabinetto del Ministro
– Dipartimento P.S. Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale
Al Ministero delle Attività Produttive D.G.E.R.M.
Via Molise, 2 - 00187 ROMA
Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Direzione Generale per
le Infrastrutture della Navigazione Marittima e Interna
Viale dell’Arte, 18 - 00144 ROMA
A tutte le Regioni per il tramite delle Prefetture – U.T.G. Capoluoghi
di Regione
Alle Prefetture-Uffici Territoriali del Governo e Alle Questure - LORO
SEDI
Al Commissario dello Stato nella Regione Sicilia - PALERMO
Al Rappresentante del Governo nella Regione Sardegna - CAGLIARI
Al Commissario del Governo nella Regione Friuli Venezia Giulia - TRIESTE
Al Presidente della Giunta Regionale della Valle d’Aosta - AOSTA
Al Commissario del Governo per la Provincia di BOLZANO
Al Commissario del Governo per la Provincia di TRENTO
OGGETTO: Decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238
recante “Attuazione della direttiva 2003/105/CE, che modifica la
direttiva 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti
connessi con determinate sostanze pericolose”.
Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n.334, di seguito denominato
“decreto”, come modificato dal decreto legislativo 21 settembre
2005, n.238, contiene elementi che interessano in maniera sostanziale le
attività che questo Dipartimento svolge nel settore della sicurezza
delle attività industriali a rischio di incidente rilevante e della
prevenzione incendi.
Al fine di rendere organico ed omogeneo lo svolgimento delle attività
di competenza, vengono di seguito esaminati gli aspetti maggiormente
significativi per questa Amministrazione e vengono forniti i necessari
indirizzi attuativi per il raccordo con le procedure di prevenzione
incendi finalizzate al rilascio del Certificato Prevenzione Incendi e
dei pareri di competenza del Ministero dell’Interno di cui alla
lettera circolare prot. DCPST/A4/RS/600 del 28 febbraio 2005.
a) Ambito di applicazione
La nuova formulazione del decreto include nel campo di applicazione
attività precedentemente non ricomprese, quali:
a) le operazioni di trattamento chimico o termico dei minerali estratti
da cave o miniere che comportano l’impiego delle sostanze pericolose
di cui all’allegato I;
b) gli impianti operativi di smaltimento degli sterili, compresi i
bacini e le dighe di raccolta degli sterili, contenenti le sostanze
pericolose di cui all’allegato I, in particolare quando utilizzati in
relazione alla lavorazione chimica e termica dei minerali;
c) i porti industriali, petroliferi e commerciali, in cui sono presenti
sostanze pericolose di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto.
A proposito delle attività portuali, in attesa dell’adozione dello
specifico regolamento previsto al comma 3 dell’art.4, si ritiene
opportuno effettuare un monitoraggio della situazione esistente nel
territorio di competenza, anche con riferimento allo stato di
applicazione del D.M.16 maggio 2001, n.293, e agevolare i rapporti di
collaborazione con le Autorità Marittime e/o Portuali (cfr. nota prot.
NS 4962/4192 sott.1 del 17 luglio 2001).
b) Obblighi generali del gestore
Osservando che non sono stati modificati i commi 1 e 2 dell’art. 5
concernenti gli obblighi generali dei gestori - a prescindere dai
quantitativi e dalla classificazione delle sostanze pericolose detenute
- si rileva l’abrogazione del comma 3 e del connesso allegato B
riguardante l’obbligo di presentare una specifica relazione tecnica da
parte dei gestori di alcuni stabilimenti rientranti nel campo di
applicazione della pregressa normativa in materia.
