Estratti integrati e modificati
del TULPS e del RETULPS che interessano il settore degli esplosivi
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 -
Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
R.D. 6 maggio 1940, n. 635 -
Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica
sicurezza.
Aggiornati con:
D.M.
23 settembre 1999 – Modificazione agli allegati A e B al regolamento per
l’esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, aprovato con
regio decreto 6 maggio 1940, n. 635
D.M.
18 luglio 2001 - Modificazioni all'allegato B del R.D. 6 maggio 1940, n. 635,
con il quale è stato approvato il regolamento per l'esecuzione del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza. Depositi di fabbrica, di vendita e di
consumo permanente per cartucce per armi di piccolo calibro
D.M.
19 settembre 2002, n. 272 – Regolamento di esecuzione del decreto legislativo 2
gennaio 1997, n. 7, recante le norme di recepimento della direttiva 93/15/CEE
relativa all’armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul
mercato e controllo degli esplosivi per uso civile
R.D. 18 giugno 1931, n.
773
Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
(Pubblicato
nella Gazz. Uff. 26 giugno 1931, n. 146)
Vittorio Emanuele III, per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia
Visto
il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6
novembre 1926, n. 1848, e le successive modificazioni;
Visto
l'art. 6 del regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 593, convertito nella legge
22 gennaio 1928, n. 290, che autorizza il Governo del Re a coordinare le
disposizioni del suddetto testo unico con i nuovi codici penale e di procedura
penale e ad emanare un nuovo testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
Visto
l'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2260, con cui il Governo del Re è
pure autorizzato a coordinare le disposizioni del nuovo codice penale e di
procedura penale con quelle relative alla medesima materia contenute in altre
leggi e a modificare, sempre a scopo di coordinamento, altre leggi dello Stato;
Visti
i codici penale e di procedura penale, approvati con R.D. 19 ottobre 1930,
n. 1398 e R.D. 19 ottobre 1930, n. 1399;
Visto
l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno, di concerto col
Nostro Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo
decretato e decretiamo:
Articolo
unico. - È approvato l'unito testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, visto, d'ordine nostro, dal Ministro
proponente e che avrà esecuzione dal 1° luglio 1931.
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
TITOLO I
Dei provvedimenti di polizia e della loro
esecuzione
Capo I - Delle attribuzioni dell'autorità di
pubblica sicurezza e dei provvedimenti d'urgenza o per grave necessità pubblica
1. L'autorità
di pubblica sicurezza veglia al mantenimento dell'ordine pubblico, alla
sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà;
cura l'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello
Stato, delle province e dei comuni, nonché delle ordinanze delle autorità;
presta soccorso nel caso di pubblici e privati infortuni.
Per
mezzo dei suoi ufficiali, ed a richiesta delle parti, provvede alla bonaria
composizione dei dissidi privati.
L'autorità
di pubblica sicurezza è provinciale e locale.
Le
attribuzioni dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza sono esercitate
dal Prefetto e dal Questore; quelle dell'autorità locale dal capo dell'ufficio
di pubblica sicurezza del luogo o, in mancanza, dal Podestà (ora Sindaco).
2. Il Prefetto, nel caso di urgenza o per grave
necessità pubblica, ha facoltà di adottare i provvedimenti indispensabili per
la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica.
Contro
i provvedimenti del Prefetto chi vi ha interesse può presentare ricorso al
Ministro per l'interno.
Capo II - Della esecuzione dei provvedimenti di polizia
5. I provvedimenti della autorità di pubblica
sicurezza sono eseguiti in via amministrativa indipendentemente dall'esercizio
dell'azione penale.
Qualora
gli interessati non vi ottemperino sono adottati, previa diffida di tre giorni,
salvi i casi di urgenza, i provvedimenti necessari per la esecuzione d'ufficio.
È
autorizzato l'impiego della forza pubblica.
La
nota delle spese relative è resa esecutiva dal Prefetto ed è rimessa
all'esattore, che ne fa la riscossione nelle forme e coi privilegi fiscali
stabiliti dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette.
6. Salvo che la legge disponga altrimenti, contro i
provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza è ammesso il ricorso in via
gerarchica nel termine di giorni dieci dalla notizia del provvedimento.
Il
ricorso non ha effetto sospensivo.
La
legge determina i casi nei quali il provvedimento del Prefetto è definitivo.
Il
provvedimento, anche se definitivo, può essere annullato di ufficio dal
Ministro per l'interno.
7. - Nessun indennizzo è dovuto per i provvedimenti
dell'autorità di pubblica sicurezza nell'esercizio delle facoltà ad essa
attribuite dalla legge.
Capo III - Delle autorizzazioni di polizia
8. Le
autorizzazioni di polizia sono personali: non possono in alcun modo essere
trasmesse né dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvi i casi espressamente
preveduti dalla legge.
Nei
casi in cui è consentita la rappresentanza nell'esercizio di una autorizzazione
di polizia, il rappresentante deve possedere i requisiti necessari per
conseguire l'autorizzazione e ottenere la approvazione dell'autorità di
pubblica sicurezza che ha conceduta l'autorizzazione.
9. Oltre le condizioni stabilite dalla legge,
chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni,
che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico
interesse.
10. Le
autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi
momento, nel caso di abuso della persona autorizzata.
11. Salve le condizioni particolari stabilite dalla
legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:
1° a
chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale
superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la
riabilitazione;
2° a
chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato
dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Le
autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per
delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero
per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina,
estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per
violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona
condotta.
Le
autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono
a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e
possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze
che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.
12. Le persone che hanno l'obbligo di provvedere
all'istruzione elementare dei fanciulli ai termini delle leggi vigenti, non
possono ottenere autorizzazioni di polizia se non dimostrano di avere
ottemperato all'obbligo predetto.
Per
le persone che sono nate posteriormente al 1885, quando la legge non disponga
altrimenti, il rilascio delle autorizzazioni di polizia è sottoposto alla condizione
che il richiedente stenda domanda e apponga di suo pugno, in calce alla
domanda, la propria firma e le indicazioni del proprio stato e domicilio. Di
ciò il pubblico ufficiale farà attestazione.
13. Quando la legge non disponga altrimenti, le autorizzazioni
di polizia hanno la durata di un anno, computato secondo il calendario comune,
con decorrenza dal giorno del rilascio.
Il
giorno della decorrenza non è computato nel termine.
14. Sono autorizzazioni di polizia le licenze, le
iscrizioni in appositi registri, le approvazioni, le dichiarazioni di locali di
meretricio e simili atti di polizia.
Capo IV - Dell'inosservanza degli ordini
dell'autorità di pubblica sicurezza e delle contravvenzioni
16. Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza hanno
facoltà di accedere in qualunque ora nei locali destinati allo esercizio di
attività soggette ad autorizzazioni di polizia e di assicurarsi
dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o
dall'autorità.
17. 1.
Salvo quanto previsto dall'art. 17-bis, le violazioni alle disposizioni
di questo testo unico, per le quali non è stabilita una pena od una sanzione
amministrativa ovvero non provvede il codice penale, sono punite con l'arresto
fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire quattrocentomila.
2.
Con le stesse pene sono punite, salvo quanto previsto dall'art. 17-bis,
le contravvenzioni alle ordinanze emesse, in conformità alle leggi, dai
prefetti, questori, ufficiali distaccati di pubblica sicurezza o sindaci.
17-bis.
1. Le violazioni alle disposizioni di cui agli
articoli 59, 60, 75, 75-bis, 76, se il fatto è commesso contro il
divieto dell'autorità, 86, 87, 101, 104, 111, 115, 120, comma secondo,
limitatamente alle operazioni diverse da quelle indicate nella tabella, 121,
124 e 135, comma quinto, limitatamente alle operazioni diverse da quelle
indicate nella tabella, sono soggette alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni.
2. La
stessa sanzione si applica a chiunque, ottenuta una delle autorizzazioni
previste negli articoli indicati nel comma 1, viola le disposizioni di cui agli
articoli 8 e 9.
3. Le
violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 76, salvo quanto previsto nel
comma 1, 81, 83, 84, 108, 113, quinto comma, 120, salvo quanto previsto nel
comma 1, 126, 128, 135, escluso il comma terzo e salvo quanto previsto nel
comma 1, e 147 sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire trecentomila a lire due milioni.
17-ter.
1.
Quando è accertata una violazione prevista dall'art. 17-bis, commi 1 e
2, e dall'art. 221-bis il pubblico ufficiale che vi ha proceduto, fermo
restando l'obbligo del rapporto previsto dall'art. 17 della legge 24
novembre 1981, n. 689, ne riferisce per iscritto, senza ritardo,
all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione o, qualora il fatto non
concerna attività soggette ad autorizzazione, al questore.