Al riguardo, appare opportuno porre la massima attenzione
all’eventualità che le attività precedentemente soggette al comma 3
dell’art.5 possano comunque rientrare, anche in conseguenza delle
modifiche apportate all’Allegato I, nel novero di quelle di cui
all’art.2, comma 1 e, pertanto, tenute all’osservanza di quanto
stabilito dagli artt.6, 7 e 8.
c) Notifica
Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio
viene incluso tra i destinatari della notifica e della scheda di
informazione sui rischi di incidente rilevante per i cittadini ed i
lavoratori di cui all’art.6 del decreto, nonché della comunicazione,
che il gestore è tenuto a trasmettere prima dell’avvio dell’attività,
relativa alla realizzazione di un nuovo stabilimento o di una modifica
dello stabilimento o dell’impianto che potrebbe costituire aggravio
del preesistente livello di rischio ai sensi del decreto di cui
all’articolo 10 (cfr.art.3 del D.Lgs.238/05).
Si evidenzia che il gestore deve aggiornare tempestivamente, nelle forme
dell’autocertificazione, la notifica di cui al comma 1 dell’art.6
del decreto e la scheda di cui all’allegato V in caso di chiusura
definitiva dell'impianto o del deposito, ovvero nel caso di aumento
significativo della quantità e di modifica significativa della natura o
dello stato fisico delle sostanze pericolose presenti, o di modifica dei
processi che le impiegano, o di modifica dello stabilimento o
dell’impianto che potrebbe costituire aggravio del preesistente
livello di rischio ai sensi del decreto di cui all’articolo 10, nonché
di variazioni delle informazioni di cui al comma 2 del citato art.6.
Le informazioni di cui all’allegato V, che riportano anche le
autorizzazioni e le certificazioni adottate in campo ambientale dallo
stabilimento, debbono fare esplicito riferimento ai piani di emergenza
interna di cui all’articolo 11 e ai piani di emergenza esterna di cui
all’articolo 20 del decreto (cfr. art.21 del D.Lgs. 238/05).
Per quanto sopra, ricevuta la notifica, il Comando Provinciale dei
Vigili del Fuoco effettua una verifica della stessa. Al fine di evitare
successive osservazioni di carattere formale (cfr. D.P.R.445/2000
“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa”), tale verifica deve riguardare la
correttezza delle forme dell’autocertificazione attraverso le quali la
notifica è stata sottoscritta dal gestore. Il Comando comunica alla
Direzione Regionale, per quanto di competenza, ed all’Area Rischi
Industriali di questo Dipartimento, per l’attività di monitoraggio,
le risultanze degli accertamenti effettuati specificando se l’attività
è soggetta alla presentazione del rapporto di sicurezza e/o al rilascio
del Certificato Prevenzione Incendi.
d) Rapporto di Sicurezza
Il rapporto di sicurezza contiene almeno i dati di cui all’allegato II
e l’inventario aggiornato delle sostanze pericolose presenti nello
stabilimento, nonché le informazioni che possono consentire di prendere
decisioni in merito all'insediamento di nuovi stabilimenti o alla
costruzione di insediamenti attorno agli stabilimenti già esistenti. (cfr.art.4
del D.Lgs.238/2005).
Il suddetto allegato II deve riportare, tra l’altro, la valutazione
delle conseguenze degli incidenti rilevanti identificati, nonché
piante, immagini o adeguata cartografia delle zone suscettibili di
essere colpite da tali incidenti derivanti dallo stabilimento (cfr.art.19
del D.Lgs.238/2005).
e) Nuovi stabilimenti e modifiche con aggravio del rischio
L’abrogazione dei commi 3 e 4 dell’art.9 elimina la possibilità dei
gestori di ricorrere alla “perizia giurata” in caso di decorrenza
dei termini previsti dalla procedura di cui all’art.21.
Appare evidente che tale abrogazione, derivata dagli esiti dalla
procedura di infrazione 2003/2014 avviata dalla Commissione europea,
comporta per i Comitati di cui all’art.19 un ulteriore impegno per il
rispetto dei tempi per l’espressione del “nulla osta di fattibilità”
e del “parere tecnico conclusivo” di cui all’art.21 del decreto.