2.
Nei casi in cui è avvenuta la contestazione immediata della violazione, è
sufficiente, ai fini del comma 1, la trasmissione del relativo verbale. Copia
del verbale o del rapporto è consegnata o notificata all'interessato.
3.
Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale,
l'autorità di cui al comma 1 ordina, con provvedimento motivato, la cessazione
dell'attività condotta con difetto di autorizzazione ovvero, in caso di
violazione delle prescrizioni, la sospensione dell'attività autorizzata per il
tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un
periodo non superiore a tre mesi. Fermo restando quanto previsto al comma 4 e
salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica
incolumità o dell'igiene, l'ordine di sospensione è disposto trascorsi trenta
giorni dalla data di violazione. Non si dà comunque luogo all'esecuzione
dell'ordine di sospensione qualora l'interessato dimostri di aver sanato le
violazioni ovvero di aver avviato le relative procedure amministrative .
4.
Quando ricorrono le circostanze previste dall'art. 100, la cessazione
dell'attività non autorizzata è ordinata immediatamente dal questore.
5.
Chiunque non osserva i provvedimenti previsti dai commi 3 e 4, legalmente dati
dall'autorità, è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale .
17-quater.
1. Per le violazioni previste dall'art. 17-bis
e dall'art. 221-bis consistenti nell'inosservanza delle prescrizioni
imposte dalla legge o impartite dall'autorità nell'esercizio di attività
soggette ad autorizzazione, l'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione
può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi.
2. La
sanzione accessoria è disposta dal giudice penale con la sentenza di condanna
nell'ipotesi di connessione obiettiva della violazione amministrativa con un
reato di cui all'art. 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3.
Nell'esecuzione della sanzione accessoria, si computa l'eventuale periodo di
sospensione eseguita ai sensi dell'art. 17-ter.
17-quinquies.
Il
rapporto relativo alle violazioni previste dagli articoli 17-bis e 221-bis
è presentato al prefetto.
17-sexies.
Per le violazioni previste dagli articoli 17-bis
e 221-bis è esclusa la confisca di beni immobili e si applicano le
disposizioni di cui all'art. 20, commi terzo, quarto e quinto, della legge
24 novembre 1981, n. 689.
TITOLO II
Disposizioni relative all'ordine pubblico e alla
incolumità pubblica
Capo IV - Delle armi
38. Chiunque detiene armi, munizioni o materie
esplodenti di qualsiasi genere e in qualsiasi quantità deve farne immediata
denuncia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi, al
comando dei reali carabinieri.
Sono
esenti dall'obbligo della denuncia:
a) i corpi armati, le società di tiro a segno e le
altre istituzioni autorizzate, per gli oggetti detenuti nei luoghi
espressamente destinati allo scopo;
b) i possessori di raccolte autorizzate di armi
artistiche, rare o antiche;
c) le persone che per la loro qualità permanente
hanno diritto ad andare armate, limitatamente però al numero ed alla specie
delle armi loro consentite.
L'autorità
di pubblica sicurezza ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario,
verifiche di controllo anche nei casi contemplati dal capoverso precedente, e
di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela
dell'ordine pubblico.
39. Il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione
delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo
precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne.
40. Il Prefetto può, per ragioni di ordine pubblico,
disporre, in qualunque tempo, che le armi, le munizioni e le materie
esplodenti, di cui negli articoli precedenti, siano consegnate, per essere
custodite in determinati depositi a cura dell'autorità di pubblica sicurezza o
dell'autorità militare.
Capo V - Della prevenzione di infortuni e disastri
46. Senza licenza del Ministro dell'interno è vietato
fabbricare, tenere in deposito, vendere o trasportare dinamite e prodotti
affini negli effetti esplosivi, fulminati, picrati, artifici contenenti miscele
detonanti, ovvero elementi solidi e liquidi destinati alla composizione di
esplosivi nel momento dell'impiego. È vietato altresì, senza licenza del
Ministro dell'interno, fabbricare polveri contenenti nitrocellulosa o nitroglicerina.
47. Senza licenza del Prefetto è vietato fabbricare,
tenere in deposito, vendere o trasportare polveri piriche o qualsiasi altro
esplosivo diverso da quelli indicati nell'articolo precedente, compresi i
fuochi artificiali e i prodotti affini, ovvero materie e sostanze atte alla
composizione o fabbricazione di prodotti esplodenti.
È
vietato altresì, senza licenza del Prefetto, tenere in deposito, vendere o
trasportare polveri senza fumo a base di nitrocellulosa o nitroglicerina.
48. Chi fabbrica o accende fuochi artificiali deve
dimostrare la sua capacità tecnica.
49. Una commissione tecnica nominata dal Prefetto
determina le condizioni alle quali debbono soddisfare i locali destinati alla
fabbricazione o al deposito di materie esplodenti.
Le
spese pel funzionamento della commissione sono a carico di chi domanda la
licenza.
50. Nel regolamento per l'esecuzione di questo testo
unico saranno determinate le quantità e le qualità delle polveri e degli altri
esplodenti che possono tenersi in casa o altrove o trasportarsi senza licenza;
e sarà altresì stabilito per quale quantità dei prodotti e delle materie
indicate nell'art. 46, le licenze di deposito e di trasporto possono essere
rilasciate dal Prefetto.
51. Le licenze per la fabbricazione e per il deposito
di esplodenti di qualsiasi specie sono permanenti; quelle per la vendita delle
materie stesse durano fino al 31 dicembre dell'anno in cui furono rilasciate.
Le une e le altre sono valide esclusivamente per i locali in esse indicati.
Le
licenze di trasporto possono essere permanenti o temporanee.
È
consentita la rappresentanza.
52. Le licenze per l'impianto di opifici nei quali si
fabbricano, si lavorano o si custodiscono materie esplodenti di qualsiasi
specie, nonché quelle per il trasporto, per la importazione o per la vendita
delle materie stesse non possono essere concedute senza le necessarie garanzie
per la vita delle persone e per le proprietà, e sono vincolate
all'assicurazione della vita degli operai e dei guardiani.
Oltre
quanto è stabilito dall'art. 11, debbono essere negate le predette licenze alle
persone che nel quinquennio precedente abbiano riportato condanna per delitto
contro l'ordine pubblico, o la incolumità pubblica, ovvero per furto, rapina,
estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione o per
omicidio, anche se colposo.
Le
licenze stesse non possono essere concedute a coloro che non dimostrino la
propria capacità tecnica.
53. È vietato fabbricare, tenere in casa o altrove,
trasportare o vendere, anche negli stabilimenti, laboratori, depositi o spacci
autorizzati, prodotti esplodenti che non siano stati riconosciuti e
classificati dal Ministro dell'interno, sentito il parere di una commissione
tecnica.
Nel
regolamento saranno classificate tutte le materie esplosive, secondo la loro
natura, composizione ed efficacia esplosiva.
L'iscrizione
dei prodotti nelle singole categorie ha luogo con provvedimento, avente
carattere definitivo, del Ministro dell'interno.
54. Salvo
il disposto dell'art. 28 per le munizioni da guerra, non possono introdursi
nello Stato prodotti esplodenti di qualsiasi specie senza licenza del Ministro
dell'interno, da rilasciarsi volta per volta.
La
licenza non può essere conceduta se l'esplosivo non sia stato già riconosciuto
e classificato.
Queste
disposizioni non si applicano rispetto agli esplosivi di transito, per i quali
è sufficiente la licenza del Prefetto della provincia per cui i prodotti
entrano nello Stato.
55. Gli
esercenti fabbriche, depositi o rivendite di esplodenti di qualsiasi specie
sono obbligati a tenere un registro delle operazioni giornaliere, in cui
saranno indicate le generalità delle persone con le quali le operazioni stesse
sono compiute. I rivenditori di materie esplodenti devono altresì comunicare
mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le generalità
delle persone e delle ditte che hanno acquistato munizioni ed esplosivi, la
specie, i contrassegni e la quantità delle munizioni e degli esplosivi venduti
e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati.
Tale
registro deve essere esibito a ogni richiesta degli ufficiali od agenti di
pubblica sicurezza e deve essere conservato per un periodo di cinque anni anche
dopo la cessazione dell'attività.
È
vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere materie esplodenti di
qualsiasi genere a privati che non siano muniti di permesso di porto d'armi
ovvero di nulla osta rilasciato dal Questore. Il nulla osta non può essere
rilasciato a minori; ha la validità di un mese ed è esente da ogni tributo. La
domanda è redatta in carta libera.