Nel caso in cui il nuovo stabilimento non risulti soggetto all’obbligo
di presentazione del rapporto di sicurezza, sarà necessario acquisire
il parere preliminare del Comitato Tecnico Regionale di cui all’art.20
del D.P.R.577/82, trattandosi di attività a rischio di incidente
rilevante ed in relazione alle esigenze di pianificazione dell’assetto
del territorio introdotte dal comma 5-bis dell’art.14, di
pianificazione dell’emergenza esterna introdotte dal comma 6-bis
dell’art.20 ed in analogia a quanto già disposto con la sopra citata
lettera circolare prot. DCPST/A4/RS/600 del 28 febbraio 2005.
f ) Piano di emergenza interno
Il personale delle imprese subappaltatrici a lungo termine, in analogia
al personale di stabilimento, dovrà essere consultato per la
predisposizione, il riesame, la sperimentazione e l’eventuale
revisione e aggiornamento del piano di emergenza interno (cfr art. 6 del
D. Lgs.238/05).
Si richiamano, al riguardo, le connessioni tra gli obblighi dei gestori
in materia di predisposizione della pianificazione dell’emergenza
all’interno degli stabilimenti e i compiti del Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco in materia di sicurezza antincendi negli stabilimenti
industriali in relazione a quanto disposto dagli articoli 2 e 12 della
legge 469/61 e dall’art.3 del D.P.R. 577/1982.
g) Effetto domino
Dalla nuova formulazione dell’art.12 del decreto deriva, per il
Comitato di cui all’art.19, il compito di accertare lo scambio delle
informazioni necessarie al coordinamento delle azioni finalizzate alla
sicurezza dell’esercizio e della gestione dell’eventuale emergenza
esterna agli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 1, per i quali la
probabilità o la possibilità o le conseguenze di un incidente
rilevante possono essere maggiori a causa del luogo, della vicinanza
degli stabilimenti stessi e dell'inventario delle sostanze pericolose
presenti in essi (cfr. art.7 del D.Lgs.238/2005).
Fino a quando il Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio non
individuerà tali stabilimenti e in attesa di quanto previsto
dall'articolo 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è
auspicabile che venga favorita la cooperazione tra i diversi gestori al
fine di trasmettere al Prefetto le informazioni necessarie per la
predisposizione dei piani di emergenza esterna e scambiare le
informazioni utili per consentire di riesaminare e, eventualmente,
modificare, in considerazione della natura e dell'entità del pericolo
globale di incidente rilevante, i rispettivi sistemi di gestione della
sicurezza, i rapporti di sicurezza, i piani di emergenza interni e la
diffusione delle informazioni alla popolazione.
h) Assetto del territorio e controllo dell’urbanizzazione
Ai sensi del nuovo comma 5 bis dell’art.14, nelle zone interessate
dagli stabilimenti di cui all’articolo 2, comma 1, gli enti
territoriali tengono conto, nell’elaborazione degli strumenti di
pianificazione dell’assetto del territorio, della necessità di
prevedere e mantenere opportune distanze tra gli stabilimenti e le zone
residenziali, gli edifici e le zone frequentate dal pubblico, le vie di
trasporto principali, le aree ricreative e le aree di particolare
interesse naturale o particolarmente sensibili dal punto di vista
naturale, nonché tra gli stabilimenti e gli istituti, i luoghi e le
aree tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42.
In caso di stabilimenti esistenti ubicati vicino a zone residenziali, ad
edifici e zone frequentate dal pubblico, a vie di trasporto principali,
ad aree ricreative e ad aree di particolare interesse naturale o
particolarmente sensibili dal punto di vista naturale, il gestore deve,
altresi', adottare misure tecniche complementari per contenere i rischi
per le persone e per l'ambiente; tali misure vanno esaminate
nell’ambito dell’istruttoria di cui all’art.21 e la loro mancata
adozione viene sanzionata come disposto all’art.27, comma 7.
i) Pianificazione di emergenza esterna
La novità più rilevante riguarda l’obbligo di predisporre la
pianificazione di emergenza esterna anche per gli stabilimenti non
soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza; il piano di
emergenza esterna è redatto sulla scorta delle informazioni di cui
all’articolo 6 e all’articolo 12.