Il
Questore può subordinare il rilascio del nulla osta di cui al comma precedente,
alla presentazione di certificato del medico provinciale, o dell'ufficiale
sanitario o di un medico militare, dal quale risulti che il richiedente non è
affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente,
la capacità di intendere e di volere.
Il
contravventore è punito con l'arresto da nove mesi a tre anni e con l'ammenda
non inferiore a lire 300.000.
L'acquirente
o cessionario di materie esplodenti in violazione delle norme del presente
articolo è punito con l'arresto sino a diciotto mesi e con l'ammenda sino a
lire 300.000.
56. L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di
ordinare la distruzione o la rimozione degli esplosivi che si trovano nelle
fabbriche, nei depositi e nei magazzini di vendita, quando essi possono
costituire un pericolo per l'incolumità pubblica o per l'ordine pubblico.
57. Senza licenza della autorità locale di pubblica
sicurezza non possono spararsi armi da fuoco né lanciarsi razzi, accendersi
fuochi di artificio, innalzarsi aerostati con fiamme, o in genere farsi
esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o
lungo una via pubblica o in direzione di essa. È vietato sparare mortaretti e
simili apparecchi.
TITOLO IV
Delle guardie particolari e degli istituti di
vigilanza e di investigazione privata
133. Gli enti pubblici, gli altri enti collettivi e i privati
possono destinare guardie particolari alla vigilanza o custodia delle loro
proprietà mobiliari od immobiliari.
Possono
anche, con l'autorizzazione del Prefetto, associarsi per la nomina di tali
guardie da destinare alla vigilanza o custodia in comune delle proprietà
stesse.
134. Senza licenza del Prefetto è vietato ad enti o
privati di prestare opere di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od
immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere
informazioni per conto di privati .
Salvo
il disposto dell'art. 11, la licenza non può essere conceduta alle persone che
non abbiano la cittadinanza italiana ovvero di uno Stato membro dell'Unione
europea o siano incapaci di obbligarsi o abbiano riportato condanna per delitto
non colposo.
I
cittadini degli Stati membri dell'Unione europea possono conseguire la licenza
per prestare opera di vigilanza o custodia di beni mobiliari o immobiliari alle
stesse condizioni previste per i cittadini italiani.
La
licenza non può essere conceduta per operazioni che importano un esercizio di
pubbliche funzioni o una menomazione della libertà individuale.
135. I direttori degli uffici di informazioni,
investigazioni o ricerche, di cui all'articolo precedente, sono obbligati a
tenere un registro degli affari che compiono giornalmente, nel quale sono
annotate le generalità delle persone con cui gli affari sono compiuti e le
altre indicazioni prescritte dal regolamento.
Tale
registro deve essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica
sicurezza.
Le
persone, che compiono operazioni con gli uffici suddetti, sono tenute a
dimostrare la propria identità, mediante la esibizione della carta di identità
o di altro documento, fornito di fotografia, proveniente dall'amministrazione
dello Stato.
I
direttori suindicati devono inoltre tenere nei locali del loro ufficio
permanentemente affissa in modo visibile la tabella delle operazioni alle quali
attendono, con la tariffa delle relative mercedi.
Essi
non possono compiere operazioni diverse da quelle indicate nella tabella o
ricevere mercedi maggiori di quelle indicate nella tariffa o compiere
operazioni o accettare commissioni con o da persone non munite della carta di
identità o di altro documento fornito di fotografia, proveniente dall'amministrazione
dello Stato.
La
tabella delle operazioni deve essere vidimata dal Prefetto.
136. La licenza è ricusata a chi non dimostri di
possedere la capacità tecnica ai servizi che intende esercitare.
Può,
altresì, essere negata in considerazione del numero o della importanza degli
istituti già esistenti.
La
revoca della licenza importa l'immediata cessazione dalle funzioni delle
guardie che dipendono dall'ufficio.
L'autorizzazione
può essere negata o revocata per ragioni di sicurezza pubblica o di ordine
pubblico.
137. Il rilascio della licenza è subordinato al
versamento nella cassa depositi e prestiti di una cauzione nella misura da
stabilirsi dal Prefetto.
La
cauzione sta a garanzia di tutte le obbligazioni inerenti all'esercizio
dell'ufficio e della osservanza delle condizioni imposte dalla licenza.
Il
Prefetto, nel caso di inosservanza, dispone con decreto che la cauzione, in
tutto o in parte, sia devoluta all'erario dello Stato.
Lo
svincolo e la restituzione della cauzione non possono essere ordinati dal
Prefetto, se non quando, decorsi almeno tre mesi dalla cessazione
dell'esercizio, il concessionario abbia provato di non avere obbligazioni da
adempiere in conseguenza del servizio al quale l'ufficio era autorizzato.
138. Le guardie particolari devono possedere i requisiti
seguenti:
1°
essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea;
2°
avere raggiunto la maggiore età ed avere adempiuto agli obblighi di leva;
3°
sapere leggere e scrivere;
4°
non avere riportato condanna per delitto;
5°
essere persona di ottima condotta politica e morale;
6°
essere munito della carta di identità;
7°
essere iscritto alla cassa nazionale delle assicurazioni sociali e a quella
degli infortuni sul lavoro.
La
nomina delle guardie particolari deve essere approvata dal Prefetto.
139. Gli uffici di vigilanza e di investigazione privata
sono tenuti a prestare la loro opera a richiesta dell'autorità di pubblica
sicurezza e i loro agenti sono obbligati ad aderire a tutte le richieste ad essi
rivolte dagli ufficiali o dagli agenti di pubblica sicurezza o di polizia
giudiziaria.
140. I
contravventori alle disposizioni di questo titolo sono puniti con l'arresto
fino a due anni e con l'ammenda da lire 400.000 a lire 1.200.000.
141. - I provvedimenti del Prefetto nelle materie
prevedute in questo titolo sono definitivi.
TITOLO X
Disposizioni finali e transitorie
220. Gli ufficiali e gli agenti della polizia
giudiziaria e della forza pubblica devono arrestare chi è colto in flagranza
dei reati preveduti dagli artt. 19, 24, 85, 113, 157, 158, 163, 216 e 217 di
questo testo unico.
221. Con decreto reale, su proposta del Ministro
dell'interno, saranno pubblicati il regolamento generale per l'esecuzione di
questo testo unico e i regolamenti speciali necessari per determinare materie
da esso regolate.
Salvo
quanto previsto dall'art. 221-bis, le contravvenzioni alle disposizioni
di tali regolamenti sono punite con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda
fino a lire duecentomila.
Fino
a quando non saranno emanati i regolamenti suindicati, rimangono in vigore le
disposizioni attualmente esistenti sulle materie regolate in questo testo
unico, in quanto non siano incompatibili con le norme in esso contenute.
221-bis.
1. Le
violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 156, 187 e 225 del
regolamento di esecuzione del presente testo unico, approvato con R.D. 6
maggio 1940, n. 635, sono soggette alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni.
2. Le
violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 121, 131, 146, 149, 180, 181,
185, 186, 192, 196, 199, 211, 219, 220, 221, 222, 229, 230, commi da 1 a 3,
240, 241, 242, limitatamente alle attività previste dall'art. 126 del presente
testo unico, e 260 del regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 6
maggio 1940, n. 635, sono soggette alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire trecentomila a lire due milioni.
222. Entro un quinquennio dall'entrata in vigore di
questo testo unico, le opere, i drammi, le rappresentazioni coreografiche e le
altre produzioni teatrali, già date o declamate in pubblico nel regno, potranno
essere ulteriormente rappresentate, senza ottemperare al disposto dell'art. 73.
Esse
saranno comunicate al Prefetto della provincia - dove per la prima volta
verranno rappresentate o declamate, dopo la entrata in vigore di questo testo
unico - il quale ha facoltà di vietarle per ragioni di morale o di ordine
pubblico.
Quando
il Prefetto ne autorizzi la rappresentazione, l'autorizzazione è valida per
tutto il regno.
Contro
il divieto del Prefetto è ammesso ricorso al Ministro dell'interno, che decide,
sentita la commissione di cui all'art. 73.
Il
Ministro dell'interno può, in qualunque momento, procedere a nuovo esame delle
produzioni teatrali di cui nella prima parte di questo articolo.
Anche
per queste produzioni si applica il disposto dell'art. 74.
223. Le assegnazioni al domicilio coatto, pronunciate ai
termini del capo V, titolo III del testo unico della legge di pubblica
sicurezza 30 giugno 1889, n. 6144, s'intendono commutate in assegnazioni al
confino di polizia, ai termini di questo testo unico.