Evidenziando, altresì, il maggiore risalto conferito alle azioni di
cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso con
l’organizzazione di Protezione Civile, si ricorda che il riferimento
normativo per tale pianificazione è costituito dalle linee guida
emanate con D.P.C.M. 25 febbraio 2005 (cfr. lettera circolare prot.
DCPST/A4/RS/1600 del 1° luglio 2005).
l) Procedure per la valutazione del Rapporto di Sicurezza
Le istruttorie di cui ai commi 2 e 3 dell’art.21 del decreto
comprendono sopralluoghi tesi a garantire che i dati e le informazioni
contenuti nel rapporto di sicurezza descrivano fedelmente la situazione
dello stabilimento (cfr.art. 12 del D.Lgs.238/2005).
Per le conclusioni delle istruttorie, che vanno formulate nel rispetto
dei tempi previsti dal medesimo art.21, si richiama il contenuto della
lettera circolare prot. DCPST/A4/RS/2300 del 15 settembre 2005 e del
punto A) in particolare, per sottolineare che l’azione amministrativa
deve essere correttamente portata a termine senza discapito né per gli
interessi delle imprese private né per la sicurezza delle persone e la
salvaguardia dell’ambiente.
Le misure di controllo, espletate nell'ambito delle procedure di cui
all'articolo 21, devono essere svolte anche al fine di consentire un
esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di
gestione applicati nello stabilimento, per garantire che il gestore
possa comprovare di:
a) aver adottato misure adeguate, tenuto conto delle attività
esercitate nello stabilimento, per prevenire qualsiasi incidente
rilevante;
b) disporre dei mezzi sufficienti a limitare le conseguenze di incidenti
rilevanti all’interno ed all’esterno del sito;
c) non aver modificato la situazione dello stabilimento rispetto ai dati
e alle informazioni contenuti nell’ultimo rapporto di sicurezza
presentato.
Particolare attenzione deve essere posta per le attività ricadenti
anche nel campo di applicazione del D.P.R.420/98 e/o dell’art.47 del
regolamento della navigazione marittima, per le quali i Comitati di cui
all’art.19 devono essere integrati dal rappresentante del Dipartimento
della Pubblica Sicurezza (cfr.lettera circolare prot. DCPST/A4/RS/2600
dell’11 novembre 2004).
m) Consultazione della popolazione
Si richiama l’attenzione sul contenuto dell’art.23 del decreto in
ordine al diritto della popolazione interessata di esprimere il proprio
parere nei casi previsti dal comma 1. In attesa del trasferimento alle
Regioni delle competenze amministrative in materia di incidenti
rilevanti, secondo quanto disposto dall’art. 72 del D. Lgs. 112/98 e
dall’art. 18 del D. Lgs. 334/99, i Comitati Tecnici Regionali,
contestualmente all’avvio dell’istruttoria di cui all’art. 21,
chiederanno al Sindaco di provvedere alla consultazione della
popolazione nelle forme ritenute opportune e accerteranno che il gestore
abbia avviato la procedura relativa alla valutazione di impatto
ambientale, se prescritta, ovvero, nel caso in cui non lo sia, abbia
fornito le necessarie informazioni attraverso la stampa locale.
Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo dei capoluoghi di
Regione sono pregati di trasmettere copia della presente circolare ai
competenti uffici di ciascuna Regione.
Attesa la rilevanza della materia per le attività istituzionali di
questo Dipartimento, si confida nella consueta, fattiva collaborazione.
IL CAPO DIPARTIMENTO
(MORCONE)
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